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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 520 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Chiarchiaro, presso il cui studio a Palermo,
Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Bennici, presso il cui studio a Palermo, via
Trinacria n. 58, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 03/02/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 28/07/1994 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1277/2024 emessa da questo
Tribunale in data 28/02/2024 - 01/03/2024, passata in giudicato (cf. certificazione di cancelleria del 19/11/2024);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 03/02/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. In virtù di quanto stabilito dal Tribunale nella sentenza di separazione giudiziale n.
1277/2024 del 28.02.2024 depositata il 01.03.2024 e ritenuto che è ancora in atto lo stato detentivo del SI. , i coniugi concordano che il Sig. , qualora CP_1 CP_1
lo stesso venga autorizzato a svolgere lavorativa in carcere durante il periodo di detenzione, o comunque al termine dell'espiazione della pena, corrisponderà in favore della SI.ra , la complessiva somma di euro 200,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento indiretto dei figli della coppia e (100,00 euro Per_1 Per_2
ciascuno), maggiorenni non economicamente autonomi e ad oggi conviventi con la madre, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Istat F.O.I; Il predetto mantenimento sarà corrisposto dal Sig. fino a CP_1
quando i figli non raggiungeranno la loro indipendenza economica;
3. Il Sig. inoltre – cosi come previsto nella sentenza di separazione CP_1
giudiziale - sarà obbligato a versare - alle stesse condizioni infra indicate - alla SI.ra
il 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli Parte_1 CP_2
e , nella accezione e secondo le modalità indicate nel protocollo sulle
[...] CP_3
spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019.
4. Le parti dichiarano di avere già regolato tra essi ogni altro rapporto economico e patrimoniale e di non avere, pertanto, reciprocamente alcunché a pretendere a qualsiasi titolo e si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio.
5. I presenti patti e condizioni varranno tra le parti a partire dalla data della suddetta sottoscrizione”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole maggiorenne e non indipendente.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 28/07/1994 da
, nata a [...] il [...] ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ), alle CP_1 C.F._2
condizioni indicate nel ricorso congiunto del 03/02/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 18, parte I, dell'anno 1994).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di conSIlio della Sezione I Civile del 14/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 520 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Chiarchiaro, presso il cui studio a Palermo,
Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Bennici, presso il cui studio a Palermo, via
Trinacria n. 58, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 03/02/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 28/07/1994 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1277/2024 emessa da questo
Tribunale in data 28/02/2024 - 01/03/2024, passata in giudicato (cf. certificazione di cancelleria del 19/11/2024);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 03/02/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. In virtù di quanto stabilito dal Tribunale nella sentenza di separazione giudiziale n.
1277/2024 del 28.02.2024 depositata il 01.03.2024 e ritenuto che è ancora in atto lo stato detentivo del SI. , i coniugi concordano che il Sig. , qualora CP_1 CP_1
lo stesso venga autorizzato a svolgere lavorativa in carcere durante il periodo di detenzione, o comunque al termine dell'espiazione della pena, corrisponderà in favore della SI.ra , la complessiva somma di euro 200,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento indiretto dei figli della coppia e (100,00 euro Per_1 Per_2
ciascuno), maggiorenni non economicamente autonomi e ad oggi conviventi con la madre, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Istat F.O.I; Il predetto mantenimento sarà corrisposto dal Sig. fino a CP_1
quando i figli non raggiungeranno la loro indipendenza economica;
3. Il Sig. inoltre – cosi come previsto nella sentenza di separazione CP_1
giudiziale - sarà obbligato a versare - alle stesse condizioni infra indicate - alla SI.ra
il 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli Parte_1 CP_2
e , nella accezione e secondo le modalità indicate nel protocollo sulle
[...] CP_3
spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019.
4. Le parti dichiarano di avere già regolato tra essi ogni altro rapporto economico e patrimoniale e di non avere, pertanto, reciprocamente alcunché a pretendere a qualsiasi titolo e si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio.
5. I presenti patti e condizioni varranno tra le parti a partire dalla data della suddetta sottoscrizione”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole maggiorenne e non indipendente.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 28/07/1994 da
, nata a [...] il [...] ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ), alle CP_1 C.F._2
condizioni indicate nel ricorso congiunto del 03/02/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 18, parte I, dell'anno 1994).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di conSIlio della Sezione I Civile del 14/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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