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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/07/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr.ssa Rosella Nocera Presidente Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore Dr. Emanuele Pinto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 1917, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio , vertente tra
(Avv. Liberti Piergiuseppe), Parte_1
e Avv. Gisonda Michael), Parte_2 nonché P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
– interveniente – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso congiunto depositato in data 4.4.2025, i ricorrenti premesso
• di aver intrattenuto una relazione more uxorio nel corso della quale Pers nascevano i figli gemelli e (n. il. 4.12.2020), riconosciuti da Per_1 entrambi i genitori;
• che, essendo cessato il rapporto di convivenza, è loro intenzione regolamentare i loro rapporti con riguardo al mantenimento e all'affidamento dei figli minori;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento dei minori ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici). Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Gli atti sono stati trasmessi al P.M., che in data 13.5.2025 ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei Pers rapporti, personali ed economici dei minori e (nati da una relazione Per_1 TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
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tra i genitori non fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta. Non vi sono ragioni ostative all'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore. I minori avranno residenza abituale presso la madre , dove peraltro già abitano e dove è quindi certo che abbiano costituito il loro habitat dal quale è preferibile non distrarl i. Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato nei termini indicati dalle parti. Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€760,00 mensili, oltre rivalutazione istat e oltre al 50% delle spese straordinarie) è equo, valutati i redditi delle parti, e consente ai minori di far fronte alle lore necessità di vita quotidiana. Nulla va previsto sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta , come pure indicato dalle parti in ricorso .
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione contenuta nel ricorso depositato il 4.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
2. nulla per le spese. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 24.7.2025 IL GIU DICE ESTEN SOR E TIZIA NA DI GIO IA IL PRESID EN TE ROS ELLA NOC ERA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 1917, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio , vertente tra
(Avv. Liberti Piergiuseppe), Parte_1
e Avv. Gisonda Michael), Parte_2 nonché P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
– interveniente – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso congiunto depositato in data 4.4.2025, i ricorrenti premesso
• di aver intrattenuto una relazione more uxorio nel corso della quale Pers nascevano i figli gemelli e (n. il. 4.12.2020), riconosciuti da Per_1 entrambi i genitori;
• che, essendo cessato il rapporto di convivenza, è loro intenzione regolamentare i loro rapporti con riguardo al mantenimento e all'affidamento dei figli minori;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento dei minori ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici). Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Gli atti sono stati trasmessi al P.M., che in data 13.5.2025 ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei Pers rapporti, personali ed economici dei minori e (nati da una relazione Per_1 TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
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tra i genitori non fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta. Non vi sono ragioni ostative all'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore. I minori avranno residenza abituale presso la madre , dove peraltro già abitano e dove è quindi certo che abbiano costituito il loro habitat dal quale è preferibile non distrarl i. Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato nei termini indicati dalle parti. Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€760,00 mensili, oltre rivalutazione istat e oltre al 50% delle spese straordinarie) è equo, valutati i redditi delle parti, e consente ai minori di far fronte alle lore necessità di vita quotidiana. Nulla va previsto sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta , come pure indicato dalle parti in ricorso .
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione contenuta nel ricorso depositato il 4.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
2. nulla per le spese. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 24.7.2025 IL GIU DICE ESTEN SOR E TIZIA NA DI GIO IA IL PRESID EN TE ROS ELLA NOC ERA