Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/06/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
ΑΛΛΛΛΛΛΛΛ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 415/2024 R. G. cont., posta in decisione in data 28.05.2025
vertente tra
C.F. 1 nato a [...], l'[...], Parte_1 c.f. elettivamente domiciliato in San Filippo del Mela (ME), Via Belvedere, n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Coppolino, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti fax al n.
090.932673, e pec Email_1 comunicata all'Ordine di
Barcellona P.G.
Appellante
e
Controparte_1 c.f.
,nata a [...], Venezuela), il C.F. 2
,
09.11.1995, elettivamente domiciliata in Milazzo - Via C. Colombo n.10, presso e nello studio
Appellata/Appellante incidentale
Con l'intervento del Procuratore Generale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. n. 363/2024 Tribunale di Barcellona P.G. emessa in data
08.4.2024 pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
per parte appellante:
"Ammettere nella forma e nel rito il presente appello e, per l'effetto, in accoglimento dello stesso, annullare e/o riformare con qualunque statuizione la sentenza impugnata, per i motivi meglio articolati in epigrafe;
2) In accoglimento dell'appello disporre la divisione materiale della casa coniugale sita in Gualtieri Sicaminò via Duca nr 3 assegnando alla sig.ra Controparte_1
[...] e al figlio CP_2 il secondo e terzo piano dell'immobile de quo, concedendo al sig.
Parte_1 di poter vivere al piano terra, avendo le due entità immobiliari accessi divisi. Ove ritenuto opportuno e necessito si chiede la nomina di un consulente tecnico al fine del frazionare l'immobile sita in Gualtieri Sicaminò via Duca nr 3. 3) In subordine alla conclusione sub 2) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita a Gualtieri Sicaminò (Me), in via Duca, n. 3, al sig. Parte_1 ove potrà preservare la sua dignità e il suo benessere nonché proseguire le terapie riabilitative, disponendo il trasferimento della sig.ra _1 unitamente al figlio minore
,
, presso altro immobile reperito in affitto nel medesimo paese di Gualtieri Persona_1 و
Sicaminò ovvero in altro limitrofo, per il quale il sig. Parte_1 comparteciperà per la quota del 50% al relativo canone, previa fissazione da parte dell'ill.mo Tribunale adito di un tetto massimo di canone supponibile e coerente con la capacità reddituale dell'odierno appellante. 4)
Rideterminare l'importo mensile del contributo economico di mantenimento, tenuto conto della capacità economica del sig. Pt_1 nella somma complessiva di euro 200,00, oltre il 50% per le spese straordinarie per tutti i motivi infra dedotti;
5) Accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, ed in particolare le seguenti conclusioni: 1) Ritenere e dichiarare il diritto del sig. Parte_1 di esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio e di compartecipare al suo percorso di Persona_1 crescita, e per l'effetto 2) Regolamentare inaudita altera parte il diritto del sig. Pt_1 di visita del figlio almeno tre volte a settimana, preferibilmente nei giorni di martedì, giovedì e venerdì oppure lunedì, martedì e venerdì dalle ore 15,30 alle ore 19,30 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso la casa coniugale sita in Gualtieri Sicaminò via Duca nr 3; ovvero in luogo neutro e secondo le modalità reputate più idonee dall'ill.mo Tribunale adito al fine di consentire il ricongiungimento familiare bruscamente interrotto secondo quanto descritto in narrativa;
3) Autorizzare l'accesso del sig.
Pt_1 presso l'immobile della di lui famiglia sito in Gualtieri Sicaminò via Duca nr 3 ove potrà ristabilirsi per vivere serenamente e proseguire le terapie riabilitative e per l'effetto 4) Ordinare alla sig.ra _1 la consegna immediata delle chiavi della casa sita in Gualtieri Sicaminò via
Duca nr 3 ;Nel merito 5) Disporre la comparizione personale dei coniugi per il rituale tentativo di conciliazione e l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti;
6) Dichiarare la separazione dei coniugi con addebito per colpa grave in capo alla sig.ra _1 ; 7) Rigettare la domanda di addebito a carico del sig. Parte_1 perché inammissibile e destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e di fatto;
8) Affidare il minore ad entrambi i genitori Persona_1 che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo congiunto e con esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento e fissazione del minore in via prevalente presso la madre;
9) In ordine all'abitazione coniugale di fatto identificata in quella sita in Gualtieri Sicaminò via Duca nr 3 - Assegnare la casa coniugale al sig. Pt_1 per le manifeste ragioni medico-sanitarie e ritenuta la collocazione del minore presso la madre e il desiderio del padre di coltivare i rapporti con il minore, sempre ove la convivenza possa reputarsi possibile e soprattutto pacifica, consentire alla moglie di dimorare con il figlio al terzo piano dell'immobile stesso, con condivisione degli spazi comuni (secondo piano); tuttavia ove sopraggiungessero obiettive difficoltà di convivenza e stante comunque la necessità del sig. Pt_1 di riottenere
l'immobile di proprietà della di lui famiglia, disporre il trasferimento della sig.ra CP_1 unitamente al figlio minore presso altro immobile reperito in affitto nel Persona_1 medesimo paese di Gualtieri Sicaminò ovvero in altro limitrofo, per il quale comparteciperebbe per la quota del 50% al relativo canone (previa fissazione da parte dell'ill.mo Tribunale adito di un tetto massimo di canone supponibile e coerente con la capacità reddituale della parte processuale); 10)
In ordine all'esercizio del diritto di visita del padre, riconoscere al sig. Pt_1 di poter condividere del tempo con il figlio con le seguenti modalità nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì oppure lunedì, martedì e venerdì dalle ore 15,30 alle ore 19,30 (le indicazioni che precedono sono dettate dalla necessità di contemperare le esigenze del resistente con i tempi di vita e di lavoro del padre,
Persona 2 , che allo stato lo accompagna nei suoi spostamenti); la giornata del sabato e della domenica a settimane alterne;
per le vacanze estive riconoscere al sig. Pt_1 di poter trascorrere
15 giorni consecutivi con il figlio nel periodo da concordarsi di volta in volta e compatibilmente con le condizioni medico sanitarie del padre;
per le festività annuali (Festa dell'Immacolata Concezione,
Vigilia di Natale, Natale, Vigilia di capodanno, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, primo maggio e altre) e ponti infra-annuali, riconoscere una partecipazione e condivisione dei suddetti periodi equa tra i genitori e pertanto disporre che i genitori seguano il principio dell'alternanza; riconoscere al TA di poter festeggiare il giorno del suo compleanno con il figlio e di compartecipare al compleanno di quest'ultimo; tuttavia, nel caso sia impraticabile il festeggiamento del compleanno del minore con entrambi i genitori, disporre anche in questo caso l'alternanza; 11) Disporre fin da ora che la madre non potrà condurre il piccolo Persona_1
[...] e/o trasferirsi all'estero o in Italia senza la preventiva autorizzazione del padre;
12) Ritenere
e dichiarare che la sig.ra _1 non ha diritto al mantenimento, ovvero nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di mantenimento in suo favore, ridurla esponenzialmente in quella somma che verrà ritenuta di diritto;
13) Porre a carico del sig. Pt_1 il mantenimento nei confronti del figlio per la somma complessiva di euro 200,00, ovvero per quell'importo che verrà ritenuto equo e di giustizia ma certamente inferiore rispetto a quello domandato dalla ricorrente, oltre il 50% per le spese straordinarie debitamente documentate dalla madre;
14) Ordinare l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni della ricorrente;
15) Ordinare l'acquisizione degli estratti conto degli ultimi tre anni del conto Unicredit Postepay evolution di cui la sig.ra [...]
_1 è senz'altro titolare;
16) Ove ritenuto opportuno disporre accertamenti delle autorità a tal uopo predisposte per accertare l'attività effettivamente svolta dal ricorrente attualmente e negli ultimi tre anni;
17) Ordinare alla sig.ra la consegna pass disabili intestato al sig._1 Parte_1 ;18) Ordinare alla sig.ra _1 la consegna delle seconde chiavi della Jeep
Renagade;19) Rigettare perché destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e di fatto la domanda di risarcimento del danno in favore della ricorrente e comunque rigettare integralmente tutte le domande ex adverso formulate a carico del sig. Parte_1 ; In via istruttoria 20) previa contestazione delle istanze istruttorie avversarie per le ragioni che verranno meglio spiegate in corso di causa, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia autorizzare interrogatorio formale della ricorrente e prova testimoniale sulle seguenti circostanze: a) Vero o no che il sig. Parte_1 vive stabilmente in Italia;
b) Vero o no che il piano terra dell'immobile sito in Gualtieri Sicaminò, via
Duca nr 3 è ampio e accessoriato per le terapie riabilitative del sig. Parte_1 ; c) Vero o no che il sig. Pt 1 dopo la nascita del figlio (21/08/2020) e certamente nell'anno 2022 è stato più volte portato a conoscenza di relazioni extraconiugali della di lui moglie, a dire di terzi consumatesi anche prima della nascita del figlio, e che questa situazione ha inciso sulla stabilità della vita coniugale;
d) Vero o no che la sig.ra _1 ha intrattenuto una relazione extraconiugale con il sig. CP_3 con il quale è ritratta anche in foto in atteggiamenti "confidenziali"; e) Vero o no che la famiglia della sig.ra _1 [composta da Persona_3
(padre), Persona_5 (fratello) e (madre), Persona 4 Persona_6
(sorella)], si è trasferita in Italia nel marzo 2021 e si è collocata presso la casa coniugale sita in
Gualtieri Sicaminò via Duca 3; f) Vero o no che il rapporto coniugale nel marzo del 2021 ha subito un ulteriore scossone con il trasferimento della famiglia della sig.ra presso la casa _1 coniugale;
g) Vero o no che il sig. Pt_1 si è occupato interamente del vitto e alloggio della famiglia della _1 ed ha pure pagato i biglietti del viaggio per un importo di circa duemila euro;
h) Vero o no che la sig.ra _1 impediva al Pt_1 di uscire con la macchina unitamente alla _1 e alla di lei famiglia;
i) Vero o no che la sig.ra _1 impediva al sig.
Pt 1 di partecipare ai pranzi e alle cene di famiglia, anche nel periodo natalizio o comunque nel periodo di festa, allestendo la tavola al primo piano dell'immobile di Gualtieri;
j) Vero o no che il sig. Pt_1 era solito ordinarsi il pranzo alla bottega sita vicino la casa coniugale;
k) Vero o no che nel natale 2022 le zie Parte_2 e Parte_3 hanno visitato la casa coniugale di loro
,
proprietà in Gualtieri Sicaminò ed hanno sollecitato la partecipazione del nipote, Parte_1
,
alle cerimonie familiari che si svolgevano al primo piano;
l) Vero o no che alle Parte_2 e Parte_3
[...] in riferimento all'occasione di cui al capito di prova k) è stato risposto che al nipote fosse precluso, adducendo le scuse più banali (come la fatica per trasportare il Pt_1 la piano di sopra);
m) Vero o no che la sig.ra _1 dopo l'arrivo dei di lei familiari era solita uscire con questi ultimi lasciando il sig. Pt_1 solo con il bambino in casa;
n) Vero o no che la sig.ra CP_1 ha privato il sig. Pt_1 dell'adeguato, o meglio, del naturale supporto morale e materiale che dovrebbe sussistere in una unione coniugale ( mancata collaborazione per la cura della persona del marito, scarsa igiene dell'ambiente domestico, indifferenza alle esigenze di cura e terapia del marito); o) Vero o no che raramente la sig.ra _1 ha partecipato alle terapie riabilitative del sig. Pt 1 che si svolgevano in casa;
p) Vero o no che la sig.ra CP_1 ha diverse volte colpito il sig. Pt_1 con schiaffi da dietro al culmine delle liti;
q) Vero o no che nel mese di gennaio
2023 presso l'immobile familiare sito in Gualtieri Sicaminò il sig. Pt_1 è stato spinto con la carrozzella dalla sig.ra _1 ed ha subito una brutta caduta che gli ha causato escoriazioni al ginocchio;
r) Vero o no che dopo il giorno di San Valentino dell'anno 2023 è stato necessario per il sig. Pt_1 il trasferimento presso la casa dei genitori sita in Milazzo via Simeto nr 16 per migliorare le sue condizioni igienico sanitarie;
s) Vero o no che il trasferimento del sig. Pt_1 presso la casa dei genitori sita in Milazzo via Simeto nr 16 avrebbe dovuto essere momentanea;
t) Vero o no che al sig. Pt_1 è stato impedito il rientro presso l'abitazione di Gualtieri Sicaminò da parte della sig.ra CP_1 u) Vero o no che la casa dei genitori del sig. Pt_1 sita in Milazzo via
Simeto nr 16 ha spazi piccoli e inadeguati per chi soffre di inabilità motoria e necessita l'utilizzo di sedia a ruote;
v) Vero o no che il sig. Pt_1 su istanza dei terapisti ha domandato alla moglie quantomeno la consegna dei tutori per le gambe collocati presso la casa coniugale per gli esercizi riabilitativi e la sig.ra _1 si è rifiutata;
w) Vero o no che la sig.ra _1 durante la vita coniugale ha avuto l'esclusiva disponibilità dei bancomat dei conti intestati al sig. Pt_1 nei quali confluiscono le pensioni di invalidità; x) Vero o no che la sig.ra durante la vita _1 coniugale sollecitava la stipula di prestiti personali da parte del marito;
y) Vero o no che la sig.ra nell'anno 2022 ha sostituito le serrature della casa di Gualtieri Sicaminò via Duca nr. _1
3; z) Vero o no che la sig.ra _1 ha la disponibilità esclusiva delle chiavi del plesso di
Gualtieri Sicaminò via Duca nr. 3; aa) Vero o no che la sig.ra ha l'uso esclusivo _1 dell'intero plesso della casa di Gualtieri Sicaminò via Duca nr 3, ove tuttora ospita il fratello [...] con la compagna Persona_7 e figlio di un anno;
bb) Vero o no che la Persona_5 macchina Renault tg CX 330 HX è rimasta in uso alla moglie;
cc) Vero o no che il sig. Pt_1 è partito il diciotto marzo per raggiungere le zie nel Venezuela ed ha fatto rientro in Italia nel mese di giugno 2023; dd) Vero o no che la sig.ra _1 svolge l'attività di badante in Condrò da circa due anni;
ee) Vero o no che la sig.ra acquista viveri per la signora che accudisce _1 come badante presso la bottega di Condrò dove lavora la sig.ra Parte_4 ; ff) Vero o no che la sig.ra _1 si sposta dal paese di Gualtieri Sicaminò tanto da raggiungere paesi limitrofi come Condrò e Milazzo;
gg) Vero o no che la sig.ra _1 impedisce al sig. Pt_1 di vedere il figlio;
hh) Vero o no che l'incontro fissato per la data del 19 agosto Persona_1 presso il bar Duomo di Gualtieri Sicaminò non è stato affatto piacevole, essendosi consumata una baruffa, circostanza questa che ha impedito al Pt_1 di poter godere del tempo sano e piacevole con il figlio;
Si indicano fin da ora come testimoni: - il sig. Persona_2 di Milazzo, la sig.ra
Testimone_1 di Milazzo, la sig.ra Tes_2 di Milazzo su tutti i capitoli di prova;
- il sig.
Testimone_4 di Gualtieri Sicaminò, il sig. di Gualtieri Sicaminò, il sig. Testimone_3 di Gualtieri Sicaminò sui capitoli a) c) d) e) f) h) j) m) n) p) q) r) s) t) aa) bb) dd) Testimone_5
Controparte_4 di San Pier Niceto e CP_3 di San Pier Niceto sui capitoli c) e d); ff) gg); - di Barcellona P.G., Controparte 7 di Milazzo CP_5- di Villafranca, Controparte_6 in riferimento ai capitoli a) b) m) n) o) r) s) t) u) v); - Tes_6 di Condrò sui capitoli dd) ee); - le
Signore Parte_2 e che sono residenti in [...]su tutti i capitoli di prova, ove Parte_3
l'ill.mo Tribunale adito lo ritenesse opportuno, disponendo a tal uopo la rogatoria internazionale ai sensi degli articoli 203 e 204 cpc;
- Autorizzare, ove ritenuto necessario ai fini della decisione e previa esibizione, il deposito di documentazione comprovante l'infedeltà coniugale della sig.ra [...]
CP 1; Interrogare il sig. che si dichiara fin d'ora disponibile, su tutti i fattiParte_1
,
addotti nel corpo del presente atto."
Per parte appellata/appellante incidentale:
"1) Preliminarmente, ove non ancora avvenuto, acquisire agli atti del presente procedimento il fascicolo relativo al primo grado di giudizio iscritto al n. 03/2024 RG Tribunale di Barcellona P.G. con ogni suo allegato. 2) Respingere tutti i motivi di gravame e, conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate dall'appellante. 3) In accoglimento dei motivi di appello incidentale, condannare alla corresponsione, in favore della sig.ra Controparte_1 di un Parte_1
,
assegno di mantenimento nella misura di almeno € 500,00 mensili, da rivalutarsi secondo i correnti indici ISTAT. 4) Rigettare tutte le richieste istruttorie di controparte perché inammissibili e inconducenti oltreché assolutamente irrilevanti. 5) Per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
6) Condannare Parte_1 al pagamento di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. 7) In via rigorosamente subordinata, disporre la compensazione totale delle spese."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 2 gennaio 2024, Parte_5 conveniva in giudizio davanti Tribunale di Barcellona Controparte_8 e, premesso di aver contratto matrimonio con il predetto nel comune di Lagunillas (Venezuela) in data
,Persona_1 chiedeva pronunciarsi 22.04.2016, dal quale era nato in data [...] il figlio la separazione con addebito al resistente.
Deduceva, a sostegno della domanda, che, da alcuni mesi, aveva notato un'estrema freddezza ed un'assoluta indifferenza del Pt_1 il quale di lì a poco si era trasferito in Venezuela, senza addurre spiegazioni e senza provvedere al sostentamento suo e del figlio.
Assumendo di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non aver percepito nessun tipo di reddito nei tre anni precedenti, mentre il marito, invalido, poichè affetto da una forma di paraplegia, percepiva una pensione di invalidità per un importo pari ad € 2.200,00 circa mensili e svolgeva attività di trading online, regolarmente dichiarata, chiedeva che fosse pronunciata la separazione con addebito a carico del Pt 1 e che fosse posto a carico del medesimo l'obbligo di corresponsione in proprio favore un assegno un assegno di mantenimento nella misura di almeno € 500,00 mensili e di contribuire al mantenimento del figlio minore in misura non inferiore ad € 1.000,00 mensili, oltre che di concorrere alle spese straordinarie in misura non inferiore al 80%.
Chiedeva, altresì, l'affidamento condiviso del minore, con elezione di residenza preferenziale presso la madre e regolamentazione del diritto di vista del padre ed, infine, l'assegnazione alla stessa e al figlio della casa coniugale, sita in Gualtieri Sicaminò via Duca n. 3, e di tutti gli arredi.
,Si costituiva in giudizio che contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla Parte_1 ricorrente, adducendo di aver scoperto, nel 2022, relazioni extraconiugali della moglie, intrattenute anche in epoca precedente alla nascita del figlio, e sostenendo che il rapporto si era incrinato definitivamente allorquando erano arrivati in Italia i familiari della ricorrente, per insediarsi presso l'abitazione coniugale.
Da tale momento, infatti, la predetta non si era più occupata più di lui, emarginandolo dalle dinamiche familiari ed escludendolo finanche dai pasti.
Sosteneva, inoltre, di essere stato vittima delle condotte violente poste in essere dalla moglie e di essere stato costretto a lasciare l'abitazione familiare per recarsi dai propri genitori, al fine di ottenere le cure di cui necessitava.
Quanto al profilo economico, il TA evidenziava di percepire esclusivamente la pensione di invalidità, con cui faceva fronte ad una esposizione debitoria pari ad euro 1.600,00 mensili.
Rilevava che la moglie svolgeva attività lavorativa non regolarizzata come badante e percepiva la cifra pari ad € 175,00 -mensili a titolo di assegno unico per il minore. Ciò premesso, il resistente aderiva alla domandava di separazione, ma chiedeva l' addebito a carico della ricorrente.
Chiedeva l'assegnazione della casa coniugale allo stesso per le manifeste ragioni medico-sanitarie, consentendo alla moglie di dimorare con il figlio al terzo piano dell'immobile stesso, con condivisione degli spazi comuni (secondo piano); la conseguente consegna immediata delle chiavi dell'abitazione; la previsione, in capo al resistente, dell'obbligo di corresponsione di un assegno di euro 200,00 per il mantenimento del figlio.
Con sentenza emessa 1'08.4.2024, il Tribunale dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi;
rigettava la domanda di addebito proposta reciprocamente dalle parti;
affidava ad entrambi i genitori il figlio minore Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale;
poneva, a carico del resistente, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, dell'importo di € 450,00 mensili, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigettava la domanda di mantenimento in favore della ricorrente;
dichiarava inammissibili le domande di restituzione formulate da parte resistente;
disponeva la trasmissione di copia degli atti ai Servizi Sociali del comune di Gualtieri S. affinchè fornisse supporto ai genitori nel rapporto tra loro e con i figli, e provvedesse ad interventi mirati allo scopo sia di agevolare e promuovere gli incontri tra i genitori e i figli ed i rapporti tra gli stessi sia di agevolare e correttamente orientare l'esercizio della responsabilità genitoriale;
a specifici interventi di supporto a sostegno dei minori;
alla predisposizione di idonea relazione circa le condizioni ambientali e circa le soluzioni più opportune ai fini dell'affidamento dei minori;
compensava le spese di lite nella misura del 60% e condannava la ricorrente al pagamento della residua quota.
Avverso la sentenza proponeva appello Parte_1
Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza del gravame e proponendo appello incidentale.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c., alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte con ordinanza del 10.12.2024 rinviava la causa per la discussione ex art.473 bis co 34 c.p.c. sempre secondo il rito della trattazione scritta e con successiva ordinanza del 28.05.2025 la assumeva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
1.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di divisione della casa coniugale e di assegnazione ad esso resistente di una porzione e, precisamente, del piano terra.
In proposito, lamenta che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto del suo stato di disabilità
- essendo egli affetto da Atassia cerebellare di Per_8 una malattia neurodegenerativa ereditaria,
, che colpisce il midollo spinale e che lo costringeva all'utilizzo della sedia a rotelle e della
-
circostanza che il piano terra della casa coniugale, peraltro di proprietà delle zie di esso appellante, era stato appositamente privato di barriere architettoniche e le stanze progettate in modo da consentirgli di accedere e muoversi in casa, in carrozzina, in completa libertà e autonomia. Al contrario, l'abitazione dei genitori, che costituiscsce la sua attuale dimora, non era adeguata alle sue esigenze, dato che gli ambienti interni erano piccoli piccoli e non gli permettevano l'agevole passaggio con la sedia a rotelle;
il bagno non consentiva una sufficiente margine di manovra insufficiente ed, inoltre, la mancanza porte di accesso manovrabili non garantiva l'accessibilità agevole agli spazi abitativi.
Assume che, attesa la propria condizione di fragilità, il proprio diritto a un'esistenza dignitosa deve prevalere rispetto all'interesse del figlio minore, dato che solo l'assegnazione della casa coniugale gli garantirebbe una vita dignitosa, rappresentando un luogo di sicurezza e conforto.
Insiste, pertanto, nella richiesta di divisione dell'immobile con assegnazione del piano terra o, in via gradata, per l'ipotesi in cui detto immobile non fosse divisibile, nell'assegnazione dell'intero, disponendo il trasferimento della _1 e del bambino in altra abitazione, manifestando la disponibilità al pagamento del canone locativo nella misura del 50%.
Il motivo, che è stato specificamente contestato da parte appellata, è infondato.
Deve, innanzitutto, precisarsi che la domanda di divisione dell'immobile, che non risulta essere di proprietà comune delle parti bensì secondo le incontestate allegazioni del TA- delle zie del
-
predetto, debba essere intesa più correttamente come volta ad ottenere l'assegnazione parziale dell'abitazione coniugale.
Poiché il cumulo di domande soggette a riti diversi è possibile solo in caso di connessione qualificata, solo tale qualificazione rende ammissibile la proposizione della domanda de qua nell'ambito del presente giudizio, soggetto al rito camerale e non a quello ordinario.
Ciò puntualizzato, giova premettere in punto di diritto, che, secondo l'orientamento della Corte di
Cassazione, il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con i genitori, essendo volta a tutelare il loro interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass.3015/2018)
E', pertanto, estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione degli interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico e ciò sia ai sensi del previgente art. 155
c.c. che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( ex ultimis 13138/2025).
Ciò comporta che, di regola, non può disporsi l'assegnazione parziale della casa familiare al coniuge non affidatario, a meno che l'unità immobiliare in contestazione sia del tutto autonoma e distinta dall'abitazione della famiglia ovvero ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile (Cass. n. 22266/2020).
Sebbene, quindi, in linea di principio, l'abitazione possa essere destinata al coniuge non affidatario, nel caso in esame non ricorrono le condizioni necessarie per l'accoglimento della domanda del
TA.
Invero, come già rilevato dal primo decidente, il TA "non ha dimostrato il collegamento funzionale tra l'abitazione e le limitazioni funzionali di cui lo stesso è affetto". Ritiene la Corte che tale collegamento neanche potrebbe essere dimostrato in questa sede tramite l'ammissione della prova testimoniale richiesta dal Pt_1 attesa l'estema genericità dell capitolato di prova, tale da richiedere al teste, piuttosto che di riferire su specifiche circostanze di fatto, di esprimere opinioni personali e valutazioni (b) Vero o no che il piano terra dell'immobile sito in
Gualtieri Sicaminò, via Duca nr 3 è ampio e accessoriato per le terapie riabilitative del sig. [...]
Parte 1 )
Va, altresì, rilevato che non solo tale collegamento non può ritenersi provato come preteso dall'appellante - dalle dichiarazioni rese in sede di denuncia querela dell'11.07.2023, in seno alla
--
quale l'immobile è stata descritto come "adeguatamente attrezzato", ma che, peraltro, come ritenuto dal Tribunale esso "appare smentito dalla circostanza che il ricorrente si è allontanato dall'abitazione coniugale" per recarsi, per un lungo periodo, in Venezuela e successivamente presso l'abitazione dei suoi genitori
Tale condotta che, alla stregua delle emergenza in atti, deve ritenersi volontaria induce ad escludere che lo stesso abbia bisogno dell'abitazione coniugale per far fronte alle proprie condizioni di disabilità.
Né vi è prova alcuna circa la dedotta riconducibilità di tale allontanamento a condotte maltrattanti della _1 non essendo a tal fine sufficienti le dichiarazioni accusatorie rese dal TA in
,
sede di denuncia- querela.
A ciò aggiungasi che non solo la parziale assegnazione della casa familiare come segnalato dall'appellata - determinerebbe la prosecuzione di fatto di una convivenza dimostratasi già da tempo intollerabile e non proseguibile, ma che, inoltre, essa è sconsigliata dalla accesa conflittualità esistente tra le parti, quali evidenziata dalle reciproche querele, e che trascende quella fisiologica contrapposizione che di regola accompagna la fase della disgregazione del vincolo coniugale.
§
2- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, fissato dal Tribunale nell'importo di euro 450,00 mensili.
Ribadisce di essere disoccupato ed impossibilitato a trovare un impiego a causa della patologia di cui
è affetto, che comporta continui ricoveri ospedalieri e la sottoposizione ad attività riabilitative, fonti di spese fisse e variabili, destinate alle esigenze di cura e di sostegno .
Evidenzia, poi, che la somma di euro 2.400,00, dallo stesso percepita mensilmente, rappresenta, in realtà, la sommatoria di contributi ottenuti a titolo di invalidità civile e di indennità di accompagno nonché dell'importo a lui erogato da parte della Regione Siciliana, quale beneficio economico in favore dei disabili gravissimi, che, tuttavia, non rappresenta mai un contributo fisso, ma variabile in base alla legge di bilancio della Regione Siciliana.
Deduce che siffatto importo non può costituire imponibile reddituale, sia perché suscettibile di variazione annuale, sia perché rappresenta un “assegno di cura", erogato per consentire alla persona con disabilità gravissima di garantirsi cure ed assistenza costante e, quindi, destinato in via esclusiva al pagamento di assistenti personali, che effettivamente si prendano cura della persona disabile. Aggiunge che anche l'indennità di accompagnamento, dallo stesso percepita, non è una risorsa economica, ma una misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o, quantomeno, a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia.
Sotto altro profilo, evidenzia che, nell'ipotesi di rigetto della domanda di divisione materiale della casa coniugale, sarebbe costretto a ricercare un'altra abitazione in locazione ed a sostenere le spese necessarie per renderla adatta alle proprie esigenze.
Afferma, infine, che la pensione di invalidità dallo stesso percepita risulta notevolmente ridotta dai debiti contratti dai coniugi in costanza di matrimonio da estinguere anche con l'apporto della moglie, che prestava e presta attività di badante e che ammontano a circa euro 1.600,00 mensili ( prestito personale Findomestic cod. prat. BP 9910000137307 con rata mensile di euro705,56; Prestito finalizzato all'acquisto di elettrodomestici Findomestic nr. D00296534590713 con rata mensile di euro 119,94; prestito finalizzato all'acquisto di elettrodomestici Findomestic B CID.IT560010 con rata mensile di euro 43,19; prestito CP_9 Bank spa contratto nr 5000338048 per l'acquisto della macchina Jeep Renagade tg GK320CD con rata mensile di euro 288,50; prestito personale Unicredit nr 21672960 da euro 114,03; prestito personale Unicredit nr 21456598 da euro 285,46)
Neanche tale motivo è fondato.
Vale rammentare che, in tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle
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loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (ex ultimis Cass.n.2536/2024)
Siffatto obbligo grava anche sul coniuge non collocatario e deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione del figlio. (V. Cass. n. 16739/2020)
Giova, tuttavia, sottolineare che l'affidamento condiviso dei figli minori non implica, come sua conseguenza "automatica", che ciascuno dei due genitori debba provvedere paritariamente alle predette esigenze.
Invero, il giudice deve tenere conto di tutte le peculiarità del caso concreto, che possono incidere sulla determinazione dell'assegno di mantenimento.
In particolare, l'invalidità di uno dei genitori non lo esime dall'obbligo di contribuire al sostentamento del figlio, ma deve essere presa in considerazione dal giudice ai fini della determinazione dell'ammontare del relativo assegno.
Occorre, infatti, valutare la natura e il grado di invalidità, la situazione economica del genitore invalido e la sua concreta capacità di contribuire alle spese necessarie per mantenere il figlio.
Sulla questione è di recente intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che, in materia di mantenimento dei figli, la valutazione della capacità reddituale del genitore onerato deve essere effettuata tenendo conto di elementi concreti e oggettivi, tra cui l'eventuale stato di invalidità accertata che incida significativamente sulla capacità lavorativa residua.
Non è sufficiente il riferimento astratto ad una generica possibilità di svolgere attività lavorativa quando sussista un'invalidità di grado elevato, che renda oggettivamente implausibile una concreta capacità di produrre reddito (V. Cass. n. 5888/2024)
Orbene, nel caso in esame, l'appellante è affetto da una patologia che provoca la degenerazione del midollo spinale e del cervelletto, con conseguenti disturbi del movimento che lo costringono all'utilizzo della sedia a rotelle.
Non vi è, però, alcuna prova dell'azzeramento,per effetto di tale patologia, della capacità lavorativa residua del Pt_1 tanto più che il predetto ha lamentato, quale conseguenza della stessa, solo l'impossibilità di deambulazione, che lo costringe all'utilizzo della sedia a rotella.
Stando così le cose, deve ritenersi che lo stato di salute del predetto non comporti l'azzeramento della sua capacità lavoriativa, non essendogli precluso lo svolgimenti di attività sedentaria.
Peraltro, la _1 , in sede di ricorso, ha allegato lo svolgimento da parte del marito di attività di trader on line e tale affermazione non risulta contestata.
Ebbene, se, in siffatte condizioni, lo stato di invalidità non è di per sé solo sufficiente ad esonerare il
TA dall'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, al contempo, va pure tenuta presente la capacità dell'appellante di far fronte agli impegni finanziari assunti.
Giova, in proposito evidenziare che neanche è stato allegato che tali debiti- a fronted ei quali il TA invoca la riduzione del contributo per il mantenimento del figlio- siano stati contratti per far fronte ad indispensabili esigenze familiari e non a spese voluttuarie.
In tale contesto, tenuto conto delle esigenze del minore, anche legate a problematiche di salute (v. certificazione medica in fascicolo appellata), che lo pongono in condizione di fragilità, ritiene la
Corte che non vi siano ragioni per provvedere alla riduzione dell'assegno.
§
3-L'appellante, infine, richiamando l'effetto devolutivo dell'appello, ripropone "tutte le domande, eccezioni e produzioni promosse nel giudizio di primo grado, ivi comprese le istanze istruttorie formulate", lamentando, in particolare che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto, nel rigettare la domanda di addebito della separazione, dei maltrattamenti patiti ad opera della moglie e delle gravi violazioni dalla stessa compiute. Evidenzia che la confessione resa dalla _1 escludeva ogni dubbio circa i tradimenti e sostiene di non aver abbandonato spontaneamente la causa coniugale, ma, piuttosto, a causa delle percosse e dei maltrattamenti.
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Sotto il primo profilo, giova evidenziare che il TA si è limitato a riproporre la domanda di addebito, richiamando la violazione dell'obbligo di fedeltà ed i pretesi maltrattamenti ad opera della moglie, ma senza confutare specificamente l'argomentazione posta dal primo decidente a sostegno del rigetto.
Il Tribunale ha, infatti, affermato che “l'esistenza della contestata relazione extraconiugale con tale
Per_9 avvenuta in costanza di matrimonio, e protrattasi lungamente, è stata riconosciuta dalla
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ricorrente. Tale circostanza, tuttavia, nella specie, non è idonea ad integrare motivo di addebito, dal momento che, come riconosciuto dallo stesso resistente, egli, pur a conoscenza della relazione, non aveva inteso interrompere il rapporto, il quale era giunto a crisi insanabile solo in un momento successivo". Ebbene, nulla ha osservato l'appellante a confutazione di tale - condivisibile - motivazione.
Sul punto, giova premettere che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in tema di separazione personale dei coniugi, la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (ex ultimis Cass., n. 4079/2021
Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all'inosservanza dello obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (Cass., n. 16859/2015; Cass. n. 25966/2022).
Grava dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
Ai fini di tale accertamento, è stata ritenuta, peraltro, irrilevante la prova della tolleranza eventualmente manifestata da un coniuge nei confronti della condotta infedele tenuta dall'altro, essendosi esclusa la configurabilità della stessa come «esimente oggettiva», idonea a far venire meno l'illiceità del comportamento, o l'ammissibilità di una rinuncia tacita allo adempimento dei doveri coniugali, in quanto aventi carattere indisponibile, ed essendosi ritenuto che la sopportazione dell'infedeltà del coniuge possa essere piuttosto presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore di una crisi in atto da tempo, nell'ambito di una più ampia valutazione volta a stabilire se tra le parti fosse già venuta meno l'affectio coniugalis ( Cass. n. 19450/2007; Cass. n.
25966/2022)
Nel caso in esame, secondo la stessa ricostruzione del Pt_1 il rapporto coniugale si era incrinato non già a causa dei tradimenti della moglie, quanto, piuttosto, nel momento in cui erano arrivati in
Italia i parenti della stessa, per insediarsi presso l'abitazione coniugale.
A fronte di tale contesto, deve escludersi che la pacifica violazione dell'obbligo di fedeltà abbia costituito causa della crisi coniugale, posto che la tolleranza manifestata dal Pt_1 nei confronti della relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie costituisce indice rivelatore del fatto che
""affectio coniugaliis" era già venuta meno da tempo (Cass.n.25966/2022)
Neppure i maltrattamenti denunciati dall'appellante possono assurgere a causa di addebito della separazione, per la mancanza di prova sul punto, non essendo, a tal fine, sufficienti le mere dichiarazioni accusatorie rese in sede di denuncia- querela.
APPELLO INCIDENTALE 4.-Con il primo motivo di appello incidentale, Controparte_1 censura la sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore.
Sottolinea, sul punto, la mancanza di redditi propri e la difficoltà di rinvenire un impiego lavorativo per le carenze del mercato del lavoro, ma anche per la sua nazionalità, per la formazione lavorativa poco specialistica e, non ultimo, per l'impegno che deriva dall'essere madre di un bambino molto piccolo con seri problemi di salute.
Assume, quindi, che la propria situazione di debolezza economica, che non le consente il mantenimento del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non è il frutto né di una libera scelta né di inerzia .
Il motivo è infondato.
In diritto vale, anzitutto, richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'assegno di mantenimento al coniuge richiedente spetta in presenza di taluni presupposti, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (v. Cass.
n. 234/2025).
Invero, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.
Deve, quindi, escludersi che il giudice del merito, investito della relativa questione, possa accogliere la domanda di contribuzione del coniuge cui non è addebitabile la separazione dando semplicemente atto del mancato svolgimento, da parte dello stesso, di un'attività lavorativa: tanto più che in materia vige il principio per cui l'onere della prova del diritto al mantenimento, in seguito a separazione personale incombe su chi il mantenimento richieda. (V. Cass. n. 24049/2021)
Grava, pertanto, sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156
c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. 20866/2021).
Orbene, nel caso di esame, l'appellante incidentale non ha fornito alcuna prova dell'impossibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, limitandosi ad allegare, quali motivi ostativi, la nazionalità straniera e la propria condizione di madre di un bimbo con problemi di salute.. Tuttavia, non risulta in alcun mdo dimostrato né che gli impegni derivanti dalle esigenze di cura del minore siano di entità tale da impedire lo svolgimento di attività lavorativa né, tantomeno, che tale ostacolo derivi dalla nazionalità dell'appellante.
Peraltro, tale assunto è smentito dall'accertato svolgimento di attività lavorativa fino alla separazione;
circostanza, questa, che dimostra non solo una piena idoneità al lavoro, ma pure la capacità di far fronte, nonostante l'occupazione, alle esigenze di cura del minore..
A ciò aggiunagsi che la giovane età della donna risulta assolutamente compatibile con un'utile collocazione nel mercato lavorativo.
5.-Con l'ultimo motivo, l'appellante incidentale censura la regolamentazione delle spese, contestando la presunta temerarietà della lite, anche in considerazione della fondatezza della domanda volta ad ottenere l'assegno di mantenimento.
Chiede, pertanto, la condanna del TA al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado e, in via subordinata, la compensazione totale delle spese.
Anche tale motivo sconta eguale sorte di infondatezza, risultando la compensazione parziale delle spese e la condanna dell'allora ricorrente al pagamento della residua quota giustificata dalla soccombenza reciproca e dalla riconosciuta e qui condivisa valutazione di temerarietà della
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domanda di addebito, avanzata dalla predetta pur consapevole della violazione dell'obbligo di fedeltà in costanza di convivenza matrimoniale.
§
Il rigetto di entrambi gli appello giustifica l'intregrale compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
Stante il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico di ciascun appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 415/2024 R. G. cont., sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
Controparte_1 avverso la medesima 363/2024 e sull'appello incidentale proposto da sentenza, cosi provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di questo grado di giudizio;
d) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell' appellante principale e di quello incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025 Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Augusto Sabatini Dott.ssa Marisa Salvo