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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5/2025
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5/2025
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 437 C.P.C.
Oggi 22 maggio 2025 alle ore 12:40 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per essuno. Parte_1
Per il Procuratore dello Stato . Controparte_1 Persona_1
I procuratori delle parti presenti si riportano agli atti ed alle conclusioni ivi dedotte.
Il Giudice, sentite le parti, si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura del dispositivo della sentenza, ne dà lettura unitamente alla sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5/2025 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDI Parte_1 C.F._1
DANIELA (c.f. ) del foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio sito in Chiuduno, Via Cesare Battisti n. 6;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA presso i cui uffici è legalmente domiciliata in Brescia, via Santa Caterina n. 6;
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, l'avv. in proprio ha proposto appello avverso l'ordinanza del Parte_1
17/7/2024 emessa nel procedimento n. 1121/2024 RG, con cui il Giudice di Pace di ha CP_1 convalidato l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di n. 4743/2023 Area III Cds del CP_1
5/3/2024, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “affinchè riformi per intero l'ordinanza di convalida emessa n. R.g. 1121/2024 dal giudice di pace di dott. Gaetano Lecce in data 17 CP_1 luglio 2024- ordinanza non notificata, per tutti i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, dichiari illegittima l'ordinanza ingiunzione impugnata, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente, Voglia disporre l'inefficacia e/o la revoca dell'ordinanza-ingiunzione n.4743/2023 del 5/3/2024, con archiviazione degli atti. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da riconoscersi secondo equità; In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui il Tribunale non accolga il ricorso, in estremo subordine, ridurre la sanzione all'importo originario, pari ad Euro 173,00.Spesecompensate”.
pagina 2 di 5 Si è costituita in giudizio l'appellata in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 chiedendo di “respingere l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare l'impugnata ordinanza del Giudice di Pace. Con vittoria di spese e compensi”.
In data 29/4/2025, a seguito della notizia del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione forense fino al 2/10/2026 comminato all'avv. è stata dichiarata l'interruzione del Parte_1 processo dalla data del 3/4/2025, nonché, vista l'istanza di riassunzione proposta dalla , è CP_1 stata fissata l'udienza per la prosecuzione del processo, previa notifica dell'istanza e del presente decreto all'appellante.
All'udienza del 22/5/2025, sentiti i difensori delle parti presenti, il Giudice ha dato lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza – allegata al verbale di causa – ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
L'odierna appellante ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento n.
ATX1260001025706 redatto in data 6 luglio 2022, emesso dalla Polizia Stradale di per CP_1
l'asserita violazione dell'art. 126 bis, comma 2 C.d.S.
Va premesso che, per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta o accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Tale impostazione è conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (v. Trib. Reggio Emilia, sent. 7 dicembre 2017, n. 1327;
Cass. Sez. Un. sent. n. 26242-3/2014).
Allora, in applicazione del suddetto principio, va in questa sede affrontata unicamente il motivo di appello riguardante la pronuncia di ordinanza ai sensi dell'art. 6 comma 10 lett. b) del D. Lgs.
150/2011, a seguito dell'assenza in udienza di parte ricorrente, in quanto il rigetto di tale motivo è già idoneo ad ottenere il rigetto integrale dell'appello proposto, con funzione assorbente degli ulteriori motivi di censura, che non necessitano quindi di essere esaminati in questa sede.
Il Giudice di Pace ha infatti convalidato l'ordinanza ingiunzione impugnata emettendo ordinanza di convalida ai sensi dell'art. 6 comma 10 lett. b) del D. Lgs. 150/2011, secondo cui il Giudice “quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8”.
Ebbene, nel caso previsto dalla norma predetta l'ordinanza così emessa è espressamente dichiarata
“appellabile” ma è chiaro che l'appello (prima di essere eventualmente affrontato nel merito) debba essere fondato in ordine alla supposta insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza suddetta, ovvero:
1. L'assenza dell'opponente o del suo difensore senza addurre alcun legittimo impedimento;
2. Che non risulti dalla documentazione allegata dall'opponente la illegittimità del provvedimento;
3. Che l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
Parte appellante, tuttavia, non ha contestato in alcun modo l'avvenuto deposito dei documenti da parte dell'amministrazione né ha contestato che l'illegittimità del provvedimento risultasse dalla pagina 3 di 5 documentazione allegata dall'opponente (il ricorso, doc. 4 appellante, non contiene alcuna ulteriore documentazione).
L'appellante ha invece espressamente ed unicamente contestato l'assenza di legittimo impedimento, dichiarando: a) di essersi difeso da solo ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e non quindi di essere costituito come parte privata;
b) di essere stato sospeso dall'esercizio della professione forense dal 1/5/2024 al
31/12/2024 con delibera del COA di Bergamo a lui comunicata in data 8/5/2024, per cui – in presenza di tale legittimo impedimento e della sospensione del procuratore – il Giudice di Pace avrebbe dovuto interrompere il processo ex art. 301-302 c.p.c.
Tale tesi è tuttavia infondata.
A prescindere dalla costituzione dell'appellante ai sensi dell'art. 86 c.p.c. o come parte privata senza il patrocinio del difensore (circostanza consentita innanzi al Giudice di Pace), è evidente che, anche qualora l'avv. si fosse costituito in giudizio come difensore tecnico di se stesso ai sensi Parte_1 dell'art. 86 c.p.c.: a) non vi è alcuna prova che la comunicazione del COA fosse stata inviata anche all'ufficio del Giudice di Pace di o alla controparte, non avendo peraltro lo stesso avvocato CP_1 né notificato il provvedimento di sospensione né comunicato all'Ufficio del Giudice di Pace Parte_1
o alla controparte che non si sarebbe presentato all'udienza in virtù di tale provvedimento di sospensione;
b) peraltro, l'avv. pur sospeso dalla professione forense, avrebbe potuto Parte_1 partecipare all'udienza nelle vesti di parte, al fine di dichiarare l'intervenuta sospensione e di chiedere al giudice di emettere gli opportuni provvedimenti;
c) in assenza di tale dichiarazione in udienza o notificazione alla controparte, la Suprema Corte ha affermato l'ultrattività del mandato conferito (v.
Cass. , secondo cui – conformemente a Cass. S.U. n. 15295/2014, Cass. n. 21860/2023 e n. 11193/2022
– “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; con la precisazione, tuttavia, che la descritta posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, cod.proc.civ.”).
Ne consegue che, stante la mancata comparizione in udienza sia come parte sia come difensore e la mancata prova della conoscenza da parte del giudicante dell'avvenuto legittimo impedimento, correttamente il Giudice di Pace ha emesso l'ordinanza impugnata a seguito di mancata comparizione in udienza dell'opponente. La legittimità dell'operato del Giudice assorbe dunque gli ulteriori motivi di appello nel merito. Una diversa interpretazione, invero, condurrebbe a poter proporre in appello questioni che non avrebbero dovuto essere esaminate in primo grado.
L'appello dunque va rigettato e l'ordinanza impugnata confermata.
Le spese del giudizio di secondo grado seguono anch'esse la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (individuato nell'importo della sanzione irrogata) e pagina 4 di 5 dell'attività svolta dalle parti, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati con successive modificazioni.
Deve darsi inoltre atto della sussistenza dei presupposti, per parte reclamante, relativi al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, stante il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al ruolo con il n. 5/2025
R.G., così statuisce:
RIGETTA l'appello proposto da e per l'effetto, CONFERMA integralmente Parte_1
l'ordinanza emessa in data 17/7/2024 dal Giudice di Pace di CP_1
CONDANNA a rifondere alla le spese del presente giudizio, che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in euro 462,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio d'appello, stante il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 22 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5/2025
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 437 C.P.C.
Oggi 22 maggio 2025 alle ore 12:40 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per essuno. Parte_1
Per il Procuratore dello Stato . Controparte_1 Persona_1
I procuratori delle parti presenti si riportano agli atti ed alle conclusioni ivi dedotte.
Il Giudice, sentite le parti, si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura del dispositivo della sentenza, ne dà lettura unitamente alla sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5/2025 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDI Parte_1 C.F._1
DANIELA (c.f. ) del foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio sito in Chiuduno, Via Cesare Battisti n. 6;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA presso i cui uffici è legalmente domiciliata in Brescia, via Santa Caterina n. 6;
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, l'avv. in proprio ha proposto appello avverso l'ordinanza del Parte_1
17/7/2024 emessa nel procedimento n. 1121/2024 RG, con cui il Giudice di Pace di ha CP_1 convalidato l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di n. 4743/2023 Area III Cds del CP_1
5/3/2024, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “affinchè riformi per intero l'ordinanza di convalida emessa n. R.g. 1121/2024 dal giudice di pace di dott. Gaetano Lecce in data 17 CP_1 luglio 2024- ordinanza non notificata, per tutti i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, dichiari illegittima l'ordinanza ingiunzione impugnata, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente, Voglia disporre l'inefficacia e/o la revoca dell'ordinanza-ingiunzione n.4743/2023 del 5/3/2024, con archiviazione degli atti. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da riconoscersi secondo equità; In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui il Tribunale non accolga il ricorso, in estremo subordine, ridurre la sanzione all'importo originario, pari ad Euro 173,00.Spesecompensate”.
pagina 2 di 5 Si è costituita in giudizio l'appellata in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 chiedendo di “respingere l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare l'impugnata ordinanza del Giudice di Pace. Con vittoria di spese e compensi”.
In data 29/4/2025, a seguito della notizia del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione forense fino al 2/10/2026 comminato all'avv. è stata dichiarata l'interruzione del Parte_1 processo dalla data del 3/4/2025, nonché, vista l'istanza di riassunzione proposta dalla , è CP_1 stata fissata l'udienza per la prosecuzione del processo, previa notifica dell'istanza e del presente decreto all'appellante.
All'udienza del 22/5/2025, sentiti i difensori delle parti presenti, il Giudice ha dato lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza – allegata al verbale di causa – ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
L'odierna appellante ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento n.
ATX1260001025706 redatto in data 6 luglio 2022, emesso dalla Polizia Stradale di per CP_1
l'asserita violazione dell'art. 126 bis, comma 2 C.d.S.
Va premesso che, per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta o accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Tale impostazione è conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (v. Trib. Reggio Emilia, sent. 7 dicembre 2017, n. 1327;
Cass. Sez. Un. sent. n. 26242-3/2014).
Allora, in applicazione del suddetto principio, va in questa sede affrontata unicamente il motivo di appello riguardante la pronuncia di ordinanza ai sensi dell'art. 6 comma 10 lett. b) del D. Lgs.
150/2011, a seguito dell'assenza in udienza di parte ricorrente, in quanto il rigetto di tale motivo è già idoneo ad ottenere il rigetto integrale dell'appello proposto, con funzione assorbente degli ulteriori motivi di censura, che non necessitano quindi di essere esaminati in questa sede.
Il Giudice di Pace ha infatti convalidato l'ordinanza ingiunzione impugnata emettendo ordinanza di convalida ai sensi dell'art. 6 comma 10 lett. b) del D. Lgs. 150/2011, secondo cui il Giudice “quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8”.
