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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 27/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 447/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 27.3.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 447/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Novara, C.so Cavallotti n. 36, presso lo studio degli Avv. GIUGGIOLI GIULIANO e GAMBARO ALESSANDRO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- opponente
contro (c.f. ), elettivamente domiciliata in Pandino CP_1 C.F._1
(CR) via Borgo Roldi n. 16, presso lo studio dell'Avv. LUNGHI ALBERTO ERNESTO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- opposta
OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE : Parte_1
IN VIA PRELIMINARE: - respingere, ove proposta, l'eventuale istanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, attesi i motivi di opposizione. NEL MERITO: - dichiarare il ricorrente decaduto dalla domanda riconvenzionale svolta;
in ogni caso dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inammissibilità e/o la nullità della domanda riconvenzionale avversaria;
in ogni caso, respingere la domanda riconvenzionale avversaria;
dichiarare inammissibile e comunque infondata, in fatto ed in diritto, la pretesa creditoria avversaria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione e respingere ogni avversa domanda. Con il favore delle spese di lite.
1 PER L'OPPOSTA ANNA CROCE: in via pregiudiziale: dato atto della riconvenzionale qui svolta, si domanda che il Giudice voglia spostare l'udienza già fissata, con termine per rinotifica della presente comparsa a carico della cancelleria, ai sensi degli artt. 418 ss cpc. in via preliminare: dotarsi il decreto ingiuntivo impugnato di provvisoria esecutività, non essendovi prova scritta o pronta soluzione che ne autorizzino il diniego;
in via principale: premessa ogni declaratoria del caso con efficacia di giudicato, respingersi l'opposizione presentata in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni delle quali alla sopraestesa narrativa, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e condannarsi controparte alla somma ivi portata, tenuto conto anche della riconvenzionale svolgenda più sotto;
in via riconvenzionale: dato atto che la SI.ra avrebbe dovuto percepire redditi CP_1 come da docc. C e D di questa difesa da per prestazioni di lavoro Parte_1 dipendente, e che le stesse risultano impagate per € 10.177,00, oltre maggiorazione concordata e TFR come sopra, condannarsi l'avversario al pagamento della somma complessiva di € 14.690,11 in favore della SI.ra oltre interessi legali dal CP_1 dovuto all'effettivo saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio e della precedente fase, da aumentarsi del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, secondo il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.4.2024, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione al decreto n. 50/2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 4.000, oltre accessori e spese, a titolo di retribuzione portata dalle buste paga di giugno e luglio 2023.
Premesse considerazioni sul rapporto di lavoro già intercorso tra le parti, l'opponente produceva, sub doc. 3, i propri estratti conto bancari, dai quali risultavano vari bonifici, a titolo di acconti e saldi relativi ai cedolini di giugno e luglio 2023, per l'importo complessivo pari a quello ingiunto.
Si costituiva con memoria difensiva depositata il 29.11.2024. CP_1
Produceva, sub docc. C e D, la propria certificazione ISEE e l'estratto conto previdenziale, rilevando che risultavano “redditi netti da lavoro subordinato” pari a euro 27.177 e che aveva “ricevuto pagamenti da per soli € 17.000 Parte_1 circa”. Domandava, pertanto, il pagamento dell'ulteriore somma di euro 10.177.
2 Allegava di aver lavorato, da dicembre 2022 a novembre 2023, per sei giorni alla settimana, dalle 9 alle 16 e dalle 16 alle 18. Deduceva che “la si vedeva riconoscere un diritto ad aumento della CP_1 propria retribuzione per € 500,00 mensili, dopo sei mesi dall'assunzione, e mai corrisposto, per un totale mancante di e 2.500,00”. Lamentava il mancato pagamento del TFR “che, calcolato sull'importo di € 27.177 diviso per 13,5, ammonta a circa € 2.013,11” Domandava, pertanto, in via riconvenzionale, il pagamento dell'importo di euro 14.690,11.
Il 17.3.2025, l'opponente depositava memoria difensiva, ex art. 418 c.p.c., in replica alla domanda riconvenzionale.
