Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. 299 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente relatore
2) dott. Elvira Palma Consigliere
3) dott. Luca Ariola Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Albanese
APPELLANTE
E
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Daddabbo
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 26 ottobre 2023 il Tribunale del lavoro di Bari ha così statuito sulla domanda proposta da , dipendente della s.r.l. dal mese di ottobre CP_1 Parte_1
1
«accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, così come precisato in motivazione, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
- per l'effetto, condanna la società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione, a decorrere dal 2014, come richiesto in ricorso, oltre accessori come per legge;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario>>.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., difatti, aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto CP_1 all'inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi – calcolati sulla media dell'anno precedente oppure dell'altro periodo di riferimento ritenuto di giustizia – maturati a titolo di indennità di presenza, indennità di monoagente, ulteriore indennità di presenza, indennità di disponibilità, indennità fuori nastro, diaria e trasferta, indennità interruzione turno, indennità maggiorazione supero limite di condotta, previa disapplicazione di eventuali norme o contratti collettivi in contrasto con la Direttiva Europea 4.11.03 n. 88 così come interpretata dalla
Corte di Giustizia Europea, con la conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dal 2014 nella misura di E.3.451,66, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Parte 2. Avverso detta sentenza ha interposto appello mediante ricorso depositato il 22 aprile 2024.
ha resistito con apposita comparsa. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 25.3.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
Part 3. affida l'appello a cinque motivi di doglianza che, essendo fra loro connessi, possono essere vagliati in modo unitario.
Parte
3.a. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 2948 c.c. censurando la sentenza impugnata laddove, disattendendo la relativa eccezione, aveva affermato che la prescrizione dei
2 crediti da lavoro non decorre in costanza di rapporto di lavoro in caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato dalla legge Fornero.
3.b Con il secondo motivo la società denuncia l'errata applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE n.
88/2003 nonché dell'art. 2109 Cod. Civ. e dell'art. 10 del D.Lgs n. 66/2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
inoltre, a dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non risulta previsto e disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi, è espressamente escluso, né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
Denuncia altresì l'erroneità della decisione gravata per non aver valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva.
Evidenzia che la retribuzione degli autoferrotranvieri è disciplinata dalla contrattazione collettiva e che rispetto a tale contrattazione l'unico sindacato ammissibile è quello di conformità delle relative previsioni rispetto ai parametri fissati dall'art. 36 Cost.
La normativa contrattuale di settore inerente il calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura quindi ai lavoratori una retribuzione del tutto equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicchè nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
La società deduce che, nell'ordinamento italiano, l'effetto dissuasivo è a monte escluso, posto che il diritto alle ferie annuali è costituzionalmente garantito ed irrinunciabile (art. 36 Cost). Lamenta altresì che, nel caso di specie, il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso rappresenterebbe una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, rinunciando al riposo annualmente spettategli, potendo comunque percepire nel periodo feriale tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale, individuati dal CCNL, sicchè il trattamento retributivo assicurato nei periodi feriali non può considerarsi affatto peggiorativo rispetto a quello ordinario.
3.c. Con la terza censura, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 39 della Costituzione e degli artt. 1322 e 2067 e ss. c.c. Sostiene, in primo luogo, proprio alla luce dell'art. 39 Cost., che il
3 contratto collettivo costituirebbe una vera e propria fonte del diritto obbligatoria per gli appartenenti alla categoria di riferimento e, pertanto, inderogabile. In secondo luogo, rileva che l'art. 36 Cost. non prevederebbe una riserva di legge in ordine al calcolo della retribuzione feriale ma solo alla durata massima della prestazione lavorativa;
pertanto, interpretare la norma comunitaria in modo tale da escludere che le rappresentanze sindacali abbiano il potere di stabilire autonomamente il criterio di calcolo della retribuzione feriale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 della
Costituzione, equivarrebbe a ritenere esistente una riserva di legge che non è prevista nel nostro ordinamento.
In virtù di tanto, la società invoca l'applicazione del CCNL di riferimento che tra le voci retributive che concorrono a formare la “retribuzione normale” non include quelle richieste dal ricorrente e chiarisce che, ad ogni modo, vanno comprese solo le competenze a carattere fisso e continuativo, con esclusione delle indennità corrisposte in modo saltuario e variabile che sarebbero state corrisposte.
Parte
3.d. Tramite la quarta censura lamenta l'omesso adeguato esame delle risultanze documentali e di questioni espressamente sollevate, nonché l'erronea motivazione in ordine a circostanze decisive.
L'appellante rimarca che il Tribunale aveva riconosciuto il diritto del lavoratore all'inclusione nella retribuzione feriale di tutte le indennità elencate in ricorso, ad eccezione dell'indennità per lavoro straordinario diurno e notturno (festivo o domenicale) che peraltro non erano state neanche richieste dal ricorrente.
Rappresenta che l'analisi della natura giuridica delle singole indennità e della relativa disciplina contrattuale non aveva preso in considerazione i rilievi formulati dalla società circa tutte le voci oggetto di domanda e che non potevano entrare a far parte della retribuzione feriale.
La società passa quindi in rassegna (da pag.24 a pag.29 dell'atto di appello) le varie indennità riconosciute dal primo giudice, evidenziandone, da un lato, la non continuità della relativa percezione e la scarsa apprezzabilità dei relativi importi, dall'altro l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dall'istante.
Parte Segnatamente, secondo a) l'indennità di trasferta e diaria ha natura di mero rimborso spese e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non è intrinsecamente collegata ad una specifica mansione, posto che può
4 essere percepita dal personale di diverso inquadramento, allorquando si verifica il presupposto dell'allontanamento dalla residenza di servizio;
b) l'indennità di presenza e l'ulteriore indennità di presenza non compensano alcun disagio o incomodo intrinsecamente connesso all'espletamento delle mansioni;
essendo prevista l'esclusione dell'erogazione nelle ipotesi di “malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettativa o congedi o assenza non retribuite”, risultano erogate nelle sole ipotesi di effettiva presenza in servizio;
c) l'indennità di disponibilità risulta prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il personale che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto per prestazioni lavorative eccezionalmente rese in circostanze particolari, sicché, per tale suo carattere variabile ed occasionale, non può farsi rientrare nella retribuzione ordinaria del lavoratore;
d) l'indennità di agente unico (o monoagente) non può rientrare nella retribuzione feriale perché le mansioni di vendita e verifica dei titoli di viaggio rientrano in altri profili professionali sicchè il relativo disagio è remunerato con gli aumento retributivi previsti nel c.c.n.l.;
e) le indennità per supero limite condotta previste dall' del 01.08.1997, sono dovute solo in CP_2 presenza dei presupposti previsti dall'accordo aziendale;
f) l'indennità interruzione turno prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, non compensa alcuna particolare mansione o attività specifica, atteso che la prestazione lavorativa è comunque retribuita regolarmente ed indipendentemente dall'interruzione del turno;
detta indennità è diretta unicamente a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo e conseguentemente, detta indennità, alla quale deve attribuirsi natura risarcitoria in senso lato, dev'essere esclusa ai fini del calcolo della retribuzione feriale.
Parte Le indennità tutte innanzi indicate, conclude nel rilievo censorio, non costituiscono “indennità fisse” secondo la definizione di cui all'art. 22 del RD n. 148/1931, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e al verificarsi di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non intrinsecamente correlate con lo status personale e professionale del lavoratore.
5
3.e. Con un ulteriore motivo, la società appellante lamenta la violazione dell'art. 1346 c.c. assumendo che il datore di lavoro ha l'esigenza di conoscere in anticipo il contenuto della propria prestazione, non potendo - in difetto - essergli imputato alcun inadempimento;
pertanto,
l'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore nei periodi di ferie deve essere determinato ex ante oppure ancorato a parametri precisi e certi e tali da non subire oscillazioni nel corso del rapporto di lavoro. Non poteva pertanto ritenersi consentito il calcolo delle spettanze retributive dovute nei periodi di ferie a posteriori sulla base di medie aritmetiche aleatorie e variabili di anno in anno e da dipendente a dipendente, in base alla frequenza della erogazione dei compensi in questione.
3.f. Tutto ciò premesso, conclude chiedendo la riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza, con integrale rigetto della domanda proposta dal CP_1
4. I suddetti motivi sono infondati per le ragioni che seguono.
4.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n.
88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C- Per_2
385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
6 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo
Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
«… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese
7 connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Questa va-lutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte
Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_3 Persona_1
60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13
Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali 8 possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.).
[…] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre
2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
4.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità mensile e l'indennità giornaliera di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981,
l'indennità per turni avvicendati) – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò
«valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significa-to ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n.
22577 del 2012).
9 Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
4.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
4.5. Applicando i riferiti principi al caso di specie il fatto che l'indennità di trasferta e di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi ed è l'indennità percepita dal lavoratore e che dalle buste paga risulta corrisposta con continuità), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di < collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la
“normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante).
Neppure giova - al fine di accreditarne la natura di rimborso spese - il richiamo effettuato da parte appellante all'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs 314/1997 ed alla previsione
10 di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”.
Tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione.
4.6. Stesso discorso va fatto in relazione:
-all'indennità di “agente unico” o di “monoagente”, istituita a seguito della soppressione del profilo professionale di bigliettaio ed alla attribuzione al personale di scorta dei treni ovvero al conducente degli autobus di linea, delle mansioni di emissione titoli di viaggio. Sebbene prevista dall'Accordo
Aziendale dell'11 dicembre 1984 “per ogni giornata di effettiva presenza in servizio”, rappresenta all'evidenza emolumento strettamente correlato al disagio connesso alla duplice attività lavorativa cumulata dai conducenti e dunque a siffatto status professionale. Né le diposizioni contrattuali richiamate dall'Azienda risultano configurare tali indennità alla stregua di premi di “produzione” in qualche modo correlati alle disponibilità del “fondo di produttività”, come sembra opinare l'azienda in base al solo fatto che tali indennità siano state inserite in un “capitolo” dell'accordo denominato
“recuperi di produttività”.
-all'indennità di presenza disciplinata dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988, riconosciuta – sotto la voce “miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con l'esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti.
È del tutto evidente che questa indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito.
Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore.
4.7 Per quel che concerne l'ulteriore indennità di presenza, per come si ricava dalla disamina delle buste paga del lavoratore, essa è stata corrisposta dall'azienda in maniera continuativa. Si tratta di indennità prevista dall'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, e che nella sostanza fa parte della retribuzione normale, non essendo in discussione che il lavoratore abbia, durante il periodo in esame, sempre prestato ordinaria attività secondo le modalità di turno.
11 4.8. La questione è solo in parte diversa in relazione:
-all'indennità di interruzione turno di cui all'Accordo Aziendale del 1° agosto 1997, posto che tale indennità viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo, sicché anche in questo caso risulta strettamente correlata alla particolare tipologia della mansione lavorativa secondo turni avvicendati in concreto espletata;
-all'indennità di disponibilità prevista dall'Accordo Aziendale del 23 ottobre 2000 per il “personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nell'ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di un compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilità” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con il successivo accordo del 13 luglio 2004);
-alle indennità per supero limite condotta o guida al 40% e all'80%, pure previste dal suddetto
Accordo Aziendale del 1° agosto 1997 e dovute, rispettivamente, in favore del personale “che si troverà ad operare in turni strutturalmente al di sopra” della prestazione di 3,30 ovvero di 4,30 ore di “condotta o di guida”.
