Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 08/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 554/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 554 del Ruolo degli Affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto separazione giudiziale;
tra
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. FABRETTI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA, come da procura in atti;
e
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CAPPA Parte_2 C.F._2
ALESSANDRA e dall'avv. ALMONTI ALESSANDRA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da verbale di udienza del 27.3.2025. Il P.M., con nota del 31.1.2025, ha concluso esprimendo parere favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente il 27.5.2010, dalla cui unione sono nati i figli e , tuttora minorenni, e che l'unione è entrata in Per_1 Per_2 insanabile crisi, ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: “ I) dichiarare la separazione personale dei coniugi, tra la sig.ra e , con addebito allo stesso della responsabilità unica del naufragio Parte_1 Parte_2 del rapporto coniugale ai sensi e nei modi di cui all'art. 151 cod. civ., per le ragioni tutte indicate nella narrativa di cui alla premessa;
II) Assegnare alla sig.ra la casa coniugale Parte_1
(con tutti i mobili e suppellettili), sita in Vasto alla via San Lorenzo, 34/X, di proprietà del sig.
[...]
il quale continuerà a versarne in modo esclusivo i ratei di mutuo;
III) stabilire che i figli Pt_2
e , vengano affidati ad ambedue i genitori con collocazione principale presso la Per_1 Per_2 madre, nella casa coniugale alla stessa assegnata. I minori, altresì resteranno con il sig. Pt_2 due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola, con cena e poi rientro alla residenza materna alle
21,30, nonché due week end alternati con la madre dalle ore 15,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica. In ordine alle festività natalizie e pasquali, i minori trascorreranno alternativamente con i genitori il Natale e la Pasqua, e ciò faranno trascorrendo con il padre non collocatario, sei giorni durante le vacanze natalizie ( duranti i quali far ricomprendere il Natale o la Vigilia), nonché tre giorni durante quelle pasquali ( durante i quali far ricomprendere la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo). In ordine al periodo estivo, il padre potrà tenere con sé i figli per 10 gg. anche non consecutivi, ma comunque ciò farà concordando con la madre collocataria modalità e tempi, entro il 31 maggio di ogni anno;
IV) porre a carico del sig. quale contributo per il Parte_2 mantenimento della figli minori l'erogazione di un assegno mensile dell'importo di euro 1.150,00, nonché la delega esclusiva alla della riscossione dell'assegno unico erogato dall'INPS per i Pt_1 due figli minori, per la somma totale di € 1.600,00 o quello maggiore o minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
in ordine al pagamento delle spese straordinarie, le stesse saranno affrontate da ambedue i genitori nella misura del 50%, con modalità e determinazione di cui al Protocollo del
Tribunale di Vasto;
V) autorizzare i coniugi all'emissione e/o al rinnovo di documenti necessari ai fini dell'espatrio; VI) con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Si è costituito in giudizio il resistente non opponendosi alla separazione e rassegnando le seguenti conclusioni: “- a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto, in Vasto, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Parte_2 Vasto al N. 13 P. I, Serie, Anno 2010, come da estratto dell'atto di matrimonio allegato, in regime di separazione dei beni;
b) Rigettare la domanda di addebito formulata da controparte poiché del tutto generica, infondata ed inattendibile per le motivazioni di cui in premessa, nonché rigettare e tutte le domande incompatibili con le richieste di cui alla scrivente difesa;
c) Disporre l'affido condiviso con collocamento dei minori presso la madre alla quale con accordo di parte resistente, va assegnata la casa famigliare, gravata da mutuo, con il solo posto auto;
d) Disporre che il garage possa rimanere nel pieno godimento del sig. essendo ivi ricoverati i mezzi di Parte_2 proprietà dello stesso;
e) Frequentazione padre-figli: - Nel corso della settimana, durante tutto l'anno solare, il sig. starà con i figli due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola e Parte_2 sino alla mattina seguente, con impegno dello stesso ad accompagnarli a scuola;
- il fine settimana, in via alternata, il sig. trascorrerà con i suoi figli dalle ore 15 del sabato sino alle ore 20,00 Pt_2 della domenica;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, i figli trascorreranno con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio, sempre in via alternata.
Qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni dispari, il padre negli anni pari;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal venerdì alla domenica di Pasqua con un genitore e dal lunedì in Albis sino al mercoledì successivo con l'altro, in via alternata. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni dispari, il padre negli anni pari;
- durante le vacanze estive, per quindici giorni anche non consecutivi, il sig. frequenterà i figli;
per Pt_2 consentire la necessaria organizzazione, i genitori dovranno comunicare reciprocamente il periodo desiderato e concordare in tal senso entro il 30 giugno di ogni anno;
in caso di disaccordo tra i genitori in merito al periodo di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con i figli, la madre deciderà per gli anni dispari, il padre in quelli pari. Per il restante periodo estivo si manterrà la vigenza del regime ordinario prescelto dalle parti;
- il padre trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno;
lo stesso diritto viene riconosciuto alla madre qualora il giorno fosse di spettanza del padre secondo il regime ordinario;
- la succitata frequentazione padre-figli dovrà avvenire con modalità che rispettino le esigenze della prole, ma con salvaguardia della continuità del loro rapporto con il padre. f) Rigettare la richiesta di mantenimento a favore della prole avanzata da parte avversa nella misura di 1.600,00 euro mensili e stabilire che il sig. Parte_2 provvederà al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento all'altro genitore, nella modalità indicata dal genitore collocatario, dell'importo complessivo di € 500,00 mensili (per 12 mensilità all'anno; euro 250,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese. La somma è soggetta alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, purché ovviamente l'indice sia positivo. g) Nessun mantenimento verrà previsto per i coniugi, i quali non hanno comunque avanzato alcuna domanda in merito, essendo entrambi economicamente autosufficienti. h) Porre in via paritetica tra i genitori le spese straordinarie intendendosi come tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Vasto, dietro presentazione di documentazione giustificativa. i) Assegno unico come per legge. j) Il sig. si rende disponibile ad occuparsi in via esclusiva del cane di proprietà Pt_2 della moglie, ove mai la signora , proprietaria dello stesso, non lo rivolesse: in difetto si Pt_1 impegna a riconsegnarlo alla ricorrente affinché se ne occupi personalmente. k) Il tutto con vittoria di spese e competenze, anche tenuto in debito conto dell'inattendibilità della domanda di addebito formulata da controparte.”.
All'esito dell'udienza di comparizione del 5.12.2024, sentite le parti e svolto un primo tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, e , con collocazione prevalente degli stessi con la madre;
Per_1 Per_2
3) assegna la casa coniugale - ivi comprese i mobili e le suppellettili che la compongono nonché le pertinenze - alla ricorrente, che la abiterà unitamente alla prole minorenne;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21.00, salvo pernotto ove vi sia la volontà dei minori, nel qual caso il padre accompagnerà a scuola i minori la mattina seguente;
due fine settimana al mese alternati dal sabato all'uscita di scuola alla domenica alle ore 21.00; sette giorni nel periodo natalizio, ad anni alterni, una volta dal 24 al 30 dicembre ed altra volta dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale, un anno dal lunedì al mercoledì in Albis e un anno dal venerdì santo alla Domenica di Pasqua;
15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo;
riservando ai genitori la migliore specificazione e l'eventuale ampliamento del programma;
5) pone a carico del resistente il versamento di un assegno di mantenimento di complessivi € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuno dei figli minori), rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, assegno unico come per legge;
6) raccomanda ai genitori di contribuire al percorso educativo e in generale evolutivo dei figli in maniera armonica, attraverso costante rilascio reciproco di informazioni e assiduo controllo dei risultati scolastici, delle compagnie e del comportamento in genere, sempre rappresentando ai figli l'importanza del mantenimento equilibrato dei rapporti con ambedue i genitori” formulando proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c. del seguente tenore: “pronuncia della separazione personale senza addebito, alle condizioni di cui ai disposti provvedimenti temporanei ed urgenti, con compensazione delle spese di lite tra le parti” e rinviando per una nuova comparizione personale.
Alla successiva udienza del 27.3.2025 le parti, personalmente presenti unitamente ai rispettivi difensori, all'esito del tentativo di conciliazione del giudice hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione consensuale della causa: “condizioni di separazione come da proposta conciliativa del Giudice, salvo le seguenti modifiche: versamento del 50% dell'assegno unico di dicembre e gennaio nonché degli arretrati di mantenimento pari a complessivi € 2.000,00 in favore della , da versarsi mediante accredito bancario entro il 17.4.2025, con compensazione delle Pt_1 spese di lite.”.
Viste le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta alla decisione del Collegio, mandando gli atti al PM che ha espresso parere favorevole.
****
Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione personale.
Ed invero, la concorde domanda di separazione avanzata sin dagli atti introduttivi e la dichiarata impossibilità di riconciliazione fra le parti sono indici rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione di una convivenza e comunione di vita tra i coniugi.
Le condizioni della separazione vanno disposte come da accordo raggiunto dalle parti e sopra riportato, in quanto conforme alla legge, all'ordine pubblico e all'interesse della prole.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione.
Le spese di lite devono trovare integrale compensazione, come da congiunta richiesta delle parti e visto l'esito consensuale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G.n. 554/2024, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra le parti, come in atti generalizzati, uniti in matrimonio in Vasto il 27.5.2010, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di
Vasto nell'anno 2010, nr. 13, parte I;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio al momento del suo passaggio in giudicato;
- omologa le condizioni della separazione come da accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 5.4.2025.
Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente
Elisa Ciabattoni Anna Rosa Capuozzo