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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
-Prima Sezione Civile-
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 295/25 RG, avente per oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Rosanna Bello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia alla via Domodossola n. 69/F;
RICORRENTE
E
(C.F.: ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 6.5.25, all'esito della discussione orale delle parti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., la causa era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.1.25, premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 4.4.19 in Bellizzi e che dalla loro unione era nato, prima del CP_1
matrimonio, (31.8.18), chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, con affido Persona_1 esclusivo del minore, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente che veniva dichiarato contumace.
All'esito dell'udienza di comparizione, il giudice delegato, sentita la ricorrente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e riservava al Collegio la decisione, dopo la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473.bis 22 c.p.c.
Tanto premesso, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla ricorrente ed a cui il resistente (che ha ricevuto la notifica a mani proprie) di fatto con la sua condotta processuale non si è opposto.
Deve, pertanto, ritenersi insussistente ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendo esaminarsi le ulteriori domande, quali quella di affido del minore, della relativa disciplina del diritto di visita e del relativo mantenimento.
Ciò detto, quanto all'affido del minore (31.8.18), si osserva che la ricorrente lamenta Persona_2 un'assenza del padre nella gestione quotidiana, non avendo mai contribuito neanche al mantenimento economico del minore ed essendo lei che si occupa in via esclusiva del piccolo, pur cercando in ogni modo di favorire l'incontro tra il padre ed il minore (si vedano dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso dell'udienza). Orbene, ritiene il Tribunale che, a fronte di tale situazione, vada accolta l'istanza della ricorrente, disponendosi l'affido super esclusivo del minore alla madre che di fatto si occupa in via esclusiva della vita del piccolo, organizzandola in tutti i suoi aspetti.
In proposito, va ricordato che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Tuttavia, l'art. 337-quater c.c. consente una deroga a tale disciplina con possibilità di affido esclusivo e che rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. L'affidamento monogenitoriale deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole e non deve perseguire alcuna finalità punitiva o sanzionatoria nei confronti del genitore non affidatario.
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dalla condotta processuale del resistente che ha ricevuto a mani la notifica, emerge un totale disinteresse del padre, circostanza questa che impone l'affido super esclusivo del minore alla madre, potendo questa assumere in via esclusiva le scelte di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita del minore (salute, istruzione, educazione, richiesta di documenti validi per l'espatrio etc…), altrimenti la macchina rappresentativa degli interessi del minore potrebbe essere gravemente pregiudicata.
Nulla va disposto in ordine alla casa coniugale, risultando che la ricorrente ha lasciato l'abitazione trasferendosi presso il domicilio della sua famiglia di origine.
Quanto al diritto di visita, ritiene il Tribunale di dover disporre che, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre tenga con sé il minore i primi tre fine settimana del mese dal sabato alle 11,00 alla domenica 20,00, nonché durante la settimana un pomeriggio a settimana che, in mancanza di accordo, si individua nel giorno del mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 20,30.
Per la vacanze natalizie, secondo il principio dell'alternanza, il minore trascorrerà con il padre un anno il 24 dicembre, il 1° gennaio ed il 6 gennaio e l'anno successivo il 25 dicembre e 31 dicembre ed il 5 gennaio;
sempre ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e l'anno successivo quello di Lunedì in Albis;
nel periodo estivo (mesi di luglio o agosto), il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno;
il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno ed onomastico consumando un pasto con ciascuno dei genitori;
in occasione del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà il minore festeggerà tali ricorrenze col padre e lo stesso è a dirsi per le identiche ricorrenze della madre.
Quanto al mantenimento del minore, deve farsi applicazione dell'art. 316 bis che prevede che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. Si rende, quindi, necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Orbene, nel caso di specie, risulta che la ricorrente svolge attività lavorativa dipendente presso una cucina di un bar con orari di lavoro particolarmente gravosi (la mattina dalle 4,30 alle 13.30 o pomeridiano dalle 17,00 alle 2,00 di notte o ancora il finesettimana dalle 19,00 alle 4,00 del mattino), ricevendo per lo più il supporto della propria famiglia di origine. Ella non sostiene spese di alloggio perché vive con la famiglia, in una casa di loro proprietà, guadagnando circa € 1200,00 mensili, dichiarando per l'anno 2021 un reddito imponibile di € 10170,00 (si veda dichiarazione dei redditi prodotta).
Il resistente, invece, come dichiarato dalla ricorrente, è dipendente presso un caseificio, con una retribuzione di circa € 1200,00 mensili ed coabita con la madre.
Orbene, a fronte di tale situazione economica, ritiene il Tribunale di determinare, in considerazione dell'età del minore e dei tempi di frequentazione, il contributo per il mantenimento dal deposito del ricorso in € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, dovendo ciascuno dei genitori contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
Avendo parte ricorrente chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa va rimessa sul ruolo, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza.
Difatti, non essendo tale domanda ancora procedibile, atteso che non è decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi-trascorsi un anno dalla data della comparizione dei coniugi, acquisita la prova del passaggio in giudicato della sentenza, provveda sull'ulteriore domanda.
La pronuncia sulle spese di lite va rimessa alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- dichiara la separazione personale di , nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], celebrato nel Comune di Bellizzi il 4.4.19;
- dispone l'affido super esclusivo del minore alla madre, con collocazione presso di lei, potendo assumere da sola ogni decisione relativa alla vita del figlio (salute, istruzione, educazione, richiesta di documenti validi per l'espatrio etc…);
- dispone che i tempi di permanenza del minore presso il padre vengano stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, il padre potrà tenere con sé il minore i primi tre fine settimana del mese dal sabato alle 11,00 alla domenica 20,00, nonché durante la settimana un pomeriggio a settimana che, in mancanza di accordo, si individua nel giorno del mercoledì dalle ore
17,00 alle ore 20,30. Per la vacanze natalizie, secondo il principio dell'alternanza, il minore trascorrerà con il padre un anno il 24 dicembre, il 1° gennaio ed il 6 gennaio e l'anno successivo il 25 dicembre e 31 dicembre ed il 5 gennaio;
sempre ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di
Pasqua con il padre e l'anno successivo quello di Lunedì in Albis;
nel periodo estivo (mesi di luglio o agosto), il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno;
il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno ed onomastico consumando un pasto con ciascuno dei genitori;
in occasione del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà il minore festeggerà tali ricorrenze col padre e lo stesso è a dirsi per le identiche ricorrenze della madre;
- determina in € 250,00 l'assegno di mantenimento per il minore che il resistente dovrà versare alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre a contribuire ciascuno dei genitori nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bellizzi per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune);
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- riserva all'esito della decisione definitiva la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 6.5.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi