Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14765/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 14765 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa su ricorso presentato da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Pascale Parte_1 C.F._1
De Falco, ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Gloria Mariano CP_1 C.F._2
come in atti, resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la ricorrente, come da verbale dell'udienza dd. 17.12.2024 e quindi come da ricorso introduttivo e quanto alle spese, come da verbale dell'udienza indicata: nel merito, l'affido condiviso e paritario delle minori e ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 Parte_1
e la residenza delle figlie minori sarà trasferita presso l'abitazione della madre
[...] CP_1
sita a Camponogara (VE), v. Don Michele n°8/A; i genitori potranno vedere e tenere con sé le figlie minori a settimane alternate e weekend alternati secondo il seguente piano genitoriale: Settimana
1
le figlie da scuola alle 16.30 fino al venerdì mattina successivo alle ore 8.30; nella settimana A è Per_ compreso il weekend durante il quale le figlie e staranno con il padre;
settimana B) Per_2
La madre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori dal venerdì alle ore 16.30 Parte_1 quando le andrà a prendere a scuola fino al venerdì mattina successivo alle ore 8.30
Per_ accompagnandole a scuola;
nella settimana B è compreso il weekend durante il quale le figlie e staranno con la madre;
c) le minori trascorreranno il compleanno ed i relativi Per_2 festeggiamenti, ad anni alternati, presso l'uno o l'atro genitore, alla presenza di entrambi i genitori alla festa, salvo diverso accordo tra le parti;
d) Vacanze di Natale: Natale e Capodanno saranno
Per_ trascorsi da e ad anni alterni, con l'uno e l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le Per_2 parti, a partire da Natale 2024, quando le minori festeggeranno la ricorrenza con la madre e
Capodanno 2025, quando le minori festeggeranno la ricorrenza con il padre;
e) Vacanze pasquali:
Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno sempre alternati tra i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi, a partire da Pasqua 2025, che le figlie trascorreranno con il padre, mentre il Lunedì dell'Angelo sarà trascorso con la madre;
f) le figlie trascorreranno ad anni alterni con la madre e con il padre le altre festività civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre) in deroga al regime ordinario di cui sopra;
g) Vacanze estive: durante le vacanze estive, il padre comunicherà entro il mese di maggio di ogni anno, alla sig.ra i Parte_1
15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, in cui trascorrerà le vacanze con le figlie, in luogo da
Per_ concordarsi tra le parti;
h) durante la malattia, le figlie e resteranno presso l'abitazione Per_2
Per_ del genitore in cui allo stato si trovano;
i) e trascorreranno con la madre la festa della Per_2 mamma ed il giorno del compleanno di quest'ultima; con il padre la festa del papà ed il giorno del compleanno di quest'ultimo, ciò a prescindere dalla calendarizzazione di cui sopra;
l) ciascun genitore si impegna a permettere che le figlie abbiano comunicazioni telefoniche con l'altro genitore, astenendosi dal porre in essere qualsivoglia tipologia di interferenza;
m) durante i periodi di permanenza delle figlie minori presso ciascuno dei genitori, le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno assunte dal genitore che vede le figlie presso di sé; le decisioni concernenti questioni di straordinaria amministrazione (ovvero quelle di maggiore interesse, destinate ad incidere durevolmente sulla vita delle figlie) verranno assunte congiuntamente dai genitori, previo
Per_ accordo;
le figlie minori e saranno mantenute direttamente da entrambi i genitori nei Per_2
Per_ periodi di spettanza di ciascuno;
le spese straordinarie a favore delle figlie e saranno Per_2
poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, e disciplinate dal Protocollo del Tribunale
Ordinario di Venezia;
l'Assegno Unico per le figlie minori sarà percepito interamente dalla Sig.ra spese di lite compensate;
nulla oppone all'assegnazione della casa familiare al Parte_1 resistente;
2 per il resistente, come da verbale dell'udienza dd. 17.12.2024 e quindi come da ricorso introduttivo e quanto alle spese, come da verbale dell'udienza indicata: 1) l'assegnazione della casa familiare sita in Camponogara (VE) via Paternian n°39, al signor che la abiterà CP_1
insieme alle figlie e nei periodi in cui eserciterà il suo diritto di visita;
Persona_1 Persona_2
l'affido condiviso e paritario delle minori e ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2
e la residenza delle figlie minori viene confermata presso Parte_1 CP_1
l'abitazione della madre sita a Camponogara (VE), V. Don Michele n ° 8/A; i genitori potranno vedere e tenere con sé le figlie minori a settimane alternate e weekend alternati secondo il seguente piano genitoriale: settimana A) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie dal CP_1