Evidenziava, innanzitutto, la mancata contestazione del pagamento delle retribuzioni domandate in via monitoria. Eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, sia perché riguardante fatti diversi da quelli oggetto del ricorso monitorio, sia per l'uso di una formula diversa da quella prevista dall'art. 418 c.p.c. Eccepiva, inoltre, la nullità della stessa per indeterminatezza dei relativi elementi in fatto e in diritto. Nel merito, produceva le buste paga dell'opposta relative all'anno 2023, allegando di avere già interamente corrisposto l'importo, dalle stesse risultante, pari a complessivi euro 23.021,38. Sosteneva, inoltre, che la ricorrente avesse, comunque, ammesso di aver già percepito tutto quanto dovuto. Precisava che l'importo netto delle retribuzioni corrispondeva a un lordo previdenziale di euro 28.586,95 e a un lordo fiscale di euro 26.897,88. Quanto alla domanda di euro 2.500, allegava di avere già corrisposto la somma complessiva di euro 5.079,08 a titolo di “premio”. Contestava gli orari di lavoro dedotti dall'opposta, evidenziando altresì la contraddittorietà delle allegazioni della stessa, rispetto ai capitoli di prova.
All'udienza odierna, fallito il tentativo di conciliazione e udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. L'opposizione è fondata e va accolta.
Il decreto ingiuntivo è stato, infatti, ottenuto in base alla dichiarazione dell'odierna opposta, di non aver ricevuto il pagamento della somma netta di euro 4.000, portata dalle buste paga di giugno e luglio 2023 (docc. 2 e 3 fasc. monitorio).
Tale affermazione è, all'evidenza, falsa, atteso che nel presente giudizio di opposizione, la datrice di lavoro ha prodotto gli estratti conto, dai quali risultano vari bonifici, aventi come causale acconti e saldo delle retribuzioni dovute a giugno e luglio 2023 (docc. sub 3 ric.), per l'esatto importo ingiunto.
3 L'opposta non ha contestato né punto, né poco, di aver ricevuto tali pagamenti, tutti precedenti la data del deposito del ricorso monitorio. 2. La domanda riconvenzionale è inammissibile.
È noto che, con gli indirizzi più recenti, la S.C. ha in parte superato il precedente orientamento (v., tra le molte, Cass., 5415/2019), che aveva ritenuto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto – attore in senso sostanziale – non potesse proporre domande riconvenzionali, salvo il caso in cui l'opponente avesse, a sua volta, proposto domanda riconvenzionale, rispetto alla quale sarebbe stata ammissibile la reconventio reconventionis. Come rammentato dalle parti nei propri atti e anche nell'odierna discussione orale, a seguito di alcuni contrasti nella S.C., è recentemente intervenuta la sentenza delle S.U., n. 26727/2024, la quale ha affermato “che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione” (nel caso di specie, in subordine al rigetto dell'opposizione, era stata azionata, in via riconvenzionale, una pretesa risarcitoria per responsabilità precontrattuale e in via ulteriormente subordinata, una domanda fondata sull'ingiustificato arricchimento). La motivazione della pronuncia del Supremo collegio, a cui deve farsi rinvio, prende le mosse dalla rimeditazione, avvenuta a partire da S.U., 12310/2015, dei concetti di mutatio ed emendatio libelli nel disposto dell'art. 183 c.p.c., in cui “la Cassazione estrae allora dal sistema tre tipologie di domande: le domande nuove - evidenziando che le domande nuove attoree sono ammissibili solo se costituiscono una reazione specifica alle difese del convenuto -, le domande precisate - cioè quelle che anteriormente già si ritenevano ammissibili, essendo appunto mere precisazioni - e le domande modificate - la cui ammissibilità diventa l'apporto della pronuncia del 2015”, aggiungendo che “«con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio»”. Ne deriva un principio di diritto che la stessa Corte definisce “liberale”, poiché tendente ad ammettere la modifica, in corso di causa, anche di uno o di entrambi gli elementi identificativi della domanda (oggetto e titolo). Con le S.U. n. 22404/2018 – prosegue la motivazione – il percorso si conclude, con l'affermazione dell'ammissibilità della modifica della domanda, purché la domanda modificata si ponga nella specie di “alternatività o incompatibilità” con quella originaria (il caso era la proposizione, in via subordinata, di una domanda di arricchimento ingiustificato, rispetto a una di adempimento contrattuale). L'accurata analisi delle S.U. conduce, quindi, alla trasposizione di quei principi nel contesto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in cui viene superato il vecchio
4 requisito della necessaria reconventio reconventionis, ove la domanda riconvenzionale dell'opposto si ponga, come anche riportato nel principio di diritto, in rapporto di alternatività rispetto a quella originariamente proposta. In sostanza, in tale ambito, la domanda riconvenzionale dell'opposto, ove non sia svolta per rispondere a una domanda riconvenzionale dell'opponente, assume il significato e i limiti di una modifica della domanda monitoria, nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità. Resta, quindi, estraneo al dictum del Supremo Collegio il caso in cui venga proposta una domanda aggiuntiva, non alternativa ma ulteriore rispetto a quella già alla base dell'azione monitoria. 3. Due sono, quindi, le ragioni per cui l'invocazione del suddetto principio di diritto è inconferente al caso di specie, con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opponente.
