Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 2990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2990 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02990/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00876/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2025, proposto da IA UR Di OV, RA GR, IA MI, FF IP, IA AN SO, e dall’avvocatessa RA CO in qualità di procuratrice distrattaria, rappresentate e difese dalle avvocatesse RA CO e Simona Fulco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via IAno Stabile, n.184;
per l’ottemperanza
- al giudicato formatosi sulle sentenze n. 1067/2024, n. 319/2024, n. 70/2025, n. 111/2025, n. 1420/2025, tutte emesse dal Tribunale di Agrigento, sez. Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di formale costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa AN IG;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025, l’Avvocato distrettuale dello Stato presente così come specificato nel verbale;
FATTO
Con il presente ricorso, le docenti Di OV IA UR, GR RA IA, MI IA, IP FF e SO IA AN hanno chiesto che sia dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione a cinque distinte sentenze del Tribunale di Agrigento, tutte passate in giudicato e tutte ritualmente notificate, che riconoscono alle ricorrenti specifici diritti economici connessi alla Carta del docente e alla Retribuzione Professionale Docenti; è parte anche l’avvocatessa RA CO nella qualità di difensore distrattario delle spese relative al giudizio definito con la sentenza n. 70/2025.
Risulta in atti che, nonostante le notifiche e i successivi solleciti, l’Amministrazione è rimasta totalmente inerte.
Le sentenze da eseguire sono la n. 1607/2024, che ha riconosciuto alla docente Di OV la Carta docente per l’anno scolastico 2023/2024, la n. 319/2024, che ha riconosciuto alla docente GR la Carta docente per gli anni dal 2019/2020 al 2022/2023, la n. 70/2025, che ha riconosciuto alla docente MI la Carta docente per gli anni 2022/2023 e 2023/2024 e ha liquidato anche le spese legali in favore del difensore distrattario, la n. 111/2025, che ha riconosciuto alla docente IP la Carta docente per l’anno 2024/2025, e la n. 1420/2024, che ha condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2019/2020–2021/2022 in favore della docente SO.
Per le prime quattro ricorrenti si tratta dunque dell’obbligo di rendere disponibile la somma sulla piattaforma “Carta del docente”, mentre per la docente SO si tratta di quello di pagamento della retribuzione professionale docenti.
Da quanto documentato risulta che la piattaforma non consente ancora la registrazione delle ricorrenti e che nessuna delle somme dovute è stata accreditata, così come non risulta effettuato il pagamento dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti e delle spese di lite spettanti all’avv.ssa RA CO.
Il Ministero intimato, costituitosi con atto di mera forma, non ha depositato atti idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione dei titoli esecutivi, né ha rappresentato circostanze ostative.
Alla camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Premesso che ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato, va rilevato che la pretesa fatta valere si fonda su titoli aventi valore ed efficacia di giudicato ed è sorretta da idonea documentazione: consta agli atti di causa, infatti, che le sentenze recano l’esposta condanna pecuniaria, sono passate in giudicato e sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice.
L’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che non ha provveduto agli accrediti, né alla registrazione delle ricorrenti sulla piattaforma, integra pienamente l’inottemperanza rilevante ai fini dell’art. 114 c.p.a.
Deve inoltre ritenersi ammissibile la proposizione del ricorso in forma cumulativa, poiché le posizioni soggettive sono omogenee, il comportamento omissivo dell’Amministrazione è unico e la condotta da porre in essere per l’esecuzione del giudicato è identica per quattro ricorrenti e affine per la quinta.
Va infatti ricordato che ai sensi dell’art. 32 c.p.a., il cumulo in un unico giudizio è ammissibile quando le domande risultino connesse.
La giurisprudenza ha puntualizzato, anche con riferimento all’azione di ottemperanza, che il cumulo è consentito ove l’esecuzione riguardi il medesimo resistente e postuli una medesima attività amministrativa (cfr. Cons. Stato, V, 7 novembre 2023, n. 9584): pur trattandosi, in quel caso, di pretese azionate da un unico creditore, il Collegio ritiene che il principio di connessione sia applicabile, per identità di ratio , anche al presente giudizio, in cui più ricorrenti fanno valere giudicati omogenei contro la stessa Amministrazione e richiedono un’unica condotta esecutiva (registrazione su piattaforma e accrediti/pagamenti), con evidenti esigenze di concentrazione processuale ed effettività della tutela.
Il ricorso pertanto va accolto e, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito va obbligato a dare esecuzione ai titoli esecutivi in epigrafe nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta , il Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione (DGOSV) del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), in quanto struttura competente per la gestione della piattaforma “Carta del docente” e per i relativi adempimenti amministrativi, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), all’esecuzione completa del giudicato mediante registrazione delle docenti sulla piattaforma dedicata, accredito delle somme e pagamento della RPD, nonché al versamento delle spese di lite del giudizio di merito a favore della ricorrente RA CO in qualità di distrattaria, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in applicazione dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, co. 781, lett. a), l. n. 208/2015, poichè, nel caso di specie, l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto “manifestamente iniquo” dato che l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti dal titolo esecutivo non presentano particolare complessità e l’Ente debitore, pur essendosi costituito, non ha rappresentato “altre ragioni ostative”; la penalità di mora, per espressa previsione normativa, è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza, per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, con decorrenza dalla notificazione a cura di parte della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell'Amministrazione (v. art. 114, co. 4, lett. e), seconda parte) fermo restando che, decorso il termine di sessanta (60) giorni assegnato per l’adempimento spontaneo, si attiva l’intervento sostitutivo del Commissario ad acta , nel mandato del quale è compreso il pagamento della penale eventualmente maturata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, a favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti in materia.
Infine, poiché la proposizione del ricorso avverso una pluralità di titoli esecutivi autonomi – seppur connessi nei sensi sopra chiariti – comportava il pagamento di plurimi contributi unificati, deve disporsi la trasmissione della presente sentenza alla Segreteria generale di questo Tar ai fini dell’adozione dei provvedimenti consequenziali di ordine tributario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alle sentenze indicate in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere la penalità di mora secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, con distrazione a favore delle procuratrici antistatarie;
- dispone che la presente sentenza sia trasmessa alla Segreteria generale di questo Tar, ai fini dell’adozione dei consequenziali provvedimenti di recupero dei contributi unificati dovuti e non versati per la proposizione del presente ricorso;
- manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione (DGOSV) del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in qualità di Commissario ad acta , presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES NO, Presidente
AN IG, Consigliere, Estensore
ANlisa LI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IG | ES NO |
IL SEGRETARIO