Trib. Catanzaro, sentenza 19/06/2025, n. 1993
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Sentenza 19 giugno 2025

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Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ha esaminato un ricorso presentato da tre persone fisiche, rappresentate e difese da un avvocato, nei confronti del Ministero dell'Interno, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del loro status di cittadini italiani "jure sanguinis", basandosi sulla discendenza da una cittadina italiana emigrata in Canada. Hanno esposto che la loro avo, nata in Italia, si era sposata in Canada e da tale unione erano nati i loro genitori e successivamente loro stessi. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda, rimettendosi all'accertamento del giudice e chiedendo la compensazione delle spese. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento. La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione.

Il Tribunale ha preliminarmente rigettato la richiesta di sospensione impropria del processo avanzata dall'Avvocatura dello Stato, ritenendola superata dalla definizione delle questioni di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale. Ha altresì affermato la propria competenza territoriale, in base all'art. 4, comma 5, del D.L. n. 13/2017, in considerazione della residenza all'estero dei ricorrenti e del comune di nascita dell'avo italiano. Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. Ha argomentato che la cittadinanza si trasmette "jure sanguinis" e che l'avo, nata in Italia, aveva trasmesso la cittadinanza alla figlia, la quale era nata prima della naturalizzazione della madre in Canada nel 1981. La normativa italiana, in particolare la Legge n. 555 del 1912, prevedeva che il minore di età non perdesse la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione del genitore, a meno che non acquisisse contestualmente la cittadinanza di uno stato straniero, evitando così situazioni di apolidia. Pertanto, la figlia dell'avo, essendo cittadina italiana dalla nascita, aveva trasmesso tale status ai propri discendenti. Di conseguenza, il Tribunale ha ordinato all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni e trascrizioni nei registri di stato civile. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catanzaro, sentenza 19/06/2025, n. 1993
    Giurisdizione : Trib. Catanzaro
    Numero : 1993
    Data del deposito : 19 giugno 2025

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