TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 1225/2022 R.G. e promossa da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t.,
- attrice -
con il patrocinio degli avv.ti BISATTI EZIO e PERILLO GUIDO
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t.,
- convenuta -
con il patrocinio dell'avv. REGAZZON LISA,
Conclusioni di parte attrice:
come da foglio depositato il 3.12.2024;
Conclusioni di parte convenuta:
come da foglio depositato il 2.12.2024;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito solo ”) ha convenuto in Parte_2 Parte_1
giudizio la società (di seguito solo ”) esponendo: Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 16 - di aver costituito, tra il 3.3.2016 ed il 6.6.2018, quattro (associazioni CP_2
temporanee di imprese) con la convenuta e, successivamente, anche con la subappaltatrice allo scopo di eseguire gli interventi edilizi di riparazione dei CP_3
danni e di adeguamento sismico in seguito al noto terremoto che nelle date del 20 e 29
maggio 2012 ha interessato intere province ai confini tra le regioni Emilia Romagna,
Veneto e Lombardia, presso edifici di proprietà di singoli committenti, indicati in citazione, ammessi al contributo pubblico stanziato dalle regioni Lombardia ed Emilia
Romagna;
- che nei raggruppamenti di imprese di cui sopra avrebbe svolto funzioni di Parte_1
capogruppo e mandataria speciale collettiva, con poteri di stipula dei vari contratti di appalto e di effettuare e ricevere dai committenti ogni relativo pagamento;
- che, in ragione di quanto pattuito tra le società partecipanti alle associazioni temporanee, la convenuta avrebbe dovuto eseguire una percentuale dei lavori commissionati (“pari al 49% quanto all'A.T.I. del 3.03.2016, al 33% quanto alle A.T.I.
del 8.06.2017, 8.11.2017, e al 25% quanto all'A.T.I. del 6.06.2018”: citazione, pag. 5),
partecipando proporzionalmente alla ripartizione dei costi derivanti dalle commesse;
- che, diversamene dal pattuito, “non solo non eseguiva alcuna attività nei CP_1
cantieri, ma sosteneva solo inizialmente i relativi costi” (ibidem), costringendo a sopportare detti costi in misura superiore alle previsioni contrattuali, onde Parte_1
evitare l'interruzione delle lavorazioni;
- che in particolare, considerando i compensi originariamente corrisposti alla subappaltatrice (prima che costei entrasse a far parte dei raggruppamenti di CP_3
imprese), avrebbe ricevuto da la somma complessiva fatturata di € CP_1 Parte_1
1.355.356,91, con la quale avrebbe pagato la per € 786.012,34 oltre IVA e CP_3
altri fornitori per € 199.946,84 oltre IVA, omettendo di farsi carico degli ulteriori costi pagina 2 di 16 alla stessa spettanti e dunque trattenendo ingiustificatamente per sé la somma di €
145.547,23; diversamente, si sarebbe dovuta far carico di ulteriori oneri Parte_1
dovuti alla ed all'ulteriore società, intervenuta nell'esecuzione dei lavori, CP_3 [...]
di quantificazione in progressivo divenire;
CP_4
- che la predetta somma di € 145.547,23, frutto di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.,
dovrebbe essere restituita alla;
Parte_1
- che , non paga, avrebbe altresì preteso il pagamento di ulteriori € 285.942,00 di CP_1
cui alle fatture nn. 50/1 del 6.7.2017, 60/1 del 31.7.2017, 03/1 del 15.1.2018, 57/1 del
1.8.2018;
- che tale ultima somma non sarebbe comunque dovuta alla convenuta, perché “non ha eseguito alcuna parte delle lavorazioni previste nei cantieri indicati negli atti di costituzione delle A.T.I.; non ha di fatto sostenuto alcun costo derivante dalle commesse in questione, dal momento che la relativa provvista era ad essa fornita in anticipo dalla mandataria, trattenendo illegittimamente per sé Euro 145.547,22; da quanto è poi dato sapere, ha ceduto alle banche i crediti di cui alle fatture n.50/2017,
n.60/2017 e n.57/2018, con la conseguenza che neppure risulta legittimata a domandare il pagamento del relativo saldo” (citazione, pag. 9).
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito:
- per quanto dedotto in narrativa, accertare che non vanta alcun Controparte_1
credito nei confronti di e che pertanto nulla è dovuto alla convenuta a Parte_1
saldo delle fatture emesse n.50/1 del 6.07.2017, n.60/1 del 31.07.2017, n.03/1 del
15.01.2018, e n.57/1 dell'1.08.2018;
- accertati i fatti e le circostanze esposte in narrativa, condannare Controparte_1
codice fiscale e partita IVA con sede in Este (PD), Via Principe
[...] P.IVA_2
pagina 3 di 16 12/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_5
restituzione ex art.2033 c.c. in favore di codice fiscale e partita IVA Parte_1
, con sede in Pozzonovo (PD), Via L. Da Vinci n.20, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, delle somme indebitamente percepite pari ad Euro
145.547,23, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di
causa o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Salvis iuribus.
In ogni caso: condannare la convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi di causa,
oltre agli accessori di legge”.
Si è costituita in giudizio la convenuta, confermando di vantare nei confronti della il credito oggetto di causa, che scaturirebbe dalla ripartizione pro quota dei Parte_1
corrispettivi, relativi ai lavori eseguiti presso gli edifici dei committenti interessati dal terremoto, già incassati da , di cui ha pertanto chiesto in via riconvenzionale la Parte_1
condanna al relativo pagamento.
ha dedotto, in particolare, che la quasi totalità dei lavori presso i cantieri per i quali CP_1
le quattro A.T.I. sono state costituite sarebbe stata eseguita in via esclusiva da personale dipendente della nella prima (costituita il 3.3.2016) quale subappaltatrice, CP_3 CP_2
negli altri casi in quanto appaltatrice direttamente partecipante alle A.T.I. assieme ad e ad . Parte_1 CP_1
Né , né l'attrice avrebbero invero eseguito alcuna attività cantieristica, CP_1 Parte_1
dal momento che il loro ruolo si sarebbe limitato a sostenere la “copertura finanziaria”
degli appalti, ossia i costi del materiale e, per i lavori oggetto della prima A.T.I., anche i corrispettivi della subappaltatrice In particolare, ha negato il proprio obbligo di CP_3
“eseguire una percentuale dei lavori commissionati pari al 49% quanto all'A.T.I. del
3.03.2016, al 33% quanto alle A.T.I. del 8.06.2017, 8.11.2017, e al 25% quanto all'A.T.I.
pagina 4 di 16 del 6.06.2018”, che alcuno degli atti pubblici costitutivi delle singole A.T.I. avrebbe,
infatti, mai previsto.
Ha inoltre contestato le allegazioni attoree relative (i) ai pagamenti effettuati da CP_6
eccependo l'irrilevanza della documentazione depositata in quanto formata
[...]
unilateralmente dall'attrice; ha dedotto di aver complessivamente corrisposto a la CP_3
somma netta di € 998.689,21 nel periodo compreso tra aprile 2016 e novembre 2019; (ii) ai pagamenti disposti in favore di perché relativi ad un contratto di Parte_3
consulenza risalente al 2014 ed inconferente rispetto all'attività delle CP_2
Ha eccepito l'infondatezza della domanda di accertamento negativo e, in quanto assorbita dal rigetto della prima, di quella di ripetizione di indebito, ed ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento delle quattro fatture contestate dall'attrice, riconducendole all'adempimento degli obblighi assunti con le costituzioni delle e fondandole sulla CP_2
circostanza, ammessa dall'attrice, per cui quest'ultima avrebbe incassato dai committenti finali quasi l'intero ammontare del dovuto, dovendo quindi provvedere a ripartire gli incassi con le altre mandanti.
Ha contestato anche il dedotto difetto di legittimazione, asserendo che gli anticipi bancari in forza dei quali i crediti portati dalle fatture sarebbero stati ceduti agli istituti di credito sarebbero stati successivamente revocati, e le corrispondenti somme, anticipate,
nuovamente addebitate alla stessa , che non avrebbe eseguito i relativi pagamenti CP_1
alle scadenze stabilite.