In primo luogo, la giurisprudenza delle S.U. cit. è ritagliata sul rito ordinario, nel quale il codice di procedura civile ammette la modificazione della domanda giudiziale a opera delle parti, nei modi e nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Diversamente, nel processo del lavoro la domanda non può essere modificata, ai sensi dell'art. 420, primo comma, c.p.c., che quando “ricorrono gravi motivi” e comunque “previa autorizzazione del giudice”.
Ne consegue che l'estensione tout court del principio affermato dalla S.C. al processo del lavoro, comporterebbe la creazione, in via pretoria, di una zona franca dal requisito dell'autorizzazione del giudice, da cui andrebbe esente l'attore (in senso sostanziale) che abbia proposto la domanda in via monitoria e che potrebbe, poi, modificarla a proprio piacimento, nella memoria difensiva dell'opposizione.
In secondo luogo e con specifico riferimento al caso di specie, quella che l'opposta propone in via riconvenzionale non è una domanda modificata e alternativa, ma una domanda nuova. Essa tende a ottenere il pagamento di retribuzioni ulteriori e diverse rispetto a quelle domandate con il ricorso per decreto ingiuntivo e il cui avvenuto versamento è ormai pacifico tra le parti. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, derivante dalla somma della domanda monitoria e di quella riconvenzionale (euro 4.000+14.690,11=18.690,11), della sua natura documentale e della condotta processuale dell'opposta, che ha ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base di una dichiarazione falsa, in complessivi euro 4.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 49 per c.u.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 50/2024;
5 2) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposta;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_1
liquidate in complessivi euro 4.500, oltre a rimborso Parte_1 spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 49 per c.u. Così deciso il 27.3.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 27.3.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 447/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Novara, C.so Cavallotti n. 36, presso lo studio degli Avv. GIUGGIOLI GIULIANO e GAMBARO ALESSANDRO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- opponente
contro (c.f. ), elettivamente domiciliata in Pandino CP_1 C.F._1
(CR) via Borgo Roldi n. 16, presso lo studio dell'Avv. LUNGHI ALBERTO ERNESTO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- opposta
OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE : Parte_1
IN VIA PRELIMINARE: - respingere, ove proposta, l'eventuale istanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, attesi i motivi di opposizione. NEL MERITO: - dichiarare il ricorrente decaduto dalla domanda riconvenzionale svolta;
in ogni caso dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inammissibilità e/o la nullità della domanda riconvenzionale avversaria;
in ogni caso, respingere la domanda riconvenzionale avversaria;
dichiarare inammissibile e comunque infondata, in fatto ed in diritto, la pretesa creditoria avversaria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione e respingere ogni avversa domanda. Con il favore delle spese di lite.
1 PER L'OPPOSTA ANNA CROCE: in via pregiudiziale: dato atto della riconvenzionale qui svolta, si domanda che il Giudice voglia spostare l'udienza già fissata, con termine per rinotifica della presente comparsa a carico della cancelleria, ai sensi degli artt. 418 ss cpc. in via preliminare: dotarsi il decreto ingiuntivo impugnato di provvisoria esecutività, non essendovi prova scritta o pronta soluzione che ne autorizzino il diniego;
in via principale: premessa ogni declaratoria del caso con efficacia di giudicato, respingersi l'opposizione presentata in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni delle quali alla sopraestesa narrativa, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e condannarsi controparte alla somma ivi portata, tenuto conto anche della riconvenzionale svolgenda più sotto;
in via riconvenzionale: dato atto che la SI.ra avrebbe dovuto percepire redditi CP_1 come da docc. C e D di questa difesa da per prestazioni di lavoro Parte_1 dipendente, e che le stesse risultano impagate per € 10.177,00, oltre maggiorazione concordata e TFR come sopra, condannarsi l'avversario al pagamento della somma complessiva di € 14.690,11 in favore della SI.ra oltre interessi legali dal CP_1 dovuto all'effettivo saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio e della precedente fase, da aumentarsi del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, secondo il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.4.2024, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione al decreto n. 50/2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 4.000, oltre accessori e spese, a titolo di retribuzione portata dalle buste paga di giugno e luglio 2023.
Premesse considerazioni sul rapporto di lavoro già intercorso tra le parti, l'opponente produceva, sub doc. 3, i propri estratti conto bancari, dai quali risultavano vari bonifici, a titolo di acconti e saldi relativi ai cedolini di giugno e luglio 2023, per l'importo complessivo pari a quello ingiunto.
Si costituiva con memoria difensiva depositata il 29.11.2024. CP_1
Produceva, sub docc. C e D, la propria certificazione ISEE e l'estratto conto previdenziale, rilevando che risultavano “redditi netti da lavoro subordinato” pari a euro 27.177 e che aveva “ricevuto pagamenti da per soli € 17.000 Parte_1 circa”. Domandava, pertanto, il pagamento dell'ulteriore somma di euro 10.177.
2 Allegava di aver lavorato, da dicembre 2022 a novembre 2023, per sei giorni alla settimana, dalle 9 alle 16 e dalle 16 alle 18. Deduceva che “la si vedeva riconoscere un diritto ad aumento della CP_1 propria retribuzione per € 500,00 mensili, dopo sei mesi dall'assunzione, e mai corrisposto, per un totale mancante di e 2.500,00”. Lamentava il mancato pagamento del TFR “che, calcolato sull'importo di € 27.177 diviso per 13,5, ammonta a circa € 2.013,11” Domandava, pertanto, in via riconvenzionale, il pagamento dell'importo di euro 14.690,11.
Il 17.3.2025, l'opponente depositava memoria difensiva, ex art. 418 c.p.c., in replica alla domanda riconvenzionale.
Evidenziava, innanzitutto, la mancata contestazione del pagamento delle retribuzioni domandate in via monitoria. Eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, sia perché riguardante fatti diversi da quelli oggetto del ricorso monitorio, sia per l'uso di una formula diversa da quella prevista dall'art. 418 c.p.c. Eccepiva, inoltre, la nullità della stessa per indeterminatezza dei relativi elementi in fatto e in diritto. Nel merito, produceva le buste paga dell'opposta relative all'anno 2023, allegando di avere già interamente corrisposto l'importo, dalle stesse risultante, pari a complessivi euro 23.021,38. Sosteneva, inoltre, che la ricorrente avesse, comunque, ammesso di aver già percepito tutto quanto dovuto. Precisava che l'importo netto delle retribuzioni corrispondeva a un lordo previdenziale di euro 28.586,95 e a un lordo fiscale di euro 26.897,88. Quanto alla domanda di euro 2.500, allegava di avere già corrisposto la somma complessiva di euro 5.079,08 a titolo di “premio”. Contestava gli orari di lavoro dedotti dall'opposta, evidenziando altresì la contraddittorietà delle allegazioni della stessa, rispetto ai capitoli di prova.
All'udienza odierna, fallito il tentativo di conciliazione e udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. L'opposizione è fondata e va accolta.
Il decreto ingiuntivo è stato, infatti, ottenuto in base alla dichiarazione dell'odierna opposta, di non aver ricevuto il pagamento della somma netta di euro 4.000, portata dalle buste paga di giugno e luglio 2023 (docc. 2 e 3 fasc. monitorio).
Tale affermazione è, all'evidenza, falsa, atteso che nel presente giudizio di opposizione, la datrice di lavoro ha prodotto gli estratti conto, dai quali risultano vari bonifici, aventi come causale acconti e saldo delle retribuzioni dovute a giugno e luglio 2023 (docc. sub 3 ric.), per l'esatto importo ingiunto.
3 L'opposta non ha contestato né punto, né poco, di aver ricevuto tali pagamenti, tutti precedenti la data del deposito del ricorso monitorio. 2. La domanda riconvenzionale è inammissibile.
È noto che, con gli indirizzi più recenti, la S.C. ha in parte superato il precedente orientamento (v., tra le molte, Cass., 5415/2019), che aveva ritenuto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto – attore in senso sostanziale – non potesse proporre domande riconvenzionali, salvo il caso in cui l'opponente avesse, a sua volta, proposto domanda riconvenzionale, rispetto alla quale sarebbe stata ammissibile la reconventio reconventionis. Come rammentato dalle parti nei propri atti e anche nell'odierna discussione orale, a seguito di alcuni contrasti nella S.C., è recentemente intervenuta la sentenza delle S.U., n. 26727/2024, la quale ha affermato “che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione” (nel caso di specie, in subordine al rigetto dell'opposizione, era stata azionata, in via riconvenzionale, una pretesa risarcitoria per responsabilità precontrattuale e in via ulteriormente subordinata, una domanda fondata sull'ingiustificato arricchimento). La motivazione della pronuncia del Supremo collegio, a cui deve farsi rinvio, prende le mosse dalla rimeditazione, avvenuta a partire da S.U., 12310/2015, dei concetti di mutatio ed emendatio libelli nel disposto dell'art. 183 c.p.c., in cui “la Cassazione estrae allora dal sistema tre tipologie di domande: le domande nuove - evidenziando che le domande nuove attoree sono ammissibili solo se costituiscono una reazione specifica alle difese del convenuto -, le domande precisate - cioè quelle che anteriormente già si ritenevano ammissibili, essendo appunto mere precisazioni - e le domande modificate - la cui ammissibilità diventa l'apporto della pronuncia del 2015”, aggiungendo che “«con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio»”. Ne deriva un principio di diritto che la stessa Corte definisce “liberale”, poiché tendente ad ammettere la modifica, in corso di causa, anche di uno o di entrambi gli elementi identificativi della domanda (oggetto e titolo). Con le S.U. n. 22404/2018 – prosegue la motivazione – il percorso si conclude, con l'affermazione dell'ammissibilità della modifica della domanda, purché la domanda modificata si ponga nella specie di “alternatività o incompatibilità” con quella originaria (il caso era la proposizione, in via subordinata, di una domanda di arricchimento ingiustificato, rispetto a una di adempimento contrattuale). L'accurata analisi delle S.U. conduce, quindi, alla trasposizione di quei principi nel contesto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in cui viene superato il vecchio
4 requisito della necessaria reconventio reconventionis, ove la domanda riconvenzionale dell'opposto si ponga, come anche riportato nel principio di diritto, in rapporto di alternatività rispetto a quella originariamente proposta. In sostanza, in tale ambito, la domanda riconvenzionale dell'opposto, ove non sia svolta per rispondere a una domanda riconvenzionale dell'opponente, assume il significato e i limiti di una modifica della domanda monitoria, nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità. Resta, quindi, estraneo al dictum del Supremo Collegio il caso in cui venga proposta una domanda aggiuntiva, non alternativa ma ulteriore rispetto a quella già alla base dell'azione monitoria. 3. Due sono, quindi, le ragioni per cui l'invocazione del suddetto principio di diritto è inconferente al caso di specie, con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opponente.
In primo luogo, la giurisprudenza delle S.U. cit. è ritagliata sul rito ordinario, nel quale il codice di procedura civile ammette la modificazione della domanda giudiziale a opera delle parti, nei modi e nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Diversamente, nel processo del lavoro la domanda non può essere modificata, ai sensi dell'art. 420, primo comma, c.p.c., che quando “ricorrono gravi motivi” e comunque “previa autorizzazione del giudice”.
Ne consegue che l'estensione tout court del principio affermato dalla S.C. al processo del lavoro, comporterebbe la creazione, in via pretoria, di una zona franca dal requisito dell'autorizzazione del giudice, da cui andrebbe esente l'attore (in senso sostanziale) che abbia proposto la domanda in via monitoria e che potrebbe, poi, modificarla a proprio piacimento, nella memoria difensiva dell'opposizione.
In secondo luogo e con specifico riferimento al caso di specie, quella che l'opposta propone in via riconvenzionale non è una domanda modificata e alternativa, ma una domanda nuova. Essa tende a ottenere il pagamento di retribuzioni ulteriori e diverse rispetto a quelle domandate con il ricorso per decreto ingiuntivo e il cui avvenuto versamento è ormai pacifico tra le parti. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, derivante dalla somma della domanda monitoria e di quella riconvenzionale (euro 4.000+14.690,11=18.690,11), della sua natura documentale e della condotta processuale dell'opposta, che ha ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base di una dichiarazione falsa, in complessivi euro 4.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 49 per c.u.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 50/2024;
5 2) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposta;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_1
liquidate in complessivi euro 4.500, oltre a rimborso Parte_1 spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 49 per c.u. Così deciso il 27.3.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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