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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1214/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott. Maria Cristina PERSICO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1214/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Paola Lorenzini Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Verbania, via Rigola, 1, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Russo CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, largo tacchini, 15, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Nel merito:
- affidare i figli, (nato in [...], il [...]) e (nato in [...]_2
Verbania, il 17.07.2010) ad entrambi i genitori con responsabilità genitoriale condivisa, con potestà
pagina 1 di 8 separata di entrambi i genitori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza mentre DISPORRE che le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute vengano assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi;
-assegnare la casa familiare sita in Vignone (VB), Via Motte, 3 con mobili e arredi, alla ricorrente perché vi risieda tenendo seco i sopra nominati figli minori;
- disporre il collocamento e la residenza dei citati minori presso la Madre nella casa sopra indicata;
- riservata l'eventuale modifica all'esito di percorso per eliminare l'abuso da alcolici da parte del IG.
, disporre che le frequentazioni tra i figli ed il padre avvengano secondo il seguente calendario: CP_1
fine settimana alternati dal sabato mattina ore 9.00 alla sera alle 21.00 e dalla domenica mattina alle
9.00 alla sera alle 21.00 e che, con riguardo alle festività e le vacanze, i tempi di permanenza presso ciascun genitore vengano così ripartiti:
• in via alternata le festività natalizie (la vigilia con l'uno e giorno di Natale con l'altro e viceversa), il giorno di Capodanno con l'uno e il giorno della befana con l'altro e viceversa;
• in via alternata le festività della Pasqua (il giorno di Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'Angelo con
l'altro e viceversa);
• durante l'anno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da stabilirsi in base ai turni lavorativi dei genitori stessi e agli impegni scolastici dei figli (in caso ricadano nel periodo invernale);
• per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- stabilire a carico del IG. , a far data dal deposito della presente domanda, l'obbligo di CP_1
corrispondere alla IG.ra , una somma non inferiore ad euro 1.400,00 (euro 700,00 Parte_1 per ciascun figlio) come stabilito dalla Corte d'Appello di Torino in sede di reclamo, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie secondo il dettato del Protocollo d'Intesa di Verbania, in ragione del 70% (a carico del IG. ), sempre a partire dal deposito della CP_1
presente domanda;
- assegni familiari al 100% alla madre;
Con vittoria di spese e competenze”.
Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
pagina 2 di 8 Per
- disporre l'affido condiviso dei figli minori ed , con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre;
- ritenuto che la casa familiare sita in Vignone, via alle Motte 3, è divisibile in due autonome abitazioni, ognuna con ingresso indipendente, disporre che il piano terra lato giardino (con una camera e un bagno) e il piano primo mansardato (con zona notte e zona giorno con cucina) venga assegnata alla ricorrente, restando la restante porzione di casa, posta a piano terra lato strada
(costituita da due stanze, cucina e bagno), quale abitazione del proprietario;
CP_1
- disporre le modalità di visita e frequentazione dei figli da parte del padre secondo quanto indicato in ricorso;
- ritenuto che il padre si farà carico delle spese di tutte le utenze, compresa la porzione di casa che sarà in uso ai figli unitamente alla madre , stabilire a carico del padre un assegno di Parte_1
mantenimento di Euro 250,00 per ogni figlio, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa redatto dal Tribunale di Torino, fatte salve le Per spese dentistiche (pari ad Euro 6.000,00 per ed Euro 4.000,00 per a totale carico del Per_1
padre;
- assegni familiari, attualmente pari a circa Euro 630 per entrambi i figli, destinati per il 50% alla madre, quale ulteriore contributo per il mantenimento dei figli;
così complessivamente Euro 815,00
Per (Euro 500 + 315) per il mantenimento di e Per_1
Con il favore delle spese del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una relazione affettiva con convivenza Parte_1 CP_1
Per more uxorio, durante la quale sono nati i figli il 4.11.2008, ed , il 17.7.2010. Per_1
1.La ricorrente, premesso che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli era stata già operata dall'intestato tribunale nel 2018 col decreto n. 509/2018, adito su ricorso congiunto delle parti, e che, nel 2020, si erano riconciliati avendo di nuovo convissuto, tanto da avere acquistato un'abitazione più grande, sita in Vignone, via Motte, 3, intestata al marito, ha nuovamente adito il tribunale per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli.
Ha, in particolare, riferito che, con la fine del lock down, il compagno aveva ripreso a frequentare bar e a bere alcolici, tanto che il suo comportamento, degenerando in insulti, nonché in un'occasione, nel luglio 2023, in manate e spintoni (fatti i per i quali aveva sporto denuncia-querela e il procedimento era in fase di indagini), aveva reso impossibile la convivenza sotto lo stesso tetto.
pagina 3 di 8 Ha, quindi, chiesto l'affido condiviso dei figli, collocati stabilmente presso di sé; l'assegnazione della casa familiare;
la determinazione del contributo al mantenimento dei minori in una somma non inferiore a € 1.200,00, oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché la percezione per intero degli assegni familiari.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, ha contestato l'abuso di sostanze alcooliche e, ascritta la causa della rottura della loro relazione ad una relazione sentimentale clandestina della ricorrente, fermo l'affido condiviso dei figli e la loro collocazione stabile presso la madre, ha, in particolare, domandato l'assegnazione a sé di una porzione della casa familiare.
Ha, infatti, asserito che la casa, villa indipendente, era munita di due ingressi autonomi e si componeva, al piano terra, lato strada (cui si poteva accedere dall'ingresso denominato A), di due stanze, cucina e bagno;
al piano primo (cui si accedeva da un ulteriore ingresso, indicato come B), da una mansarda, con una zona notte e una zona giorno con cucina, e al piano terra, lato giardino da una camera e un bagno autonomi dal resto della casa. I due appartamenti, con ingressi A e B, uniti da una scala interna, in procinto di essere chiusa, potevano essere utilizzati in modo distinto;
si è dichiarato disponibile, pertanto, a farsi carico di tutte le spese per utenze della casa familiare, anche della porzione in uso alla ricorrente.
Ha, poi, concordato con le modalità, indicate dalla ex compagna, quanto al diritto di visita dei figli;
e infine, ha chiesto di determinare l'assegno di mantenimento dei medesimi nella misura di € 250,00 per ogni figlio, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e delle spese straordinarie, fatte salve
Per le spese dentistiche (pari ad Euro 6.000,00 per ed Euro 4.000,00 per a totale carico del Per_1 padre;
“assegni familiari, attualmente pari a circa Euro 630 per entrambi i figli, destinati per il 50% alla madre, quale ulteriore contributo per il mantenimento dei figli;
così complessivamente Euro
Per 815,00 (Euro 500 + 315) per il mantenimento di e . Per_1
3. Con ordinanza, ex art. 473 bis. 22 c.p.c., del 12.2.2024, i figli minori sono stati affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre (in conformità alle conclusioni del ricorso e della comparsa di costituzione); alla ricorrente è stata, altresì, assegnata la casa familiare sita in Vignone, via Motte, 3; posto a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, quale assegno di mantenimento dei figli la somma di € 800,00, oltre al 70% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale.
4. Il resistente ha interposto reclamo e la Corte d'Appello di Torino, con ordinanza datata 10.4.2024, ha parzialmente riformato la decisione, confermata nel resto, rideterminando in € 700,00 per ogni figlio il contributo al loro mantenimento.
5. La causa è stata, infine, rimessa al collegio per la decisione.
pagina 4 di 8 6. E' indiscusso tra le parti l'affido condiviso della prole minore, la sua collocazione stabile presso la madre e l'esercizio del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate dalla ricorrente nel ricorso, avendo, entrambe le parti, concluso in tal senso.
Non sono ravvisabili, peraltro, motivi ostativi alla conferma, all'esito del giudizio, di quanto già statuito con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., tenuto conto che la ricorrente, pur avendo denunciato l'abuso di bevande alcoliche da parte dell'ex compagno, ha, comunque, sempre concluso per l'affido condiviso dei figli, evidentemente, non ritenendo l'asserita problematica di tale gravità da inficiare la responsabilità genitoriale dell'ex convivente (allo stesso modo di quanto già avvenuto nel 2018, allorchè avevano congiuntamente chiesto l'affido condiviso dei figli -doc. 3 ric.-).