Ha pertanto concluso chiedendo:
“nel merito in principalità,
- rigettarsi integralmente tutte le domande ed eccezioni proposte da Parte_1
nei confronti di in quanto infondate in fatto e
[...] Controparte_1
in diritto;
pagina 5 di 16 in via riconvenzionale,
- condannarsi a corrispondere ad Parte_1 [...]
la somma capitale di € 285.942,16 quale corrispettivo dovuto per le Controparte_1
causali indicate nelle fatture n.50 del 06/07/2017, n.60 del 01/08/2017, n.3 del 15/01/2018
e n.57 del 01/08/2018, maggiorate di interessi ex D.Lgs. n.231/2002 dalla scadenza
indicata in fattura o, in subordine, dal dovuto o ancora dall'1.1.2022 al saldo effettivo.
Spese e onorari di causa rifusi”.
Disposto lo scambio di memorie ex art. 183 co. 6 cpc tra le parti, la causa, ritenuta sufficientemente istruita con i documenti prodotti, è stata trattenuta in decisione, senza ulteriore istruttoria costituenda, all'udienza del 4.12.2024, con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche.
***
L'oggetto del presente giudizio è costituito (i) da un lato, dal credito vantato dalla convenuta in relazione alle fatture nn. 50/1 del 6.7.2017, 60/1 del 31.7.2017, 03/1 del
15.1.2018, 57/1 del 1.8.2018, che a sua volta costituisce oggetto tanto della domanda di accertamento negativo svolta dall'attrice quanto della contrapporta domanda riconvenzionale di condanna svolta dalla convenuta, (ii) dall'altro, dalla domanda di ripetizione di indebito oggettivo svolta dall'attrice per la somma di € 145.547,23.
Con riferimento alle domande aventi ad oggetto il credito preteso da in forza delle CP_1
quattro fatture in questa sede azionate, ed al riparto dell'onere di allegazione e prova tra le parti, va ricordato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione il regime dell'onere probatorio non risulta modificato quando venga proposta una domanda di mero accertamento negativo del credito della controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga pagina 6 di 16 neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo: in tal caso ,la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Tuttavia, qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte,
ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass. ord.
20.9.2023 n. 26916; Cass. 15.2.2007 n. 3374).
Ebbene, sulla scorta della documentazione prodotta, può affermarsi che entrambe le odierne parti in causa si sono obbligate, costituendo le A.T.I. de quibus, a partecipare agli appalti non già svolgendo materialmente attività cantieristica, ma provvedendo a finanziare le opere da eseguire, sostenendo i costi dei materiali e i corrispettivi della subappaltatrice
(quanto alla prima A.T.I. del 3.3.2016). CP_3
Invero, la circostanza, tempestivamente e specificamente allegata dalla convenuta, non è
stata adeguatamente contestata dall'attrice, che significativamente non ha offerto di provare alcunchè di diverso, emergendo invece da quanto dalla stessa allegato e Parte_1
documentato che anch'ella ha partecipato alle A.T.I. non già svolgendo direttamente o indirettamente attività materiali di natura cantieristica, ma esclusivamente stipulando i relativi contratti, incassando i corrispettivi, anticipando la provvista necessaria a sostenere i costi e i corrispettivi della subappaltatrice. Ne consegue che nessuna delle parti in lite ha efficacemente dimostrato qualcosa di diverso dal fatto che ad eseguire materialmente le lavorazioni oggetto degli appalti fosse un soggetto diverso da CP_3
Ciò non può dirsi contrastato da quanto risulta dagli atti di costituzione delle A.T.I. di cui pagina 7 di 16 si tratta, ove è stato pattuito che “in ossequio agli artt. 34 e 37 d.lgs 163/2006, […]
l'attività relativa ai servizi indicati in premessa verrà eseguita dall'associazione temporanea di imprese nel suo complesso e […] le ripartizioni delle attività all'interno dell'associazione stessa risultano essere le seguenti […]” (art. 4 dell'A.T.I. del 3.3.2016 –
doc. 3 di parte attrice, e previsioni analoghe sono contenute nell'art. 4 dell'A.T.I. del
8.6.2017 – doc. 4 di parte attrice, nell'art. 4 dell' A.T.I. del 8.11.2017 – doc. 5 di parte attrice e nell'art. 4 dell' A.T.I. del del 6.6.2018 – doc. 6 di parte attrice).
Invero, l'art. 37 del d.lgs. 163/2006 è stato abrogato dal d.lgs. 50/2016 in data 18.4.2016,
talchè il tralatizio richiamo a tale disposizione contenuta nelle A.T.I. successive alla prima appare frutto di un refuso. La norma, comunque vigente al tempo della stipula della prima
A.T.I. del 3.3.2016, prevedeva comunque che “
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento
temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale
uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente;
per lavori scorporabili si intendono
lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara,
assumibili da uno dei mandanti;
per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una
riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. […] 3. Nel
caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono
ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori
consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento. […] 5. L'offerta dei concorrenti
raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della
stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli
assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di
prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”, il che rende sufficientemente chiaro come non fosse esclusa - quanto agli appalti aventi ad pagina 8 di 16 oggetto, come nel caso di specie, lavori - la stipula di contratti di subappalto (come nel caso di specie è avvenuto con la società , e dunque consentita una forma di CP_3
partecipazione delle imprese costituite in associazione anche solo “finanziaria”, volta cioè
alla stipula dei contratti con fornitori e subappaltatori ed alla fornitura delle relative provviste, senza dubbio ricompresa nell'ampio riferimento, nel testo contrattuale, alla
“attività relativa ai servizi indicati in premessa”, ossia “interventi di riparazione danni e miglioramento sismico di edifici danneggiati”.
In forza di quanto sopra, è risultata superflua la prova per testi richiesta dalla convenuta sui capp.
1-22 della propria memoria istruttoria.
Così chiarita l'entità della partecipazione delle odierne parti in causa alle associazioni temporanee di imprese, dev'essere accolta, ma solo parzialmente, la domanda riconvenzionale della convenuta, avente ad oggetto il pagamento del credito portato dalle 4
fatture azionate.
In primo luogo, va detto che la convenuta ha adeguatamente contrastato l'eccezione dell'attrice di difetto di titolarità attuale del credito, ammesso esistente, portato dalle fatture nn. 50/1 del 6.7.2017, 60/1 del 31.7.2017, 57/1 del 1.8.2018.
È pacifico, perché riconosciuto dalla stessa convenuta, che i crediti portati dalle predette fatture siano stati originariamente ceduti ad un istituto di credito secondo il meccanismo dell'anticipazione bancaria.
La documentazione prodotta da , però, prova con sufficiente chiarezza che gli CP_1
anticipi pattuiti con BancoBPM relativamente alle predette fatture sono stati successivamente revocati, addebitando sul conto della convenuta le somme volta per volta anticipate dalla banca, allo scadere dei termini pattuiti e pure in parte prorogati, in difetto di adempimento del debitore . Parte_1
Ciò emerge dai docc. 17-24 prodotti dalla convenuta, che consistono in corrispondenza pagina 9 di 16 intercorsa tra essa e la banca, ma anche tra la stessa e la banca, e che confermano Parte_1
che (i) relativamente alla fattura n. 50/2017 era stata anticipata la somma di € 62.500 sul maggiore importo fatturato, successivamente riaddebitato alla scadenza del 8.1.2018 (docc.
17-19); (ii) relativamente alla fattura n. 57/2018, è stata documentata l'espressa richiesta di scarico della fattura, avvenuta in data 11.4.2019 (doc. 23-24); (ii) relativamente alla fattura n. 60/2017, è agli atti l'espresso riconoscimento del debito da parte della , Parte_1
contenuta in missive inoltrate all'istituto di credito in data 12.10.2017 e 31.3.2018 (doc. 21
convenuta), nonché la contabilizzazione dell'anticipo di € 90.000 in data 31.7.2017 (doc.
20); è vero che la documentazione contabile di cui al doc. 22 di parte convenuta dimostra l'addebito da parte della banca della minore somma di € 60.000 su anticipo fatture, e dunque di somma diversa da quella oggetto di anticipo (90.000), ma la convenuta ha allegato che ciò sarebbe stato dovuto al pagamento parziale nel frattempo eseguito dalla
; poiché , limitandosi ad eccepire il difetto di prova dei riaccrediti in Parte_1 Parte_1
ragione della diversità tra le somme portate dai vari documenti prodotti, non ha tempestivamente né specificamente contestato la circostanza da ultimo richiamata del pagamento parziale, e considerando quanto dai documenti comunque emerge in relazione alle ulteriori fatture, pur tutte accumunate dallo stesso titolo (il credito derivante dall'A.T.I.), ciò basta a ritenere provata la titolarità del credito anche in relazione alla fattura da ultimo richiamata, il che ha reso superflua anche l'ulteriore prova per testi richiesta sul punto dalla convenuta.