venerdì quando il padre preleverà le figlie da scuola alle 16.30 fino al venerdì mattina successivo
Per_ alle ore 8.30; nella settimana A è compreso il weekend durante il quale le figlie e Per_2
staranno con il padre;
settimana B) la madre potrà vedere e tenere con sé le figlie Parte_1
minori dal venerdì alle ore 16.30 quando le andrà a prendere a scuola fino al venerdì mattina successivo alle ore 8.30 accompagnandole a scuola;
nella settimana B è compreso il weekend
Per_ durante il quale le figlie e staranno con la madre;
2) le minori trascorreranno il Per_2 compleanno ed i relativi festeggiamenti, ad anni alternati, presso l'ino o l'altro genitore, alla presenza di entrambi i genitori alla festa, salvo diverso accordo tra le parti. 3) vacanze di Natale:
Per_ Natale e Capodanno saranno trascorsi da e ad anni alternati, con l'uno e l'altro Per_2
genitore, salvo diverso accordo tra le parti, a partire da Natale 2024, quando le minori festeggeranno la ricorrenza con la madre e capodanno 2025, quando le minori festeggeranno la ricorrenza con il padre. 4) vacanze Pasquali: Pasqua e lunedì dell'Angelo saranno sempre alternati tra i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi, a partire da Pasqua 2025, che le figlie trascorreranno con il padre, mentre il Lunedì dell'Angelo sarà trascorso con la madre. 5) Le figlie trascorreranno ad anni alterni con la madre e con il padre le altre festività civili e religiose (25 aprile, 1° maggio 2 giugno,
15 agosto, 1° novembre e 8 dicembre) in deroga al regime ordinario di cui sopra. 6) Vacanze estive: durante le vacanze estive, il padre comunicherà entro il mese di maggio di ogni anno, alla sig.ra i 15 giorni di vacanza anche non conoscitivi, in cui trascorrerà le vacanze con le Parte_1
Per_ figlie, in luogo da considerarsi tra le parti. 7) Durante la malattia, le figlie e restano Per_2
Per_ presso l'abitazione del genitore in cui allo stato si trovano. 8) e trascorreranno con la Per_2
madre la Festa della Mamma ed il giorno del compleanno di quest'ultima; con il padre la Festa del
Papà ed il giorno del compleanno di quest'ultimo, ciò a prescindere della calendarizzazione di cui sopra. 9) Ciascun genitore si impegna a permettere che le figlie abbiano comunicazioni telefoniche con l'altro genitore, astenendosi dal porre in essere qualsivoglia tipologia di interferenza. 10)
Durante i periodi di permanenza delle figlie minori presso ciascuno dei genitori, le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno assunte dal genitore che vede le figlie presso di sé. Le
3 decisioni concernenti questioni di straordinaria amministrazione (ovvero quelle di maggiore interesse, destinate ad incidere durevolmente sulla vita delle figlie) verranno assunte Per_ congiuntamente dai genitori, previo accordo. 11) le figlie minori e saranno mantenute Per_2 direttamente da entrambi i genitori nei periodi di spettanza di ciascuno. 12) le spese straordinarie a
Per_ favore delle figlie e saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, Per_2
e disciplinate dal protocollo del Tribunale Ordinario di Venezia. 13) l'assegno Unico per le figlie minori sarà percepito interamente dalla Sig.ra Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.7.2024 espone che dalla convivenza more Parte_1
uxorio con ono nate le figlie minori (nata il [...]) e (nata CP_1 Per_1 Per_2
il 19.11.2014) riconosciute da entrambi i genitori;
l'abitazione familiare era stata fissata presso l'immobile di proprietà esclusiva del ito in Camponogara, via s. Paternian n. 39; cessata CP_1
la convivenza, dal mese di febbraio 2024 la ricorrente si è trasferita unitamente alle due figlie minori in altra abitazione, mentre il resistente ha continuato ad abitare la casa familiare;
dal momento della cessazione della convivenza i genitori hanno stabilito il collocamento paritario delle figlie, provvedendo al loro mantenimento in via diretta. La ricorrente adisce quindi il
Tribunale al fine di veder regolata la responsabilità genitoriale delle figlie minori in regime di affido condiviso, con collocamento paritario, e mantenimento diretto da parte dei genitori nei periodi di rispettiva spettanza come da piano genitoriale indicato in ricorso.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale aderisce alla domanda della CP_1 ricorrente in ordine all'affidamento e al mantenimento delle figlie minori;
egli chiede sia a lui assegnata la casa familiare di sua esclusiva proprietà.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno chiesto l'accoglimento delle domande svolte;
la resistente ha dichiarato di nulla opporre all'assegnazione della casa familiare al resistente;
previa rinuncia agli scritti difensivi la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pacifico che entrambe le parti hanno residenza in Camponogara (VE) e che dal momento in cui è cessata la convivenza tra le parti (febbraio 2024) le figlie e hanno avuto Per_1 Per_2
collocamento paritario presso le rispettive abitazioni dei genitori;
le circostanze menzionate lasciano presumere il raggiungimento una rodata routine quotidiana e a una situazione di benessere della prole.
