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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TORINO Nona Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al nr. 15909/24 R.G.
promosso da:
nato a [...] il [...]9, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Gianfranco Gallo in forza di procura speciale agli atti;
- parte ricorrente - CONTRO
- Questura di Torino Controparte_1
- parte resistente costituita -
avente ad oggetto: impugnazione diniego del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 8.5.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il Parte_1 provvedimento prot. 958/24 del Questore di Torino con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ai sensi degli artt. 29 e 30 Tui in quanto coniugato con la cittadina peruviana, regolarmente soggiornane. L'Avvocatura dello Stato si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per le ragioni ivi esposte. Nel ricorso il ricorrente insisteva nella sussistenza del matrimonio con Persona_1
cittadina peruviana regolarmente soggiornante e spiegando di non aver
[...] potuto dimostrare il regolare ingresso nel territorio italiano in quanto il passaporto era stato trattenuto dalla Commissione Territoriale in occasione della domanda di protezione internazionale rigettata. Successivamente, la difesa produceva copia del passaporto con l'indicazione del visto di ingresso risalente al 2019.
pagina 1 di 2 All'udienza del 8.5.2025 le parti insistevano per le rispettive conclusioni. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione. Così riassunti i termini della controversia, si ritiene che la domanda della ricorrente sia infondata per le ragioni di seguito svolte. In diritto si osserva, non solo che ai sensi dell'art. 5 TUI, in combinato disposto con l'art. 4, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, ma che le norme di cui agli artt. 29 e 30 TUI prevedono la possibilità per lo straniero di chiedere il ricongiungimento per alcuni familiari ivi indicati specificamente e, in particolare, per quel interessa nel caso di specie, per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni qualora ricorrano le condizioni indicate delle disposizioni appena richiamate. Ebbene, la norma di cui all'art. 29 TUI consente di chiedere il ricongiungimento del coniuge (lett. a) in presenza di determinati requisiti e presupposti. In particolare, non solo occorre dimostrare lo status di coniuge (mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere ovvero, in caso di dubbio sull'autenticità, mediante certificazioni rilasciate da rappresentanze diplomatiche o consolari) ma lo straniero che chiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme e di un reddito minimo. Nel caso di specie, il ricorrente, non solo non ha provato l'ingresso regolare nel territorio nazionale per motivi di famiglia atteso che il timbro di visto sulla copia del passaporto prodotto risale al 2019 e, dunque, è antecedente e ben lontano dalla data del matrimonio (2023) e dell'istanza, ma non ha neppure allegato, né tantomeno dimostrato, la sussistenza degli altri requisiti necessari sopra richiamati ai fini dell'accoglimento della domanda. Pertanto, la domanda va rigettata. Le spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando così provvede:
-rigetta il ricorso
- condanna il ricorrente a rifondere alla controparte costituita la somma di euro 1500, oltre Iva e Cpa se dovute
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino in data 27.5.2025
IL G.I.
Dott.ssa Silvia Carosio
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al nr. 15909/24 R.G.
promosso da:
nato a [...] il [...]9, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Gianfranco Gallo in forza di procura speciale agli atti;
- parte ricorrente - CONTRO
- Questura di Torino Controparte_1
- parte resistente costituita -
avente ad oggetto: impugnazione diniego del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 8.5.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il Parte_1 provvedimento prot. 958/24 del Questore di Torino con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ai sensi degli artt. 29 e 30 Tui in quanto coniugato con la cittadina peruviana, regolarmente soggiornane. L'Avvocatura dello Stato si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per le ragioni ivi esposte. Nel ricorso il ricorrente insisteva nella sussistenza del matrimonio con Persona_1
cittadina peruviana regolarmente soggiornante e spiegando di non aver
[...] potuto dimostrare il regolare ingresso nel territorio italiano in quanto il passaporto era stato trattenuto dalla Commissione Territoriale in occasione della domanda di protezione internazionale rigettata. Successivamente, la difesa produceva copia del passaporto con l'indicazione del visto di ingresso risalente al 2019.
pagina 1 di 2 All'udienza del 8.5.2025 le parti insistevano per le rispettive conclusioni. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione. Così riassunti i termini della controversia, si ritiene che la domanda della ricorrente sia infondata per le ragioni di seguito svolte. In diritto si osserva, non solo che ai sensi dell'art. 5 TUI, in combinato disposto con l'art. 4, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, ma che le norme di cui agli artt. 29 e 30 TUI prevedono la possibilità per lo straniero di chiedere il ricongiungimento per alcuni familiari ivi indicati specificamente e, in particolare, per quel interessa nel caso di specie, per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni qualora ricorrano le condizioni indicate delle disposizioni appena richiamate. Ebbene, la norma di cui all'art. 29 TUI consente di chiedere il ricongiungimento del coniuge (lett. a) in presenza di determinati requisiti e presupposti. In particolare, non solo occorre dimostrare lo status di coniuge (mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere ovvero, in caso di dubbio sull'autenticità, mediante certificazioni rilasciate da rappresentanze diplomatiche o consolari) ma lo straniero che chiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme e di un reddito minimo. Nel caso di specie, il ricorrente, non solo non ha provato l'ingresso regolare nel territorio nazionale per motivi di famiglia atteso che il timbro di visto sulla copia del passaporto prodotto risale al 2019 e, dunque, è antecedente e ben lontano dalla data del matrimonio (2023) e dell'istanza, ma non ha neppure allegato, né tantomeno dimostrato, la sussistenza degli altri requisiti necessari sopra richiamati ai fini dell'accoglimento della domanda. Pertanto, la domanda va rigettata. Le spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando così provvede:
-rigetta il ricorso
- condanna il ricorrente a rifondere alla controparte costituita la somma di euro 1500, oltre Iva e Cpa se dovute
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino in data 27.5.2025
IL G.I.
Dott.ssa Silvia Carosio
pagina 2 di 2