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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1342/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
IA MA, RE
CASTORINA IA MARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1663/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320239009626478 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320239009626478 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320239009626478 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014 - INVITO AL PAGAMENTO n. 29320239009626478 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320239009626478 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM003019 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM003444 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM000133 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM003070 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM000651 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 303/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso
· l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90096264 78, emessa dalla Agenzia delle
· Entrate – Riscossione,
· notificata al contribuente il 01/12/2023,
· con la quale veniva chiesto il pagamento della somma pari ad € 40.141,05
· nonché avverso gli avvisi di accertamento TXNTXNM003019, TXNTXNM003444,
TXNTXNM000133, TXNTXNM003070, TXNTXNM000651,
· relativi a IRPEF 2012, 2013, 2014, 2015 e 2017
deducendo:
- insussistenza del debito tributario;
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Catania, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Si è costituita ADER Sicili, deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio quanto segue.
L'Agenzia delle Entrate ha correttamente eccepito di avere notificato gli avvisi di accertamento propedeutici all'atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie (cfr. referti di notifica in allegato).
Tali avvisi di accertamento, tuttavia, non sono stati impugnati entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione.
Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, definitivamente pronunciando in composizione collegiale sul ricorso, come in epigrafe proposto: -rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna delle parti resistenti in euro 2.000,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione quindicesima della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, il 12 gennaio 2026. Il Giudice relatore Il Presidente Mariano Sciacca Filippo Pennisi
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
IA MA, RE
CASTORINA IA MARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1663/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320239009626478 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320239009626478 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320239009626478 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014 - INVITO AL PAGAMENTO n. 29320239009626478 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320239009626478 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM003019 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM003444 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM000133 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM003070 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM000651 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 303/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso
· l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90096264 78, emessa dalla Agenzia delle
· Entrate – Riscossione,
· notificata al contribuente il 01/12/2023,
· con la quale veniva chiesto il pagamento della somma pari ad € 40.141,05
· nonché avverso gli avvisi di accertamento TXNTXNM003019, TXNTXNM003444,
TXNTXNM000133, TXNTXNM003070, TXNTXNM000651,
· relativi a IRPEF 2012, 2013, 2014, 2015 e 2017
deducendo:
- insussistenza del debito tributario;
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Catania, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Si è costituita ADER Sicili, deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio quanto segue.
L'Agenzia delle Entrate ha correttamente eccepito di avere notificato gli avvisi di accertamento propedeutici all'atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie (cfr. referti di notifica in allegato).
Tali avvisi di accertamento, tuttavia, non sono stati impugnati entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione.
Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, definitivamente pronunciando in composizione collegiale sul ricorso, come in epigrafe proposto: -rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna delle parti resistenti in euro 2.000,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione quindicesima della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, il 12 gennaio 2026. Il Giudice relatore Il Presidente Mariano Sciacca Filippo Pennisi