All' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come riformulato dall' articolo 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"Ai fini dei procedimenti amministrativi concernenti le licenze, concessioni ed iscrizioni di cui al primo comma, nonche' della stipulazione ed approvazione dei contratti di appalto indicati nell'articolo 10-quinquies e delle autorizzazioni dei subappalti e cottimi di opere riguardanti la pubblica amministrazione, previste all' articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , la certificazione di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all' articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , ovvero dei provvedimenti indicati nel secondo comma nonche' negli articoli 10-ter e 10-quater, e' rilasciata, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico competente, dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati.
Il rilascio all'amministrazione o all'ente pubblico richiedente della attestazione circa la sussistenza o meno della decadenza o della revoca di diritto, stabilite nel terzo comma, e' effettuato dalla stessa prefettura, previa esibizione dello stato di famiglia e del certificato di residenza dell'interessato, di data non anteriore a tre mesi".