Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/01/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01034/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2021, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nazario Urbano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emerso sul suo conto un decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, per il reato di-OMISSIS- ex -OMISSIS- del d.lgs. n. 285/92.
Il richiamato elemento ha indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza di cittadinanza dandone comunicazione all’interessato con ministeriale del 25 febbraio 2019, rimasta senza riscontro.
Avverso tale determinazione il ricorrente eccepisce i vizi di eccesso di potere e di violazione di legge per carenza di motivazione, non avendo l’Amministrazione considerato che il suddetto decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- è stato revocato dal medesimo Giudice felsineo con sentenza in data -OMISSIS- in quanto l’ipotesi di reato contestata non è più prevista dalla legge come reato ( abolitio criminis ).
Il Ministero dell’Interno si è costituto in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 gennaio 2025, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova sul punto osservare, alla luce della giurisprudenza di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” e non deve essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino.
Il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione ( ex multis , Cons. St., sez. IV n. 6473/2021; sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 3226/2021; sez. II quater, n. 5665/2012), la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, “ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni” (T.A.R. Lazio, sentenza n. 5615/2015).
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell’odierno ricorrente, essendo emerso sul suo conto un precedente per -OMISSIS-, posto in essere addirittura pochi giorni prima della domanda di cittadinanza, che denota una tendenza caratteriale della persona che desta particolare allarme sociale e disvalore rispetto ai principi di una ordinata convivenza all’interno dello Stato, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano, volte a proteggere valori ritenuti fondamentali per la Comunità quali l’incolumità pubblica e privata.
Tale condotta non può dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’aspirante cittadino, anche perché rientrante nel c.d periodo decennale di osservazione, ovvero il decennio antecedente la domanda in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.
In tale prospettiva, pertanto, non può non riconoscersi la valenza prognostica negativa attribuita a quelle condotte che appaiono particolarmente significative sotto il profilo della loro gravità, non soltanto penale, in quanto volte ad attentare alla sicurezza e all’incolumità altrui, sicché vengono ritenute quali comportamenti espressivi di una non compiuta integrazione dello straniero, anche per periodi ancora maggiori ai dieci anni.
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
A tale riguardo, la Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “la guida senza patente, cioè senza l’accertata perizia e competenza che il suo rilascio attesta, è fonte di gravissimo pericolo perfino per la pubblica incolumità” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 13629/2020), nel senso che “effettivamente provoca un forte allarme sociale ed è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, anche perché posto a presidio della sicurezza pubblica” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 8046/2022; TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 4702/2022 sulla rilevanza, ai fini della concessione della cittadinanza, della guida senza patente in quanto comportamento che mette a rischio l’integrità fisica; idem T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 8006/2022), sicché nonostante la “tenuità” sotto il profilo penale, la giurisprudenza ha da tempo avvertito che a prescindere dalla natura contravvenzionale o meno, dall’eventuale intervenuta depenalizzazione, dall’entità della pena erogata e/o dall’esito del giudizio penale (estinzione/prescrizione etc.), tale condotta può essere diversamente valutata ai fini della concessione della cittadinanza anche in un’ottica di tutela avanzata, stante il potenziale rischio di lesione di beni giuridici di rilevanza costituzionale, quali la salute e l’incolumità fisica delle persone e dei passanti, che ben possono essere presi in considerazione al fine di stabilire la gravità della condotta in funzione della valutazione del grado di integrazione dei valori della comunità e del giudizio prognostico sull’inserimento del nuovo membro nella collettività nazionale (vedi, da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 8046/2022, ove si precisa che la “depenalizzazione è irrilevante, perché non elide la gravità del fatto, e il disvalore che esso assume nell’ottica della valutazione complessiva del comportamento del ricorrente” .
Né può condividersi la tesi volta a sostenere che si tratterebbe di episodio non indicativo di pericolosità sociale dato che la guida senza patente, cioè senza l’accertata perizia e competenza che il suo rilascio attesta, è fonte di gravissimo pericolo perfino per la pubblica incolumità; tanto è stato anche ribadito da ultimo dal Cons. Stato, Sez. I, con parere n 653/2022, ove si precisa che: “Proprio per il particolare rigore che caratterizza la concessione della cittadinanza, in quanto si determina l’acquisizione in via definitiva del nuovo “status”, grava sull’Amministrazione l’obbligo di una completa rappresentazione della realtà tramite un’accurata ed estesa istruttoria. In questo caso, l’Amministrazione ha accertato condotte, sanzionate penalmente, che costituiscono prova di scarso rispetto delle leggi (guida in stato di ebbrezza e guida senza patente)” .
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis , di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non potrebbe neppure valere l’osservazione di parte ricorrente in ordine all’intervenuta depenalizzazione del reato contestatogli, rimanendo comunque il comportamento addebitato indicativo di una personalità non incline al rispetto delle regole di convivenza civile, tale da giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana (T.A.R. Lazio, Roma, n. 5615/2015).
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine al comportamento valutato come ostativo alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Tenuto comunque conto dell’intervenuta depenalizzazione del reato contestato al ricorrente, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.