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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
MI AI Presidente
Francesco AR Ciaralli Giudice
LE CA Giudice rel.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Corradi, n. 12, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Laura Dipaola, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gualtiero Serafino, Controparte_1
n. 8, presso lo studio dell'Avv. Ottaviana Cipriani, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.01.2025, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , in Zagarolo, in data Controparte_1
25.05.2021, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 12, Parte
I, Anno 2021), da cui non sono nati figli. 2
Sul piano economico, il ricorrente ha chiesto che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento, senza la previsione di assegno divorzile a proprio carico.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.04.2025, CP_1
si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di scioglimento del
[...] matrimonio e chiedendo la previsione di assegno divorzile in proprio favore per l'importo mensile di Euro 200,00.
All'udienza del 13.05.2025, sono state sentite le parti, le stesse hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi, nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza del 22.07.2024.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Assegno divorzile
La resistente ha chiesto che venga posto a carico del ricorrente assegno divorzile per un importo mensile di Euro 200,00, allegando la mancanza di mezzi adeguati, la disparità delle entrate economiche a vantaggio del ricorrente e il proprio contributo alla vita famigliare.
In relazione a tale domanda, deve premettersi che:
- il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno 3
divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio.
Infatti, “sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla
c.d. solidarietà postconiugale divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale, in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa, non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione” (Cass. 16.05.2017, n. 12196);
- con riguardo ai presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, “ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. Sez. Un. 11.07.2018, n. 18287);
- in particolare, occorre procedere “al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico - patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso” (Cass. Sez.
Un. 11.07.2018, n. 18287);
- conseguentemente, il giudice “a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi alla comparazione delle condizioni economico - patrimoniali delle parti;
4
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma
6, prima parte, della legge n. 898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato” (Cass. 17.02.2021, n. 4224, conf. Cass. 07.09.2020, n.
18548, Cass. 17.12.2020, n. 28877).
Nel caso in esame, sono emerse plurime e concorrenti ragioni che impongono il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
In primo luogo, non è risultata una situazione di effettivo e attuale squilibrio nella comparazione delle condizioni economiche delle parti.
Sul piano reddituale, il ricorrente ha dichiarato di percepire pensione sociale per l'importo mensile di circa Euro 520,00, per tredici mensilità, a seguito dello svolgimento delle attività di musicista e di falegname.
La situazione reddituale del ricorrente ha trovato piena conferma nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata e nella documentazione reddituale e fiscale allegata dalla parte.
Inoltre, il ricorrente ha documentato di essere proprietario della casa dallo stesso abitata, in Zagarolo, Via Colle Palombara, n. 104.
Diversamente, la resistente ha dichiarato di percepire indennità collegata alle cure derivanti dalla propria patologia oncologica, per l'importo mensile di circa Euro 340,00 per tredici mensilità.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dal ricorrente, dall'esame della documentazione allegata dalla resistente emerge il riconoscimento in favore della medesima di prestazione mensile per importo pari a circa Euro 700,00 (cfr. doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Va aggiunto che entrambe le parti hanno documentato situazioni sanitarie, rispettivamente collegate alla patologia oculare del ricorrente e alla patologia oncologica della resistente, tali da comprimere significativamente la capacità lavorative delle medesime. 5
Conseguentemente, dall'analisi della rispettiva condizione economica delle parti, non emerge uno stato di squilibrio a favore di una delle parti, tale da giustificare la previsione di assegno divorzile a carico di una di esse.
In secondo luogo, dalla ricostruzione fattuale della resistente non è emersa la verificazione di un sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali posto in rapporto di causalità rispetto alla conduzione della vita famigliare e alla formazione del patrimonio dei coniugi.
Sul punto, la resistente ha dedotto di aver cessato la propria attività di collaborazione all'impresa famigliare di gestione alberghiera a Genova nel mese di dicembre 2020, in prossimità delle nozze, per trasferirsi a Zagarolo insieme al ricorrente e contribuire alla vita famigliare.
Tuttavia, sentita personalmente in sede di udienza, la resistente ha evidenziato che “io sono tornata a Genova a marzo 2022, per curare mio padre che era affetto da patologie anche oncologiche”.
