Decreto presidenziale 12 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 20 novembre 2020
Ordinanza cautelare 18 giugno 2021
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 18/06/2021, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2021
N. 00939/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 939 del 2020, proposto da
TT BR, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea De Benetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio studio in Rubano, via Antonio Rossi n. 3/F;
contro
Conservatorio di Musica A. Pedrollo - Vicenza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituitosi in giudizio;
nei confronti
IA OT non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
– della graduatoria di ammissione ai corsi accademici di I° e II° Livello A.A. 2020/2021 – Sessione estiva, a seguito delle prove di selezione per l'accesso ai corsi accademici, pubblicata in data 12 giugno 2020 a firma del direttore del Conservatorio di Musica di Vicenza, dott. Antonello Roberto, con cui la ricorrente, pur ritenuta idonea dalla commissione esaminatrice, non è stata ammessa all'immatricolazione;
– di tutti gli ulteriori atti o provvedimenti al precedente connessi per ragioni di pregiudizialità e/o presupposizione in ordine ai quali la ricorrente si riserva la facoltà di presentare motivi aggiunti di ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica A Pedrollo - Vicenza;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 il dott. EF LL e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che ai fini della domanda cautelare il ricorso non appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza;
- che infatti nel caso di specie non appare violato il divieto di motivazione postuma del provvedimento amministrativo posto a presidio del diritto di difesa, che avviene quando l’integrazione motivazionale è effettuata solo in sede giudiziale mediante gli scritti difensivi;
- che le motivazioni della mancata ammissione nel caso in esame sono state esplicitate nel provvedimento di diniego di autotutela del 29 giugno 2020, rispetto al quale nel ricorso vengono svolte delle difese puntuali ed articolate;
- che lo svolgimento di specifiche censure avverso la motivazione appare escludere pertanto la violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione in giudizio;
- che alla luce di tale provvedimento, che esplicita le ragioni della mancata ammissione, appare sufficientemente chiaro l’ iter logico seguito dalla commissione;
- che l’art. 7, comma 1, del DPR 8 luglio 2005, n. 211, richiede quale regola generale per l’ammissione al Conservatorio di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, non ancora conseguito dalla ricorrente per ragioni anagrafiche;
- che il comma 3 della norma citata prevede in via eccezionale l’ammissione anche di “ studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore ”;
- che la commissione giudicatrice, pur riconoscendo alla ricorrente buone capacità e attitudini, attestate dal voto alto (otto decimi) conseguito per l’ammissione al Conservatorio, non ha tuttavia ritenuto di poter riscontrare la sussistenza di capacità “ spiccate ”, che secondo la prassi seguita dal Conservatorio (come chiarito dalla relazione dell’Amministrazione resistente depositata in giudizio), ricorre solo con votazioni di nove o dieci decimi;
- che nel corso del giudizio, a seguito dell’esercizio del diritto all’accesso agli atti, è emerso che tale orientamento è stato rispettato anche nella sessione delle prove di selezione per l’accesso ai corsi accademici oggetto del contenzioso;
- che tali giudizi, espressione di discrezionalità tecnica, non sono sindacabili in sede di legittimità senza impingere nel merito delle valutazioni riservate all’Amministrazione;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese della presente fase di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 16 giugno 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
EF LL, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EF LL | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO