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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/06/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civile riunite iscritte al n. 3069, 3070 e 3071 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertenti:
TRA
, nata il [...] in [...]; Parte_1
, nata il [...] a [...]; Persona_1
, nato il [...] in [...]; CP_1 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Pedullà, presso il cui studio domiciliano come da procure in atti;
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C.
C.F. Email_1 C.F._1
- RESISTENTE –
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_2
1 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dalla cittadina italiana nata il [...] a [...] emigrata in Canada. Persona_2
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che contraeva matrimonio con Persona_2
in data 02/09/1967 a York (ON) Canada e dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente Persona_3 il 06/06/1968 a York (ON). Dal matrimonio tra e Persona_1 Persona_1 Controparte_3 nascevano gli odierni ricorrenti e in data 7/04/2004 in Mississauga Parte_1 CP_1
(ON) Canada.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_2 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 19 giugno 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e/o infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava degli odierni ricorrenti era originaria di ON FU (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo
Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana emigrata in Canada.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è
2 cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Nel caso di specie perse la cittadinanza italiana volontariamente in un Persona_2 momento successivo alla nascita della figlia, tramite naturalizzazione in data 10/12/1981.
Pertanto, essendo nata prima del 1981 (data di naturalizzazione della madre) da Persona_1 madre di cittadinanza italiana, acquisiva la cittadinanza italiana jure sanguinis.
La circostanza si evince dalla disciplina contenuta nella legge italiana n. 555 del 1912. Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 7, 8 e 12 di tale normativa, infatti, emerge che il minore di età perdeva la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione del genitore solo se acquistava al contempo la cittadinanza di uno stato straniero.
Deve essere, infatti, posto necessariamente in luce l'inciso che subordina la perdita della cittadinanza da parte del minore all'acquisto di una cittadinanza straniera da parte di quest'ultimo mentre nessuna automatica perdita della cittadinanza italiana in capo al minore di età si verifica per il solo fatto che il genitore del minorenne opti per la naturalizzazione in costanza di minore età del figlio.
Si richiama sul punto la Circolare n. K. 28. 1 datata 08.04.1991 del «in virtù Controparte_2 della contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912
n. 555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana … attributivi iure soli dello status civitatis, la prole nata sul territorio dello
Stato di emigrazione (ad es. Stati Uniti d'America) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana … quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero». Continua poi la Circolare specificando che a seguito di Corte Cost. n. 30/1983 «pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna» (ora anche per i nati antecedentemente - Cass. Civ.
4466/2009).
Sul punto il Consiglio di Stato con parere n. 1820/1975 del 24.10.1975 ha stabilito che “l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore comporta l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del figlio minorenne, ma la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore non comporta senz'altro la perdita della cittadinanza suddetta da parte del figlio minorenne, e ciò, appunto ad evitare per quest'ultimo la situazione di apolidia”.
3 Mentre quindi la precedente normativa del 1901 non riconosceva la cittadinanza italiana al figlio di italiano naturalizzatosi straniero, indipendentemente dal limite di età, la Legge n. 555 del 1912 stabiliva che nel caso di intervenuta naturalizzazione straniera da parte del padre, il figlio, se all'epoca minorenne, conservava la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlio di italiano.
L'art. 12 della L. 13.06.1912 n. 555 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina prevista dall'art. 7 vale a dire a quanti, nati all'estero da genitore italiano, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli.
Orbene, essendo nata da madre italiana, acquisiva la cittadinanza italiana iure Persona_1 sanguinis e per tutte le ragioni sopra esposte non la perdeva nel 1981, anno in cui la madre decideva di naturalizzarsi cittadina canadese.
Posto che è cittadina italiana fin dalla nascita anche i suoi discendenti sono Persona_1 conseguentemente cittadini italiani iure sanguinis fin dalla nascita.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 1°.10.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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