Ebbene, nel caso previsto dalla norma predetta l'ordinanza così emessa è espressamente dichiarata
“appellabile” ma è chiaro che l'appello (prima di essere eventualmente affrontato nel merito) debba essere fondato in ordine alla supposta insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza suddetta, ovvero:
1. L'assenza dell'opponente o del suo difensore senza addurre alcun legittimo impedimento;
2. Che non risulti dalla documentazione allegata dall'opponente la illegittimità del provvedimento;
3. Che l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
Parte appellante, tuttavia, non ha contestato in alcun modo l'avvenuto deposito dei documenti da parte dell'amministrazione né ha contestato che l'illegittimità del provvedimento risultasse dalla pagina 3 di 5 documentazione allegata dall'opponente (il ricorso, doc. 4 appellante, non contiene alcuna ulteriore documentazione).
L'appellante ha invece espressamente ed unicamente contestato l'assenza di legittimo impedimento, dichiarando: a) di essersi difeso da solo ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e non quindi di essere costituito come parte privata;
b) di essere stato sospeso dall'esercizio della professione forense dal 1/5/2024 al
31/12/2024 con delibera del COA di Bergamo a lui comunicata in data 8/5/2024, per cui – in presenza di tale legittimo impedimento e della sospensione del procuratore – il Giudice di Pace avrebbe dovuto interrompere il processo ex art. 301-302 c.p.c.
Tale tesi è tuttavia infondata.
A prescindere dalla costituzione dell'appellante ai sensi dell'art. 86 c.p.c. o come parte privata senza il patrocinio del difensore (circostanza consentita innanzi al Giudice di Pace), è evidente che, anche qualora l'avv. si fosse costituito in giudizio come difensore tecnico di se stesso ai sensi Parte_1 dell'art. 86 c.p.c.: a) non vi è alcuna prova che la comunicazione del COA fosse stata inviata anche all'ufficio del Giudice di Pace di o alla controparte, non avendo peraltro lo stesso avvocato CP_1 né notificato il provvedimento di sospensione né comunicato all'Ufficio del Giudice di Pace Parte_1
o alla controparte che non si sarebbe presentato all'udienza in virtù di tale provvedimento di sospensione;
b) peraltro, l'avv. pur sospeso dalla professione forense, avrebbe potuto Parte_1 partecipare all'udienza nelle vesti di parte, al fine di dichiarare l'intervenuta sospensione e di chiedere al giudice di emettere gli opportuni provvedimenti;
c) in assenza di tale dichiarazione in udienza o notificazione alla controparte, la Suprema Corte ha affermato l'ultrattività del mandato conferito (v.
Cass. , secondo cui – conformemente a Cass. S.U. n. 15295/2014, Cass. n. 21860/2023 e n. 11193/2022
– “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; con la precisazione, tuttavia, che la descritta posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, cod.proc.civ.”).
Ne consegue che, stante la mancata comparizione in udienza sia come parte sia come difensore e la mancata prova della conoscenza da parte del giudicante dell'avvenuto legittimo impedimento, correttamente il Giudice di Pace ha emesso l'ordinanza impugnata a seguito di mancata comparizione in udienza dell'opponente. La legittimità dell'operato del Giudice assorbe dunque gli ulteriori motivi di appello nel merito. Una diversa interpretazione, invero, condurrebbe a poter proporre in appello questioni che non avrebbero dovuto essere esaminate in primo grado.
L'appello dunque va rigettato e l'ordinanza impugnata confermata.
Le spese del giudizio di secondo grado seguono anch'esse la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (individuato nell'importo della sanzione irrogata) e pagina 4 di 5 dell'attività svolta dalle parti, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati con successive modificazioni.
Deve darsi inoltre atto della sussistenza dei presupposti, per parte reclamante, relativi al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, stante il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al ruolo con il n. 5/2025
R.G., così statuisce:
RIGETTA l'appello proposto da e per l'effetto, CONFERMA integralmente Parte_1
l'ordinanza emessa in data 17/7/2024 dal Giudice di Pace di CP_1
CONDANNA a rifondere alla le spese del presente giudizio, che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in euro 462,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio d'appello, stante il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 22 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
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