4.9. Tanto chiarito in ordine alle suindicate indennità, che pertanto spettano, e non dovendo occuparsi la Corte di esaminare l'indennità fuori nastro richiesta in sede di ricorso dal lavoratore ma non indicata nei conteggi, comunque non riconosciuta dal giudice, e nemmeno fatta oggetto di apposito appello incidentale, deve passarsi ad affrontare la doglianza afferente l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle citate indennità (presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie).
E' opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile
(come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
12 Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Ancora, da ultimo Cass. n. 13932/2024 (punti 26 e 27): non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione per ogni mese, e quindi, anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile lo si evince delle differenze reclamate dal ricorrente, pari ad una media di circa 500,00 euro lordi l'anno (cfr. conteggi) nell'ambito del periodo di riferimento oggetto di domanda;
il tutto a fronte di una retribuzione media mensile lorda di circa 1.800/2.000,00 euro, quale si evince delle buste paga in atti, durante il periodo per cui è causa.
Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale di tutte le indennità sopra indicate abbia un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione in busta-paga e dalla loro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato.
Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici della natura retributiva delle citate voci, con la conseguenza che ben difficilmente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale e, soprattutto, potrebbe essere negata la (potenziale) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, perché la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta.
In ordine a tale circostanza l'azienda ha replicato osservando solo che in realtà la differenza sarebbe davvero minima e quindi inidonea a dispiegare efficacia dissuasiva (v. pag. 17 del ricorso in appello proposto dalla società) Si tratta, tuttavia, di un'obiezione oltremodo generica e comunque smentita dalla documentazione in atti, giacché gli importi delle indennità oggetto di domanda sono sensibilmente più elevati e, dunque, paiono senza ombra di dubbio capaci di incidere, almeno in via 13 potenziale, sulle scelte del dipendente.
Deve pertanto ritenersi che, con valutazione ex ante, la differenza tra la retribuzione relativa al periodo ordinario e quella relativa al periodo feriale ha efficacia potenzialmente dissuasiva rispetto all'esercizio del diritto alle ferie.
In tale ottica occorre osservare che risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-
03-2023).
7. Il motivo afferente la violazione dell'art. 1346 c.c. è infondato.
Le spettanze del lavoratore - a parte la novità dell'ultima censura, non sviluppata in prime cure - in base alle richiamate sentenze della Corte di Giustizia, sono determinabili in base ai compensi percepiti dal lavoratore durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere ad esempio, quello dell'anno precedente non a caso qui non contestato da parte appellante.
8. In ordine all'eccezione di prescrizione che ad avviso dell'appellante sarebbe stata erroneamente disattesa dal Tribunale, è noto l'orientamento di legittimità secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla l. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal d.lgs. n. 23 del 2015), il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di
14 entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – sia detto in sintesi – l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda).
Si tratta di indirizzo ormai consolidato di cui è espressione, da ultimo, Cass. n. 2431 del 2024, ove si rileva che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.
Ciò non vale per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pubblico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino verso la p.a. (cfr. in questo senso Cass. sez. un. n. 36197 del 2023).
La disciplina della decorrenza del termine di prescrizione può essere assimilata a quella propria del Parte settore privato sebbene sia ente a totale capitale pubblico il cui socio è il MIT che, peraltro, provvede a nominare i componenti del consiglio di amministrazione.
Per principio generale, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati.
Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».
Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con
15 specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1).
Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n.
35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.).
Ne deriva che, al contrario di quanto sostiene parte appellante, l'introduzione della legge Fornero ha
Parte senza dubbio inciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di con l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo.
9. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
10. Le spese processuali del giudizio di appello – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e dell'attività processuale svolta) – seguono la soccombenza della società appellante, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
16
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 22.4.2024 da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione Parte_1
lavoro, in data 26.10.2023 nei confronti di , così provvede: CP_1
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese del presente grado di giudizio che liquida in E 1.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto
Così deciso in Bari, il 25.3.2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
17