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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/11/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa EL ES Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliera
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 598/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio
Appellante
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
), (
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_3 [...]
), nella qualità di eredi di , deceduto in Adrano in C.F._3 Persona_1
data 2.09.2023, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Schillaci
1 Appellati
OGGETTO: malattia professionale- aggravamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2752 del 20.06.2023 il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania, pronunciando sulla domanda proposta da avente ad Persona_1
oggetto l'aggravamento della “sindrome restrittiva da interstiziopatia polmonare con insufficienza respiratoria di grado grave” - in relazione alla quale l'assicurato era già titolare di rendita per inabilità pari al 50% giusta sentenza n. 986/2018 del
Tribunale di Catania -, sulla scorta della consulenza tecnica medico-legale espletata, così statuiva: “dichiara che la menomazione all'integrità psico-fisica connessa alla malattia professionale riconosciuta ad con sentenza Persona_1
Trib. Catania, sez. lav., 5 marzo 2018, n. 986 ha subito un aggravamento per effetto del peggioramento della sindrome restrittiva da interstiziopatia polmonare con insufficienza respiratoria di grado grave, da cui lo stesso è affetto;
dichiara che per effetto della malattia professionale riconosciuta con sentenza Persona_1
Trib. Catania 5 marzo 2018, n. 986 e per effetto dell'aggravamento della menzionata patologia ha subito una menomazione dell'integrità psicofisica pari alla misura dell'80%; per l'effetto, condanna l' ad adeguare l'indennizzo Parte_1
in rendita, già riconosciuto al ricorrente con sentenza Trib. Catania, sez. lav. n.
986/2018, in misura corrispondente all'aggravamento della menomazione all'integrità psico-fisica; condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di Parte_1
lite, che vengono liquidate nella complessiva somma di euro 2.695,50, oltre Iva e cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, e distratte in favore del difensore di parte ricorrente;
le spese di consulenza tecnica sono poste a carico dell' e Pt_1
sono liquidate come da separato decreto emesso in pari data”.
2 Appellava la sentenza l'ente soccombente con ricorso depositato il 17.07.2023, cui resistevano gli appellati nella loro qualità di eredi.
Con le note cartolari depositate il 5.02.2025 il difensore degli appellati depositava atto di rinunzia all'eredità di , in data 7.03.2024, da Persona_1
parte degli eredi e . Controparte_3 CP_2
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza 20.11.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'ente appellante censura la sentenza per aver disatteso le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva attribuito piena incidenza causale dell'aggravamento della percentuale di invalidità (80%) - aggravamento avvenuto molti anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa di operaio (carrozziere), svolta dal sino al 2014 - “alla naturale evoluzione infausta della patologia Per_1
polmonare di natura extraprofessionale”. In particolare, l'ausiliario aveva evidenziato che - esclusa (per le caratteristiche della mansione e della lavorazione svolte dal de cuius) l'esposizione professionale a silice libera cristallina e/o ad amianto, “unici e peculiari fattori di rischio per le cosiddette pneumoconiosi sclerogene” (uniche malattie professionali polmonari ingravescenti anche dopo la cessazione del lavoro) - era “plausibile ritenere che l'aggravamento (fosse) riconducibile esclusivamente alle caratteristiche proprie della fibrosi interstiziopatica a pattern NSIP” ovvero legato, appunto, alla naturale evoluzione infausta di patologia polmonare di natura extraprofessionale.
2. Rileva l'appellante che il de cuius era affetto da sclerosi sistemica, rara malattia autoimmune del tessuto connettivo ad andamento cronico, che coinvolge cute, sistema vascolare e organi interni, in particolare esofago, tratto gastroenterico, polmoni, cuore e reni. La malattia professionale riconosciuta nel precedente
3 giudizio risulta una patologia “satellite” di una forma morbosa preesistente quale la sclerosi sistemica, caratterizzata da naturale evoluzione infausta, che, tra le varie complicanze, annovera la fibrosi polmonare a carattere evolutivo con deterioramento progressivo della funzionalità respiratoria. Pertanto,
l'aggravamento accertato dal CTU è esclusivamente riconducibile alla patologia sistemica, come dimostrabile dalle risultanze delle indagini diagnostico- strumentali, quali tc polmonari sin dal 2015, in assenza di esposizione a fattori lavorativi patogeni.
