Improcedibile
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01205/2026REG.PROV.COLL.
N. 07360/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7360 del 2024, proposto da SA TO, ME TO, quest’ultimo in qualità di legale rappresentante della Green Sporting Club A.S.D., rappresentati e difesi dall'avvocato FR Maria Caianiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ciro Menotti, n. 1;
contro
il Comune di Marcianise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione sesta, n. 1768 del 2024, resa sul ricorso r.g. n. 1768/2024 per l’annullamento:
a) della nota prot. n. 40421/2023 del 21 luglio 2023, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, con cui il Dirigente del V Settore-Urbanistica ha comunicato la “conclusione negativa del procedimento di rideterminazione per il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato per la realizzazione di un “Centro per attività commerciali e sportive” , recante prot. n. 1031 del 11.1.2017;
b) della nota prot. n. 11703/2023 del 1.3.2023, di riscontro alla memoria partecipativa ex artt. 7 e 10 bis della L. n. 241/1990, prot. n. 9324/2023 del 17.2.2023;
c) della nota prot. n. 7191/2023 del 7.2.2023, recante “comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. Avvio del procedimento di rideterminazione per il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato per la realizzazione di un “centro per le attività commerciali e sportive” , prot. n. 1031 del 11.01.2017”;
d) di tutti gli atti connessi, presupposti, successivi e conseguenziali;
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONSEGUENTE DECLARATORIA
del diritto degli odierni ricorrenti al rilascio del titolo edilizio richiesto con istanza prot. n. 1031 del 11.1.2017;
E PER LA NN
ex artt. 30 comma 1, 31 comma 3, 34 comma 1 lett. c) c.p.a., del Comune di Marcianise al rilascio del permesso di costruire di cui alla richiesta prot. n. 1031 del 11 gennaio 2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la Cons. UE OR;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente appello è stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, Sez. VIII, n. 1768 del 15 marzo 2024, emessa nel giudizio numero di r.g. 4904/2024, con cui è stato respinto il ricorso proposto avverso il diniego alla domanda di permesso di costruire convenzionato, proposta dagli istanti per la realizzazione di un “Centro per attività commerciali e sportive” , recante prot. n. 1031 del 11 gennaio 2017 e degli ulteriori atti e provvedimenti in epigrafe indicati.
2. Il Comune di Marcianise si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione dell’appello.
3. Con nota del 28 gennaio 2026 la parte appellante ha rappresentato che, nelle more del giudizio, ha presentato una nuova domanda di permesso di costruire, iscritta al protocollo com. n. 65289 del 10 dicembre 2024, al fine di addivenire alla realizzazione
degli interventi progettati, come da intesa con l’ente locale di cui al verbale prot. n. 58657 del 7 novembre 2024, integrativa delle precedenti richieste istruttorie,
In relazione alla menzionata domanda, l’amministrazione ha rilasciato il permesso di costruire n. 44/2025 del 20 giugno 2025.
4. La parte appellante ha altresì soggiunto che “il rilascio del titolo edilizio, sebbene tardivamente, soddisfa l’interesse degli odierni appellanti; e pertanto, parte appellante non ha più interesse nella coltivazione del presente gravame; alla luce di ciò, parrebbe necessario addivenire ad una condivisa valutazione sulla sopravvenuta carenza di interesse; - che analoga richiesta è stata formulata dal Comune di Marcianise.”
5. Il Comune di Marcianise ha aderito, con memoria del 12 gennaio 2026, all’istanza della parte appellante di declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese del giudizio.
6. Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata spedita in decisione.
7. Il Collegio osserva che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216).
Pertanto, nel caso all’esame, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione dell’accordo delle parti e dell’esito in rito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FR AM SA, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
UE OR, Consigliere, Estensore
Riccardo Carpino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE OR | FR AM SA |
IL SEGRETARIO