Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 581/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del giorno 22/05/2025 celebrata ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], ivi Parte_1 residente in [...], (C.F.: ), rappresentato C.F._1
e difeso dall'avv. Giuseppe Scibetta (C.F. ), con domicilio C.F._2 digitale presso l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce CP_1 P.IVA_1 in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Stefano Dolce (CF CP_2
) e Russo Carmelo (CF , con domicilio C.F._3 C.F._4 E digitale presso gli indirizzi PEC e Email_2
t; Email_4
- resistente - dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 cpc.
CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato in data 24/04/2024, il sig.
ha proposto opposizione contro la consulenza espletata in sede di Parte_1
ATP che non l'ha riconosciuto portatore di disabilità grave né in possesso dei requisiti sanitari per accedere all'indennità di accompagnamento. Il ricorrente ha censurato la correttezza dell'indagine peritale, evidenziando_
- che il consulente d'ufficio ha omesso di valutare la problematica legata alla cecità parziale, patologia attestata da diversa documentazione, segnatamente: <1) nel certificato medico redatto dal medico curante;
2) nella documentazione medica depositata e versata agli atti;
3) nel verbale redatto dalla stessa parte convenuta;
CP_1
- che le considerazioni espresse nell'elaborato appaiono contraddittorie, <laddove si limita n.d.r. ad asserire come patologia la retinopatia diabetica senza affrontare il problema legato al campo visivo del paziente per documentato>>;
1 - che le proprie condizioni di salute si sono progressivamente aggravate, e accanto alla ipoacusia neurosensoriale bilaterale, i referti medici attestano anche difficoltà a mantenere la stazione eretta. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l' . CP_1 L' ha censurato la prospettazione avversaria, eccependo l'inammissibilità CP_1 e comunque l'infondatezza della pretesa azionata in giudizio. La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 22/05/2025. Nell'odierna udienza, svolta mediante collegamenti audiovisivi, il difensore di parte ricorrente ha discusso la causa ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente, circa l'ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta, con specifici rilievi, le conclusioni del CTU, evidenziando:
- la gravità delle patologie a carico del sig. Pt_1
- le ricadute negative provocate dalla loro interazione;
- le mancanze metodologiche e diagnostiche rintracciabili nel percorso argomentativo della perizia;
- l'omessa considerazione di alcune affezioni (in particolare, quella correlata alla cecità) e la minimizzazione delle problematiche motorie.
Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile
3. Espletata nuova CTU medico legale, il perito ha così relazionato: <diagnosi medico legale dallo studio degli atti processuali dalla anamnesi dall obiettivo e documentazione sanitaria prodotta si conclude che il sig. affetto da: pt_1>Diabete mellito di tipo 2 da circa trentacinque anni, insulino-dipendente, con scarso compenso metabolico. Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo e Cardiopatia ischemica cronica. Ipertensione arteriosa in trattamento con cardioaspirina e anti ipertensivi. Epatopatia HBC correlata. Trombo-arteriectomia della carotide comune interna ed esterna destra. Varici arti inferiori con turbe trofiche. Amputazione 5° dito piede dx. Obesità. IRC. Poli-artrosi. Riferisce dolori articolari.
OO = Pseudofachia. Sub-atrofia ottica e Retinopatia diabetica proliferante trattata con laser e IVT. In atto (vedi Controparte_3
OCT allegato). OO visus naturale 1/100 lente non migliorabile.
DISCUSSIONE CLINICA E CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI: L'esame clinico ha evidenziato un soggetto in scarse condizioni generali, con marcata riduzione del visus OO =1/100 L.N.M.
La sindrome dismetabolica e, in particolare, lo scarso controllo glicemico sono la causa di tutte le patologie del paziente:
Diabete mellito di tipo 2. Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo e Cardiopatia ischemica cronica. Ipertensione arteriosa. Epatopatia HBC correlata. Trombo-arteriectomia della carotide comune interna ed esterna destra.
Varici arti inferiori con turbe trofiche. Amputazione 5° dito piede dx. Obesità. IRC. Poli-artrosi.