3. L'appello è fondato.
Il consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio, rispondendo ai quesiti formulati con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 13.02.2023 (“accertare, tenuto conto dei motivi di appello e della documentazione in atti, se l'aggravamento del grado di menomazione del de cuius rispetto a quanto già accertato dalla sentenza n. 986/2018, passata in giudicato, possa ritenersi correlato alla malattia professionale già riconosciuta nel precedente giudizio ovvero collegato a malattia comune”), valutata la documentazione sanitaria in atti, ha confermato che il de cuius era affetto da: “Fibrosi polmonare a pattern NSIP in corso di sclerosi sistemica diffusa con grave insufficienza respiratoria in fase di progressione clinica, funzionale e radiologica. Ipertensione arteriosa, dislipidemia, ipoacusia bilaterale e sindrome della cuffia dei rotatori delle spalle, bilaterale (anamnestiche)”.
Ha evidenziato: “In riferimento alla mansione svolta dal dal 2005 al Per_1
2014 (operaio carrozziere), è noto che la mansione del carrozziere comporta l'esposizione a solventi, polveri (ad eccezione di silice libera cristallina, amianto e berillio), gas e fumi di saldatura. Studi epidemiologici su carrozzieri mostrano che una quota significativa sviluppa risposte immunitarie specifiche (IgG-IgE mediate) anche in assenza di sintomi clinici evidenti. Tuttavia, la rilevanza clinica
4 a lungo termine di queste reazioni immunitarie non è certa non potendosi escludere che, se croniche o disregolate, possano contribuire a processi patologici come la fibrosi tissutale. Detta condizione, qualora instauratasi, pur tenendo a mente la non regressione delle lesioni fibrotiche, non progredisce nel caso venga meno l'esposizione (lavorativa, ambientale, accidentale) all'agente sclerosante. Al contrario, le uniche forme di pneumopatie sclerosanti riconosciute dalla Comunità scientifica quali ingravescenti anche dopo la cessazione dell'esposizione lavorativa sono la silicosi, l'asbestosi e la berilliosi.
Tornando al caso che ci occupa e riassumendo brevemente la vicenda clinica e gli aspetti scientifici e statistici più rilevanti ai fini d'interesse, Persona_1
aveva svolto l'attività lavorativa di operaio carrozziere con esposizione professionale ad agenti chimici, fumi, vernici e polveri (ad esclusione di silice libera cristallina e/o amianto), dal 2005 sino alla quiescenza avvenuta nel 2014.
Accusando (2014-2015), sintomi respiratori rappresentati da tosse stizzosa e dispnea da sforzo, il , intraprendeva iter diagnostico mediante Per_1
accertamenti clinico-radiologici che conducevano alla diagnosi, dapprima di
“fibrosi polmonare da interstiziopatia” e, successivamente, a quella definitiva di
“Interstiziopatia a pattern NSIP in corso di sclerosi sistemica diffusa”. Stante la progressione della ILD, con consequenziale aggravamento dell'insufficienza respiratoria, si rendeva necessaria la prescrizione di O2 terapia (a H/die e lt/min crescenti) ed a specifica terapia farmacologica immunosoppressiva. La progressione infausta della patologia sistemica conduceva Parte_2
all'exitus in data 02.09.2023”.
Il CTU ha indi rilevato: “In ossequio alle evidenze scientifiche emerse dalla disamina dei riferimenti bibliografici testé esaminati la fibrosi polmonare a pattern
NSIP rappresenta la forma più comunemente associata alla sclerosi sistemica diffusa e si manifesta tipicamente con dispnea, dapprima sotto sforzo e poi anche
5 a riposo, tosse non produttiva e astenia. Con il progredire della malattia i sintomi respiratori vanno incontro a peggioramento fino all'instaurarsi di una insufficienza respiratoria ingravescente che necessita di ossigeno terapia ad alti flussi ed a permanenza … La mortalità nei pazienti affetti da ILD-cS è elevata con una sopravvivenza a 9 anni dall'esordio della malattia polmonare che si aggira intorno al 30%”.
Indi, in risposta al quesito, il CTU ha evidenziato: “...a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la diagnosi di “Fibrosi polmonare”, in seguito perfezionata in “a pattern NSIP in corso di sclerosi sistemica diffusa”, il ha presentato Per_1
un tempo di sopravvivenza complessivo pari a circa 9 anni. Tale periodo coincide pienamente con le stime di sopravvivenza media descritte in Letteratura scientifica per la Fibrosi polmonare a pattern NSIP in corso di sclerosi sistemica diffusa, che si attestano su un livello temporale pari a 9 (nove) anni dal momento in cui viene posta la diagnosi. Ulteriore elemento di rilievo risiede nell'iter clinico, diagnostico e terapeutico affrontato dal de cuius, … che permette di ricondurre alla diagnosi di una patologia sistemica di natura immunitaria”.
Indi ha concluso: “l'aggravamento del grado di menomazione del de cuius, rispetto a quanto già accertato dalla sentenza n. 986/2018, NON può ritenersi correlato alla malattia professionale già riconosciuta ma è da porsi in relazione alla ben nota progressione infausta della malattia sistemica autoimmune dalla quale risultava affetto il , ossia, “Fibrosi polmonare a pattern NSIP in Per_1
corso di sclerosi sistemica diffusa con grave insufficienza respiratoria in fase di progressione clinica, funzionale e radiologica” (ILD-ScS)”.
A fronte delle osservazioni del consulente tecnico di parte appellata (“…La
Consulente … richiama -innanzitutto - il riconoscimento della “sindrome restrittiva con insufficienza respiratoria grave” quale malattia professionale con la sentenza del Tribunale di Catania n. 986/2018, sostenendo che, anche qualora
6 si ritenga che il peggioramento clinico sia stato determinato dalla sola sclerosi sistemica, tale aggravamento dovrebbe comunque riflettersi sull'entità del danno biologico riconosciuto per malattia professionale, facendo applicazione della formula di e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con Parte_3
sentenza n. 63/2021. Infine, evidenzia la plausibilità di una pregressa esposizione lavorativa ad amianto del de cuius in ambito lavorativo, richiamando i dati del
Registro Nazionale Mesoteliomi e la presenza storica di tale sostanza in parti automobilistiche”), il CTU ha ribadito le proprie conclusioni osservando: “la giurisprudenza richiamata (i.e. Sentenza n. 63/2021 Corte Costituzionale) non introduce un automatismo, bensì consente di computare aggravamenti extralavorativi solo laddove questi abbiano inciso oggettivamente sull'evoluzione della malattia professionale già riconosciuta. Nel caso in esame, l'anamnesi lavorativa attesta che il sig. ha esercitato l'attività di carrozziere tra il Per_1
2005 e il 2014. Dopo la cessazione della noxa patogena, non si è osservata alcuna progressione della sindrome restrittiva già riconosciuta come malattia professionale. Diversamente la letteratura scientifica conferma che l'interessamento polmonare ingravescente refrattario alle terapie immunosoppressive ed antifibrotiche (interstiziopatia polmonare a pattern NSIP), caratteristicamente riscontrato nella sclerosi sistemica diffusa, rappresenta la causa principale di morte nei pazienti affetti da tale connettivopatia, con sopravvivenza mediana dalla diagnosi di circa 8/10 anni. La CTP ha inoltre rilevato che … il peggioramento clinico del paziente avrebbe dovuto comunque tradursi in un incremento del danno biologico riconosciuto al . Anche sotto Per_1
questo profilo, è necessario ribadire la distinzione fra peggioramento clinico assoluto e incremento del danno biologico in senso indennitario che presuppone che la progressione sia riferibile alla tecnopatia. Nel caso in esame, il peggioramento respiratorio (fino alla necessità di ossigenoterapia continuativa ad
7 alti flussi) si è manifestato a distanza di anni dalla cessazione dell'attività lavorativa, ed è stato accompagnato da reperti clinici, radiologici e funzionali perfettamente compatibili con la sclerosi sistemica diffusa con NSIP. Per quanto sinora argomentato, pur essendo documentato l'aggravamento clinico, si può affermare che esso è più probabilmente da ricondurre alla patologia autoimmune extralavorativa che non alla malattia professionale”.
Quanto, poi, alla prospettata possibilità di un'esposizione lavorativa ad amianto, il CTU ha evidenziato che “… nel periodo lavorativo in esame (2005–2014), qualsiasi impiego di amianto in vernici, componenti e materiali automobilistici era già vietato da oltre un decennio. Pur potendo ammettere che alcune componenti
(freni, frizioni, guarnizioni, vernici) di autovetture di vecchia immatricolazione potessero ancora contenere amianto è pur vero che trattavasi, a partire dagli anni
Duemila, di situazioni sporadiche e residuali, non rappresentative di un'esposizione professionale foriera di un rischio qualificato … Al contrario …
l'evoluzione clinica osservata si colloca coerentemente nell'ambito della progressione di una sclerosi sistemica diffusa con ILD a pattern NSIP”.
4. Ciò posto ed evidenziato che non assume rilievo la sentenza (invocata dal CTP dell'appellante) n. 63/2021 della Corte Costituzionale - con la quale il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 38 del 2000 “nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma 6” -, riguardando le rilevate questioni di legittimità costituzionale il differente problema
“della ragionevolezza nel confronto tra la disciplina del primo e quella del secondo e terzo periodo dell'art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000” (cfr. Corte cost. cit.), e in particolare la disciplina intertemporale per l'ipotesi in cui l'assicurato
8 godesse di una rendita per una malattia professionale liquidata in base al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 -, ritiene il collegio di condividere le conclusioni rassegnate dal CTU, scaturenti da complete e approfondite indagini e altresì sorrette da coerente ed esaustiva motivazione.
In particolare, il CTU nominato in questo grado (così come, invero, anche quello nominato dal Tribunale), ha escluso, per le ragioni ampiamente esposte, che la malattia sopravvenuta (“Fibrosi polmonare a pattern NSIP in corso di sclerosi sistemica diffusa con grave insufficienza respiratoria in fase di progressione clinica, funzionale e radiologica”) fosse legata da un nesso di causalità all'attività lavorativa del de cuius.
L'art. 137 del DPR n. 1124/1965 prevede che la misura della rendita possa essere elevata a causa di un peggioramento della malattia purché esso, però, “sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita”.
5. Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda originariamente proposta da Persona_1
(deceduto in Adrano in data 2.09.2023).
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza e, tenuto conto della rinuncia di e Controparte_3 CP_2
all'eredità, vanno poste a carico di nella qualità. A carico della Controparte_1
stessa vanno definitivamente poste anche le spese di CTU, separatamente liquidate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda originariamente proposta da , deceduto in Adrano data Persona_1
2.09.2023;
9 condanna , nella qualità di erede, al pagamento, in favore Controparte_1
dell' , delle spese processuali di entrambi i gradi, che liquida in euro 2.697,00 Pt_1
per il primo grado e in euro 2.906,00 per il presente, oltre rimborso spese generali al 15%; pone definitivamente a carico della stessa le spese di CTU, separatamente liquidate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa EL ES
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