TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2025, n. 3861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3861 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia
Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 2812 del R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo
t r a
(c.f.: ), in persona dell'Amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio D'Agostino, giusta procura in atti;
-OPPONENTE-
e
(codice fiscale ) in persona dell'amministratore e legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Enrico Castaldo in virtù di procura in atti,
- OPPOSTA–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 390/2021, emesso ad istanza della e con il quale veniva CP_1 ingiunto il pagamento della somma di € 57.606,00 oltre agli interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
A sostegno dell'opposizione l'attrice ha contestato la pretesa creditoria, eccependo la mancata prova del credito e l'erronea quantificazione dello stesso.
Regolarmente si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Instaurato il contraddittorio, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto. La causa, ritenuta poi di natura documentale, è stata rinviata all' udienza del 18.09.2025 per la precisazione delle conclusioni, ove è stata poi trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.pc.
*****
Ciò premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non può Parte_1
trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Infondate sono innanzitutto le eccezioni concernenti la improcedibilità della domanda e la insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto monitorio.
Quanto alla prima, la ha ritualmente avviato il procedimento di mediazione obbligatoria CP_1
iussu iudicis, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
390/2021, così come previsto dalla Legge per i procedimenti di opposizione, ed anzi proprio la mancata partecipazione dell'opponente ha determinato il fallimento della procedura.
Quanto poi alla prova del credito, è ben noto che la fattura, accompagnata dalla copia delle scritture contabili, ben può legittimare la concessione di un provvedimento monitorio;
il che è quanto accaduto nel caso di specie.
Tanto chiarito, occorre a questo punto rilevare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due segmenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel caso di specie la ha prodotto in atti copia dei vari contratti relativi all'espletamento CP_1
del servizio di pulizia condominiale;
copia delle fatture impagate e delle scritture contabili e copia di una missiva inviata dall'amministratore del con cui si prendeva atto della Parte_1
richiesta di pagamento (prodromica al monitorio) e si chiedeva la concessione di un piano di rientro dilazionato.
Quanto poi all'effettivo espletamento della prestazione da parte della alcuna seria e CP_1
dettagliata contestazione è stata proposta;
così come alcuna circostanziata contestazione è stata proposta avverso la documentazione prodotta dall'opposta.
Per contro, non ha dimostrato né l'adempimento né alcun idoneo fatto Parte_1
estintivo o modificativo della pretesa.
Superate dunque le questioni concernenti la prova della fonte contrattuale dell'obbligo e dell'effettiva esecuzione della prestazione (non specificamente contestata ma comunque implicitamente riconosciuta dalla missiva stragiudiziale de qua e dal pagamento di acconti sulle varie fatture azionate), resta da soffermarci sulla questione della eccepita erroneità nella quantificazione del credito. Stando infatti alle argomentazioni dell'opponente la creditrice avrebbe azionato fatture già pagate. Senonché, la ha chiarito che l'apparente discrasia è frutto di una mera diversa CP_1
imputazione degli acconti ricevuti (e contabilizzati) che risulta chiaramente dal fatto che il quantum oggetto della richiesta di pagamento coincide con il quantum portato dal prospetto depositato dal
Parte_1
Quanto poi ai pagamenti avvenuti dopo la notifica del decreto ingiuntivo ed in specie dopo la concessione della provvisoria esecuzione, gli stessi non incidono certamente sulla correttezza della originaria quantificazione ma di essi dovrà tenersi conto in sede esecutiva, non potendo ovviamente essere preteso il pagamento di quanto già parzialmente versato in corso di lite.
Sulla base di quanto precede l'opposizione va rigettata con conferma del DI n. 390/2021 da intendersi definitivamente esecutivo.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n. 390/2021 emesso dall' intestato
Tribunale in favore di che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
CP_1
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, quantificate nell'importo di euro 10.000,00 oltre interessi come per legge, iva, cpa e rimborso forfettario e con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10.12.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia
Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 2812 del R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo
t r a
(c.f.: ), in persona dell'Amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio D'Agostino, giusta procura in atti;
-OPPONENTE-
e
(codice fiscale ) in persona dell'amministratore e legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Enrico Castaldo in virtù di procura in atti,
- OPPOSTA–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 390/2021, emesso ad istanza della e con il quale veniva CP_1 ingiunto il pagamento della somma di € 57.606,00 oltre agli interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
A sostegno dell'opposizione l'attrice ha contestato la pretesa creditoria, eccependo la mancata prova del credito e l'erronea quantificazione dello stesso.
Regolarmente si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Instaurato il contraddittorio, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto. La causa, ritenuta poi di natura documentale, è stata rinviata all' udienza del 18.09.2025 per la precisazione delle conclusioni, ove è stata poi trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.pc.
*****
Ciò premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non può Parte_1
trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Infondate sono innanzitutto le eccezioni concernenti la improcedibilità della domanda e la insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto monitorio.
Quanto alla prima, la ha ritualmente avviato il procedimento di mediazione obbligatoria CP_1
iussu iudicis, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
390/2021, così come previsto dalla Legge per i procedimenti di opposizione, ed anzi proprio la mancata partecipazione dell'opponente ha determinato il fallimento della procedura.
Quanto poi alla prova del credito, è ben noto che la fattura, accompagnata dalla copia delle scritture contabili, ben può legittimare la concessione di un provvedimento monitorio;
il che è quanto accaduto nel caso di specie.
Tanto chiarito, occorre a questo punto rilevare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due segmenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel caso di specie la ha prodotto in atti copia dei vari contratti relativi all'espletamento CP_1
del servizio di pulizia condominiale;
copia delle fatture impagate e delle scritture contabili e copia di una missiva inviata dall'amministratore del con cui si prendeva atto della Parte_1
richiesta di pagamento (prodromica al monitorio) e si chiedeva la concessione di un piano di rientro dilazionato.
Quanto poi all'effettivo espletamento della prestazione da parte della alcuna seria e CP_1
dettagliata contestazione è stata proposta;
così come alcuna circostanziata contestazione è stata proposta avverso la documentazione prodotta dall'opposta.
Per contro, non ha dimostrato né l'adempimento né alcun idoneo fatto Parte_1
estintivo o modificativo della pretesa.
Superate dunque le questioni concernenti la prova della fonte contrattuale dell'obbligo e dell'effettiva esecuzione della prestazione (non specificamente contestata ma comunque implicitamente riconosciuta dalla missiva stragiudiziale de qua e dal pagamento di acconti sulle varie fatture azionate), resta da soffermarci sulla questione della eccepita erroneità nella quantificazione del credito. Stando infatti alle argomentazioni dell'opponente la creditrice avrebbe azionato fatture già pagate. Senonché, la ha chiarito che l'apparente discrasia è frutto di una mera diversa CP_1
imputazione degli acconti ricevuti (e contabilizzati) che risulta chiaramente dal fatto che il quantum oggetto della richiesta di pagamento coincide con il quantum portato dal prospetto depositato dal
Parte_1
Quanto poi ai pagamenti avvenuti dopo la notifica del decreto ingiuntivo ed in specie dopo la concessione della provvisoria esecuzione, gli stessi non incidono certamente sulla correttezza della originaria quantificazione ma di essi dovrà tenersi conto in sede esecutiva, non potendo ovviamente essere preteso il pagamento di quanto già parzialmente versato in corso di lite.
Sulla base di quanto precede l'opposizione va rigettata con conferma del DI n. 390/2021 da intendersi definitivamente esecutivo.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n. 390/2021 emesso dall' intestato
Tribunale in favore di che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
CP_1
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, quantificate nell'importo di euro 10.000,00 oltre interessi come per legge, iva, cpa e rimborso forfettario e con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10.12.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo