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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3503/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dagli avv. TESO C.F._2
ALBERTO e SPREZZOLA LUCA, presso quest'ultimo elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Jesolo (Ve) in Via Corer n. 66/A, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a . La figlia minore Parte_2 Per_1
viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i coniugi, come da piano genitoriale allegato sub doc. 8 al ricorso, con residenza stabile presso la madre.
3. Non si declina nulla per il figlio in quanto maggiorenne, se non che lo stesso Persona_2
avrà dimora attuale presso la casa coniugale in Jesolo (Ve) in Via Corer n. 66/A.
La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare – così come descritto nell'allegato piano sub doc. 8 allegato al ricorso per separazione firmato dai coniugi e che gli stessi richiamano espressamente - per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il sig. potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti indicative cadenze Parte_1
modificabili anche in base alle esigenze della minore Per_1
4/a) un giorno alla settimana preferibilmente il mercoledì il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dalle 19:00 alle 23.00 quando verrà riportato a casa dalla madre, dopo Per_1
cena, fatte salve concomitanti esigenze della minore;
4/b) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia altresì ogni 15 gg. a weekend alterni dal venerdì sera alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 23.00, fatte salve concomitanti esigenze della minore;
4/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale (Natale/Santo Stefano, 31 dicembre/capodanno; Pasqua/Pasquetta); durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente tra i coniugi ogni anno. Anche in questo caso vengono fatte salve le diverse esigenze dei figli;
5. il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito nel suo c/c il Parte_1 Parte_2
cui IBAN verrà comunicato, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad euro 600,00 e così euro 300,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio dettato dal Protocollo di Venezia allegato al ricorso per separazione quale doc. 9 e che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare.
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, Parte_1
verserà a tramite accredito nel suo c/c il cui IBAN verrà comunicato, entro e Parte_2
non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 200,00 quale contributo al suo mantenimento, che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
10. I coniugi chiedono l'omologazione.”
Per il Pubblico Ministero:
Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 04.09.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio a Fumane il 30.01.1994, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 1, Parte II, Serie A, del Comune di Fumane;
che dalla loro unione erano nati in data
11.07.2005 il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, e in Persona_2
data 03.05.11 la figlia minorenne Per_1
Ciò premesso i coniugi formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis.
Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il
26.11.2024, fosse celebrata mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del 18.09.2024, lette le note depositate 15.11.2024 in cui le parti hanno insistito nella domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate sopra epigrafate appaiono conformi alla legge, sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
quelle relative alla figlia minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa;
la regolamentazione degli interessi del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Jesolo (Ve) in Via Corer n. 66/A, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a . La figlia minore Parte_2 Per_1
viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i coniugi, come da piano genitoriale allegato sub doc. 8 al ricorso, con residenza stabile presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare – così come descritto nell'allegato piano sub doc. 8 allegato al ricorso per separazione firmato dai coniugi e che gli stessi richiamano espressamente - per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Non si declina nulla per il figlio in quanto maggiorenne, se non che lo stesso Persona_2
avrà dimora attuale presso la casa coniugale in Jesolo (Ve) in Via Corer n. 66/A.
4. Il sig. potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti indicative cadenze Parte_1
modificabili anche in base alle esigenze della minore Per_1
4/a) un giorno alla settimana preferibilmente il mercoledì il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dalle 19:00 alle 23.00 quando verrà riportato a casa dalla madre, dopo Per_1
cena, fatte salve concomitanti esigenze della minore;
4/b) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia altresì ogni 15 gg. a weekend alterni dal venerdì sera alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 23.00, fatte salve concomitanti esigenze della minore;
4/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale (Natale/Santo Stefano, 31
dicembre/capodanno; Pasqua/Pasquetta); durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente tra i coniugi ogni anno. Anche in questo caso vengono fatte salve le diverse esigenze dei figli;
5. il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito nel suo c/c il Parte_1 Parte_2
cui IBAN verrà comunicato, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad euro 600,00 e così euro 300,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio dettato dal Protocollo di Venezia allegato al ricorso per separazione quale doc. 9 e che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare.
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, Parte_1
verserà a tramite accredito nel suo c/c il cui IBAN verrà comunicato, entro e Parte_2 non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 200,00 quale contributo al suo mantenimento, che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate.