7. Motivo di contrasto tra le parti è, ancora, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
Al riguardo, giova richiamare quanto già indicato con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.: “L'art. 337 sexies c.c. prevede che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. L'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'eIGenza di conservare l'“habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 33610 del
11/11/2021; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32231 del 13/12/2018). Essa deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni (e dei figli maggiorenni non autosufficienti) a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le eIGenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018). Pacifico che la casa di Vignone sia l'ambiente domestico in cui i figli minori sono cresciuti e dove abitano, la possibilità di divisione dell'immobile (villetta contrassegnata da ingresso principale e una porta di accesso autonoma al piano mansardato, collegato al piano terra da una scala interna), pure asserita dal ricorrente, non è, tuttavia, dimostrata, difettando una perizia (asseverata) attestante la concreta fattibilità dell'intervento edilizio, necessitante la chiusura della scala di accesso al piano mansardato, la realizzazione ivi di una locale cucina e (quantomeno) di due camere da letto”.
pagina 5 di 8 Costituendosi in giudizio, il resistente ha assunto che la scala interna, che collega la mansarda al piano terra della villetta indipendente, stava per essere chiusa. In corso di causa, ha, poi, chiesto di essere autorizzato a produrre la relazione tecnica redatta dall'ing. , dalla quale emergeva che Testimone_1
l'immobile era perfettamente divisibile in due unità abitative distinte, non collegabili tra loro, con la semplice rimozione della scala a chiocciola e la chiusura della relativa apertura.
La ricorrente, dal canto proprio, si è opposta alla produzione, tardiva e inammissibile;
ha escluso la fattibilità di un tale intervento, in ogni caso, impensabile una coabitazione in ragione dell'elevata conflittualità.
All'esito del giudizio, merita conferma quanto già argomentato.
In ogni caso, la fattibilità di un intervento edilizio, teso a dividere la villa unifamiliare in due appartamenti autonomi, avrebbe richiesto l'elaborazione di un progetto, l'ottenimento del relativo titolo abilitativo e, soprattutto, la possibilità di realizzare un ambiente domestico pienamente fruibile dai figli, inattuabile, in presenza di una mansarda contrassegnata da un locale unico, privo di cucina (doc. 26 ric.), il cui spazio sarebbe insufficiente per ricavarne delle camere da letto;
la possibilità, prospettata, al riguardo, di utilizzare il riferito piano terra lato giardino -che sarebbe composto, per quanto indicato dal resistente, di una camera e un bagno- neanche può essere presa in considerazione, assente il bagno e, trattandosi, l'asserita camera, di un locale ripostiglio, posto nel seminterrato, raggiungibile dall'esterno, scendendo le relative scale (docc. 27 e 28 ric.-).
8. Infine, sul contributo al mantenimento dei figli minori, premesso, in linea di principio, che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di eIGenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
trovando conferma, tale principio, nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eIGenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17089 del
10/07/2013; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018), laddove analogo criterio va adottato quanto al riparto delle spese straordinarie per i figli, in relazione alle quali il concorso dei genitori
(separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del pagina 6 di 8 matrimonio) non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021), nel caso che occupa, la situazione economico-patrimoniale delle parti è così riassumibile:
a) ricorrente: è titolare di un immobile sito in Unchio, concesso, occasionalmente, in godimento stagionale (doc. 10 ric.); avendo percepito, nel 2020, un reddito lordo di € 8.336; nel 2021 di €
8.000,00 e, nel 2022, di € 794 (doc. 8 ric.); dal novembre 2023 ha lavorato come addetta al servizio mensa, con un reddito mensile di € 750,00 circa (cfr. buste paga prodotte il 3.6.2024) -il cui contratto, in difetto di rinnovo, ha scadenza al 30.9.2024-; è, altresì, titolare di una vettura, di due motocicli e di due ciclomotori (in uso ai figli) -docc. 11, 12, 13 ric.-;
b) resistente: è titolare esclusivo della casa coniugale, nonchè di un ulteriore immobile in Unchio (che sarebbe stato venduto); idraulico transfrontaliere, lavora alle dipendenze di una ditta svizzera, con un reddito lordo, nel 2021, di 65.921,55 CHF, di 73.160,95 CHF nel 2022, e di 77.950,00 CHF nel 2023; è gravato del mutuo, contratto per l'acquisto della casa familiare, pari a circa € 500,00 mensili (cfr. estratti del c/c n. 2/2023 intestato al resistente, la cui documentazione contabile è stata acquisita ex art. 210 c.p.c.).
Tutto ciò posto, tenuto conto dell'età dei minori (attualmente di 16 e di 14 anni), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (del tutto prevalenti presso la madre), del reddito mensile del resistente (non inferiore a 4.800 CHF netti), della circostanza che il medesimo contribuisce al mantenimento dei figli mediante il pagamento della rata del mutuo della casa familiare, dove i ragazzi vivono con la madre, e della circostanza che ha concluso dichiarandosi disponibile a versare la somma di € 250,00 per ogni figlio dando atto che gli “… assegni familiari, attualmente pari a circa Euro 630 per entrambi i figli, destinati per il 50% alla madre, quale ulteriore contributo per il mantenimento dei figli;
così complessivamente Euro 815,00”, del contesto sociale di riferimento, della circostanza che la ricorrente ha una situazione lavorativa del tutto precaria con un reddito nettamente inferiore all'altro, va posto a carico del resistente, quale contributo perequativo al mantenimento dei figli, la somma di €
1.600,00 (€ 800,00 per ogni figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale.
La ricorrente ha chiesto di percepire per intero l'assegno unico per i figli;
tuttavia, stante l'affido condiviso, in difetto di accordo tra i genitori, ciascuno ha diritto alla relativa percezione.
pagina 7 di 8 9. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo, con pagamento in favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2002, essendo ammessa, la ricorrente, al relativo beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Per
- affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
stabile presso la madre;
- assegna in uso alla ricorrente la casa familiare sita in Vignone, via Motte, 3;
- dispone che il padre tenga presso di sé i figli a fine settimana alternati dal sabato mattina ore
9.00 alla sera alle 21.00 e dalla domenica mattina alle 9.00 alla sera alle 21.00; in via alternata le festività natalizie (la vigilia con l'uno e il giorno di Natale con l'altro e viceversa;
il giorno di
Capodanno con l'uno e il giorno dell'Epifania con l'altro e viceversa;
in via alternata le festività della Pasqua (il giorno di Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro e viceversa); durante l'anno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da stabilirsi in base ai turni lavorativi dei genitori stessi e agli impegni scolastici dei figli (in caso ricadano nel periodo invernale); per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 1.600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale;
- condanna il resistente alla refusione alla ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con pagamento in favore dello Stato.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Verbania il 28.2.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott. Maria Cristina PERSICO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1214/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Paola Lorenzini Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Verbania, via Rigola, 1, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Russo CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, largo tacchini, 15, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Nel merito:
- affidare i figli, (nato in [...], il [...]) e (nato in [...]_2
Verbania, il 17.07.2010) ad entrambi i genitori con responsabilità genitoriale condivisa, con potestà
pagina 1 di 8 separata di entrambi i genitori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza mentre DISPORRE che le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute vengano assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi;
-assegnare la casa familiare sita in Vignone (VB), Via Motte, 3 con mobili e arredi, alla ricorrente perché vi risieda tenendo seco i sopra nominati figli minori;
- disporre il collocamento e la residenza dei citati minori presso la Madre nella casa sopra indicata;
- riservata l'eventuale modifica all'esito di percorso per eliminare l'abuso da alcolici da parte del IG.
, disporre che le frequentazioni tra i figli ed il padre avvengano secondo il seguente calendario: CP_1
fine settimana alternati dal sabato mattina ore 9.00 alla sera alle 21.00 e dalla domenica mattina alle
9.00 alla sera alle 21.00 e che, con riguardo alle festività e le vacanze, i tempi di permanenza presso ciascun genitore vengano così ripartiti:
• in via alternata le festività natalizie (la vigilia con l'uno e giorno di Natale con l'altro e viceversa), il giorno di Capodanno con l'uno e il giorno della befana con l'altro e viceversa;
• in via alternata le festività della Pasqua (il giorno di Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'Angelo con
l'altro e viceversa);
• durante l'anno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da stabilirsi in base ai turni lavorativi dei genitori stessi e agli impegni scolastici dei figli (in caso ricadano nel periodo invernale);
• per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- stabilire a carico del IG. , a far data dal deposito della presente domanda, l'obbligo di CP_1
corrispondere alla IG.ra , una somma non inferiore ad euro 1.400,00 (euro 700,00 Parte_1 per ciascun figlio) come stabilito dalla Corte d'Appello di Torino in sede di reclamo, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie secondo il dettato del Protocollo d'Intesa di Verbania, in ragione del 70% (a carico del IG. ), sempre a partire dal deposito della CP_1
presente domanda;
- assegni familiari al 100% alla madre;
Con vittoria di spese e competenze”.
Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
pagina 2 di 8 Per
- disporre l'affido condiviso dei figli minori ed , con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre;
- ritenuto che la casa familiare sita in Vignone, via alle Motte 3, è divisibile in due autonome abitazioni, ognuna con ingresso indipendente, disporre che il piano terra lato giardino (con una camera e un bagno) e il piano primo mansardato (con zona notte e zona giorno con cucina) venga assegnata alla ricorrente, restando la restante porzione di casa, posta a piano terra lato strada
(costituita da due stanze, cucina e bagno), quale abitazione del proprietario;
CP_1
- disporre le modalità di visita e frequentazione dei figli da parte del padre secondo quanto indicato in ricorso;
- ritenuto che il padre si farà carico delle spese di tutte le utenze, compresa la porzione di casa che sarà in uso ai figli unitamente alla madre , stabilire a carico del padre un assegno di Parte_1
mantenimento di Euro 250,00 per ogni figlio, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa redatto dal Tribunale di Torino, fatte salve le Per spese dentistiche (pari ad Euro 6.000,00 per ed Euro 4.000,00 per a totale carico del Per_1
padre;
- assegni familiari, attualmente pari a circa Euro 630 per entrambi i figli, destinati per il 50% alla madre, quale ulteriore contributo per il mantenimento dei figli;
così complessivamente Euro 815,00
Per (Euro 500 + 315) per il mantenimento di e Per_1
Con il favore delle spese del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una relazione affettiva con convivenza Parte_1 CP_1
Per more uxorio, durante la quale sono nati i figli il 4.11.2008, ed , il 17.7.2010. Per_1
1.La ricorrente, premesso che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli era stata già operata dall'intestato tribunale nel 2018 col decreto n. 509/2018, adito su ricorso congiunto delle parti, e che, nel 2020, si erano riconciliati avendo di nuovo convissuto, tanto da avere acquistato un'abitazione più grande, sita in Vignone, via Motte, 3, intestata al marito, ha nuovamente adito il tribunale per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli.
Ha, in particolare, riferito che, con la fine del lock down, il compagno aveva ripreso a frequentare bar e a bere alcolici, tanto che il suo comportamento, degenerando in insulti, nonché in un'occasione, nel luglio 2023, in manate e spintoni (fatti i per i quali aveva sporto denuncia-querela e il procedimento era in fase di indagini), aveva reso impossibile la convivenza sotto lo stesso tetto.
pagina 3 di 8 Ha, quindi, chiesto l'affido condiviso dei figli, collocati stabilmente presso di sé; l'assegnazione della casa familiare;
la determinazione del contributo al mantenimento dei minori in una somma non inferiore a € 1.200,00, oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché la percezione per intero degli assegni familiari.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, ha contestato l'abuso di sostanze alcooliche e, ascritta la causa della rottura della loro relazione ad una relazione sentimentale clandestina della ricorrente, fermo l'affido condiviso dei figli e la loro collocazione stabile presso la madre, ha, in particolare, domandato l'assegnazione a sé di una porzione della casa familiare.
Ha, infatti, asserito che la casa, villa indipendente, era munita di due ingressi autonomi e si componeva, al piano terra, lato strada (cui si poteva accedere dall'ingresso denominato A), di due stanze, cucina e bagno;
al piano primo (cui si accedeva da un ulteriore ingresso, indicato come B), da una mansarda, con una zona notte e una zona giorno con cucina, e al piano terra, lato giardino da una camera e un bagno autonomi dal resto della casa. I due appartamenti, con ingressi A e B, uniti da una scala interna, in procinto di essere chiusa, potevano essere utilizzati in modo distinto;
si è dichiarato disponibile, pertanto, a farsi carico di tutte le spese per utenze della casa familiare, anche della porzione in uso alla ricorrente.
Ha, poi, concordato con le modalità, indicate dalla ex compagna, quanto al diritto di visita dei figli;
e infine, ha chiesto di determinare l'assegno di mantenimento dei medesimi nella misura di € 250,00 per ogni figlio, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e delle spese straordinarie, fatte salve
Per le spese dentistiche (pari ad Euro 6.000,00 per ed Euro 4.000,00 per a totale carico del Per_1 padre;
“assegni familiari, attualmente pari a circa Euro 630 per entrambi i figli, destinati per il 50% alla madre, quale ulteriore contributo per il mantenimento dei figli;
così complessivamente Euro
Per 815,00 (Euro 500 + 315) per il mantenimento di e . Per_1
3. Con ordinanza, ex art. 473 bis. 22 c.p.c., del 12.2.2024, i figli minori sono stati affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre (in conformità alle conclusioni del ricorso e della comparsa di costituzione); alla ricorrente è stata, altresì, assegnata la casa familiare sita in Vignone, via Motte, 3; posto a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, quale assegno di mantenimento dei figli la somma di € 800,00, oltre al 70% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale.
4. Il resistente ha interposto reclamo e la Corte d'Appello di Torino, con ordinanza datata 10.4.2024, ha parzialmente riformato la decisione, confermata nel resto, rideterminando in € 700,00 per ogni figlio il contributo al loro mantenimento.
5. La causa è stata, infine, rimessa al collegio per la decisione.
pagina 4 di 8 6. E' indiscusso tra le parti l'affido condiviso della prole minore, la sua collocazione stabile presso la madre e l'esercizio del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate dalla ricorrente nel ricorso, avendo, entrambe le parti, concluso in tal senso.
Non sono ravvisabili, peraltro, motivi ostativi alla conferma, all'esito del giudizio, di quanto già statuito con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., tenuto conto che la ricorrente, pur avendo denunciato l'abuso di bevande alcoliche da parte dell'ex compagno, ha, comunque, sempre concluso per l'affido condiviso dei figli, evidentemente, non ritenendo l'asserita problematica di tale gravità da inficiare la responsabilità genitoriale dell'ex convivente (allo stesso modo di quanto già avvenuto nel 2018, allorchè avevano congiuntamente chiesto l'affido condiviso dei figli -doc. 3 ric.-).
7. Motivo di contrasto tra le parti è, ancora, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
Al riguardo, giova richiamare quanto già indicato con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.: “L'art. 337 sexies c.c. prevede che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. L'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'eIGenza di conservare l'“habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 33610 del
11/11/2021; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32231 del 13/12/2018). Essa deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni (e dei figli maggiorenni non autosufficienti) a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le eIGenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018). Pacifico che la casa di Vignone sia l'ambiente domestico in cui i figli minori sono cresciuti e dove abitano, la possibilità di divisione dell'immobile (villetta contrassegnata da ingresso principale e una porta di accesso autonoma al piano mansardato, collegato al piano terra da una scala interna), pure asserita dal ricorrente, non è, tuttavia, dimostrata, difettando una perizia (asseverata) attestante la concreta fattibilità dell'intervento edilizio, necessitante la chiusura della scala di accesso al piano mansardato, la realizzazione ivi di una locale cucina e (quantomeno) di due camere da letto”.
pagina 5 di 8 Costituendosi in giudizio, il resistente ha assunto che la scala interna, che collega la mansarda al piano terra della villetta indipendente, stava per essere chiusa. In corso di causa, ha, poi, chiesto di essere autorizzato a produrre la relazione tecnica redatta dall'ing. , dalla quale emergeva che Testimone_1
l'immobile era perfettamente divisibile in due unità abitative distinte, non collegabili tra loro, con la semplice rimozione della scala a chiocciola e la chiusura della relativa apertura.
La ricorrente, dal canto proprio, si è opposta alla produzione, tardiva e inammissibile;
ha escluso la fattibilità di un tale intervento, in ogni caso, impensabile una coabitazione in ragione dell'elevata conflittualità.
All'esito del giudizio, merita conferma quanto già argomentato.
In ogni caso, la fattibilità di un intervento edilizio, teso a dividere la villa unifamiliare in due appartamenti autonomi, avrebbe richiesto l'elaborazione di un progetto, l'ottenimento del relativo titolo abilitativo e, soprattutto, la possibilità di realizzare un ambiente domestico pienamente fruibile dai figli, inattuabile, in presenza di una mansarda contrassegnata da un locale unico, privo di cucina (doc. 26 ric.), il cui spazio sarebbe insufficiente per ricavarne delle camere da letto;
la possibilità, prospettata, al riguardo, di utilizzare il riferito piano terra lato giardino -che sarebbe composto, per quanto indicato dal resistente, di una camera e un bagno- neanche può essere presa in considerazione, assente il bagno e, trattandosi, l'asserita camera, di un locale ripostiglio, posto nel seminterrato, raggiungibile dall'esterno, scendendo le relative scale (docc. 27 e 28 ric.-).
8. Infine, sul contributo al mantenimento dei figli minori, premesso, in linea di principio, che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di eIGenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
trovando conferma, tale principio, nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eIGenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17089 del
10/07/2013; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018), laddove analogo criterio va adottato quanto al riparto delle spese straordinarie per i figli, in relazione alle quali il concorso dei genitori
(separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del pagina 6 di 8 matrimonio) non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021), nel caso che occupa, la situazione economico-patrimoniale delle parti è così riassumibile:
a) ricorrente: è titolare di un immobile sito in Unchio, concesso, occasionalmente, in godimento stagionale (doc. 10 ric.); avendo percepito, nel 2020, un reddito lordo di € 8.336; nel 2021 di €
8.000,00 e, nel 2022, di € 794 (doc. 8 ric.); dal novembre 2023 ha lavorato come addetta al servizio mensa, con un reddito mensile di € 750,00 circa (cfr. buste paga prodotte il 3.6.2024) -il cui contratto, in difetto di rinnovo, ha scadenza al 30.9.2024-; è, altresì, titolare di una vettura, di due motocicli e di due ciclomotori (in uso ai figli) -docc. 11, 12, 13 ric.-;
b) resistente: è titolare esclusivo della casa coniugale, nonchè di un ulteriore immobile in Unchio (che sarebbe stato venduto); idraulico transfrontaliere, lavora alle dipendenze di una ditta svizzera, con un reddito lordo, nel 2021, di 65.921,55 CHF, di 73.160,95 CHF nel 2022, e di 77.950,00 CHF nel 2023; è gravato del mutuo, contratto per l'acquisto della casa familiare, pari a circa € 500,00 mensili (cfr. estratti del c/c n. 2/2023 intestato al resistente, la cui documentazione contabile è stata acquisita ex art. 210 c.p.c.).
Tutto ciò posto, tenuto conto dell'età dei minori (attualmente di 16 e di 14 anni), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (del tutto prevalenti presso la madre), del reddito mensile del resistente (non inferiore a 4.800 CHF netti), della circostanza che il medesimo contribuisce al mantenimento dei figli mediante il pagamento della rata del mutuo della casa familiare, dove i ragazzi vivono con la madre, e della circostanza che ha concluso dichiarandosi disponibile a versare la somma di € 250,00 per ogni figlio dando atto che gli “… assegni familiari, attualmente pari a circa Euro 630 per entrambi i figli, destinati per il 50% alla madre, quale ulteriore contributo per il mantenimento dei figli;
così complessivamente Euro 815,00”, del contesto sociale di riferimento, della circostanza che la ricorrente ha una situazione lavorativa del tutto precaria con un reddito nettamente inferiore all'altro, va posto a carico del resistente, quale contributo perequativo al mantenimento dei figli, la somma di €
1.600,00 (€ 800,00 per ogni figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale.
La ricorrente ha chiesto di percepire per intero l'assegno unico per i figli;
tuttavia, stante l'affido condiviso, in difetto di accordo tra i genitori, ciascuno ha diritto alla relativa percezione.
pagina 7 di 8 9. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo, con pagamento in favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2002, essendo ammessa, la ricorrente, al relativo beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Per
- affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
stabile presso la madre;
- assegna in uso alla ricorrente la casa familiare sita in Vignone, via Motte, 3;
- dispone che il padre tenga presso di sé i figli a fine settimana alternati dal sabato mattina ore
9.00 alla sera alle 21.00 e dalla domenica mattina alle 9.00 alla sera alle 21.00; in via alternata le festività natalizie (la vigilia con l'uno e il giorno di Natale con l'altro e viceversa;
il giorno di
Capodanno con l'uno e il giorno dell'Epifania con l'altro e viceversa;
in via alternata le festività della Pasqua (il giorno di Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro e viceversa); durante l'anno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da stabilirsi in base ai turni lavorativi dei genitori stessi e agli impegni scolastici dei figli (in caso ricadano nel periodo invernale); per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 1.600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale;
- condanna il resistente alla refusione alla ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con pagamento in favore dello Stato.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Verbania il 28.2.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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