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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/11/2025, n. 4571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4571 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA IA TU, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3100/25 del Ruolo Gen.
TRA
nato ad [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Laudando
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato CP_1
e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgone ed Erminio Capasso
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 04.03.2025 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 16.09.2022 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento senza però ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento delle prestazioni richieste;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere Per_1
l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, con vittoria di spese con distrazione al difensore antistatario.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto invalido grave senza accompagnamento.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione
(cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le patologie di cui è affetto, non tenendo in considerazione le certificazioni mediche allegate (cfr. visita geriatrica del 24.10.2023); in particolare il ctu non avrebbe tenuto in debito conto le severe difficoltà deambulatorie, le quali, se considerate in uno con la vasculopatia cerebrale cronica, sono tali da determinare l'incapacità del soggetto ad attendere in modo autonomo agli atti quotidiani.
Invero il sanitario risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono il sig.
, ritenendo tuttavia che il ricorrente sia orientato, con Pt_1 capacità di giudizio e di critica conservate, in grado di deambulare autonomamente con appoggio cautelativo e soprattutto di espletare gli atti quotidiani della vita. Il consulente, nella perizia in atti, ha evidenziato che “Nella fattispecie in esame – sulla scorta della documentazione sanitaria ostensibile ed in particolare dell'esame obiettivo eseguito – il quadro clinico dell'istante sulla base della documentazione in atti, della visita medica effettuata, risulta non essere bisognevole di assistenza continua, in quanto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita: è risultato in grado di mangiare da solo, lavarsi e vestirsi da solo, la deambulazione è impacciata per la severa obesità ma avviene in modo autonomo e con appoggio cautelativo. Il quadro clinico dell'istante, grave, consente il normale svolgimento degli atti quotidiani della vita.. il ricorrente, sulla scorta di quanto chiaramente evidenziato nel corso della visita medico-legale alla quale è stato sottoposto dal sottoscritto, presenta una deambulazione impacciata per l'obesità, ma che avviene in modo autonomo e con appoggio cautelativo.. Per quanto riguarda il punto b), vale a dire l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, si ricorda che questi ultimi, come da precisazione del Ministero della Sanità, sono costituiti da
"quelle azioni elementari che esplica quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza".. il nostro giudizio medico-legale, costituitosi dopo un'accurata valutazione delle patologie che affliggono il ricorrente e della loro eventuale, concreta incidenza sulla capacità di quest'ultimo di compiere gli atti quotidiani della vita, ci porta a ritenere che il sig.re il quale, come già evidenziato in Parte_1 precedenza, è orientato, con capacità di giudizio e di critica conservate, deambula autonomamente con appoggio cautelativo, è in grado di espletare gli atti quotidiani della vita”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite;
quelle di ctu, invece, si pongono a carico dell' e si CP_1 liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 18.11.2025 Il Giudice del Lavoro
NA IA TU
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del mot DM 22.10.2024 Persona_2