2 Pseudofachia, Sub-atrofia ottica e Retinopatia diabetica proliferante, già diagnosticate al sig. hanno avuto conferma durante la visita eseguita dal Pt_1 sottoscritto CTU, in data 18-11-2024, presso il proprio studio oculistico.
In tale sede si è evidenziata una Maculopatia in fase avanzata con Sub-Atrofia del nervo ottico in OO e una riduzione del visus pari ad 1/100.
Il paziente non riesce a firmare, non vede gli ostacoli, ha necessità di essere accompagnato per deambulare ed essere aiutato nello svolgimento degli atti quotidiani in maniera continuativa.
CONCLUSIONI Da quanto sopra esposto si può rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Lavoro come segue: il sig. risulta affetto da: Parte_1
Diabete mellito di tipo 2, scarsamente compensato. Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo e Cardiopatia ischemica cronica. Ipertensione arteriosa. Epatopatia HBC correlata. Trombo-arteriectomia della carotide comune interna ed esterna destra. Varici arti inferiori con turbe trofiche. Amputazione 5° dito piede dx. Obesità. IRC. Poli-artrosi. OO = Pseudofachia. Sub-atrofia ottica e Retinopatia diabetica proliferante trattata con laser ed IVT. In atto . Controparte_3
OO visus naturale 1/100 lente non migliorabile Tutto ciò ci consente di poter affermare che l'esaminando è da ritenere invalido al 100% con handicap vari che lo pongono in situazione di gravità L 104\92 art. 3 comma 3, e che il quadro clinico accertato dà diritto all'assegno di accompagnamento, con decorrenza 18-11-2024, data della visita del sottoscritto CTU.
Allegato OCT del 22-11-2024>>.
All'odierna udienza, il CTU è stato sentito per alcuni chiarimenti in ordine alla decorrenza dell'handicap grave;
il perito ha puntualizzato che, analogamente all'indennità di accompagnamento, anche l'insorgenza della disabilità grave va ancorata alla data della visitale peritale effettuata in data 18/11/2024.
Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sulla corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.
Le risultanze peritali, peraltro, non sono state investite da alcuna considerazione critica ad opera delle parti.
Deve dunque dichiararsi che il sig. si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie richieste per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a partire dal giorno 18/11/2024 [data in cui sono state espletate le operazioni peritali nel giudizio ex art. 445-bis, c. 6 cpc]. Dalla stessa data ricorrono i presupposti per il riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 c. 3 l. 104/92.
4. Quanto alla richiesta di condanna alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, “mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e
3 quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari. La nuova disposizione "impone", per tutte le controversie in cui si intenda far valere il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222), che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" (ATP) delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta… Si apre quindi in via preventiva un procedimento, obbligatorio, inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis convertito in L.
n. 248 del 2005… Se … una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione.
Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). … Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta… Quando…, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento. La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà dunque all'ente previdenziale di compiere tale verifica, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire (ad es. limiti reddituali). Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità….” (Cass., 6010/2014; Cass., 6084/2014). Alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione deve pertanto concludersi che l'oggetto del giudizio ex art. 445-bis co. 6° c.p.c. è limitato alla mera contestazione degli esiti dell'ATP e non consente la proposizione anche della richiesta di accertamento del diritto al pagamento della prestazione economica.
5. La soccombenza maturata dal ricorrente rispetto alla domanda di natura condannatoria nonché la circostanza che i presupposti sanitari dell'accompagnamento e della disabilità grave sono stati riscontrati a partire dalla data di svolgimento delle
4 operazioni peritali [tale aggravamento assume rilievo in giudizio ex art. 149 disp. att.
c.p.c., cfr. Cass., 10 agosto 2005, n. 16821], giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
6. Infine, le spese delle CTU debbono essere definitivamente poste a carico dell' , in forza della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. CP_1 att. cpc.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accerta e dichiara che il sig. , a partire dal giorno Parte_1
18/11/2024 [data in cui sono state espletate le operazioni peritali nel giudizio ex art. 445-bis, c. 6 cpc] si trova nelle condizioni medico - legali richieste per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e per essere riconosciuto portatore di disabilità grave ex art. 3 c. 3 l. 104/1992;
b) dichiara inammissibile la domanda di condanna relativa alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
d) pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 22/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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