Venezia, 18 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3503/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dagli avv. TESO C.F._2
ALBERTO e SPREZZOLA LUCA, presso quest'ultimo elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Jesolo (Ve) in Via Corer n. 66/A, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a . La figlia minore Parte_2 Per_1
viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i coniugi, come da piano genitoriale allegato sub doc. 8 al ricorso, con residenza stabile presso la madre.
3. Non si declina nulla per il figlio in quanto maggiorenne, se non che lo stesso Persona_2
avrà dimora attuale presso la casa coniugale in Jesolo (Ve) in Via Corer n. 66/A.
La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare – così come descritto nell'allegato piano sub doc. 8 allegato al ricorso per separazione firmato dai coniugi e che gli stessi richiamano espressamente - per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il sig. potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti indicative cadenze Parte_1
modificabili anche in base alle esigenze della minore Per_1
4/a) un giorno alla settimana preferibilmente il mercoledì il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dalle 19:00 alle 23.00 quando verrà riportato a casa dalla madre, dopo Per_1
cena, fatte salve concomitanti esigenze della minore;
4/b) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia altresì ogni 15 gg. a weekend alterni dal venerdì sera alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 23.00, fatte salve concomitanti esigenze della minore;
4/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale (Natale/Santo Stefano, 31 dicembre/capodanno; Pasqua/Pasquetta); durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente tra i coniugi ogni anno. Anche in questo caso vengono fatte salve le diverse esigenze dei figli;
5. il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito nel suo c/c il Parte_1 Parte_2
cui IBAN verrà comunicato, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad euro 600,00 e così euro 300,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio dettato dal Protocollo di Venezia allegato al ricorso per separazione quale doc. 9 e che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare.
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, Parte_1
verserà a tramite accredito nel suo c/c il cui IBAN verrà comunicato, entro e Parte_2
non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 200,00 quale contributo al suo mantenimento, che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
10. I coniugi chiedono l'omologazione.”
Per il Pubblico Ministero:
Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 04.09.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio a Fumane il 30.01.1994, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 1, Parte II, Serie A, del Comune di Fumane;
che dalla loro unione erano nati in data
11.07.2005 il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, e in Persona_2
data 03.05.11 la figlia minorenne Per_1
Ciò premesso i coniugi formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis.
Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il
26.11.2024, fosse celebrata mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del 18.09.2024, lette le note depositate 15.11.2024 in cui le parti hanno insistito nella domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate sopra epigrafate appaiono conformi alla legge, sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
quelle relative alla figlia minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa;
la regolamentazione degli interessi del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Jesolo (Ve) in Via Corer n. 66/A, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a . La figlia minore Parte_2 Per_1
viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i coniugi, come da piano genitoriale allegato sub doc. 8 al ricorso, con residenza stabile presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare – così come descritto nell'allegato piano sub doc. 8 allegato al ricorso per separazione firmato dai coniugi e che gli stessi richiamano espressamente - per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Non si declina nulla per il figlio in quanto maggiorenne, se non che lo stesso Persona_2
avrà dimora attuale presso la casa coniugale in Jesolo (Ve) in Via Corer n. 66/A.
4. Il sig. potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti indicative cadenze Parte_1
modificabili anche in base alle esigenze della minore Per_1
4/a) un giorno alla settimana preferibilmente il mercoledì il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dalle 19:00 alle 23.00 quando verrà riportato a casa dalla madre, dopo Per_1
cena, fatte salve concomitanti esigenze della minore;
4/b) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia altresì ogni 15 gg. a weekend alterni dal venerdì sera alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 23.00, fatte salve concomitanti esigenze della minore;
4/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale (Natale/Santo Stefano, 31
dicembre/capodanno; Pasqua/Pasquetta); durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente tra i coniugi ogni anno. Anche in questo caso vengono fatte salve le diverse esigenze dei figli;
5. il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito nel suo c/c il Parte_1 Parte_2
cui IBAN verrà comunicato, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad euro 600,00 e così euro 300,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio dettato dal Protocollo di Venezia allegato al ricorso per separazione quale doc. 9 e che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare.
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, Parte_1
verserà a tramite accredito nel suo c/c il cui IBAN verrà comunicato, entro e Parte_2 non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 200,00 quale contributo al suo mantenimento, che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate.
Venezia, 18 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero