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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/08/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 564/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: appalto nella causa iscritta al n.564/2023 promosso da:
(C.F. e P. IVA ), in Massa, Via Parte_1 P.IVA_1
San G.B. La Salle n. 5, in persona del legale rappresentante e liquidatore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Beconi Elena (C.F. – PEC C.F._1
e Bini Tommaso (C.F. – Email_1 C.F._2
PEC del Foro di Lucca per procura alle liti allegata Email_2 all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pietrasanta (LU),
Via Garibaldi, 4 appellante contro
(C.F. ), nato a [...] il 14.010.1958 ed ivi CP C.F._3 residente in [...], (C.F. ), nato a Controparte_2 C.F._4
Massa il 08.06.1984 ed ivi residente in [...], (C.F. CP_3
), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
28, e P. IVA ), in persona RT P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, corrente in Massa - Via San Giuseppe Vecchio n.
220, tutti elettivamente domiciliati in Massa – Via Dante Alighieri n. 6, nello studio dell'Avvocato Andreazzoli Nicola del Foro di Massa (C.F. - C.F._6
P.E.C. , che li rappresenta e difende per procura in Email_3 calce alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio appellato
* * *
Udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. del 31/3/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova riformare la sentenza n. 269/2023 emessa dal Tribunale di Massa, nella persona del Dott. Ilario Ottobrino, nel procedimento civile R.G. 3009/2018, pubblicata in data 02.05.2023 e notificata in data 10.05.2023, relativamente ai capi della sentenza individuati in atto di citazione in Appello per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettare integralmente le domande avanzate dagli appellati nel giudizio di primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Chiede disporsi rinnovazione CTU tecnica sul medesimo quesito del giudizio di primo grado.
Si insiste, altresì, nella richiesta di ammissione delle prove orali non ammesse in primo grado”.
* * *
-parte appellata e CP Controparte_2 CP_3 [...] hanno rassegnato le seguenti RT conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis,
Pregiudizialmente e preliminarmente
-Accertare e dichiarare l'inammissibilità, novità e tardività delle domande che vengono formulate in atto di appello mediante la proposizione dei motivi di gravame individuati con le lettere B) e D), con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
-Accertare e dichiarare la litispendenza con riferimento alle domande che vengono formulate dall'appellante mediante la proposizione dei motivi di gravame individuati con le lettere B) e D) e/o, comunque, l'inammissibilità delle medesime, anche per violazione del principio del ne bis in idem, con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
-Accertare e dichiarare la formazione del giudicato in ordine alle parti od ai capi della
Sentenza n. 296/2023 del Tribunale di Massa non impugnati da controparte, con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
-Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c., con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
-Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversario motivo di appello individuato alla lettera C), perché indeterminato, vago, generico, incomprensibile e privo dei
pag. 2/29 requisiti di chiarezza e specificità imposti dall'art. 342 c.p.c., con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
Nel merito
-Rigettare in toto l'appello proposto da perché Parte_1 inammissibile, inaccoglibile e/o infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato e, per l'effetto, confermare sotto ogni profilo la sentenza impugnata ex adverso, ad eccezione delle correzioni materiali di cui al punto che segue.
-Disporre la correzione materiale della sentenza n. 269/2023 emessa dal Tribunale di
Massa in data 29.04.2023 nell'ambito della causa civile iscritta al n. R.G. 3009/2018
Trib. Massa, sostituendo la dicitura "L'importo complessivamente corrisposto da parte convenuta di cui vi è adeguato riscontro in atti ammonta quindi ad € 671.595,00 (…).
Ciò posto, dal momento che è effettivamente dovuta la somma di € 523.146,69 parte attrice deve essere condannata alla restituzione in favore di RT
(ovvero, colei che ha effettuato i pagamenti non dovuti) di € 148.448,31,
[...] oltre interessi …” con la dicitura “L'importo complessivamente corrisposto da parte convenuta di cui vi è adeguato riscontro in atti ammonta quindi ad € 719.505,00 (…).
Ciò posto, dal momento che è effettivamente dovuta la somma di € 483.946,69 parte attrice deve essere condannata alla restituzione in favore di RT
(ovvero, colei che ha effettuato i pagamenti non dovuti) di € 235.588,31,
[...] oltre interessi …” e, quindi, nel dispositivo di sentenza, sostituendo la dicitura “3) accoglie la domanda proposta da , , e CP Controparte_2
ex 1668 c.c. e per l'effetto dispone la riduzione del prezzo di cui al CP_3 contratto del 17.10.2016, in misura pari al 10 %, di guisa che -tenuto conto delle ulteriori opere extra capitolato eseguite -l'importo dovuto per la complessiva esecuzione dei lavori deve quantificarsi in € 523.146,69; (…) 5) accoglie la domanda avanzata da avente ad oggetto la RT ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e per l'effetto condanna
[...]
a corrispondere a Parte_1 RT
a complessiva somma di€ 148.448,31, oltre interessi al saggio legale dal
[...] dì di ogni pagamento non dovuto a quello della domanda giudiziale, ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo” con la seguente dicitura: “3) accoglie la domanda proposta da , CP
, e ex 1668 c.c. e per l'effetto dispone la Controparte_2 CP_3 riduzione del prezzo di cui al contratto del 17.10.2016, in misura pari al 10 %, di guisa
pag. 3/29 che -tenuto conto delle ulteriori opere extra capitolato eseguite -l'importo dovuto per la complessiva esecuzione dei lavori deve quantificarsi in € 483.946,69; (…); 5) accoglie la domanda avanzata da avente ad RT oggetto la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e per l'effetto condanna
[...]
a corrispondere a Parte_1 RT
a complessiva somma di € 235.588,31, oltre interessi al saggio legale dal
[...] dì di ogni pagamento non dovuto a quello della domanda giudiziale, ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo…”, con ogni conseguenziale ulteriore correzione e con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
In ogni caso
-Condannare l'appellante al pagamento ed alla rifusione di spese e competenze di lite anche del secondo grado di giudizio, con spese generali, CPA ed IVA di legge.
- Laddove l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse necessario rimettere la causa in istruttoria, ammettere ed assumere tutte le istanze istruttorie formulate da parte degli odierni appellati nel giudizio di primo grado e non ammesse e, in particolare, ammettere ed assumere prova testimoniale sui seguenti capitoli: ….”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Massa con sentenza 269/2023 pubblicata il 2/5/2023 così decideva:
“1) rigetta le domande avanzate da nei Parte_1 confronti di , , e CP Controparte_2 CP_3 [...]
2) accoglie la domanda avanzata da RT
, , e avente ad oggetto la CP Controparte_2 CP_3 declaratoria di invalidità ex art. 1427 c.c. dell'accordo contrattuale dell'11.9.2017 e per l'effetto, ne dispone l'annullamento; 3) accoglie la domanda proposta da
, , e ex 1668 c.c. e per CP Controparte_2 CP_3
l'effetto dispone la riduzione del prezzo di cui al contratto del 17.10.2016, in misura pari al 10 %, di guisa che -tenuto conto delle ulteriori opere extra capitolato eseguite -
l'importo dovuto per la complessiva esecuzione dei lavori deve quantificarsi in €
523.146,69; 4) rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata ex art. 1668 c.c. da
, e nei confronti di CP Controparte_2 CP_3 [...]
5) accoglie la domanda avanzata da Parte_1 [...] avente ad oggetto la ripetizione dell'indebito ex art. RT
pag. 4/29 2033 c.c. e per l'effetto condanna a Parte_1 corrispondere a complessiva somma Controparte_5 di€ 148.448,31, oltre interessi al saggio legale dal dì di ogni pagamento non dovuto a quello della domanda giudiziale, ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo;
6) compensa per 1\5 le spese di lite, e condanna
a rifondere a , Parte_1 CP
, e Controparte_2 CP_3 RT in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che si quantificano–all'esito
[...] della compensazione –in complessivi € 37.367,04 a titolo di compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, oltre alle spese vive di giudizio nei termini di cui in parte motiva;
7) pone le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto per
4\5 in capo a e per 1\5in capo a Parte_1 CP
, , e
[...] Controparte_2 CP_3 RT in solido tra loro;
8) condanna a
[...] Parte_1 corrispondere a favore di ognuno dei convenuti, ex art. 96, comma 3, c.p.c., la somma di €1.992,00”.
* * *
Risulta dall'esame degli atti che e CP CP_3 CP_2
il 17/10/2016 stipulavano un contratto di appalto (cfr. doc. 1 ) quali
[...] Pt_1 committenti con la (da ora ) per la Pt_1 Parte_1 Pt_1 ristrutturazione dell'attività commerciale di somministrazione di alimenti al pubblico denominata , ditta individuale di Il 30/1/2018, durante CP_4 CP_3
l'esecuzione del contratto di appalto, costituiva CP_3 RT
(da ora ) a cui conferiva l'azienda esercitata nei locali
[...] CP_4 oggetto di ristrutturazione. L'originale contratto di appalto 17/10/2016 prevedeva diversi interventi e un corrispettivo inziale di 490.000,00 euro. Erano realizzati ulteriori interventi nel corso delle lavorazioni e l'appaltatore il 21/8/2017 predisponeva un documento di revisione generale del capitolato d'appalto (doc. 3 ) nel quale Pt_1 erano indicati come eseguiti interventi per 478.601,80 euro, pagamenti effettuati per
317.240,00 euro, opere ulteriori per ultimare la ristrutturazione per 382.096,48 euro.
L'appalto risultava in sostanza avere un importo finale complessivo di 773.362,08 euro al lordo dell'IVA a cui sommati IVA e oneri si arrivava a 860.698,28 euro.
Risulta inoltre che le parti in data 11/9/2017 sottoscrivevano una “scrittura privata integrativa al contratto di appalto” (così è intestato il documento) con la quale pag. 5/29 inserivano una pluralità di pattuizioni e, tra l'altro: i) la committenza accettava il nuovo capitolato allegato all'accordo e dichiarava di accettare tutte le opere sino ad allora realizzate (art. 2, doc. 4 ); ii) la committenza dichiarava di essere “debitrice Pt_1 verso l'impresa della somma di euro 532.760,00, … comprensiva di IVA di legge oltre interessi … ex art. 1988 del Codice Civile …” per lavori “già eseguiti o in fase di completamento”, ed erano previste specifiche modalità di pagamento degli importi ancora dovuti, sia con previsione di interessi sulla somma non saldata alla data di ultimazione lavori, indicati nella misura del 10%, da calcolare trimestralmente, sui primi
100.000,00 (e di pari percentuale sul residuo maggiorato degli interessi nel frattempo maturati), sia con possibilità dopo 12 mesi di trasferire in parziale o totale permuta di quanto ancora dovuto un immobile di proprietà dei committenti (valutato peraltro in un importo non superiore al 70% del valore di mercato senza oneri per il creditore), sia con indicazione, in caso di inadempimento, di decadenza dal beneficio del termine e applicazione sul capitale del saggio di interesse applicato per il ritardo nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. (art. 3, doc. 4 ); iii) i tre Pt_1 committenti si dichiaravano personalmente fideiussori in solido tra loro per l'intero importo dovuto alla appaltatrice (art. 4, doc. 4 ); iv)la committenza si Pt_1 impegnava a non richiedere ulteriori interventi di modifica al capitolato lavori e le attività extra capitolato avrebbero potuto essere domandate solo previo contestuale pagamento delle stesse;
v) l'appaltatore si sarebbe impegnato a consegnare il bene entro
75 giorni dal pagamento dell'acconto di 223.000,00 euro (art. 5, doc. 4 ). Risulta Pt_1 che tutte le parti procedevano alla doppia sottoscrizione del documento ex art. 1342 c.c., indicando le clausole vessatorie.
Risulta che i lavori erano ultimati il 29/01/18 e che il cantiere era riconsegnato il
25/3/2018 (cfr. docc. 5 e 24 ), con contestuale richiesta di pagamento delle Pt_1 opere extra realizzate dall'11/9/2017 pari a 77.480,10 comprensivi di IVA e di quanto previsto dalla scrittura 11/9/2017 per 309.760,00 euro, comprensivi di IVA (cfr. doc. 6
– conguaglio fine lavori al 15/3/2018). Pt_1
Emerge dall'esame degli atti che i committenti avevano versato, oltre agli importi già riportati nel SAL precedente alla integrazione contrattuale, anche 223.225,00 euro, come indicato all'articolo 5 della scrittura privata integrativa 11/9/2017 con tre pagamenti rispettivamente del 25/9/2017, 5/10/2017 e 1/12/2017. Inoltre, risulta che l'appaltatrice avrebbe dovuto finire il complesso dei lavori entro il 14/2/2018, mentre i lavori risulterebbero ultimati il 29/1/2018, ma con consegna effettuata il 25/3/2018 (cfr. doc. 6 ). Pt_1
pag. 6/29 * * *
Risulta che evocava in giudizio i committenti chiedendo il pagamento di Pt_1 quanto asseritamente indicato come saldo dovuto in relazione alle sole opere extra capitolato, cioè alle opere non comprese né nel contratto di appalto, né nella sua integrazione, ma successive alle pattuizioni 11/9/2017 che parte attrice così individuava:
“opere extra per un costo complessivo di € 117.924,24 (IVA compresa) - inizialmente calcolato in € 77.480 (IVA compresa - doc. 5), come da conguaglio di fine lavori del
15/03/18 (doc. 6) che non comprendeva il conguaglio relativo all'acciaio di cui si dirà infra - somma che (si ricordi) avrebbe dovuto essere pagata immediatamente ed in un'unica soluzione alla consegna dei lavori ...” (cfr. pag. 2 atto di citazione di primo grado). nell'atto di citazione aggiungeva altresì che “a tale somma andrà poi Pt_1 aggiunta l'indennità da ritardo prevista all'art. 13) del contratto di appalto, calcolata in base al tasso di interesse applicato sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex d.lgs. n° 231/02; tale penale, calcolata a partire dalla consegna dei lavori avvenuta in data 29/01/18, ad oggi è pari ad € 7.960,68” (cfr. pag. 2 atto di citazione di primo grado).
in primo grado formulava le seguenti conclusioni: Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, pregiudizialmente e preliminarmente, rigettare le eccezioni di litispendenza, improcedibilità, mancanza di procura, difetto di legittimazione attiva e/o passiva, avanzate dai convenuti, in quanto prive di fondamento fattuale e giuridico;
nel merito, accertata la sussistenza del credito vantato da Parte_1
per le causali ed i motivi di cui in premessa, dichiarato l'inadempimento dei
[...] committenti rispetto alle obbligazioni assunte, per l'effetto condannare la società “
[...]
- in persona del legale rappresentante pro tempore RT
– con sede in Massa (MS), Via San Giuseppe Vecchio n° 220, nonché i Sigg.ri CP
, residente in [...], la Sig.ra , residente in
[...] CP_3
Massa (MS), Via Arno n° 28 e , residente in [...]
20, in solido fra loro, al pagamento nei confronti di Parte_1 della somma di € 117.924,24, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa al termine dell'istruttoria, oltre al pagamento della penale contrattualmente stabilita per il ritardo nei pagamenti, calcolata sulla somma capitale e fino al dì del saldo effettivo;
…”.
* * *
pag. 7/29 Si costituivano i committenti CP Controparte_2 CP_3
e che contestavano la
[...] RT prospettazione in fatto formulata da e avanzano diverse eccezioni preliminari Pt_1
(per improcedibilità delle domande, litispendenza, difetto di procura alle liti, difetto di legittimazione passiva di e di legittimazione attiva quanto ai crediti ceduti CP_4 dall'appaltatore). I convenuti, nel merito, sostenevano che era una “scatola Pt_1 vuota… priva di consistenza patrimoniale… con una situazione debitoria conclamata”
(cfr. pag. 12 comparsa di risposta) che aveva proceduto a “ingiustificate ed esorbitanti revisioni al rialzo del corrispettivo per le opere eseguite” (cfr. pag. 13 ibidem) a seguito delle quali, da un lato, la committenza si era rifiutata di riconoscere gli importi richiesti,
e, dall'altro, la società appaltatrice aveva minacciato di abbandonare il cantiere. I convenuti sostenevano, inoltre, che, poiché presso il sito veniva svolta attività CP_4 di ristorazione dalla società , unica fonte di reddito per le due famiglie CP_4 comproprietarie (i nuclei - e - CP CP_3 Controparte_2
, l'affermazione dell'appaltatrice di abbandonare il cantiere, Persona_1 bloccando così la ristrutturazione e la possibilità, sia di disporre celermente dell'attività commerciale, sia di onorare con i ricavi la rilevante esposizione debitoria, aveva comportato l'esercizio di una indebita pressione (secondo la prospettazione di parte una vera e propria violenza) che aveva costretto i proprietari-committenti a sottoscrivere la scrittura privata integrativa al contratto di appalto 11/9/2017. I convenuti in via riconvenzionale chiedevano, quindi: i) di accertare e dichiarare l'annullamento della scrittura 11/09/2017 per vizio del consenso;
ii) di accertare e dichiarare l'esistenza di vizi nelle opere realizzate come riscontrate dal CT TR (cfr. doc. 10) per CP_6
137.800,00 euro;
iii) di accertare che erano già stati versati almeno 540.465,00 euro ante causam (oltre a ulteriori 117.260,00 euro in corso di causa) e che il locale era stato riaperto solo il 16/3/2018; iv) di ridurre il corrispettivo dell'appalto ai sensi dell'art. 1668 c.c. per i vizi presenti;
v) di riconoscere l'ulteriore danno loro cagionato dalla appaltatrice;
vi) di restituire a quanto versato alla controparte in eccesso. CP_4
I convenuti aggiungevano che, a seguito delle loro richieste di risarcimento del danno, l'appaltatore aveva loro domandato non più solo 77.480,10 comprensivi di IVA
a saldo del dovuto (come indicato nel Conguaglio Fine Lavori del 15/3/2018, doc. 6
), ma importi ben maggiori, sino a 136.811,63 euro (cfr. doc. 9 ), a Pt_1 CP_4 seguito della revoca degli “sconti” e delle maggiorazioni per gli interessi come asseritamente pattuiti con la scrittura privata integrativa al contratto di appalto
11/9/2017, a fronte del versamento complessivo dei committenti di 657.725,00 euro. I
pag. 8/29 convenuti precisavano altresì che, nel corso del rapporto, l'appaltatrice aveva ceduto parte dei crediti derivanti dal contratto a terzi, motivo per cui era priva di legittimazione attiva quanto meno per 76.251,55 (cfr. doc. 13 ) e che non le era dovuta la CP_4 penale pretesa ex adverso ai sensi dell'art. 13 del contratto di appalto.
* * *
Il Tribunale di Massa, respinte le eccezioni preliminari, disponeva CTU e supplemento alla stessa su tutti i lavori effettuati e, quindi: i) accertava che la scrittura privata integrativa al contratto di appalto 11/9/2017 doveva essere annullata per violenza, non avendo i committenti concluso tale integrazione liberamente ma coartati dalla minaccia di di abbandonare il cantiere, procrastinando così lungamente la Pt_1 possibilità di riaprire l'attività commerciale, unica fonte di reddito dei proprietari dell'immobile; ii) quantificava l'ammontare dei lavori extra capitolato oggetto della domanda di accertamento di in 42.274,10 euro, iva inclusa (cfr. pagg. 25-27 Pt_1 sentenza impugnata), come indicato dal CTU;
iii) quantificava in 581.274,10, iva inclusa, il corrispettivo dovuto dai convenuti committenti nell'importo dell'originario contratto di appalto (539.000,00 euro, iva inclusa), escludendo il contenuto dell'integrazione 11/9/2017 per aver dichiarato l'annullamento della stessa, non considerando il complesso delle lavorazioni eseguite, fatte salve quelle extra capitolato individuate dal CTU (42.274.10 euro, iva inclusa); iv) accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dai committenti ex art. 1668 c.c. per i vizi presenti nell'opera, con riduzione del corrispettivo dovuto quantificato in via equitativa nel 10% della previsione di spesa dell'originario contratto di appalto, maggiorato delle sole opere extra capitolato individuate dal CTU (10% di 581.274,10, iva inclusa, cioè 539.000,00 euro + 42.274.10 euro); v) rigettava la domanda di risarcimento del danno formulato dai committenti per la chiusura dell'esercizio commerciale per il tempo necessario al ripristino dei vizi perché non provata nel quantum debeatur; vi) accoglieva la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da condannando alla CP_4 Pt_1 restituzione di “148.448,31 euro, oltre interessi al saggio legale dal dì di ogni pagamento non dovuto a quello della domanda giudiziale, ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo”, giungendo a tale importo calcolando l'ammontare dei reciproci rapporti di debito-credito, cioè le somme dovute dai committenti pari a 581.274,10 euro iva inclusa, (cioè 539.000,00 euro per il contratto iniziale + 42.274.10 euro per i lavori extra capitolato), dedotto il danno individuato in via equitativa, (cioè 58.127,41 euro ovvero 10% del totale), e così
pag. 9/29 indicando il dovuto dai committenti in 523.146,69 euro iva inclusa (581.274,10 euro meno 58.127,41 euro) ed era indicata la somma di 148.448,31 euro da restituire, pari alla differenza tra 671.595,00 euro (il versato) e 523.146,69 euro.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
proponeva appello e formulava cinque doglianze relative alla erroneità della Pt_1 sentenza impugnata: i) per la scorretta valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per dichiarare l'annullamento dell'integrazione contrattuale dell'11/09/2017; ii) per il non corretto calcolo del valore delle opere extra capitolato;
iii) per lo scorretto riconoscimento della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1668 c.c.; iv) per aver accolto la domanda avanzata da di ripetizione dell'indebito ex art. CP_4
2033 c.c.; v) per la liquidazione delle spese di causa. L'appellante formulava altresì richieste istruttorie sui capitoli di prova dedotti e sulla rinnovazione della CTU, nonché istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si costituivano e CP Controparte_2 CP_3 [...] che formulavano: i) una eccezione di RT inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per difetto di specificità e mancata
“indicazione delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” (cfr. pag. 9 comparsa appello); ii) una specifica eccezione di inammissibilità del terzo motivo di appello “perché indeterminato, vago, generico, incomprensibile e privo dei requisiti di chiarezza e specificità imposti dall'art. 342
c.p.c.” (cfr. pagg. 9 e ss. comparsa appello).
Gli appellanti avanzavano poi ulteriori eccezioni relative: i) alla inammissibilità, novità e tardività delle domande formulate in atto di appello con la seconda e quarta doglianza (cioè la domanda di riforma della pronuncia impugnata quanto al calcolo del valore delle opere extra capitolato e all'accoglimento della ripetizione dell'indebito ex art. 2033); ii) alla litispendenza tra questo giudizio ed altro processo incardinato da con Decreto Ingiuntivo opposto;
iii) all'esistenza di un giudicato relativamente Pt_1
a plurimi profili cioè : a tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado da parte di;
al difetto di titolarità della posizione giuridica soggettiva in capo a Pt_1 [...]
per le domande avanzate da;
al diritto di di ottenere da CP_4 Pt_1 CP_4
la restituzione dell'indebito; alle domande riconvenzionali formulate in primo Pt_1 grado di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno;
alla condanna di al Pt_1 pagamento degli interessi “al saggio legale dal dì di ogni singolo pagamento non
pag. 10/29 dovuto ed al saggio di mora dal dì dalla domanda al saldo effettivo” (cfr. pag. 5 comparsa di appello).
Gli appellati contestavano, infine, nel merito la fondatezza delle censure di controparte e chiedevano la correzione di diversi asseriti errori materiali contenuti nella sentenza impugnata relativi al calcolo delle somme dovute e indicate dal Tribunale di
Massa.
* * *
La Corte rigettava l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e veniva fissata udienza innanzi al Consigliere Istruttore per tentare la conciliazione. Il tentativo di conciliazione dava esito negativo e la causa era rimessa al collegio nelle forme della trattazione scritta per la decisione, previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
La causa era quindi trattenuta a decisione dal Collegio.
* * *
3. Sulle eccezioni di inammissibilità formulate dagli appellanti.
Occorre, preliminarmente, rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'appello avanzate da parte appellata perché infondate. Invero, nonostante entrambe le parti abbiano depositato atti molto lunghi (i soli atti introduttivi sono di 37 e 100 pagine) e per questo non sempre organici, in relazioni a questioni in fatto e in diritto non particolarmente complesse, per ciò solo non si possono dichiarare inammissibili l'appello o le difese degli appellati.
Quanto all'atto di appello nel suo complesso, i motivi di gravame sono stati articolati in modo specifico ed in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c., giacché risulta evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante relative ai quattro diversi profili dedotti e sopra indicati (cfr. pagg. 25-36 atto di appello). Risulta, inoltre, indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma (cfr. pagg. 12-24 atto di appello) e sono formulate precise critiche al provvedimento impugnato. Quanto alle violazioni di legge è evidente che l'appellante abbia censurato la erroneità della sentenza impugnata:
i) per aver violato le norme sulla ammissione delle prove dedotte e per aver utilizzato una CTU inadeguata;
ii) per aver fatto comunque un uso non corretto delle prove acquisite;
iii) per avere male applicato le norme sull'annullamento del contratto per violenza, sulla individuazione del contenuto delle prestazioni, sull'adempimento, sulla compensazione e sulla ripetizione dell'indebito. Evidente è poi la rilevanza ai fini del decidere delle censure di parte appellante giacché ove fondate potrebbero avere plurimi effetti: i) l'applicazione delle pattuizioni di cui all'integrazione contrattuale 11/9/2017;
pag. 11/29 ii) l'assunzione della prova e la rinnovazione della CTU;
iii) il diverso computo dei rapporti di debito e credito tra le parti non solo in relazione alle domande principali di ma anche alle riconvenzionali formulate dai convenuti in primo grado oggi Pt_1 appellati;
iv) la condanna degli appellati al versamento delle somme chieste da Pt_1
e il rigetto di parte delle domande riconvenzionali degli appellati;
v) l'esclusione o la rimodulazione degli importi riconosciuti a titolo di ripetizione dell'indebito.
L'atto di appello, infine, risulta intellegibile e non è inammissibile giacché gli appellati, dopo averlo esaminato, hanno potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte.
Quanto alla specifica eccezione di inammissibilità del terzo motivo di appello
“perché indeterminato, vago, generico, incomprensibile e privo dei requisiti di chiarezza e specificità imposti dall'art. 342 c.p.c.” (cfr. pagg. 9 e ss. comparsa appello), si rileva che l'appellante ha chiaramente indicato i motivi di censura, quale corollario della prima doglianza (cioè l'erroneità della pronuncia di annullamento della integrazione contrattuale 11/9/2017) e ha affermato: “ove la scrittura sia, come è, valida, la committenza ha ivi accettato in contraddittorio le opere eseguite fino a tale data non potendo, dunque, a posteriori ex art. 1668 c.c. avvalersi della garanzia per vizi dell'appalto”; e ha aggiunto: “ove, come qui sostenuto, la scrittura privata dell'11.09.2017 sia valida, gli unici vizi valutabili saranno quelli inerenti le opere eseguite successivamente a tale data” (cfr. pagg. 33 e 34 atto di appello). L'appellante ha poi lamentato che “il Giudice stesso non ha tenuto conto della perizia Per_2 perché ha deciso arbitrariamente di discostarsi dal contenuto della stessa per applicare una non meglio motivata riduzione del prezzo nella misura del 10% del solo corrispettivo dell'appalto originario aumentato dell'importo che riconosce Per_2 quale valore degli extra, così creando un insensato ibrido totalmente iniquo e irrituale”
(cfr. ibidem).
Risulta evidente, da quanto esposto, che l'appellante ha censurato sia la fondatezza della condanna relativa al riconoscimento dei vizi, sia al criterio equitativo impiegato per quantificarli.
Vanno, quindi, respinte le eccezioni preliminari di inammissibilità perché infondate.
* * *
4. Sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Superate le eccezioni di inammissibilità, occorre esaminare le istanze istruttorie formulate da e anche dagli appellati. Pt_1
Le istanze istruttorie sono inammissibili e vanno rigettate.
pag. 12/29 non ha formulato uno specifico capo di gravame in relazione alle istanze Pt_1 istruttorie, limitandosi a richiamarle, come già fatto nel precisare le conclusioni in primo grado e nella comparsa conclusionale. non ha formulato una specifica censura, Pt_1 indicando per quali ragioni avrebbe errato il Tribunale di Massa nel non ammettere le prove dedotte e per quali motivi l'assunzione della prova dedotta potrebbe essere dirimente ai fini del decidere. Si osserva, inoltre, che tutti i capitoli dedotti sono inammissibili, invero: i due capitoli dedotti in prova diretta (memoria istruttoria
21/6/2019 ex art. 183, comma sesto, n.2) sono relativi a circostanze oggetto di produzioni documentali;
i capitoli da 3 a 31 dedotti in prova contraria (memoria istruttoria 11/7/2019 ex art. 183, comma sesto, n.3) sono stati indicati tutti “solo in caso di ammissione dei capitoli” di controparte o “solo in caso di contestazione della documentazione prodotta” e, giacché non è stato ammesso alcun capitolo di controparte e il contenuto dei documenti in quanto tale non è stata oggetto di contestazione, risultano inammissibili.
Quanto alla rinnovazione della CTU la Corte rileva che le critiche all'elaborato tecnico del consulente nominato dall'Ufficio devono essere dedotte nel contradditorio tecnico delle parti innanzi al CTU con specifici rilievi tecnici avanzati dai CCTTPP. Le parti possono poi censurare la CTU, che abbia disatteso le osservazioni critiche, in assenza di alcuna risposta fornita al riguardo dal consulente, con precise doglianze corredate da puntuali osservazioni di contenuto tecnico. Risulta che nel caso di specie non ha indicato per quali ragioni la CTU non sarebbe adeguata nelle proprie Pt_1 conclusioni e quali errori di natura tecnica sarebbero stati commessi dal consulente nominato nell'esaminare i rilievi critici dei CCTTPP. La CTU risulta invero esaustiva, il
Consulente ha fornito tutte le indicazioni tecniche necessarie ed utili a rispondere ai quesiti sottopostigli. È stato, infatti, chiesto anche un supplemento di CTU e il
Consulente ha risposto a tutti i diversi rilievi critici sollevati con motivazione tecnica chiara e immune da vizi.
Va quindi rigettata anche l'istanza di rinnovazione della CTU.
Quanto alle istanze istruttorie avanzate dagli appellati, si tratta di richieste formulate
“laddove l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse necessario rimettere la causa in istruttoria”. Gli appellati non hanno dedotto le ragioni che potrebbero rendere necessario un supplemento istruttorio e la causa, di natura documentale e istruita sotto il profilo tecnico con una CTU in primo grado, non necessita di alcuna istruttoria supplettiva.
pag. 13/29 Si osserva, inoltre, che le prove dedotte per testi sono tutte inammissibili. I capitoli 1,
2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 36, 40, 42, 45, 46, 47, 51, 54, 56, 61, 62, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 76,
78, 80, 85, 86 sono generici o valutativi: non vengono indicate circostanze puntuali di tempo e di luogo, né precise circostanze atte a descrivere le condotte indicate, rendendo la prova inammissibile, anche per l'impossibilità di dedurre una efficace prova contraria. I capitoli 7, 8, 57, 58, 63, 64 sono superflui attesa la mancanza di contestazione sul contenuto in fatto delle circostanze dedotte. I capitoli 9, 12, 15, 18, 21,
23, 26, 29, 32, 34, 43, 44, 52, 53, 65, 81, sono relativi a circostanze documentali. I capitoli 13, 16, 19, 22, 24, 27, 30, 35, 39, 60, 67, 82, sono irrilevanti ai fini del decidere.
I capitoli 14, 17, 20, 25, 28, 31, 33, 37, 38, 41, 48, 55, 59, 68, 74, 75, 77, 79, 83, 84, sono stati oggetto del quesito e degli accertamenti tecnici da parte del CTU. I capitoli 49
e 50 sono relativi all'accertamento tecnico del CT e del Perito fatti Per_3 Per_4 propri dal CTU nominato dal Tribunale.
Vanno, quindi rigettate tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti.
* * *
5. Sull'eccezione di litispendenza
Gli appellati hanno eccepito l'esistenza di una ragione di litispendenza perché
, dopo aver incardinato il giudizio di primo grado (la cui pronuncia è oggetto del Pt_1 presente gravame), ha richiesto ed ottenuto un Decreto Ingiuntivo (doc. C in appello
[...]
), poi opposto (R.G. n. 2144/2019 Tribunale Massa), adducendo il mancato CP_4 pagamento da parte degli appellanti del saldo dovuto per le lavorazioni oggetto di appalto 17/10/2016 e dell'atto integrativo 11/9/2017.
L'eccezione di litispendenza è infondata. Invero, da un lato, la litispendenza potrà al più riguardare il procedimento incardinato successivamente e, dall'altro, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il Tribunale di Massa, avendo gli opponenti lamentato la litispendenza con la presente causa, ha disposto con ordinanza del 27/10/2020 la sospensione del giudizio avente R.G. n. 2144/2019 “ex art. 295 c.p.c. fino alla formazione del giudicato in relazione al procedimento iscritto al n. 3009\2018 R.G. pendente davanti al Tribunale di Massa” (doc. D in appello ), per poter CP_4 valutare l'eventuale litispendenza nel proprio procedimento ed evitare un ne bis in idem.
non ha mai chiesto nel presente giudizio la condanna di controparte al Pt_1 versamento degli importi oggetto del diritto azionato con il Decreto Ingiuntivo (relativi al corrispettivo non pagato per tutti i lavori eseguiti con esclusione degli extra capitolato successivi alla pattuizione 11/9/2017) e la questione dell'importo complessivo dei valori si è posta solo quale effetto della domanda riconvenzionale di riduzione del pag. 14/29 corrispettivo ai sensi dell'art. 1168 c.c. e di ripetizione dell'indebito. La portata del giudicato della presente controversia sarà, quindi, valutata nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Massa e oggi sospeso. Va, di conseguenza, rigettata l'eccezione di litispendenza
* * *
6. Sull'eccezione di passaggio in giudicato di parte delle statuizioni emesse dal
Tribunale di Massa formulata dagli appellanti.
Gli appellati affermano che sarebbero passate in giudicato “tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado da parte di (cfr. Parte_1 pag. 5 e ss. comparsa appellati) perché non avrebbe censurato la sentenza a tale Pt_1 riguardo.
L'eccezione è infondata. Invero, come sopra indicato, ha impugnato con la Pt_1 seconda censura il rigetto della propria domanda, già formulata in primo grado di accertamento del credito per i lavori extra capitolato, di dichiarazione di inadempimento contrattuale e di condanna al pagamento per i lavori extra capitolato.
Gli appellati affermano che sarebbe passata in giudicato “la pronuncia di primo grado che ha accertato l'assenza di titolarità della posizione giuridica soggettiva in capo alla soc. rispetto alle pretese fatte valere da controparte” (cfr. RT pag. 5 e ss. comparsa appellati).
L'eccezione è fondata. Invero, non ha in alcuna misura censurato la sentenza Pt_1 impugnata quanto alla assenza di titolarità in capo a della posizione CP_4 giuridica di cui si discute. , cioè, formulando la seconda doglianza si è limitata a Pt_1 riproporre la propria domanda di condanna al pagamento dei lavori extra capitolato successivi alle previsioni dell'integrazione contrattuale 11/9/2017, rigettata dal
Tribunale di Massa, senza censurare la sentenza nella parte in cui ha affermato che tali importi non potevano essere richiesti a (“Orbene, seppure tanto CP_4
l'intestazione delle fatture emesse dall'attrice (verosimilmente a fronte della stessa richiesta di parte convenuta), quanto i pagamenti di cui vi è riscontro, siano tutti riferibili a tale società, l'ulteriore circostanza che il documento contrattuale del
17/10/2016, sottoscritto dalle altre parti, non rechi menzione de RT appare argomento sufficiente per escludere che questa abbia preso
[...] parte al sotteso rapporto contrattuale …[…] … oltretutto, nemmeno RT esisteva giuridicamente allorquando è sorto il vincolo contrattuale. …[…] … In definitiva, le domande proposte nei confronti de RT devono essere rigettate”, cfr. pagg. 15-16 sentenza impugnata). La pronuncia di primo pag. 15/29 grado che ha accertato l'assenza di titolarità della posizione giuridica soggettiva in capo a rispetto alle pretese fatte valere da , non è stata oggetto di CP_4 Pt_1 impugnazione, è passata in giudicato e non potrà essere oggetto di pronuncia.
Gli appellati affermano che sarebbe passata in giudicato “la pronuncia di primo grado che ha statuito sul diritto della di ottenere la condanna di CP_4 [...] alla restituzione dell'indebito”, così come “la pronuncia relativa alle Parte_1 domande riconvenzionali dei convenuti di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno” (cfr. pag. 5 e ss. comparsa appellati).
Le eccezioni sono infondate. Invero, come sopra indicato, ha impugnato con Pt_1 la quarta censura proprio la pronuncia al pagamento dell'indebito, e con la terza censura la pronuncia relativa al riconoscimento del danno e alla conseguente riduzione del corrispettivo.
Gli appellati affermano che sarebbe passata in giudicato la pronuncia relativa “alla condanna di al pagamento degli interessi al saggio legale dal dì di Parte_1 ogni singolo pagamento non dovuto ed al saggio di mora dal dì dalla domanda al saldo effettivo” (cfr. pag. 5 e ss. comparsa appellati), quanto alle somme oggetto di ripetizione dell'indebito.
L'eccezione è infondata. Invero, come sopra indicato, ha impugnato con la Pt_1 quarta censura la condanna al pagamento delle somme indicate a titolo di ripetizione dell'indebito e tale censura, ove accolta travolgerebbe anche la pronuncia relativa a interessi legali e di mora.
* * *
7. Sulla prima censura di appello.
con la prima censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere Pt_1 ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare l'annullamento dell'integrazione contrattuale dell'11/09/2017. L'appellante afferma che “la scrittura privata dell'11.09.2017 veniva predisposta in contraddittorio proprio per definire la situazione economica tra le parti a seguito dei problemi di liquidità della committenza che avevano provocato un ingente debito nei confronti dell'appaltatore alla luce anche delle ulteriori lavorazioni commissionate dalla famiglia (cfr. pag. 25 CP appello). sostiene che entrambe le parti erano in difficoltà economiche legate da Pt_1 un lato ai molti lavori eseguiti e dall'altro al loro ingente costo. L'appellante evidenzia, poi, che, a fronte del mancato pagamento della controparte di somme ingenti, la appaltatrice avrebbe comunque potuto interrompere i lavori esercitando legittimamente l'eccezione di inadempimento. , inoltre, precisa che comunque l'asserita Pt_1
pag. 16/29 minaccia indicata dalla controparte non sarebbe mai stata di tale natura da assumere i caratteri della violenza morale e non avrebbe permesso di ottenere alcun vantaggio ingiusto né era possibile individuare un oggettivo pregiudizio in capo alla committenza a seguito della asserita estorsione del consenso alla conclusione dell'integrazione contrattuale.
poi contesta che “venendo meno la pattuizione dell'11.09.2017 in cui si Pt_1 conveniva un valore complessivo dell'appalto pari ad € 850.000,00 iva inclusa si debba prendere come parametro unicamente la cifra indicata nel contratto di appalto originario di € 539.000,00 iva inclusa: il venire meno della scrittura privata non fa scomparire le opere eseguite sul cantiere successivamente!” (cfr. pag. 27 appello).
L'appellante eccepisce, ancora, la tardività, inutilizzabilità e irrilevanza del documento
37 degli appellati (la registrazione della conversazione tra uno dei soci di e Pt_1 prodotto in corso di causa in allegato a note di udienza 14/7/2020), CP come contestata già con la prima nota di udienza successiva utile del 10/9/2020.
Gli appellati sostengono invece la piena utilizzabilità del documento 37 e la non contestazione da parte di di molte circostanze poste dal Tribunale di Massa a Pt_1 fondamento della pronuncia oggi impugnata.
La prima censura è infondata.
Occorre in primo luogo precisare che la Corte di Cassazione ha affermato come “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione ricollega all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di
"aggiustare il tiro", sia allegando nuovi fatti -diversi da quelli indicati negli atti introduttivi- sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora "deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte". La mancata tempestiva contestazione
- sin dalle prime difese – dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva, all'esito della fase di trattazione (Cass. 7093/2019; Cass. 26859/2013).”
(Cass.31402/2019). La contestazione può, quindi, avvenire sino all'esaurimento dei termini per dedurre e controdedurre, cioè nel rispetto del regime delle preclusioni, e vanno considerate non solo le contestazioni su specifiche circostanze ma anche le difese o argomentazioni che sono incompatibili con la non contestazione.
pag. 17/29 Ciò premesso, il Tribunale di Massa ha fondato la pronuncia di annullamento per violenza morale dell'integrazione contrattuale 11/9/2017 su una pluralità di elementi: i) il contesto di difficoltà economica dell'appaltatrice a reperire tutta la liquidità necessaria a coprire i costi dell'appalto, fatto noto a , inclusa la rilevante esposizione
Pt_1 bancaria (circostanza questa mai contestata, invero la stessa ha affermato che
Pt_1 entrambe le parti erano in difficoltà economiche); ii) il fatto che i committenti non fossero d'accordo nell'eseguire tutte le lavorazioni indicate da e che non
Pt_1 fossero disposti a sottoscrivere l'integrazione; iii) la comunicazione inviata da
Pt_1 secondo cui, se non fosse stata saldata, avrebbe lasciato il cantiere (circostanza anche questa non contestata da e ricondotta dalla parte al legittimo esercizio
Pt_1 dell'eccezione di inadempimento); iv) “la circostanza che l'appaltatrice abbia precluso ai committenti qualsivoglia facoltà di trattativa in ordine al contenuto della scrittura privata dell'11.9.2017” (cfr. pag. 21 sentenza impugnata); v) “il giudizio di incongruità manifestato dai committenti circa le condizioni di cui alla scrittura privata” (cfr. ibidem); v) il contenuto della missiva 15/11/2018, successiva alla consegna dell'opera terminata, ma indicativa del modus operandi di , giacché l'appaltatore evidenzia
Pt_1 al committente l'esistenza di “una serie di asseriti abusi commessi nell'esecuzione delle opere inerenti l'immobile de quo, lamentato il ritardo nei pagamenti dovuti, e minacciato di agire nelle sedi opportune in caso di assenza di congruo riscontro alle richieste avanzate (mediante la proposizione di esposti “al alla Controparte_7
Soprintendenza di Lucca, al Genio Civile di Massa, all'ASL, ai Carabinieri del NAS, alla Procura della Repubblica, al Questore e al Commissario di Pubblica Sicurezza”); tanto, dopo avere tra l'altro puntualizzato che: “con la chiusura immediata dell'attività, infatti, sareste privati, a causa delle vs. azioni incoscienti, anche della possibilità di pagare puntualmente, oltreché i debiti contratti con la società scrivente, anche le rate dei mutui e dei leasing, con conseguente rischio di revoca dei finanziamenti concessi dalle banche (inconsapevole dei reati da voi commessi) e già comunque compromessi dalla drastica riduzione del valore degli immobili ipotecati, in conseguenza degli abusi edilizi commessi” (v. doc. 17 parte convenuta)” (cfr. pagg. 22-
23 sentenza impugnata); vi) il particolare contenuto dell'accordo integrativo 11/9/2017 che prevede: a) un anomalo riconoscimento di debito, l'accettazione delle opere eseguite e di quelle indicate nel nuovo capitolato precludendo la denuncia di vizi o difetti;
b) la costituzione di fideiussioni personali;
c) l'impegno di pagare somme consistenti in periodi molto ristretti, con interessi per i primi 24 mesi dalla conclusione dei lavori al tasso del 10% da calcolarsi su € 100.000,00, trimestralmente in base ai pag. 18/29 versamenti effettuati dalla committenza e quindi sulla progressiva riduzione dell'esposizione finanziaria e dopo 24 mesi su tutto il residuo sempre al 10% da calcolarsi trimestralmente;
d) la necessità che il committente versi 223.000,00 euro perché l'appaltatrice proceda ad avviare il completamento dei lavori;
e) la disponibilità di ad accettare, in parziale o totale permuta della somme ancora dovute dopo 12 Pt_1 mesi dalla fine dei lavori, un immobile della committenza ad un valore non superiore al
70% di quello di mercato;
f) l'applicazione, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento da parte della committenza, della decadenza dal beneficio del termine con l'applicazione su tutto il capitale non versato a titolo di indennità/penalità del saggio di interesse applicato sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (saggio ex lege non utilizzabile per i rapporti, come nel caso di specie, con i privati).
nell'esporre la propria prima censura di appello non ha preso posizione su Pt_1 tutti questi aspetti enumerati ed enucleati dal Giudice di prime cure, limitandosi a censurare il percorso argomentativo solo in relazione i) al richiamo al contenuto del documento 37 (cioè, della registrazione); ii) alla circostanza che l'integrazione contrattuale 11/9/2017 sarebbe stata predisposta in contraddittorio tra le parti, iii) all'esistenza del proprio diritto di eccepire l'inadempimento nei pagamenti e di sospendere i lavori;
iv) all'assenza di un oggettivo pregiudizio per i committenti derivante dall'integrazione contrattuale;
v) alla assenza di alcuna violenza morale nell'asserita minaccia attribuitale.
La mancata contestazione di tutti i profili esposti dal Tribunale di Massa e sopra riportati comporta l'infondatezza della censura giacché non ha indicato per Pt_1 quali ragioni gli elementi posti dal giudicante a fondamento della pronuncia sarebbero privi di consistenza. Invero, è evidente che l'integrazione contrattuale, per il tenore delle clausole sopra indicate, comporta un oggettivo pregiudizio per i committenti risultando le condizioni pattuite integralmente sbilanciate a favore dell'appaltatore, prevedendo tassi di interesse particolarmente elevati. L'integrazione contrattuale non è stata poi di certo predisposta in contraddittorio tra le parti sia per il suo contenuto, che non prevede alcun vantaggio per la committenza, con un sinallagma come detto sbilanciato solo a favore dell'appaltatore, sia perché risulta provato dall'esame del documento 15 prodotto dagli appellati (la conversazione whatsapp intercorsa tra e uno dei Controparte_2 soci di ), sotto riportata in stralcio, che tutte le clausole dell'integrazione Pt_1 contrattuale 11/9/2017 sono state predisposte unilateralmente da e che i Pt_1 committenti non volevano sottoscrivere quel documento a quelle condizioni.
pag. 19/29 estratto del doc. 15 convenuti-appellati
L'esistenza di una violenza morale risulta dall'insieme delle circostanze sopra riportate e, in particolare, dalla conoscenza di della situazione economica della Pt_1 committenza e della sua necessità di avere in tempi rapidissimi la disponibilità della struttura per poterla utilizzare, produrre reddito e onorare i mutui contratti con gli istituti di credito (circostanze queste mai contestate da nelle proprie difese). Le Pt_1 difficoltà economiche della committenza, mai contestate da , sono poi Pt_1 confermate dal messaggio whatsapp scambiato tra e uno dei soci di Controparte_2
e prodotti in atti (cfr. doc. 14). L'esercizio concerto di una violenza morale sui Pt_2 contraenti è poi suffragato dal contenuto della missiva 15/11/2018 (cfr. doc. 17 parte convenuta appellata), richiamato per esteso dal Tribunale di Massa nella pronuncia impugnata.
Quanto poi all'esistenza del diritto di di eccepire l'inadempimento nei Pt_1 pagamenti e di sospendere i lavori, si osserva che, da un lato l'appaltatrice non si è mai relazionata con la committenza in questi termini, invocando cioè un proprio diritto, e che, dall'altro: i) non è provato che potesse effettivamente esercitarlo nella Pt_1 misura in cui se è vero che la committenza non aveva ancora saldato quanto richiestole, aveva comunque versato una consistente quantità di denaro, ii) avrebbe potuto, comunque, eccepire sia l'esistenza di vizi, come poi avvenuto, e sia, a sua volta, il corretto adempimento di controparte e iii) aveva provveduto poco dopo il settembre
2017 a saldare quasi tutti i lavori indicati da come eseguiti. Pt_1
pag. 20/29 Risulta, da quanto esposto che, anche senza richiamare il documento 37 (la conversazione intercorsa tra le parti), è possibile confermare quanto affermato dal
Tribunale di Massa per dichiarare l'annullamento della scrittura integrativa 11/9/2017.
La prima censura di appello va, quindi, rigettata.
* * *
8. Sulla seconda censura di appello.
con la seconda censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per Pt_1 avere calcolato in modo non corretto il valore delle opere extra capitolato. Pt_1 afferma: “Il giudicante, forte della già avvenuta declaratoria di annullamento della scrittura privata dell'11.09.2017, commette l'errore che vizia tutta la sentenza quando afferma che il CTU, nell'elaborato privo di vizi logici, accerta che per le voci extra risulti dovuto l'importo di € 36.244,00 oltre iva più € 2.187,00 oltre iva per un totale di
42.274,10 (iva inclusa). Infatti, il magistrato si dimentica che: 1) fra il primo contratto di appalto e i lavori extra sono stati eseguiti ulteriori lavori per € 352.459,44!; 2) I vizi nelle lavorazioni stimati dal CTU riguardano tutti i lavori e cioè: - quelli di cui all'originario contratto;
- quelli di cui alla scrittura privata;
- quelli di cui ai lavori extra per € 117.924,24, come affermato più volte dal CTU stesso e chiarito nella risposta al quesito n. 3; 3) Nel caso in cui il magistrato avesse ritenuto nulla la scrittura privata (errando) avrebbe dovuto considerare i lavori successivi all'agosto
2017 come lavori extra e non farli sparire come per magia: non poteva considerare tali lavori solo come base di accertamento dei vizi senza considerare il costo di detti lavori come dovuti. Ed invece lo ha fatto” (cfr. pagg. 30 e 31 appello). Poi censura la Pt_1
CTU perché il consulente tecnico non avrebbe eseguito adeguati accertamenti sulla quantità e qualità di acciaio impiegato e sul relativo costo.
La censura è integralmente infondata.
Quanto alle critiche di natura tecnica alla CTU, per non avere il consulente eseguito adeguati accertamenti sulla quantità e qualità di acciaio impiegato e sul relativo costo, si osserva che il CTU, correttamente ha indicato di non avere “elementi sufficienti per poter valutare compiutamente la differenza richiesta” (cfr. pag. 37 CTU) e che “l'unico documento attendibile sul quale fare completo affidamento sono gli elaborati strutturali depositati presso il Settore Sismica della Regione Toscana (ex Genio Civile)” (cfr. ibidem). Risulta che il CTU non ha avuto a disposizione altri documenti dai quali poter ricavare quanto acciaio e di che qualità fosse stato impiegato. Era onere di che Pt_1 ha introdotto il giudizio chiedendo proprio il riconoscimento di questi lavori “extra capitolato” e dei relativi costi, documentare le maggiori spese affrontate. non Pt_1
pag. 21/29 può quindi lamentarsi del fatto che il CTU non avrebbe fatto adeguati accertamenti
(cioè, la demolizione di parte del fabbricato per verificare il tipo e la quantità di acciaio utilizzato) o non avrebbe acquisito documenti che era onere dell'appellante produrre tempestivamente.
Quanto al secondo profilo di doglianza, che cioè il Tribunale di Massa avrebbe errato nel non considerare “lavori extra capitolato”, dopo aver annullato l'integrazione contrattuale 11/9/2017, tutti i lavori realizzati e non compresi nel contratto di appalto
17/10/2016, tale censura va posta in correlazione con la domanda formulata da Pt_1 in primo grado. , invero, ha chiesto il pagamento delle fatture n. 5/2018 e n. Pt_1
8/2018 sul presupposto che si trattasse di lavori “extra capitolato”, cioè di lavori non ricompresi nel contratto di appalto 17/10/2016 e neppure nell'integrazione contrattuale
11/9/2017. Il Giudice di primo grado ha quindi circoscritto la pronuncia alle domande spiegate da , cioè ai lavori “extra capitolato”, indicati dal CTU nella propria Pt_1 consulenza da pagina 8 a pagina 36 per la fattura n. 5/2018 e da pagina 37 a pagina 45 per la fattura n. 8, poi riprese a seguito delle osservazioni critiche nel supplemento di
CTU da pagina 5 a pagina 19 e i cui risultati in termini di importi sono riportati nella tabella di conguaglio di pagina 54 del supplemento di CTU (di seguito riportata).
estratto pagina 54 supplemento CTU
Risulta che, a fronte della domanda di di vedersi riconosciuti quali lavori Pt_1 extra capitolato le sole opere non ricomprese nel contratto di appalto 17/10/25016 e nell'integrazione contrattuale 11/9/2017, per 117.924,24 euro, “oltre alla penale contrattualmente stabilita per il ritardo nei pagamenti, calcolata sulla somma capitale e fino al dì del saldo effettivo”, il Tribunale di Massa ha circoscritto a tale ambito i “lavori extra capitolato” nei termini domandati, seguendo il percorso tecnico argomentativo del pag. 22/29 CTU chiaro e lineare al riguardo e non censurabile sotto il profilo tecnico per le ragioni sopra indicate.
Va, quindi, rigettata, nei limiti indicati la seconda doglianza perché infondata.
* * *
9. Sulla terza censura di appello.
con la terza censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza impugnata Pt_1 per avere riconosciuto la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1668 c.c.. Pt_1 afferma che, essendo valida l'integrazione contrattuale 11/9/2017, sarebbe vigente tra le parti anche la clausola con la quale i committenti hanno “accettato in contraddittorio le opere eseguite fino a tale data non potendo, dunque, a posteriori ex art. 1668 c.c. avvalersi della garanzia per vizi dell'appalto” (cfr. pag. 33 appello). lamenta Pt_1 poi l'erroneità della sentenza impugnata perché il Tribunale di Massa, pur ritendo congrua e corretta la CTU “ha deciso arbitrariamente di discostarsi dal Per_2 contenuto della stessa per applicare una non meglio motivata riduzione del prezzo nella misura del 10% del solo corrispettivo dell'appalto originario aumentato dell'importo che riconosce quale valore degli extra, così creando un insensato ibrido Per_2 totalmente iniquo e irrituale” (cfr. pag. 33 appello). , infine chiede la Pt_1 rinnovazione della CTU, perché il consulente non avrebbe specificato quando si sarebbero verificati i vizi riconosciuti come esistenti e in relazione a quale segmento contrattuale, motivo per cui, l'appellante, sostenendo la piena vigenza dell'integrazione contrattuale 11/9/2017, conclude che non le potrebbero essere addebitati vizi anteriori al settembre 2017 per l'accettazione delle opere e la rinuncia a contestare i vizi contenuta in tale scrittura.
La censura è infondata.
L'integrazione contrattuale, come visto è stata correttamente annullata e non può spiegare effetti tra le parti. Tutta la terza doglianza che si basa sulla vigenza dell'integrazione contrattuale 11/9/2017 è, quindi, infondata.
È del pari infondata la censura relativa al criterio di quantificazione del danno impiegato dal Tribunale di Massa. Invero il Giudice di prime cure ha liquidato il danno in via equitativa affermando che dovevano essere riconosciuti i danni espressamente riconosciuti dal consulente e anche i danni da infiltrazioni lamentati dai committenti, non individuati dal CTU quanto ad eziologia e non liquidati. Il Tribunale di Massa afferma “sebbene, comprensibilmente, il CTU abbia dichiarato – in ottica prettamente tecnica – di non poter dare conto delle specifiche cause del fenomeno infiltrativo, a parere del giudicante si può comunque ricondurre lo stesso – con adeguato margine di
pag. 23/29 probabilità – all'esecuzione dell'appalto per cui è causa, i cui lavori hanno interessato anche l'area di che trattasi” (cfr. pag. 33 sentenza impugnata). Il Tribunale di Massa prosegue affermando: “in relazione alla prima tipologia di vizi e difetti il CTU ha quantificato in € 39.200,00 il costo del ripristino, mentre per quanto attiene quelli successivamente emersi non vi sono adeguati elementi per prospettare la necessità della demolizione e del rifacimento del tetto (circostanza che giustificherebbe una decurtazione significativa), di talché appare congruo provvedere alla riduzione del prezzo nella sola misura del 10% del corrispettivo contrattualmente dovuto” (cfr. pag.
34 sentenza impugnata).
Il CTU ha indicato che il danno era composto da due voci: i) il costo dei lavori da eseguire per eliminare i vizi;
ii) il mancato utile dell'azienda per i 34 giorni lavorativi necessari all'esecuzione dei lavori di ripristino. Il Tribunale di Massa ha però escluso che gli elementi forniti dai committenti per quantificare il danno da fermo azienda potessero essere validamente impiegati (non vi è impugnazione su tale pronuncia), mentre ha quantificato i costi per l'eliminazione dei vizi. Il CTU, quanto ai vizi: i) ha confermato “sia la congruità che la quantificazione dei vizi e difetti lamentati” dai committenti nella “perizia tecnica allegata agli atti di causa (cfr.all.10-11), visionate le fotografie prodotte da parte convenuta (cfr.all.12)” (cfr. pag. 46 CTU); ii) ha confermato “con buona attendibilità, i giorni di chiusura stimati da parte convenuta”
(cfr. ibidem); iii) ha confermato la presenza “tra la zona “cucina” e “lavaggio”, [di] macchie di umidità probabilmente dovute a infiltrazioni dal piano soprastante
…(fotografie di cui ai documenti prodotti da parte convenuta ai numeri 24.2-3-4-5-7-8-
9)” (cfr. ibidem); iv) ha affermato che “la presenza del rivestimento in cartongesso, non consente di definire le cause e di conseguenza la quantificazione del ripristino … individuare il punto o i punti di infiltrazione non è lavoro semplice come non è semplice ripristinare il difetto nella situazione attuale” perché “nelle problematiche inerenti i fenomeni infiltrativi e/o umidità è solo man mano che si demoliscono i manufatti che si comprende esattamente la situazione trovandosi di volta in volta di fronte a situazioni diverse, talvolta inimmaginabili” (cfr. ibidem).
Il Giudice di prime attesa la complessità della quantificazione del danno, ha impiegato la CTU (che richiama la perizia di parte ritenuta congrua) e ha valutato anche i danni da infiltrazione di acqua impiegando un criterio equitativo, non astratto ma fondato sulle complessive valutazioni effettuate dal proprio consulente tecnico. La
Corte di Cassazione a tale riguardo ha precisato che la finalità della riduzione del prezzo
“è appunto quella di porre il committente nella stessa condizione economica in cui si
pag. 24/29 sarebbe trovato se avesse stipulato l'appalto per un'opera corrispondente a quella effettivamente realizzata, comprensiva dei difetti, ad un prezzo inferiore, cosicché
l'esperimento dell'azione è atto a ristabilire il nesso di corrispettività tra le prestazioni.
In questa prospettiva la riduzione incide sul prezzo inteso come valore contrattuale della cosa e non sul suo valore di mercato, ossia sul valore corrente obiettivo della cosa” (da ultimo Cass. Ord. 3051/2025). La Corte di Cassazione, richiamando un proprio precedente risalente, ha poi aggiunto che “qualora la prova del danno o della diminuzione di valore di un bene o di un'opera sia impossibile o difficoltosa, è giustificato il ricorso al criterio equitativo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6565 del
23/03/2006)” (Cass. Ord. 3051/2025).
Risulta, quindi, infondata la terza censura di appello e va confermata la sentenza impugnata anche in relazione alla liquidazione equitativa del danno sub specie riduzione del prezzo.
* * *
10. Sulla quarta censura di appello e sulle eccezioni formulate dagli appellati relative all'oggetto del giudizio.
Parte appellante con la quarta censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere accolto la domanda avanzata da di ripetizione dell'indebito ex CP_4 art. 2033 c.c.. si duole che il Tribunale di Massa abbia accertato “come dovuta Pt_1 la somma di € 523.146,69 tenendo conto solo del primo contratto di appalto accettando il valore delle opere extra nella somma come determinata dal CTU ed applicandovi la riduzione del 10% dimenticandosi totalmente le “lavorazioni fantasma” (cfr. pag. 34 appello), cioè tutte le opere in concreto realizzate e indicate nella integrazione contrattuale 11/9/2017. , quindi, chiede che, per la determinazione della Pt_1 sussistenza o meno del diritto alla ripetizione dell'indebito da parte di , sia CP_4 quantificato l'esatto ammontare delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore che o in forza di contratto, o quali lavorazioni extra contrattuali o ad altro titolo devono essere comunque riconosciute all'esecutore (“… È però necessario che, alla conclusione della valutazione del presente motivo di Appello, l'adita Corte statuisca sulla quantificazione del reale valore dell'opera eseguita da così da emettere un Parte_1 provvedimento che risponde a tutte le domande avanzate dalle parti in causa” cfr. pag.
34 appello).
Gli appellati eccepiscono che avrebbe avanzato domande nuove in sede di Pt_1 appello chiedendo l'accertamento dell'ammontare non solo dei lavori “extra capitolato”
pag. 25/29 richiesti in primo grado (cioè quelli successivi all'integrazione 11/9/2017), ma anche di tutti gli altri lavori asseritamente realizzati.
La quarta censura è inammissibile ed è fondata l'eccezione sollevata dagli appellati.
Invero, come detto, non ha formulato una domanda di accertamento delle Pt_1 somme dovutele per l'intero appalto ma solo per le opere extra, estranee anche all'integrazione contrattuale. ha da sempre solo chiesto il pagamento dei lavori Pt_1 extra capitolato, cioè successivi a quanto indicato nel contratto di appalto e nella integrazione 11/9/2017, che per le ragioni sopra indicate non possono essere riconosciuti alla appaltatrice risultando inferiori ai danni da vizi cagionati ai proprietari.
, come visto, per le somme che ritiene dovutele ha incardinato un nuovo Pt_1 giudizio innanzi al Tribunale di Massa, sospeso in attesa del giudicato sulle domande azionate in questa causa. L'appellante, attesa la pronuncia di annullamento dell'integrazione contrattuale dell'11/09/2017 (oggetto della prima censura di appello), ha visto limitato l'oggetto del contratto al solo contenuto dell'originale appalto e, in difetto di proprie domande di accertamento sui lavori effettivamente svolti e sulle somme nel complesso dovutele (oggetto del Decreto Ingiuntivo e del relativo giudizio di opposizione), non può dolersi in questa sede dei calcoli come eseguiti dal Tribunale di
Massa. Invero, la quarta censura implica l'accertamento dei lavori in concreto svolti e delle somme di conseguenza dovute, domanda che non è stata svolta nel presente giudizio da risultando la doglianza inammissibile. Pt_1
Va, quindi rigettata anche la quarta censura di appello.
* * *
11. Sulle istanze di correzione degli errori materiali.
Parte appellata ha chiesto la correzione di diversi importi relativi alle somme oggetto di pronuncia da parte del giudice di primo grado, ritenendo esistenti due errori materiali.
Il primo errore materiale consisterebbe nella determinazione del danno. Parte appellata, infatti, afferma che “… alle pagg. da 32 a 34 della sentenza impugnata, il
Tribunale di Massa, dopo aver riconosciuto il diritto dei committenti a vedersi risarciti
i costi per il ripristino dei vizi e difetti lamentati (e di cui ai docc. 10 e 11 di parte convenuta) e dopo aver dato atto che detti costi sono stati quantificati dal CTU nella misura di Euro 39.200,00, dimentica di riportare quest'ultimo importo nel conteggio che successivamente opera per calcolare il dovuto a favore dei convenuti” (cfr. pag.
76 comparsa di costituzione in appello).
Il secondo errore materiale consisterebbe nella quantificazione delle somme erogate dai convenuti a favore dell'attrice. Parte appellata sostiene che “il Tribunale di Massa è
pag. 26/29 incorso in errori di calcolo anche con riferimento alla stima totale delle somme erogate dai convenuti a favore dell'attrice, che, alla pagina 36 e ss. della sentenza, quantifica erroneamente in complessivi Euro 671.595,00. Al riguardo evidenziamo quanto segue.
Il doc. 3 di parte convenuta attesta che i pagamenti eseguiti dai committenti al
31.12.2017 ammontavano a complessivi Euro 540.465,00; ciò è stato anche affermato in comparsa di costituzione e risposta e né detta allegazione né la relativa produzione sono stati oggetto di contestazione avversaria (che, anzi, sul quantum ha sempre riconosciuto espressamente quanto dedotto dai convenuti)” (cfr. pag. 77 comparsa di costituzione in appello). Gli appellati ritengono che a detto importo debbano essere aggiunti altri versamenti e, in particolare, 117.260,00 euro, risultai da cessioni del credito di a terzi e dai documenti 4, 5 e 13. Gli appellati, quindi, affermano Pt_1
“…dal che deriva un totale parziale di Euro 657.725,00 (540.465,00 + 117.260,00), …
[…] … A detti importi debbono poi aggiungersi gli ulteriori pagamenti di cui ai docc.
25 e 30 di parte convenuta, rispettivamente di Euro 18.862,00 ed Euro 7.883,00, e di cui al doc. 14 di parte attrice, per Euro 35.035,00 (come correttamente evidenziato anche in sentenza, alle pagg. 36 e 37). Il che porta il totale complessivo versato ad
Euro 719.505,00 (= 657.725,00 + 18.862,00 + 7.883,00 + 35.035,00)” (cfr. pag. 78 comparsa di costituzione in appello).
* * *
Quanto al primo asserito errore materiale, si osserva che il Tribunale di Massa non ha omesso alcunché, invero, dato atto che il CTU ha quantificato in 39.200,00 il costo del ripristino dei vizi singolarmente individuati, quanto alle infiltrazioni ha ritenuto che
“non vi sono adeguati elementi per prospettare la necessità della demolizione e del rifacimento del tetto” (cfr. pag. 34 sentenza impugnata) e ha liquidato in via equitativa tutto il danno nel suo complesso nel 10% dell'importo dei lavori, accogliendo l'actionem quanti minoris in tali termini. Il Tribunale non ha quindi, commesso alcun errore materiale.
Quanto al secondo asserito errore materiale, si osserva che il Tribunale di Massa ha calcolato correttamente le somme versate. Invero, l'importo iniziale di 540.465,00 euro risulta alla data del 16/3/2018 e comprende anche il versamento di 30.035,00 euro Pers effettuato in data 1/12/2017 (cfr. doc. 6 – al 16/3/2018). Pt_1
Il Tribunale di Massa a pagina 36 e 37 della sentenza impugnata ha ricostruito correttamente tutti i versamenti effettuati, ha tenuto conto di tutti gli importi indicati dagli appellati che indicano alla data del 31/12/2017 il versato ammontante a pag. 27/29 540.465,00 euro, chiedendo poi in modo improprio di sommare altri versamenti anche se effettuati in precedenza e già computati.
Vanno, quindi rigettate le istanze di correzione degli errori materiali perché infondate.
* * *
12. Sulla pronuncia in punto spese e sulla quinta censura di appello.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese, risulta applicato correttamente il principio di soccombenza.
Quanto alle spese del presente grado va del pari applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal
D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (148.448,31euro) nei valori medi
(valore della causa inferiore a 260.000,000euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00euro (totale 14.317,00 euro).
* * *
13. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1
e CP Controparte_2 CP_3 RT avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Massa n.
[...]
269/2023, pubblicata il 2/5/2023,
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante
2. RIGETTA le istanze di correzione degli errori materiali formulate dagli appellati e, per l'effetto,
pag. 28/29
3. CONFERMA la sentenza impugnata;
4. CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore della parte appellata, le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 18/6/2025.
Il Consigliere Istruttore La Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 29/29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 564/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: appalto nella causa iscritta al n.564/2023 promosso da:
(C.F. e P. IVA ), in Massa, Via Parte_1 P.IVA_1
San G.B. La Salle n. 5, in persona del legale rappresentante e liquidatore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Beconi Elena (C.F. – PEC C.F._1
e Bini Tommaso (C.F. – Email_1 C.F._2
PEC del Foro di Lucca per procura alle liti allegata Email_2 all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pietrasanta (LU),
Via Garibaldi, 4 appellante contro
(C.F. ), nato a [...] il 14.010.1958 ed ivi CP C.F._3 residente in [...], (C.F. ), nato a Controparte_2 C.F._4
Massa il 08.06.1984 ed ivi residente in [...], (C.F. CP_3
), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
28, e P. IVA ), in persona RT P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, corrente in Massa - Via San Giuseppe Vecchio n.
220, tutti elettivamente domiciliati in Massa – Via Dante Alighieri n. 6, nello studio dell'Avvocato Andreazzoli Nicola del Foro di Massa (C.F. - C.F._6
P.E.C. , che li rappresenta e difende per procura in Email_3 calce alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio appellato
* * *
Udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. del 31/3/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova riformare la sentenza n. 269/2023 emessa dal Tribunale di Massa, nella persona del Dott. Ilario Ottobrino, nel procedimento civile R.G. 3009/2018, pubblicata in data 02.05.2023 e notificata in data 10.05.2023, relativamente ai capi della sentenza individuati in atto di citazione in Appello per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettare integralmente le domande avanzate dagli appellati nel giudizio di primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Chiede disporsi rinnovazione CTU tecnica sul medesimo quesito del giudizio di primo grado.
Si insiste, altresì, nella richiesta di ammissione delle prove orali non ammesse in primo grado”.
* * *
-parte appellata e CP Controparte_2 CP_3 [...] hanno rassegnato le seguenti RT conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis,
Pregiudizialmente e preliminarmente
-Accertare e dichiarare l'inammissibilità, novità e tardività delle domande che vengono formulate in atto di appello mediante la proposizione dei motivi di gravame individuati con le lettere B) e D), con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
-Accertare e dichiarare la litispendenza con riferimento alle domande che vengono formulate dall'appellante mediante la proposizione dei motivi di gravame individuati con le lettere B) e D) e/o, comunque, l'inammissibilità delle medesime, anche per violazione del principio del ne bis in idem, con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
-Accertare e dichiarare la formazione del giudicato in ordine alle parti od ai capi della
Sentenza n. 296/2023 del Tribunale di Massa non impugnati da controparte, con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
-Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c., con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
-Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversario motivo di appello individuato alla lettera C), perché indeterminato, vago, generico, incomprensibile e privo dei
pag. 2/29 requisiti di chiarezza e specificità imposti dall'art. 342 c.p.c., con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
Nel merito
-Rigettare in toto l'appello proposto da perché Parte_1 inammissibile, inaccoglibile e/o infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato e, per l'effetto, confermare sotto ogni profilo la sentenza impugnata ex adverso, ad eccezione delle correzioni materiali di cui al punto che segue.
-Disporre la correzione materiale della sentenza n. 269/2023 emessa dal Tribunale di
Massa in data 29.04.2023 nell'ambito della causa civile iscritta al n. R.G. 3009/2018
Trib. Massa, sostituendo la dicitura "L'importo complessivamente corrisposto da parte convenuta di cui vi è adeguato riscontro in atti ammonta quindi ad € 671.595,00 (…).
Ciò posto, dal momento che è effettivamente dovuta la somma di € 523.146,69 parte attrice deve essere condannata alla restituzione in favore di RT
(ovvero, colei che ha effettuato i pagamenti non dovuti) di € 148.448,31,
[...] oltre interessi …” con la dicitura “L'importo complessivamente corrisposto da parte convenuta di cui vi è adeguato riscontro in atti ammonta quindi ad € 719.505,00 (…).
Ciò posto, dal momento che è effettivamente dovuta la somma di € 483.946,69 parte attrice deve essere condannata alla restituzione in favore di RT
(ovvero, colei che ha effettuato i pagamenti non dovuti) di € 235.588,31,
[...] oltre interessi …” e, quindi, nel dispositivo di sentenza, sostituendo la dicitura “3) accoglie la domanda proposta da , , e CP Controparte_2
ex 1668 c.c. e per l'effetto dispone la riduzione del prezzo di cui al CP_3 contratto del 17.10.2016, in misura pari al 10 %, di guisa che -tenuto conto delle ulteriori opere extra capitolato eseguite -l'importo dovuto per la complessiva esecuzione dei lavori deve quantificarsi in € 523.146,69; (…) 5) accoglie la domanda avanzata da avente ad oggetto la RT ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e per l'effetto condanna
[...]
a corrispondere a Parte_1 RT
a complessiva somma di€ 148.448,31, oltre interessi al saggio legale dal
[...] dì di ogni pagamento non dovuto a quello della domanda giudiziale, ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo” con la seguente dicitura: “3) accoglie la domanda proposta da , CP
, e ex 1668 c.c. e per l'effetto dispone la Controparte_2 CP_3 riduzione del prezzo di cui al contratto del 17.10.2016, in misura pari al 10 %, di guisa
pag. 3/29 che -tenuto conto delle ulteriori opere extra capitolato eseguite -l'importo dovuto per la complessiva esecuzione dei lavori deve quantificarsi in € 483.946,69; (…); 5) accoglie la domanda avanzata da avente ad RT oggetto la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e per l'effetto condanna
[...]
a corrispondere a Parte_1 RT
a complessiva somma di € 235.588,31, oltre interessi al saggio legale dal
[...] dì di ogni pagamento non dovuto a quello della domanda giudiziale, ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo…”, con ogni conseguenziale ulteriore correzione e con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
In ogni caso
-Condannare l'appellante al pagamento ed alla rifusione di spese e competenze di lite anche del secondo grado di giudizio, con spese generali, CPA ed IVA di legge.
- Laddove l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse necessario rimettere la causa in istruttoria, ammettere ed assumere tutte le istanze istruttorie formulate da parte degli odierni appellati nel giudizio di primo grado e non ammesse e, in particolare, ammettere ed assumere prova testimoniale sui seguenti capitoli: ….”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Massa con sentenza 269/2023 pubblicata il 2/5/2023 così decideva:
“1) rigetta le domande avanzate da nei Parte_1 confronti di , , e CP Controparte_2 CP_3 [...]
2) accoglie la domanda avanzata da RT
, , e avente ad oggetto la CP Controparte_2 CP_3 declaratoria di invalidità ex art. 1427 c.c. dell'accordo contrattuale dell'11.9.2017 e per l'effetto, ne dispone l'annullamento; 3) accoglie la domanda proposta da
, , e ex 1668 c.c. e per CP Controparte_2 CP_3
l'effetto dispone la riduzione del prezzo di cui al contratto del 17.10.2016, in misura pari al 10 %, di guisa che -tenuto conto delle ulteriori opere extra capitolato eseguite -
l'importo dovuto per la complessiva esecuzione dei lavori deve quantificarsi in €
523.146,69; 4) rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata ex art. 1668 c.c. da
, e nei confronti di CP Controparte_2 CP_3 [...]
5) accoglie la domanda avanzata da Parte_1 [...] avente ad oggetto la ripetizione dell'indebito ex art. RT
pag. 4/29 2033 c.c. e per l'effetto condanna a Parte_1 corrispondere a complessiva somma Controparte_5 di€ 148.448,31, oltre interessi al saggio legale dal dì di ogni pagamento non dovuto a quello della domanda giudiziale, ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo;
6) compensa per 1\5 le spese di lite, e condanna
a rifondere a , Parte_1 CP
, e Controparte_2 CP_3 RT in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che si quantificano–all'esito
[...] della compensazione –in complessivi € 37.367,04 a titolo di compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, oltre alle spese vive di giudizio nei termini di cui in parte motiva;
7) pone le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto per
4\5 in capo a e per 1\5in capo a Parte_1 CP
, , e
[...] Controparte_2 CP_3 RT in solido tra loro;
8) condanna a
[...] Parte_1 corrispondere a favore di ognuno dei convenuti, ex art. 96, comma 3, c.p.c., la somma di €1.992,00”.
* * *
Risulta dall'esame degli atti che e CP CP_3 CP_2
il 17/10/2016 stipulavano un contratto di appalto (cfr. doc. 1 ) quali
[...] Pt_1 committenti con la (da ora ) per la Pt_1 Parte_1 Pt_1 ristrutturazione dell'attività commerciale di somministrazione di alimenti al pubblico denominata , ditta individuale di Il 30/1/2018, durante CP_4 CP_3
l'esecuzione del contratto di appalto, costituiva CP_3 RT
(da ora ) a cui conferiva l'azienda esercitata nei locali
[...] CP_4 oggetto di ristrutturazione. L'originale contratto di appalto 17/10/2016 prevedeva diversi interventi e un corrispettivo inziale di 490.000,00 euro. Erano realizzati ulteriori interventi nel corso delle lavorazioni e l'appaltatore il 21/8/2017 predisponeva un documento di revisione generale del capitolato d'appalto (doc. 3 ) nel quale Pt_1 erano indicati come eseguiti interventi per 478.601,80 euro, pagamenti effettuati per
317.240,00 euro, opere ulteriori per ultimare la ristrutturazione per 382.096,48 euro.
L'appalto risultava in sostanza avere un importo finale complessivo di 773.362,08 euro al lordo dell'IVA a cui sommati IVA e oneri si arrivava a 860.698,28 euro.
Risulta inoltre che le parti in data 11/9/2017 sottoscrivevano una “scrittura privata integrativa al contratto di appalto” (così è intestato il documento) con la quale pag. 5/29 inserivano una pluralità di pattuizioni e, tra l'altro: i) la committenza accettava il nuovo capitolato allegato all'accordo e dichiarava di accettare tutte le opere sino ad allora realizzate (art. 2, doc. 4 ); ii) la committenza dichiarava di essere “debitrice Pt_1 verso l'impresa della somma di euro 532.760,00, … comprensiva di IVA di legge oltre interessi … ex art. 1988 del Codice Civile …” per lavori “già eseguiti o in fase di completamento”, ed erano previste specifiche modalità di pagamento degli importi ancora dovuti, sia con previsione di interessi sulla somma non saldata alla data di ultimazione lavori, indicati nella misura del 10%, da calcolare trimestralmente, sui primi
100.000,00 (e di pari percentuale sul residuo maggiorato degli interessi nel frattempo maturati), sia con possibilità dopo 12 mesi di trasferire in parziale o totale permuta di quanto ancora dovuto un immobile di proprietà dei committenti (valutato peraltro in un importo non superiore al 70% del valore di mercato senza oneri per il creditore), sia con indicazione, in caso di inadempimento, di decadenza dal beneficio del termine e applicazione sul capitale del saggio di interesse applicato per il ritardo nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. (art. 3, doc. 4 ); iii) i tre Pt_1 committenti si dichiaravano personalmente fideiussori in solido tra loro per l'intero importo dovuto alla appaltatrice (art. 4, doc. 4 ); iv)la committenza si Pt_1 impegnava a non richiedere ulteriori interventi di modifica al capitolato lavori e le attività extra capitolato avrebbero potuto essere domandate solo previo contestuale pagamento delle stesse;
v) l'appaltatore si sarebbe impegnato a consegnare il bene entro
75 giorni dal pagamento dell'acconto di 223.000,00 euro (art. 5, doc. 4 ). Risulta Pt_1 che tutte le parti procedevano alla doppia sottoscrizione del documento ex art. 1342 c.c., indicando le clausole vessatorie.
Risulta che i lavori erano ultimati il 29/01/18 e che il cantiere era riconsegnato il
25/3/2018 (cfr. docc. 5 e 24 ), con contestuale richiesta di pagamento delle Pt_1 opere extra realizzate dall'11/9/2017 pari a 77.480,10 comprensivi di IVA e di quanto previsto dalla scrittura 11/9/2017 per 309.760,00 euro, comprensivi di IVA (cfr. doc. 6
– conguaglio fine lavori al 15/3/2018). Pt_1
Emerge dall'esame degli atti che i committenti avevano versato, oltre agli importi già riportati nel SAL precedente alla integrazione contrattuale, anche 223.225,00 euro, come indicato all'articolo 5 della scrittura privata integrativa 11/9/2017 con tre pagamenti rispettivamente del 25/9/2017, 5/10/2017 e 1/12/2017. Inoltre, risulta che l'appaltatrice avrebbe dovuto finire il complesso dei lavori entro il 14/2/2018, mentre i lavori risulterebbero ultimati il 29/1/2018, ma con consegna effettuata il 25/3/2018 (cfr. doc. 6 ). Pt_1
pag. 6/29 * * *
Risulta che evocava in giudizio i committenti chiedendo il pagamento di Pt_1 quanto asseritamente indicato come saldo dovuto in relazione alle sole opere extra capitolato, cioè alle opere non comprese né nel contratto di appalto, né nella sua integrazione, ma successive alle pattuizioni 11/9/2017 che parte attrice così individuava:
“opere extra per un costo complessivo di € 117.924,24 (IVA compresa) - inizialmente calcolato in € 77.480 (IVA compresa - doc. 5), come da conguaglio di fine lavori del
15/03/18 (doc. 6) che non comprendeva il conguaglio relativo all'acciaio di cui si dirà infra - somma che (si ricordi) avrebbe dovuto essere pagata immediatamente ed in un'unica soluzione alla consegna dei lavori ...” (cfr. pag. 2 atto di citazione di primo grado). nell'atto di citazione aggiungeva altresì che “a tale somma andrà poi Pt_1 aggiunta l'indennità da ritardo prevista all'art. 13) del contratto di appalto, calcolata in base al tasso di interesse applicato sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex d.lgs. n° 231/02; tale penale, calcolata a partire dalla consegna dei lavori avvenuta in data 29/01/18, ad oggi è pari ad € 7.960,68” (cfr. pag. 2 atto di citazione di primo grado).
in primo grado formulava le seguenti conclusioni: Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, pregiudizialmente e preliminarmente, rigettare le eccezioni di litispendenza, improcedibilità, mancanza di procura, difetto di legittimazione attiva e/o passiva, avanzate dai convenuti, in quanto prive di fondamento fattuale e giuridico;
nel merito, accertata la sussistenza del credito vantato da Parte_1
per le causali ed i motivi di cui in premessa, dichiarato l'inadempimento dei
[...] committenti rispetto alle obbligazioni assunte, per l'effetto condannare la società “
[...]
- in persona del legale rappresentante pro tempore RT
– con sede in Massa (MS), Via San Giuseppe Vecchio n° 220, nonché i Sigg.ri CP
, residente in [...], la Sig.ra , residente in
[...] CP_3
Massa (MS), Via Arno n° 28 e , residente in [...]
20, in solido fra loro, al pagamento nei confronti di Parte_1 della somma di € 117.924,24, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa al termine dell'istruttoria, oltre al pagamento della penale contrattualmente stabilita per il ritardo nei pagamenti, calcolata sulla somma capitale e fino al dì del saldo effettivo;
…”.
* * *
pag. 7/29 Si costituivano i committenti CP Controparte_2 CP_3
e che contestavano la
[...] RT prospettazione in fatto formulata da e avanzano diverse eccezioni preliminari Pt_1
(per improcedibilità delle domande, litispendenza, difetto di procura alle liti, difetto di legittimazione passiva di e di legittimazione attiva quanto ai crediti ceduti CP_4 dall'appaltatore). I convenuti, nel merito, sostenevano che era una “scatola Pt_1 vuota… priva di consistenza patrimoniale… con una situazione debitoria conclamata”
(cfr. pag. 12 comparsa di risposta) che aveva proceduto a “ingiustificate ed esorbitanti revisioni al rialzo del corrispettivo per le opere eseguite” (cfr. pag. 13 ibidem) a seguito delle quali, da un lato, la committenza si era rifiutata di riconoscere gli importi richiesti,
e, dall'altro, la società appaltatrice aveva minacciato di abbandonare il cantiere. I convenuti sostenevano, inoltre, che, poiché presso il sito veniva svolta attività CP_4 di ristorazione dalla società , unica fonte di reddito per le due famiglie CP_4 comproprietarie (i nuclei - e - CP CP_3 Controparte_2
, l'affermazione dell'appaltatrice di abbandonare il cantiere, Persona_1 bloccando così la ristrutturazione e la possibilità, sia di disporre celermente dell'attività commerciale, sia di onorare con i ricavi la rilevante esposizione debitoria, aveva comportato l'esercizio di una indebita pressione (secondo la prospettazione di parte una vera e propria violenza) che aveva costretto i proprietari-committenti a sottoscrivere la scrittura privata integrativa al contratto di appalto 11/9/2017. I convenuti in via riconvenzionale chiedevano, quindi: i) di accertare e dichiarare l'annullamento della scrittura 11/09/2017 per vizio del consenso;
ii) di accertare e dichiarare l'esistenza di vizi nelle opere realizzate come riscontrate dal CT TR (cfr. doc. 10) per CP_6
137.800,00 euro;
iii) di accertare che erano già stati versati almeno 540.465,00 euro ante causam (oltre a ulteriori 117.260,00 euro in corso di causa) e che il locale era stato riaperto solo il 16/3/2018; iv) di ridurre il corrispettivo dell'appalto ai sensi dell'art. 1668 c.c. per i vizi presenti;
v) di riconoscere l'ulteriore danno loro cagionato dalla appaltatrice;
vi) di restituire a quanto versato alla controparte in eccesso. CP_4
I convenuti aggiungevano che, a seguito delle loro richieste di risarcimento del danno, l'appaltatore aveva loro domandato non più solo 77.480,10 comprensivi di IVA
a saldo del dovuto (come indicato nel Conguaglio Fine Lavori del 15/3/2018, doc. 6
), ma importi ben maggiori, sino a 136.811,63 euro (cfr. doc. 9 ), a Pt_1 CP_4 seguito della revoca degli “sconti” e delle maggiorazioni per gli interessi come asseritamente pattuiti con la scrittura privata integrativa al contratto di appalto
11/9/2017, a fronte del versamento complessivo dei committenti di 657.725,00 euro. I
pag. 8/29 convenuti precisavano altresì che, nel corso del rapporto, l'appaltatrice aveva ceduto parte dei crediti derivanti dal contratto a terzi, motivo per cui era priva di legittimazione attiva quanto meno per 76.251,55 (cfr. doc. 13 ) e che non le era dovuta la CP_4 penale pretesa ex adverso ai sensi dell'art. 13 del contratto di appalto.
* * *
Il Tribunale di Massa, respinte le eccezioni preliminari, disponeva CTU e supplemento alla stessa su tutti i lavori effettuati e, quindi: i) accertava che la scrittura privata integrativa al contratto di appalto 11/9/2017 doveva essere annullata per violenza, non avendo i committenti concluso tale integrazione liberamente ma coartati dalla minaccia di di abbandonare il cantiere, procrastinando così lungamente la Pt_1 possibilità di riaprire l'attività commerciale, unica fonte di reddito dei proprietari dell'immobile; ii) quantificava l'ammontare dei lavori extra capitolato oggetto della domanda di accertamento di in 42.274,10 euro, iva inclusa (cfr. pagg. 25-27 Pt_1 sentenza impugnata), come indicato dal CTU;
iii) quantificava in 581.274,10, iva inclusa, il corrispettivo dovuto dai convenuti committenti nell'importo dell'originario contratto di appalto (539.000,00 euro, iva inclusa), escludendo il contenuto dell'integrazione 11/9/2017 per aver dichiarato l'annullamento della stessa, non considerando il complesso delle lavorazioni eseguite, fatte salve quelle extra capitolato individuate dal CTU (42.274.10 euro, iva inclusa); iv) accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dai committenti ex art. 1668 c.c. per i vizi presenti nell'opera, con riduzione del corrispettivo dovuto quantificato in via equitativa nel 10% della previsione di spesa dell'originario contratto di appalto, maggiorato delle sole opere extra capitolato individuate dal CTU (10% di 581.274,10, iva inclusa, cioè 539.000,00 euro + 42.274.10 euro); v) rigettava la domanda di risarcimento del danno formulato dai committenti per la chiusura dell'esercizio commerciale per il tempo necessario al ripristino dei vizi perché non provata nel quantum debeatur; vi) accoglieva la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da condannando alla CP_4 Pt_1 restituzione di “148.448,31 euro, oltre interessi al saggio legale dal dì di ogni pagamento non dovuto a quello della domanda giudiziale, ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo”, giungendo a tale importo calcolando l'ammontare dei reciproci rapporti di debito-credito, cioè le somme dovute dai committenti pari a 581.274,10 euro iva inclusa, (cioè 539.000,00 euro per il contratto iniziale + 42.274.10 euro per i lavori extra capitolato), dedotto il danno individuato in via equitativa, (cioè 58.127,41 euro ovvero 10% del totale), e così
pag. 9/29 indicando il dovuto dai committenti in 523.146,69 euro iva inclusa (581.274,10 euro meno 58.127,41 euro) ed era indicata la somma di 148.448,31 euro da restituire, pari alla differenza tra 671.595,00 euro (il versato) e 523.146,69 euro.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
proponeva appello e formulava cinque doglianze relative alla erroneità della Pt_1 sentenza impugnata: i) per la scorretta valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per dichiarare l'annullamento dell'integrazione contrattuale dell'11/09/2017; ii) per il non corretto calcolo del valore delle opere extra capitolato;
iii) per lo scorretto riconoscimento della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1668 c.c.; iv) per aver accolto la domanda avanzata da di ripetizione dell'indebito ex art. CP_4
2033 c.c.; v) per la liquidazione delle spese di causa. L'appellante formulava altresì richieste istruttorie sui capitoli di prova dedotti e sulla rinnovazione della CTU, nonché istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si costituivano e CP Controparte_2 CP_3 [...] che formulavano: i) una eccezione di RT inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per difetto di specificità e mancata
“indicazione delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” (cfr. pag. 9 comparsa appello); ii) una specifica eccezione di inammissibilità del terzo motivo di appello “perché indeterminato, vago, generico, incomprensibile e privo dei requisiti di chiarezza e specificità imposti dall'art. 342
c.p.c.” (cfr. pagg. 9 e ss. comparsa appello).
Gli appellanti avanzavano poi ulteriori eccezioni relative: i) alla inammissibilità, novità e tardività delle domande formulate in atto di appello con la seconda e quarta doglianza (cioè la domanda di riforma della pronuncia impugnata quanto al calcolo del valore delle opere extra capitolato e all'accoglimento della ripetizione dell'indebito ex art. 2033); ii) alla litispendenza tra questo giudizio ed altro processo incardinato da con Decreto Ingiuntivo opposto;
iii) all'esistenza di un giudicato relativamente Pt_1
a plurimi profili cioè : a tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado da parte di;
al difetto di titolarità della posizione giuridica soggettiva in capo a Pt_1 [...]
per le domande avanzate da;
al diritto di di ottenere da CP_4 Pt_1 CP_4
la restituzione dell'indebito; alle domande riconvenzionali formulate in primo Pt_1 grado di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno;
alla condanna di al Pt_1 pagamento degli interessi “al saggio legale dal dì di ogni singolo pagamento non
pag. 10/29 dovuto ed al saggio di mora dal dì dalla domanda al saldo effettivo” (cfr. pag. 5 comparsa di appello).
Gli appellati contestavano, infine, nel merito la fondatezza delle censure di controparte e chiedevano la correzione di diversi asseriti errori materiali contenuti nella sentenza impugnata relativi al calcolo delle somme dovute e indicate dal Tribunale di
Massa.
* * *
La Corte rigettava l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e veniva fissata udienza innanzi al Consigliere Istruttore per tentare la conciliazione. Il tentativo di conciliazione dava esito negativo e la causa era rimessa al collegio nelle forme della trattazione scritta per la decisione, previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
La causa era quindi trattenuta a decisione dal Collegio.
* * *
3. Sulle eccezioni di inammissibilità formulate dagli appellanti.
Occorre, preliminarmente, rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'appello avanzate da parte appellata perché infondate. Invero, nonostante entrambe le parti abbiano depositato atti molto lunghi (i soli atti introduttivi sono di 37 e 100 pagine) e per questo non sempre organici, in relazioni a questioni in fatto e in diritto non particolarmente complesse, per ciò solo non si possono dichiarare inammissibili l'appello o le difese degli appellati.
Quanto all'atto di appello nel suo complesso, i motivi di gravame sono stati articolati in modo specifico ed in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c., giacché risulta evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante relative ai quattro diversi profili dedotti e sopra indicati (cfr. pagg. 25-36 atto di appello). Risulta, inoltre, indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma (cfr. pagg. 12-24 atto di appello) e sono formulate precise critiche al provvedimento impugnato. Quanto alle violazioni di legge è evidente che l'appellante abbia censurato la erroneità della sentenza impugnata:
i) per aver violato le norme sulla ammissione delle prove dedotte e per aver utilizzato una CTU inadeguata;
ii) per aver fatto comunque un uso non corretto delle prove acquisite;
iii) per avere male applicato le norme sull'annullamento del contratto per violenza, sulla individuazione del contenuto delle prestazioni, sull'adempimento, sulla compensazione e sulla ripetizione dell'indebito. Evidente è poi la rilevanza ai fini del decidere delle censure di parte appellante giacché ove fondate potrebbero avere plurimi effetti: i) l'applicazione delle pattuizioni di cui all'integrazione contrattuale 11/9/2017;
pag. 11/29 ii) l'assunzione della prova e la rinnovazione della CTU;
iii) il diverso computo dei rapporti di debito e credito tra le parti non solo in relazione alle domande principali di ma anche alle riconvenzionali formulate dai convenuti in primo grado oggi Pt_1 appellati;
iv) la condanna degli appellati al versamento delle somme chieste da Pt_1
e il rigetto di parte delle domande riconvenzionali degli appellati;
v) l'esclusione o la rimodulazione degli importi riconosciuti a titolo di ripetizione dell'indebito.
L'atto di appello, infine, risulta intellegibile e non è inammissibile giacché gli appellati, dopo averlo esaminato, hanno potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte.
Quanto alla specifica eccezione di inammissibilità del terzo motivo di appello
“perché indeterminato, vago, generico, incomprensibile e privo dei requisiti di chiarezza e specificità imposti dall'art. 342 c.p.c.” (cfr. pagg. 9 e ss. comparsa appello), si rileva che l'appellante ha chiaramente indicato i motivi di censura, quale corollario della prima doglianza (cioè l'erroneità della pronuncia di annullamento della integrazione contrattuale 11/9/2017) e ha affermato: “ove la scrittura sia, come è, valida, la committenza ha ivi accettato in contraddittorio le opere eseguite fino a tale data non potendo, dunque, a posteriori ex art. 1668 c.c. avvalersi della garanzia per vizi dell'appalto”; e ha aggiunto: “ove, come qui sostenuto, la scrittura privata dell'11.09.2017 sia valida, gli unici vizi valutabili saranno quelli inerenti le opere eseguite successivamente a tale data” (cfr. pagg. 33 e 34 atto di appello). L'appellante ha poi lamentato che “il Giudice stesso non ha tenuto conto della perizia Per_2 perché ha deciso arbitrariamente di discostarsi dal contenuto della stessa per applicare una non meglio motivata riduzione del prezzo nella misura del 10% del solo corrispettivo dell'appalto originario aumentato dell'importo che riconosce Per_2 quale valore degli extra, così creando un insensato ibrido totalmente iniquo e irrituale”
(cfr. ibidem).
Risulta evidente, da quanto esposto, che l'appellante ha censurato sia la fondatezza della condanna relativa al riconoscimento dei vizi, sia al criterio equitativo impiegato per quantificarli.
Vanno, quindi, respinte le eccezioni preliminari di inammissibilità perché infondate.
* * *
4. Sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Superate le eccezioni di inammissibilità, occorre esaminare le istanze istruttorie formulate da e anche dagli appellati. Pt_1
Le istanze istruttorie sono inammissibili e vanno rigettate.
pag. 12/29 non ha formulato uno specifico capo di gravame in relazione alle istanze Pt_1 istruttorie, limitandosi a richiamarle, come già fatto nel precisare le conclusioni in primo grado e nella comparsa conclusionale. non ha formulato una specifica censura, Pt_1 indicando per quali ragioni avrebbe errato il Tribunale di Massa nel non ammettere le prove dedotte e per quali motivi l'assunzione della prova dedotta potrebbe essere dirimente ai fini del decidere. Si osserva, inoltre, che tutti i capitoli dedotti sono inammissibili, invero: i due capitoli dedotti in prova diretta (memoria istruttoria
21/6/2019 ex art. 183, comma sesto, n.2) sono relativi a circostanze oggetto di produzioni documentali;
i capitoli da 3 a 31 dedotti in prova contraria (memoria istruttoria 11/7/2019 ex art. 183, comma sesto, n.3) sono stati indicati tutti “solo in caso di ammissione dei capitoli” di controparte o “solo in caso di contestazione della documentazione prodotta” e, giacché non è stato ammesso alcun capitolo di controparte e il contenuto dei documenti in quanto tale non è stata oggetto di contestazione, risultano inammissibili.
Quanto alla rinnovazione della CTU la Corte rileva che le critiche all'elaborato tecnico del consulente nominato dall'Ufficio devono essere dedotte nel contradditorio tecnico delle parti innanzi al CTU con specifici rilievi tecnici avanzati dai CCTTPP. Le parti possono poi censurare la CTU, che abbia disatteso le osservazioni critiche, in assenza di alcuna risposta fornita al riguardo dal consulente, con precise doglianze corredate da puntuali osservazioni di contenuto tecnico. Risulta che nel caso di specie non ha indicato per quali ragioni la CTU non sarebbe adeguata nelle proprie Pt_1 conclusioni e quali errori di natura tecnica sarebbero stati commessi dal consulente nominato nell'esaminare i rilievi critici dei CCTTPP. La CTU risulta invero esaustiva, il
Consulente ha fornito tutte le indicazioni tecniche necessarie ed utili a rispondere ai quesiti sottopostigli. È stato, infatti, chiesto anche un supplemento di CTU e il
Consulente ha risposto a tutti i diversi rilievi critici sollevati con motivazione tecnica chiara e immune da vizi.
Va quindi rigettata anche l'istanza di rinnovazione della CTU.
Quanto alle istanze istruttorie avanzate dagli appellati, si tratta di richieste formulate
“laddove l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse necessario rimettere la causa in istruttoria”. Gli appellati non hanno dedotto le ragioni che potrebbero rendere necessario un supplemento istruttorio e la causa, di natura documentale e istruita sotto il profilo tecnico con una CTU in primo grado, non necessita di alcuna istruttoria supplettiva.
pag. 13/29 Si osserva, inoltre, che le prove dedotte per testi sono tutte inammissibili. I capitoli 1,
2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 36, 40, 42, 45, 46, 47, 51, 54, 56, 61, 62, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 76,
78, 80, 85, 86 sono generici o valutativi: non vengono indicate circostanze puntuali di tempo e di luogo, né precise circostanze atte a descrivere le condotte indicate, rendendo la prova inammissibile, anche per l'impossibilità di dedurre una efficace prova contraria. I capitoli 7, 8, 57, 58, 63, 64 sono superflui attesa la mancanza di contestazione sul contenuto in fatto delle circostanze dedotte. I capitoli 9, 12, 15, 18, 21,
23, 26, 29, 32, 34, 43, 44, 52, 53, 65, 81, sono relativi a circostanze documentali. I capitoli 13, 16, 19, 22, 24, 27, 30, 35, 39, 60, 67, 82, sono irrilevanti ai fini del decidere.
I capitoli 14, 17, 20, 25, 28, 31, 33, 37, 38, 41, 48, 55, 59, 68, 74, 75, 77, 79, 83, 84, sono stati oggetto del quesito e degli accertamenti tecnici da parte del CTU. I capitoli 49
e 50 sono relativi all'accertamento tecnico del CT e del Perito fatti Per_3 Per_4 propri dal CTU nominato dal Tribunale.
Vanno, quindi rigettate tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti.
* * *
5. Sull'eccezione di litispendenza
Gli appellati hanno eccepito l'esistenza di una ragione di litispendenza perché
, dopo aver incardinato il giudizio di primo grado (la cui pronuncia è oggetto del Pt_1 presente gravame), ha richiesto ed ottenuto un Decreto Ingiuntivo (doc. C in appello
[...]
), poi opposto (R.G. n. 2144/2019 Tribunale Massa), adducendo il mancato CP_4 pagamento da parte degli appellanti del saldo dovuto per le lavorazioni oggetto di appalto 17/10/2016 e dell'atto integrativo 11/9/2017.
L'eccezione di litispendenza è infondata. Invero, da un lato, la litispendenza potrà al più riguardare il procedimento incardinato successivamente e, dall'altro, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il Tribunale di Massa, avendo gli opponenti lamentato la litispendenza con la presente causa, ha disposto con ordinanza del 27/10/2020 la sospensione del giudizio avente R.G. n. 2144/2019 “ex art. 295 c.p.c. fino alla formazione del giudicato in relazione al procedimento iscritto al n. 3009\2018 R.G. pendente davanti al Tribunale di Massa” (doc. D in appello ), per poter CP_4 valutare l'eventuale litispendenza nel proprio procedimento ed evitare un ne bis in idem.
non ha mai chiesto nel presente giudizio la condanna di controparte al Pt_1 versamento degli importi oggetto del diritto azionato con il Decreto Ingiuntivo (relativi al corrispettivo non pagato per tutti i lavori eseguiti con esclusione degli extra capitolato successivi alla pattuizione 11/9/2017) e la questione dell'importo complessivo dei valori si è posta solo quale effetto della domanda riconvenzionale di riduzione del pag. 14/29 corrispettivo ai sensi dell'art. 1168 c.c. e di ripetizione dell'indebito. La portata del giudicato della presente controversia sarà, quindi, valutata nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Massa e oggi sospeso. Va, di conseguenza, rigettata l'eccezione di litispendenza
* * *
6. Sull'eccezione di passaggio in giudicato di parte delle statuizioni emesse dal
Tribunale di Massa formulata dagli appellanti.
Gli appellati affermano che sarebbero passate in giudicato “tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado da parte di (cfr. Parte_1 pag. 5 e ss. comparsa appellati) perché non avrebbe censurato la sentenza a tale Pt_1 riguardo.
L'eccezione è infondata. Invero, come sopra indicato, ha impugnato con la Pt_1 seconda censura il rigetto della propria domanda, già formulata in primo grado di accertamento del credito per i lavori extra capitolato, di dichiarazione di inadempimento contrattuale e di condanna al pagamento per i lavori extra capitolato.
Gli appellati affermano che sarebbe passata in giudicato “la pronuncia di primo grado che ha accertato l'assenza di titolarità della posizione giuridica soggettiva in capo alla soc. rispetto alle pretese fatte valere da controparte” (cfr. RT pag. 5 e ss. comparsa appellati).
L'eccezione è fondata. Invero, non ha in alcuna misura censurato la sentenza Pt_1 impugnata quanto alla assenza di titolarità in capo a della posizione CP_4 giuridica di cui si discute. , cioè, formulando la seconda doglianza si è limitata a Pt_1 riproporre la propria domanda di condanna al pagamento dei lavori extra capitolato successivi alle previsioni dell'integrazione contrattuale 11/9/2017, rigettata dal
Tribunale di Massa, senza censurare la sentenza nella parte in cui ha affermato che tali importi non potevano essere richiesti a (“Orbene, seppure tanto CP_4
l'intestazione delle fatture emesse dall'attrice (verosimilmente a fronte della stessa richiesta di parte convenuta), quanto i pagamenti di cui vi è riscontro, siano tutti riferibili a tale società, l'ulteriore circostanza che il documento contrattuale del
17/10/2016, sottoscritto dalle altre parti, non rechi menzione de RT appare argomento sufficiente per escludere che questa abbia preso
[...] parte al sotteso rapporto contrattuale …[…] … oltretutto, nemmeno RT esisteva giuridicamente allorquando è sorto il vincolo contrattuale. …[…] … In definitiva, le domande proposte nei confronti de RT devono essere rigettate”, cfr. pagg. 15-16 sentenza impugnata). La pronuncia di primo pag. 15/29 grado che ha accertato l'assenza di titolarità della posizione giuridica soggettiva in capo a rispetto alle pretese fatte valere da , non è stata oggetto di CP_4 Pt_1 impugnazione, è passata in giudicato e non potrà essere oggetto di pronuncia.
Gli appellati affermano che sarebbe passata in giudicato “la pronuncia di primo grado che ha statuito sul diritto della di ottenere la condanna di CP_4 [...] alla restituzione dell'indebito”, così come “la pronuncia relativa alle Parte_1 domande riconvenzionali dei convenuti di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno” (cfr. pag. 5 e ss. comparsa appellati).
Le eccezioni sono infondate. Invero, come sopra indicato, ha impugnato con Pt_1 la quarta censura proprio la pronuncia al pagamento dell'indebito, e con la terza censura la pronuncia relativa al riconoscimento del danno e alla conseguente riduzione del corrispettivo.
Gli appellati affermano che sarebbe passata in giudicato la pronuncia relativa “alla condanna di al pagamento degli interessi al saggio legale dal dì di Parte_1 ogni singolo pagamento non dovuto ed al saggio di mora dal dì dalla domanda al saldo effettivo” (cfr. pag. 5 e ss. comparsa appellati), quanto alle somme oggetto di ripetizione dell'indebito.
L'eccezione è infondata. Invero, come sopra indicato, ha impugnato con la Pt_1 quarta censura la condanna al pagamento delle somme indicate a titolo di ripetizione dell'indebito e tale censura, ove accolta travolgerebbe anche la pronuncia relativa a interessi legali e di mora.
* * *
7. Sulla prima censura di appello.
con la prima censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere Pt_1 ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare l'annullamento dell'integrazione contrattuale dell'11/09/2017. L'appellante afferma che “la scrittura privata dell'11.09.2017 veniva predisposta in contraddittorio proprio per definire la situazione economica tra le parti a seguito dei problemi di liquidità della committenza che avevano provocato un ingente debito nei confronti dell'appaltatore alla luce anche delle ulteriori lavorazioni commissionate dalla famiglia (cfr. pag. 25 CP appello). sostiene che entrambe le parti erano in difficoltà economiche legate da Pt_1 un lato ai molti lavori eseguiti e dall'altro al loro ingente costo. L'appellante evidenzia, poi, che, a fronte del mancato pagamento della controparte di somme ingenti, la appaltatrice avrebbe comunque potuto interrompere i lavori esercitando legittimamente l'eccezione di inadempimento. , inoltre, precisa che comunque l'asserita Pt_1
pag. 16/29 minaccia indicata dalla controparte non sarebbe mai stata di tale natura da assumere i caratteri della violenza morale e non avrebbe permesso di ottenere alcun vantaggio ingiusto né era possibile individuare un oggettivo pregiudizio in capo alla committenza a seguito della asserita estorsione del consenso alla conclusione dell'integrazione contrattuale.
poi contesta che “venendo meno la pattuizione dell'11.09.2017 in cui si Pt_1 conveniva un valore complessivo dell'appalto pari ad € 850.000,00 iva inclusa si debba prendere come parametro unicamente la cifra indicata nel contratto di appalto originario di € 539.000,00 iva inclusa: il venire meno della scrittura privata non fa scomparire le opere eseguite sul cantiere successivamente!” (cfr. pag. 27 appello).
L'appellante eccepisce, ancora, la tardività, inutilizzabilità e irrilevanza del documento
37 degli appellati (la registrazione della conversazione tra uno dei soci di e Pt_1 prodotto in corso di causa in allegato a note di udienza 14/7/2020), CP come contestata già con la prima nota di udienza successiva utile del 10/9/2020.
Gli appellati sostengono invece la piena utilizzabilità del documento 37 e la non contestazione da parte di di molte circostanze poste dal Tribunale di Massa a Pt_1 fondamento della pronuncia oggi impugnata.
La prima censura è infondata.
Occorre in primo luogo precisare che la Corte di Cassazione ha affermato come “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione ricollega all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di
"aggiustare il tiro", sia allegando nuovi fatti -diversi da quelli indicati negli atti introduttivi- sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora "deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte". La mancata tempestiva contestazione
- sin dalle prime difese – dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva, all'esito della fase di trattazione (Cass. 7093/2019; Cass. 26859/2013).”
(Cass.31402/2019). La contestazione può, quindi, avvenire sino all'esaurimento dei termini per dedurre e controdedurre, cioè nel rispetto del regime delle preclusioni, e vanno considerate non solo le contestazioni su specifiche circostanze ma anche le difese o argomentazioni che sono incompatibili con la non contestazione.
pag. 17/29 Ciò premesso, il Tribunale di Massa ha fondato la pronuncia di annullamento per violenza morale dell'integrazione contrattuale 11/9/2017 su una pluralità di elementi: i) il contesto di difficoltà economica dell'appaltatrice a reperire tutta la liquidità necessaria a coprire i costi dell'appalto, fatto noto a , inclusa la rilevante esposizione
Pt_1 bancaria (circostanza questa mai contestata, invero la stessa ha affermato che
Pt_1 entrambe le parti erano in difficoltà economiche); ii) il fatto che i committenti non fossero d'accordo nell'eseguire tutte le lavorazioni indicate da e che non
Pt_1 fossero disposti a sottoscrivere l'integrazione; iii) la comunicazione inviata da
Pt_1 secondo cui, se non fosse stata saldata, avrebbe lasciato il cantiere (circostanza anche questa non contestata da e ricondotta dalla parte al legittimo esercizio
Pt_1 dell'eccezione di inadempimento); iv) “la circostanza che l'appaltatrice abbia precluso ai committenti qualsivoglia facoltà di trattativa in ordine al contenuto della scrittura privata dell'11.9.2017” (cfr. pag. 21 sentenza impugnata); v) “il giudizio di incongruità manifestato dai committenti circa le condizioni di cui alla scrittura privata” (cfr. ibidem); v) il contenuto della missiva 15/11/2018, successiva alla consegna dell'opera terminata, ma indicativa del modus operandi di , giacché l'appaltatore evidenzia
Pt_1 al committente l'esistenza di “una serie di asseriti abusi commessi nell'esecuzione delle opere inerenti l'immobile de quo, lamentato il ritardo nei pagamenti dovuti, e minacciato di agire nelle sedi opportune in caso di assenza di congruo riscontro alle richieste avanzate (mediante la proposizione di esposti “al alla Controparte_7
Soprintendenza di Lucca, al Genio Civile di Massa, all'ASL, ai Carabinieri del NAS, alla Procura della Repubblica, al Questore e al Commissario di Pubblica Sicurezza”); tanto, dopo avere tra l'altro puntualizzato che: “con la chiusura immediata dell'attività, infatti, sareste privati, a causa delle vs. azioni incoscienti, anche della possibilità di pagare puntualmente, oltreché i debiti contratti con la società scrivente, anche le rate dei mutui e dei leasing, con conseguente rischio di revoca dei finanziamenti concessi dalle banche (inconsapevole dei reati da voi commessi) e già comunque compromessi dalla drastica riduzione del valore degli immobili ipotecati, in conseguenza degli abusi edilizi commessi” (v. doc. 17 parte convenuta)” (cfr. pagg. 22-
23 sentenza impugnata); vi) il particolare contenuto dell'accordo integrativo 11/9/2017 che prevede: a) un anomalo riconoscimento di debito, l'accettazione delle opere eseguite e di quelle indicate nel nuovo capitolato precludendo la denuncia di vizi o difetti;
b) la costituzione di fideiussioni personali;
c) l'impegno di pagare somme consistenti in periodi molto ristretti, con interessi per i primi 24 mesi dalla conclusione dei lavori al tasso del 10% da calcolarsi su € 100.000,00, trimestralmente in base ai pag. 18/29 versamenti effettuati dalla committenza e quindi sulla progressiva riduzione dell'esposizione finanziaria e dopo 24 mesi su tutto il residuo sempre al 10% da calcolarsi trimestralmente;
d) la necessità che il committente versi 223.000,00 euro perché l'appaltatrice proceda ad avviare il completamento dei lavori;
e) la disponibilità di ad accettare, in parziale o totale permuta della somme ancora dovute dopo 12 Pt_1 mesi dalla fine dei lavori, un immobile della committenza ad un valore non superiore al
70% di quello di mercato;
f) l'applicazione, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento da parte della committenza, della decadenza dal beneficio del termine con l'applicazione su tutto il capitale non versato a titolo di indennità/penalità del saggio di interesse applicato sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (saggio ex lege non utilizzabile per i rapporti, come nel caso di specie, con i privati).
nell'esporre la propria prima censura di appello non ha preso posizione su Pt_1 tutti questi aspetti enumerati ed enucleati dal Giudice di prime cure, limitandosi a censurare il percorso argomentativo solo in relazione i) al richiamo al contenuto del documento 37 (cioè, della registrazione); ii) alla circostanza che l'integrazione contrattuale 11/9/2017 sarebbe stata predisposta in contraddittorio tra le parti, iii) all'esistenza del proprio diritto di eccepire l'inadempimento nei pagamenti e di sospendere i lavori;
iv) all'assenza di un oggettivo pregiudizio per i committenti derivante dall'integrazione contrattuale;
v) alla assenza di alcuna violenza morale nell'asserita minaccia attribuitale.
La mancata contestazione di tutti i profili esposti dal Tribunale di Massa e sopra riportati comporta l'infondatezza della censura giacché non ha indicato per Pt_1 quali ragioni gli elementi posti dal giudicante a fondamento della pronuncia sarebbero privi di consistenza. Invero, è evidente che l'integrazione contrattuale, per il tenore delle clausole sopra indicate, comporta un oggettivo pregiudizio per i committenti risultando le condizioni pattuite integralmente sbilanciate a favore dell'appaltatore, prevedendo tassi di interesse particolarmente elevati. L'integrazione contrattuale non è stata poi di certo predisposta in contraddittorio tra le parti sia per il suo contenuto, che non prevede alcun vantaggio per la committenza, con un sinallagma come detto sbilanciato solo a favore dell'appaltatore, sia perché risulta provato dall'esame del documento 15 prodotto dagli appellati (la conversazione whatsapp intercorsa tra e uno dei Controparte_2 soci di ), sotto riportata in stralcio, che tutte le clausole dell'integrazione Pt_1 contrattuale 11/9/2017 sono state predisposte unilateralmente da e che i Pt_1 committenti non volevano sottoscrivere quel documento a quelle condizioni.
pag. 19/29 estratto del doc. 15 convenuti-appellati
L'esistenza di una violenza morale risulta dall'insieme delle circostanze sopra riportate e, in particolare, dalla conoscenza di della situazione economica della Pt_1 committenza e della sua necessità di avere in tempi rapidissimi la disponibilità della struttura per poterla utilizzare, produrre reddito e onorare i mutui contratti con gli istituti di credito (circostanze queste mai contestate da nelle proprie difese). Le Pt_1 difficoltà economiche della committenza, mai contestate da , sono poi Pt_1 confermate dal messaggio whatsapp scambiato tra e uno dei soci di Controparte_2
e prodotti in atti (cfr. doc. 14). L'esercizio concerto di una violenza morale sui Pt_2 contraenti è poi suffragato dal contenuto della missiva 15/11/2018 (cfr. doc. 17 parte convenuta appellata), richiamato per esteso dal Tribunale di Massa nella pronuncia impugnata.
Quanto poi all'esistenza del diritto di di eccepire l'inadempimento nei Pt_1 pagamenti e di sospendere i lavori, si osserva che, da un lato l'appaltatrice non si è mai relazionata con la committenza in questi termini, invocando cioè un proprio diritto, e che, dall'altro: i) non è provato che potesse effettivamente esercitarlo nella Pt_1 misura in cui se è vero che la committenza non aveva ancora saldato quanto richiestole, aveva comunque versato una consistente quantità di denaro, ii) avrebbe potuto, comunque, eccepire sia l'esistenza di vizi, come poi avvenuto, e sia, a sua volta, il corretto adempimento di controparte e iii) aveva provveduto poco dopo il settembre
2017 a saldare quasi tutti i lavori indicati da come eseguiti. Pt_1
pag. 20/29 Risulta, da quanto esposto che, anche senza richiamare il documento 37 (la conversazione intercorsa tra le parti), è possibile confermare quanto affermato dal
Tribunale di Massa per dichiarare l'annullamento della scrittura integrativa 11/9/2017.
La prima censura di appello va, quindi, rigettata.
* * *
8. Sulla seconda censura di appello.
con la seconda censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per Pt_1 avere calcolato in modo non corretto il valore delle opere extra capitolato. Pt_1 afferma: “Il giudicante, forte della già avvenuta declaratoria di annullamento della scrittura privata dell'11.09.2017, commette l'errore che vizia tutta la sentenza quando afferma che il CTU, nell'elaborato privo di vizi logici, accerta che per le voci extra risulti dovuto l'importo di € 36.244,00 oltre iva più € 2.187,00 oltre iva per un totale di
42.274,10 (iva inclusa). Infatti, il magistrato si dimentica che: 1) fra il primo contratto di appalto e i lavori extra sono stati eseguiti ulteriori lavori per € 352.459,44!; 2) I vizi nelle lavorazioni stimati dal CTU riguardano tutti i lavori e cioè: - quelli di cui all'originario contratto;
- quelli di cui alla scrittura privata;
- quelli di cui ai lavori extra per € 117.924,24, come affermato più volte dal CTU stesso e chiarito nella risposta al quesito n. 3; 3) Nel caso in cui il magistrato avesse ritenuto nulla la scrittura privata (errando) avrebbe dovuto considerare i lavori successivi all'agosto
2017 come lavori extra e non farli sparire come per magia: non poteva considerare tali lavori solo come base di accertamento dei vizi senza considerare il costo di detti lavori come dovuti. Ed invece lo ha fatto” (cfr. pagg. 30 e 31 appello). Poi censura la Pt_1
CTU perché il consulente tecnico non avrebbe eseguito adeguati accertamenti sulla quantità e qualità di acciaio impiegato e sul relativo costo.
La censura è integralmente infondata.
Quanto alle critiche di natura tecnica alla CTU, per non avere il consulente eseguito adeguati accertamenti sulla quantità e qualità di acciaio impiegato e sul relativo costo, si osserva che il CTU, correttamente ha indicato di non avere “elementi sufficienti per poter valutare compiutamente la differenza richiesta” (cfr. pag. 37 CTU) e che “l'unico documento attendibile sul quale fare completo affidamento sono gli elaborati strutturali depositati presso il Settore Sismica della Regione Toscana (ex Genio Civile)” (cfr. ibidem). Risulta che il CTU non ha avuto a disposizione altri documenti dai quali poter ricavare quanto acciaio e di che qualità fosse stato impiegato. Era onere di che Pt_1 ha introdotto il giudizio chiedendo proprio il riconoscimento di questi lavori “extra capitolato” e dei relativi costi, documentare le maggiori spese affrontate. non Pt_1
pag. 21/29 può quindi lamentarsi del fatto che il CTU non avrebbe fatto adeguati accertamenti
(cioè, la demolizione di parte del fabbricato per verificare il tipo e la quantità di acciaio utilizzato) o non avrebbe acquisito documenti che era onere dell'appellante produrre tempestivamente.
Quanto al secondo profilo di doglianza, che cioè il Tribunale di Massa avrebbe errato nel non considerare “lavori extra capitolato”, dopo aver annullato l'integrazione contrattuale 11/9/2017, tutti i lavori realizzati e non compresi nel contratto di appalto
17/10/2016, tale censura va posta in correlazione con la domanda formulata da Pt_1 in primo grado. , invero, ha chiesto il pagamento delle fatture n. 5/2018 e n. Pt_1
8/2018 sul presupposto che si trattasse di lavori “extra capitolato”, cioè di lavori non ricompresi nel contratto di appalto 17/10/2016 e neppure nell'integrazione contrattuale
11/9/2017. Il Giudice di primo grado ha quindi circoscritto la pronuncia alle domande spiegate da , cioè ai lavori “extra capitolato”, indicati dal CTU nella propria Pt_1 consulenza da pagina 8 a pagina 36 per la fattura n. 5/2018 e da pagina 37 a pagina 45 per la fattura n. 8, poi riprese a seguito delle osservazioni critiche nel supplemento di
CTU da pagina 5 a pagina 19 e i cui risultati in termini di importi sono riportati nella tabella di conguaglio di pagina 54 del supplemento di CTU (di seguito riportata).
estratto pagina 54 supplemento CTU
Risulta che, a fronte della domanda di di vedersi riconosciuti quali lavori Pt_1 extra capitolato le sole opere non ricomprese nel contratto di appalto 17/10/25016 e nell'integrazione contrattuale 11/9/2017, per 117.924,24 euro, “oltre alla penale contrattualmente stabilita per il ritardo nei pagamenti, calcolata sulla somma capitale e fino al dì del saldo effettivo”, il Tribunale di Massa ha circoscritto a tale ambito i “lavori extra capitolato” nei termini domandati, seguendo il percorso tecnico argomentativo del pag. 22/29 CTU chiaro e lineare al riguardo e non censurabile sotto il profilo tecnico per le ragioni sopra indicate.
Va, quindi, rigettata, nei limiti indicati la seconda doglianza perché infondata.
* * *
9. Sulla terza censura di appello.
con la terza censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza impugnata Pt_1 per avere riconosciuto la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1668 c.c.. Pt_1 afferma che, essendo valida l'integrazione contrattuale 11/9/2017, sarebbe vigente tra le parti anche la clausola con la quale i committenti hanno “accettato in contraddittorio le opere eseguite fino a tale data non potendo, dunque, a posteriori ex art. 1668 c.c. avvalersi della garanzia per vizi dell'appalto” (cfr. pag. 33 appello). lamenta Pt_1 poi l'erroneità della sentenza impugnata perché il Tribunale di Massa, pur ritendo congrua e corretta la CTU “ha deciso arbitrariamente di discostarsi dal Per_2 contenuto della stessa per applicare una non meglio motivata riduzione del prezzo nella misura del 10% del solo corrispettivo dell'appalto originario aumentato dell'importo che riconosce quale valore degli extra, così creando un insensato ibrido Per_2 totalmente iniquo e irrituale” (cfr. pag. 33 appello). , infine chiede la Pt_1 rinnovazione della CTU, perché il consulente non avrebbe specificato quando si sarebbero verificati i vizi riconosciuti come esistenti e in relazione a quale segmento contrattuale, motivo per cui, l'appellante, sostenendo la piena vigenza dell'integrazione contrattuale 11/9/2017, conclude che non le potrebbero essere addebitati vizi anteriori al settembre 2017 per l'accettazione delle opere e la rinuncia a contestare i vizi contenuta in tale scrittura.
La censura è infondata.
L'integrazione contrattuale, come visto è stata correttamente annullata e non può spiegare effetti tra le parti. Tutta la terza doglianza che si basa sulla vigenza dell'integrazione contrattuale 11/9/2017 è, quindi, infondata.
È del pari infondata la censura relativa al criterio di quantificazione del danno impiegato dal Tribunale di Massa. Invero il Giudice di prime cure ha liquidato il danno in via equitativa affermando che dovevano essere riconosciuti i danni espressamente riconosciuti dal consulente e anche i danni da infiltrazioni lamentati dai committenti, non individuati dal CTU quanto ad eziologia e non liquidati. Il Tribunale di Massa afferma “sebbene, comprensibilmente, il CTU abbia dichiarato – in ottica prettamente tecnica – di non poter dare conto delle specifiche cause del fenomeno infiltrativo, a parere del giudicante si può comunque ricondurre lo stesso – con adeguato margine di
pag. 23/29 probabilità – all'esecuzione dell'appalto per cui è causa, i cui lavori hanno interessato anche l'area di che trattasi” (cfr. pag. 33 sentenza impugnata). Il Tribunale di Massa prosegue affermando: “in relazione alla prima tipologia di vizi e difetti il CTU ha quantificato in € 39.200,00 il costo del ripristino, mentre per quanto attiene quelli successivamente emersi non vi sono adeguati elementi per prospettare la necessità della demolizione e del rifacimento del tetto (circostanza che giustificherebbe una decurtazione significativa), di talché appare congruo provvedere alla riduzione del prezzo nella sola misura del 10% del corrispettivo contrattualmente dovuto” (cfr. pag.
34 sentenza impugnata).
Il CTU ha indicato che il danno era composto da due voci: i) il costo dei lavori da eseguire per eliminare i vizi;
ii) il mancato utile dell'azienda per i 34 giorni lavorativi necessari all'esecuzione dei lavori di ripristino. Il Tribunale di Massa ha però escluso che gli elementi forniti dai committenti per quantificare il danno da fermo azienda potessero essere validamente impiegati (non vi è impugnazione su tale pronuncia), mentre ha quantificato i costi per l'eliminazione dei vizi. Il CTU, quanto ai vizi: i) ha confermato “sia la congruità che la quantificazione dei vizi e difetti lamentati” dai committenti nella “perizia tecnica allegata agli atti di causa (cfr.all.10-11), visionate le fotografie prodotte da parte convenuta (cfr.all.12)” (cfr. pag. 46 CTU); ii) ha confermato “con buona attendibilità, i giorni di chiusura stimati da parte convenuta”
(cfr. ibidem); iii) ha confermato la presenza “tra la zona “cucina” e “lavaggio”, [di] macchie di umidità probabilmente dovute a infiltrazioni dal piano soprastante
…(fotografie di cui ai documenti prodotti da parte convenuta ai numeri 24.2-3-4-5-7-8-
9)” (cfr. ibidem); iv) ha affermato che “la presenza del rivestimento in cartongesso, non consente di definire le cause e di conseguenza la quantificazione del ripristino … individuare il punto o i punti di infiltrazione non è lavoro semplice come non è semplice ripristinare il difetto nella situazione attuale” perché “nelle problematiche inerenti i fenomeni infiltrativi e/o umidità è solo man mano che si demoliscono i manufatti che si comprende esattamente la situazione trovandosi di volta in volta di fronte a situazioni diverse, talvolta inimmaginabili” (cfr. ibidem).
Il Giudice di prime attesa la complessità della quantificazione del danno, ha impiegato la CTU (che richiama la perizia di parte ritenuta congrua) e ha valutato anche i danni da infiltrazione di acqua impiegando un criterio equitativo, non astratto ma fondato sulle complessive valutazioni effettuate dal proprio consulente tecnico. La
Corte di Cassazione a tale riguardo ha precisato che la finalità della riduzione del prezzo
“è appunto quella di porre il committente nella stessa condizione economica in cui si
pag. 24/29 sarebbe trovato se avesse stipulato l'appalto per un'opera corrispondente a quella effettivamente realizzata, comprensiva dei difetti, ad un prezzo inferiore, cosicché
l'esperimento dell'azione è atto a ristabilire il nesso di corrispettività tra le prestazioni.
In questa prospettiva la riduzione incide sul prezzo inteso come valore contrattuale della cosa e non sul suo valore di mercato, ossia sul valore corrente obiettivo della cosa” (da ultimo Cass. Ord. 3051/2025). La Corte di Cassazione, richiamando un proprio precedente risalente, ha poi aggiunto che “qualora la prova del danno o della diminuzione di valore di un bene o di un'opera sia impossibile o difficoltosa, è giustificato il ricorso al criterio equitativo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6565 del
23/03/2006)” (Cass. Ord. 3051/2025).
Risulta, quindi, infondata la terza censura di appello e va confermata la sentenza impugnata anche in relazione alla liquidazione equitativa del danno sub specie riduzione del prezzo.
* * *
10. Sulla quarta censura di appello e sulle eccezioni formulate dagli appellati relative all'oggetto del giudizio.
Parte appellante con la quarta censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere accolto la domanda avanzata da di ripetizione dell'indebito ex CP_4 art. 2033 c.c.. si duole che il Tribunale di Massa abbia accertato “come dovuta Pt_1 la somma di € 523.146,69 tenendo conto solo del primo contratto di appalto accettando il valore delle opere extra nella somma come determinata dal CTU ed applicandovi la riduzione del 10% dimenticandosi totalmente le “lavorazioni fantasma” (cfr. pag. 34 appello), cioè tutte le opere in concreto realizzate e indicate nella integrazione contrattuale 11/9/2017. , quindi, chiede che, per la determinazione della Pt_1 sussistenza o meno del diritto alla ripetizione dell'indebito da parte di , sia CP_4 quantificato l'esatto ammontare delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore che o in forza di contratto, o quali lavorazioni extra contrattuali o ad altro titolo devono essere comunque riconosciute all'esecutore (“… È però necessario che, alla conclusione della valutazione del presente motivo di Appello, l'adita Corte statuisca sulla quantificazione del reale valore dell'opera eseguita da così da emettere un Parte_1 provvedimento che risponde a tutte le domande avanzate dalle parti in causa” cfr. pag.
34 appello).
Gli appellati eccepiscono che avrebbe avanzato domande nuove in sede di Pt_1 appello chiedendo l'accertamento dell'ammontare non solo dei lavori “extra capitolato”
pag. 25/29 richiesti in primo grado (cioè quelli successivi all'integrazione 11/9/2017), ma anche di tutti gli altri lavori asseritamente realizzati.
La quarta censura è inammissibile ed è fondata l'eccezione sollevata dagli appellati.
Invero, come detto, non ha formulato una domanda di accertamento delle Pt_1 somme dovutele per l'intero appalto ma solo per le opere extra, estranee anche all'integrazione contrattuale. ha da sempre solo chiesto il pagamento dei lavori Pt_1 extra capitolato, cioè successivi a quanto indicato nel contratto di appalto e nella integrazione 11/9/2017, che per le ragioni sopra indicate non possono essere riconosciuti alla appaltatrice risultando inferiori ai danni da vizi cagionati ai proprietari.
, come visto, per le somme che ritiene dovutele ha incardinato un nuovo Pt_1 giudizio innanzi al Tribunale di Massa, sospeso in attesa del giudicato sulle domande azionate in questa causa. L'appellante, attesa la pronuncia di annullamento dell'integrazione contrattuale dell'11/09/2017 (oggetto della prima censura di appello), ha visto limitato l'oggetto del contratto al solo contenuto dell'originale appalto e, in difetto di proprie domande di accertamento sui lavori effettivamente svolti e sulle somme nel complesso dovutele (oggetto del Decreto Ingiuntivo e del relativo giudizio di opposizione), non può dolersi in questa sede dei calcoli come eseguiti dal Tribunale di
Massa. Invero, la quarta censura implica l'accertamento dei lavori in concreto svolti e delle somme di conseguenza dovute, domanda che non è stata svolta nel presente giudizio da risultando la doglianza inammissibile. Pt_1
Va, quindi rigettata anche la quarta censura di appello.
* * *
11. Sulle istanze di correzione degli errori materiali.
Parte appellata ha chiesto la correzione di diversi importi relativi alle somme oggetto di pronuncia da parte del giudice di primo grado, ritenendo esistenti due errori materiali.
Il primo errore materiale consisterebbe nella determinazione del danno. Parte appellata, infatti, afferma che “… alle pagg. da 32 a 34 della sentenza impugnata, il
Tribunale di Massa, dopo aver riconosciuto il diritto dei committenti a vedersi risarciti
i costi per il ripristino dei vizi e difetti lamentati (e di cui ai docc. 10 e 11 di parte convenuta) e dopo aver dato atto che detti costi sono stati quantificati dal CTU nella misura di Euro 39.200,00, dimentica di riportare quest'ultimo importo nel conteggio che successivamente opera per calcolare il dovuto a favore dei convenuti” (cfr. pag.
76 comparsa di costituzione in appello).
Il secondo errore materiale consisterebbe nella quantificazione delle somme erogate dai convenuti a favore dell'attrice. Parte appellata sostiene che “il Tribunale di Massa è
pag. 26/29 incorso in errori di calcolo anche con riferimento alla stima totale delle somme erogate dai convenuti a favore dell'attrice, che, alla pagina 36 e ss. della sentenza, quantifica erroneamente in complessivi Euro 671.595,00. Al riguardo evidenziamo quanto segue.
Il doc. 3 di parte convenuta attesta che i pagamenti eseguiti dai committenti al
31.12.2017 ammontavano a complessivi Euro 540.465,00; ciò è stato anche affermato in comparsa di costituzione e risposta e né detta allegazione né la relativa produzione sono stati oggetto di contestazione avversaria (che, anzi, sul quantum ha sempre riconosciuto espressamente quanto dedotto dai convenuti)” (cfr. pag. 77 comparsa di costituzione in appello). Gli appellati ritengono che a detto importo debbano essere aggiunti altri versamenti e, in particolare, 117.260,00 euro, risultai da cessioni del credito di a terzi e dai documenti 4, 5 e 13. Gli appellati, quindi, affermano Pt_1
“…dal che deriva un totale parziale di Euro 657.725,00 (540.465,00 + 117.260,00), …
[…] … A detti importi debbono poi aggiungersi gli ulteriori pagamenti di cui ai docc.
25 e 30 di parte convenuta, rispettivamente di Euro 18.862,00 ed Euro 7.883,00, e di cui al doc. 14 di parte attrice, per Euro 35.035,00 (come correttamente evidenziato anche in sentenza, alle pagg. 36 e 37). Il che porta il totale complessivo versato ad
Euro 719.505,00 (= 657.725,00 + 18.862,00 + 7.883,00 + 35.035,00)” (cfr. pag. 78 comparsa di costituzione in appello).
* * *
Quanto al primo asserito errore materiale, si osserva che il Tribunale di Massa non ha omesso alcunché, invero, dato atto che il CTU ha quantificato in 39.200,00 il costo del ripristino dei vizi singolarmente individuati, quanto alle infiltrazioni ha ritenuto che
“non vi sono adeguati elementi per prospettare la necessità della demolizione e del rifacimento del tetto” (cfr. pag. 34 sentenza impugnata) e ha liquidato in via equitativa tutto il danno nel suo complesso nel 10% dell'importo dei lavori, accogliendo l'actionem quanti minoris in tali termini. Il Tribunale non ha quindi, commesso alcun errore materiale.
Quanto al secondo asserito errore materiale, si osserva che il Tribunale di Massa ha calcolato correttamente le somme versate. Invero, l'importo iniziale di 540.465,00 euro risulta alla data del 16/3/2018 e comprende anche il versamento di 30.035,00 euro Pers effettuato in data 1/12/2017 (cfr. doc. 6 – al 16/3/2018). Pt_1
Il Tribunale di Massa a pagina 36 e 37 della sentenza impugnata ha ricostruito correttamente tutti i versamenti effettuati, ha tenuto conto di tutti gli importi indicati dagli appellati che indicano alla data del 31/12/2017 il versato ammontante a pag. 27/29 540.465,00 euro, chiedendo poi in modo improprio di sommare altri versamenti anche se effettuati in precedenza e già computati.
Vanno, quindi rigettate le istanze di correzione degli errori materiali perché infondate.
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12. Sulla pronuncia in punto spese e sulla quinta censura di appello.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese, risulta applicato correttamente il principio di soccombenza.
Quanto alle spese del presente grado va del pari applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal
D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (148.448,31euro) nei valori medi
(valore della causa inferiore a 260.000,000euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00euro (totale 14.317,00 euro).
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13. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1
e CP Controparte_2 CP_3 RT avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Massa n.
[...]
269/2023, pubblicata il 2/5/2023,
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante
2. RIGETTA le istanze di correzione degli errori materiali formulate dagli appellati e, per l'effetto,
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3. CONFERMA la sentenza impugnata;
4. CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore della parte appellata, le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 18/6/2025.
Il Consigliere Istruttore La Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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