La collocazione esattamente paritaria della prole presso i genitori e la comprovata disponibilità da parte di entrambi i genitori di sostanze sufficienti a garantire il mantenimento delle figlie
4 giustificano la mancata previsione di un assegno per il concorso nelle spese di mantenimento ordinario della prole.
In definitiva, le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale appaiono idonee a garantire il benessere della prole.
Le spese vanno compensate, atteso l'esito del giudizio e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia definitivamente pronunciando così provvede:
1. ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, residenza, assegnazione della casa familiare, visita e mantenimento delle figlie minori e : Per_1 Per_2
a. dispone l'affido condiviso e paritario delle minori e ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori;
b. conferma la residenza delle figlie minori presso l'abitazione della madre sita in
Camponogara (VE), Via Don Michele n. 8/A;
c. assegna la casa familiare al resistente;
d. in accoglimento del piano genitoriale dispone che i genitori potranno vedere e tenere con sé le figlie minori a settimane alterne e weekend alternati: settimana A) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie dal venerdì CP_1
quando il padre preleverà le figlie da scuola alle 16.30 fino al venerdì mattina successivo alle ore 8.30; nella settimana A è compreso il weekend durante il quale le figlie e Per_1
staranno con il padre. Per_2
Settimana B) la madre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori Parte_1
dal venerdì alle ore 16.30 quando le andrà a prendere a scuola fino al venerdì mattina successivo alle ore 8.30 accompagnandole a scuola;
nella settimana B è compreso il weekend durante il quale le figlie e staranno con la madre. Per_1 Per_2
Le minori trascorreranno il compleanno ed i relativi festeggiamenti, ad anni alternati, presso l'uno o l'altro genitore, alla presenza di entrambi i genitori alla festa, salvo diverso accordo tra le parti;
vacanze di Natale: Natale e Capodanno saranno trascorsi da e ad anni alternati, con l'uno e l'altro genitore, salvo diverso accordo tra Per_1 Per_2
le parti, a partire da Natale 2024, quando le minori festeggeranno la ricorrenza con la madre e capodanno 2025, quando le minori festeggeranno la ricorrenza con il padre;
vacanze Pasquali: Pasqua e lunedì dell'Angelo saranno sempre alternati tra i genitori,
5 salvo diverso accordo tra gli stessi, a partire da Pasqua 2025, che le figlie trascorreranno con il padre, mentre il Lunedì dell'Angelo sarà trascorso con la madre.
Le figlie trascorreranno ad anni alterni con la madre e con il padre le altre festività civili e religiose (25 aprile, 1° maggio 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre e 8 dicembre) in deroga al regime ordinario di cui sopra.
Vacanze estive: durante le vacanze estive, il padre comunicherà entro il mese di maggio di ogni anno, alla sig.ra i 15 giorni di vacanza anche non conoscitivi, Parte_1
in cui trascorrerà le vacanze con le figlie, in luogo da considerarsi tra le parti.
Durante la malattia, le figlie e restano presso l'abitazione del genitore in Per_1 Per_2
cui allo stato si trovano.
e trascorreranno con la madre la Festa della Mamma ed il giorno del Per_1 Per_2 compleanno di quest'ultima; con il padre la Festa del Papà ed il giorno del compleanno di quest'ultimo, ciò a prescindere della calendarizzazione di cui sopra.
Durante i periodi di permanenza delle figlie minori presso ciascuno dei genitori, le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno assunte dal genitore che vede le figlie presso di sé. Le decisioni concernenti questioni di straordinaria amministrazione
(ovvero quelle di maggiore interesse, destinate ad incidere durevolmente sulla vita delle figlie) verranno assunte congiuntamente dai genitori, previo accordo e. Prende atto dell'impegno di ciascun genitore a permettere che le figlie abbiano comunicazioni telefoniche con l'altro genitore, astenendosi dal porre in essere qualsivoglia tipologia di interferenza.
f. dispone che le figlie e saranno mantenute direttamente da entrambi i Per_1 Per_2
genitori nei periodi di spettanza di ciascuno.
g. le spese straordinarie relative alle figlie e saranno poste a carico di Per_1 Per_2
entrambi i genitori nella misura del 50% come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Venezia;
h. l'assegno unico per le figlie minori e sarà interamente percepito dalla Per_1 Per_2
madre.
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15.1.2025.
Il Giudice relatore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
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