Inoltre, la resistente ha altresì evidenziato che “attualmente, mio figlio, che gestisce ancora l'altro albergo a Genova, ha risentito di pesanti perdite, non ha la possibilità di inserirmi nuovamente nell'impresa famigliare. Questo anche perché adesso ha una compagna”.
Dunque, occorre anzitutto tenere conto dell'intervallo ridottissimo di tempo in cui il trasferimento della resistente si è protratto, appena più ampio di un anno complessivo, come tale inidoneo a determinare una compromissione della capacità lavorativa e reddituale della parte.
Ulteriormente, l'impossibilità di ripresa dell'attività svolta dalla resistente nell'impresa famigliare è risultata discendere non da una perdita della capacità lavorativa della parte, ma dalla situazione di difficoltà economica che ha interessato tale attività, nonché dall'inserimento di nuove figure lavorative, circostanze indipendenti da un sacrificio realizzato dalla parte per la vita famigliare.
Infine, stante la durata estremamente contenuta della vita coniugale, non è dato riscontrare una specifica incidenza dei sacrifici allegati dalla resistente rispetto ad un rilevante contributo nella vita coniugale, ovvero rispetto alla formazione del patrimonio del ricorrente.
Pertanto, in considerazione di quanto indicato, la domanda di assegno divorzile articolata dalla resistente deve essere rigettata.
3. Spese di giudizio
Le ragioni della decisione, in una con la natura e l'oggetto del giudizio, giustificano la compensazione di metà delle spese di lite tra le parti. 6
La restante metà delle spese di lite deve essere posta, in considerazione del rigetto della domanda di assegno divorzile spiegata, a carico della resistente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, presso il Comune di Zagarolo, in data 25.05.2021; Controparte_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Zagarolo di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 12, Parte I, Anno 2021);
- Rigetta la domanda di assegno divorzile articolata dalla resistente;
- Dichiara la compensazione di metà delle spese di lite;
- Condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della restante metà delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LE CA MI AI
N. R.G. 118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
MI AI Presidente
Francesco AR Ciaralli Giudice
LE CA Giudice rel.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Corradi, n. 12, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Laura Dipaola, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gualtiero Serafino, Controparte_1
n. 8, presso lo studio dell'Avv. Ottaviana Cipriani, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.01.2025, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , in Zagarolo, in data Controparte_1
25.05.2021, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 12, Parte
I, Anno 2021), da cui non sono nati figli. 2
Sul piano economico, il ricorrente ha chiesto che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento, senza la previsione di assegno divorzile a proprio carico.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.04.2025, CP_1
si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di scioglimento del
[...] matrimonio e chiedendo la previsione di assegno divorzile in proprio favore per l'importo mensile di Euro 200,00.
All'udienza del 13.05.2025, sono state sentite le parti, le stesse hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi, nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza del 22.07.2024.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Assegno divorzile
La resistente ha chiesto che venga posto a carico del ricorrente assegno divorzile per un importo mensile di Euro 200,00, allegando la mancanza di mezzi adeguati, la disparità delle entrate economiche a vantaggio del ricorrente e il proprio contributo alla vita famigliare.
In relazione a tale domanda, deve premettersi che:
- il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno 3
divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio.
Infatti, “sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla
c.d. solidarietà postconiugale divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale, in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa, non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione” (Cass. 16.05.2017, n. 12196);
- con riguardo ai presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, “ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. Sez. Un. 11.07.2018, n. 18287);
- in particolare, occorre procedere “al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico - patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso” (Cass. Sez.
Un. 11.07.2018, n. 18287);
- conseguentemente, il giudice “a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi alla comparazione delle condizioni economico - patrimoniali delle parti;
4
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma
6, prima parte, della legge n. 898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato” (Cass. 17.02.2021, n. 4224, conf. Cass. 07.09.2020, n.
18548, Cass. 17.12.2020, n. 28877).
Nel caso in esame, sono emerse plurime e concorrenti ragioni che impongono il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
In primo luogo, non è risultata una situazione di effettivo e attuale squilibrio nella comparazione delle condizioni economiche delle parti.
Sul piano reddituale, il ricorrente ha dichiarato di percepire pensione sociale per l'importo mensile di circa Euro 520,00, per tredici mensilità, a seguito dello svolgimento delle attività di musicista e di falegname.
La situazione reddituale del ricorrente ha trovato piena conferma nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata e nella documentazione reddituale e fiscale allegata dalla parte.
Inoltre, il ricorrente ha documentato di essere proprietario della casa dallo stesso abitata, in Zagarolo, Via Colle Palombara, n. 104.
Diversamente, la resistente ha dichiarato di percepire indennità collegata alle cure derivanti dalla propria patologia oncologica, per l'importo mensile di circa Euro 340,00 per tredici mensilità.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dal ricorrente, dall'esame della documentazione allegata dalla resistente emerge il riconoscimento in favore della medesima di prestazione mensile per importo pari a circa Euro 700,00 (cfr. doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Va aggiunto che entrambe le parti hanno documentato situazioni sanitarie, rispettivamente collegate alla patologia oculare del ricorrente e alla patologia oncologica della resistente, tali da comprimere significativamente la capacità lavorative delle medesime. 5
Conseguentemente, dall'analisi della rispettiva condizione economica delle parti, non emerge uno stato di squilibrio a favore di una delle parti, tale da giustificare la previsione di assegno divorzile a carico di una di esse.
In secondo luogo, dalla ricostruzione fattuale della resistente non è emersa la verificazione di un sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali posto in rapporto di causalità rispetto alla conduzione della vita famigliare e alla formazione del patrimonio dei coniugi.
Sul punto, la resistente ha dedotto di aver cessato la propria attività di collaborazione all'impresa famigliare di gestione alberghiera a Genova nel mese di dicembre 2020, in prossimità delle nozze, per trasferirsi a Zagarolo insieme al ricorrente e contribuire alla vita famigliare.
Tuttavia, sentita personalmente in sede di udienza, la resistente ha evidenziato che “io sono tornata a Genova a marzo 2022, per curare mio padre che era affetto da patologie anche oncologiche”.
Inoltre, la resistente ha altresì evidenziato che “attualmente, mio figlio, che gestisce ancora l'altro albergo a Genova, ha risentito di pesanti perdite, non ha la possibilità di inserirmi nuovamente nell'impresa famigliare. Questo anche perché adesso ha una compagna”.
Dunque, occorre anzitutto tenere conto dell'intervallo ridottissimo di tempo in cui il trasferimento della resistente si è protratto, appena più ampio di un anno complessivo, come tale inidoneo a determinare una compromissione della capacità lavorativa e reddituale della parte.
Ulteriormente, l'impossibilità di ripresa dell'attività svolta dalla resistente nell'impresa famigliare è risultata discendere non da una perdita della capacità lavorativa della parte, ma dalla situazione di difficoltà economica che ha interessato tale attività, nonché dall'inserimento di nuove figure lavorative, circostanze indipendenti da un sacrificio realizzato dalla parte per la vita famigliare.
Infine, stante la durata estremamente contenuta della vita coniugale, non è dato riscontrare una specifica incidenza dei sacrifici allegati dalla resistente rispetto ad un rilevante contributo nella vita coniugale, ovvero rispetto alla formazione del patrimonio del ricorrente.
Pertanto, in considerazione di quanto indicato, la domanda di assegno divorzile articolata dalla resistente deve essere rigettata.
3. Spese di giudizio
Le ragioni della decisione, in una con la natura e l'oggetto del giudizio, giustificano la compensazione di metà delle spese di lite tra le parti. 6
La restante metà delle spese di lite deve essere posta, in considerazione del rigetto della domanda di assegno divorzile spiegata, a carico della resistente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, presso il Comune di Zagarolo, in data 25.05.2021; Controparte_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Zagarolo di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 12, Parte I, Anno 2021);
- Rigetta la domanda di assegno divorzile articolata dalla resistente;
- Dichiara la compensazione di metà delle spese di lite;
- Condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della restante metà delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LE CA MI AI