Passando al merito della pretesa, è pacifico in causa che tutte le quattro fatture di cui trattasi siano state emesse da per il pagamento della quota di corrispettivo spettante CP_1
per la partecipazione alle CP_2
la domanda di accertamento negativo sulla allegazione, che già si è supra Controparte_7
giudicata infondata, per cui l'odierna convenuta si sarebbe obbligata ad eseguire una quota pagina 10 di 16 di lavorazioni cantieristiche negli appalti stipulati nel contesto delle A.T.I. costituite, in relazione ai quali obblighi sarebbe poi risultata inadempiente.
Tale fatto, che è l'unico fatto costitutivo dedotto dall'attrice a sostegno della domanda di accertamento negativo, è smentito, come si è già detto, dalle risultanze dell'istruttoria documentale.
In via ulteriore, va però detto che è agli atti anche l'espresso riconoscimento, da parte di
, del proprio debito in relazione tanto alla fattura n. 57/2018 (doc. 12 di parte Parte_1
convenuta, che è missiva del 1.3.2019 rivolta alla banca cessionaria e ad , nella CP_1
quale confessa che “il credito in questione si riferisce alla quota dei lavori Parte_1
eseguiti dalla società cedente […] affidati da più soggetti privati all […] il CP_2
pagamento […] del complessivo credito ceduto […] è pertanto condizionato: (i)
all'effettiva erogazione del contributo pubblico;
(ii) alla ripartizione tra le imprese
partecipanti all'A.T.I. dei ricavi realizzati, con assegnazione dei corrispettivi
corrispondenti alle fatture emesse da ciascuna. Il credito in questione è pertanto
riconosciuto da alle condizioni e nei limiti sopra precisati”), quanto alla Parte_1
fattura n. 60/2017 (doc. 21 di parte convenuta, che è missiva del 12.10.2017 rivolta ad e alla banca cessionaria, nella quale dichiara che “in riferimento al CP_1 Parte_1
vostro credito relativo alle fatture in oggetto, siamo a comunicarvi che le stesse verranno
saldate ad approvazione erogazione contributo regionale, presumiamo entro la data del
31.1.2018”).
Ebbene, la debitrice non ha, in questa sede, allegato né ha provato alcunchè in Parte_1
relazione alla dedotta erogazione del contributo regionale, ovvero al fatto che l'ipotetica mancata erogazione del contributo abbia impedito l'esatto adempimento dell'obbligazione nei confronti della convenuta . CP_1
Al contrario, ha ammesso sin dalla citazione di aver incassato la quasi totalità dei pagina 11 di 16 corrispettivi pattuiti con i committenti privati.
A fronte del riconoscimento espresso della debitrice, che produce l'effetto di esonero dalla prova disciplinato dall'art. 1988 c.c., e del difetto di prova di impedimenti all'esatto adempimento del debito riconosciuto, va pertanto accolta la domanda riconvenzionale, e rigettata la principale di accertamento negativo, relativamente alle fatture n. 60/2017 e
57/2018, e condannata l'attrice a pagare alla convenuta la somma complessiva, data dalla somma degli importi delle due fatture, detratti gli acconti che la convenuta ha ammesso di aver ricevuto dall'attrice in relazione a dette fatture (che sono pari ad €
16.800+32.000+15.000=63.800 come emerge dalla scheda contabile formata unilateralmente dalla convenuta e prodotta come, proprio doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione), di € 178.000,00, oltre agli interessi moratori dalla costituzione in mora al saldo.
Con riferimento ai crediti portati dalle due residue fatture, n. 50/2017 per € 109.800 e n.
3/2018 per € 88.000, in assenza di riconoscimenti da parte della debitrice non può che riespandersi l'originario ed ordinario onere della prova, che pone a carico della convenuta l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamnto della propria pretesa. CP_1
Dato per provato, pertanto, che il rapporto contrattuale esistito tra le parti fosse quello per cui contribuiva, per la sua quota, a “finanziare” l laddove , da CP_1 CP_2 Parte_1
parte sua, forniva del pari, per la sua quota, la provvista necessaria al funzionamento dell'associazione e stipulava i relativi contratti di appalto incassando dai clienti i corrispettivi che avrebbero poi dovuto essere distribuiti tra le parti, deve ritenersi che fosse pieno onere della convenuta, attrice in via riconvenzionale, quello di allegare e dimostrare di aver integralmente sostenuto la propria quota dei costi (cioè, di aver per parte sua adempiuto alla propria obbligazione) relativi alle A.T.I. del 3.3.2016 e del 8.11.2017 (cioè
le due A.T.I. cui si riferiscono le residue fatture di cui si tratta: docc. 14 e 16 di parte pagina 12 di 16 attrice), ciò che avrebbe fondato il proprio diritto di ottenere, pro quota e nella misura fatturata, parte dei compensi incassati dalla mandataria.
Un siffatto onere probatorio, però, non è stato adeguatamente adempiuto dalla convenuta,
che ha contestato, nella comparsa di costituzione, i conteggi sui quali è fondata la domanda di accertamento negativo di parte attrice (suoi docc. 8 e 9), lamentando che si tratterebbe di meri prospetti di formazione unilaterale privi di efficacia probante;
si è però limitata a produrre, da par suo, due distinti documenti (docc. 10 e 11) di identica natura, e cioè due schede contabili di formazione unilaterale, come tale parimenti privi di qualsiasi efficacia probante, e analogamente contestate dall'attrice nella prima memoria ex art. 18 co. 6 cpc.
La convenuta ha poi tempestivamente dedotto, a fondamento del proprio credito, di aver sostenuto costi complessivi, “sommando i pagamenti diretti fatti a agli altri CP_3
pagamenti per acquisti da terzi”, per € “998.689,21 netti (= € 770.678,22 + € 228.010,99)”
(comparsa, pagg. 10 e 11), cioè per cifre che si discostano da quelle allegate dalla ricorrente (“786.012,34 I.V.A. esclusa, nonché quelle dei fornitori per totali Euro
199.946,84 oltre I.V.A.”: citazione, pag. 6) in misura talmente modesta, nell'economia complessiva del rapporto, da non giustificare affatto la pretesa di pagamento della
(importante) cifra corrispondente alle due residue fatture n. 50/2017 per € 109.800 e n.
3/2018 per € 88.000.
Invero, non ha allegato quali altri e diversi costi essa avrebbe sostenuto, in relazione alle due A.T.I. del 3.3.2016 e 8.11.2017, in misura tale da legittimare la pretesa di cui alle fatture 50/2017 e 3/2018; quantomeno, non lo ha tempestivamente fatto, con la pretesa specificità, entro il termine che la legge processuale impone per l'allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (vale a dire la prima memoria ex art. 183 co. 6
cpc, che la convenuta non ha depositato).
Solo con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc, peraltro senza alcuna allegazione in tal pagina 13 di 16 senso, ha prodotto (docc. 36-43) una serie di documenti, parte dei quali scontano la medesima natura di prospetti contabili di formazione unilaterale di parte privi di rilevanza istruttoria, in altra parte consistenti in fatture e DDT emessi nei propri confronti da terzi indicati come fornitori. In disparte il fatto che alcuno di essi comprova l'effettuazione di un qualsiasi pagamento da parte della convenuta, nella misura in cui per il tramite di siffatti documenti si intenda introdurre nel giudizio l'allegazione (ovvero anche solo la precisazione) di fatti costitutivi diversi da quelli dedotti tempestivamente, la relativa allegazione e la correlata documentazione sono come tali inammissibili.
Nessuno degli ulteriori capitoli di prova per testi di parte convenuta, poi, è valso a superare la lacuna documentale di cui si è detto.
Quindi, relativamente alle fatture n. 50/2017 per € 109.800 e n. 3/2018 per € 88.000, la riconvenzionale di parte convenuta va rigettata, e la principale di accertamento negativo di parte attrice accolta.
Rimane da considerare la domanda di ripetizione di indebito svolta dall'attrice Parte_1
con riferimento alla somma di € “145.547,23, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo”.
Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare il pagamento, l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, e dunque l'eccedenza del pagamento (Cass. n. 34427/2022;
Cass. n. 7501/2012; Cass. 9604/2000).
L'attrice non ha minimamente adempiuto all'onere su di sé gravante, se non producendo i docc. 9 e 11 allegati alla citazione, dai quali dovrebbe trarsi conferma documentale di quanto allegato a sostegno della domanda di ripetizione dell'indebito, e cioè che “In
pagina 14 di 16 sintesi, quindi, emetteva nei confronti di fatture Controparte_1 Parte_1
per totali Euro 1.374.835,31 oltre I.V.A., e così per complessivi Euro 1.641.299,07, di cui
incassava Euro 1.131.506,40 oltre I.V.A., pari a Euro 1.355.356,91 (doc. n.10: prospetto
fatture emesse da nei confronti di ). Con questa provvista fornita dalla CP_1 Parte_1
Società Attrice, la convenuta pagava successivamente le fatture emesse da per CP_3
complessivi Euro 786.012,34 I.V.A. esclusa, nonché quelle dei fornitori per totali Euro
199.946,84 oltre I.V.A., trattenendo per sé Euro 145.547,23 (doc. n.11: elenco materiali
acquistati da;
cfr. conteggio finale in calce al prospetto sub doc. n.9)” (citazione, CP_1
pag. 6).
Ancora una volta, la parte onerata ha prodotto a fondamento della propria domanda meri elenchi di cifre unilateralmente formati (tali sono sia il doc. 9 che il doc. 11), che come tali non provano alcunchè. Le istanze di prova per testi formulate, non attinendo alla domanda di ripetizione, non sono state ammesse perché superflue.
La domanda di ripetizione va pertanto rigettata.
In conclusione, va accolta la riconvenzionale della convenuta per il pagamento della somma di € 178.000,00, oltre agli interessi moratori dalla costituzione in mora al saldo di cui alle fatture emesse da nei confronti di Ediltecno nn. 60/2017 e 57/2018; va CP_1
accolta la domanda di accertamento negativo del credito portato dalle restanti fatture n.
50/2017 per € 109.800 e n. 3/2018 per € 88.000 emesse da nei confronti di CP_1
; va rigettata la domanda attorea di ripetizione di indebito. Parte_1
La parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. in parziale accoglimento della domanda principale di parte attrice
[...]
accerta e dichiara che la convenuta Parte_2 Controparte_1
pagina 15 di 16 Co non può vantare alcun credito nei confronti dell'attrice in relazione alle Parte_1
fatture n. 50/2017 per € 109.800,00 e n. 3/2018 per € 88.000,00;
2. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta
[...]
condanna parte attrice in Controparte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla convenuta
[...]
la somma di € 178.000,00, oltre agli interessi moratori dalla Controparte_1
costituzione in mora al saldo, a saldo delle fatture emesse da nei confronti di CP_1
nn. 60/2017 e 57/2018; Parte_1
3. rigetta la domanda di ripetizione di indebito formulata da parte attrice;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Rovigo, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 16 di 16
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 1225/2022 R.G. e promossa da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t.,
- attrice -
con il patrocinio degli avv.ti BISATTI EZIO e PERILLO GUIDO
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t.,
- convenuta -
con il patrocinio dell'avv. REGAZZON LISA,
Conclusioni di parte attrice:
come da foglio depositato il 3.12.2024;
Conclusioni di parte convenuta:
come da foglio depositato il 2.12.2024;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito solo ”) ha convenuto in Parte_2 Parte_1
giudizio la società (di seguito solo ”) esponendo: Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 16 - di aver costituito, tra il 3.3.2016 ed il 6.6.2018, quattro (associazioni CP_2
temporanee di imprese) con la convenuta e, successivamente, anche con la subappaltatrice allo scopo di eseguire gli interventi edilizi di riparazione dei CP_3
danni e di adeguamento sismico in seguito al noto terremoto che nelle date del 20 e 29
maggio 2012 ha interessato intere province ai confini tra le regioni Emilia Romagna,
Veneto e Lombardia, presso edifici di proprietà di singoli committenti, indicati in citazione, ammessi al contributo pubblico stanziato dalle regioni Lombardia ed Emilia
Romagna;
- che nei raggruppamenti di imprese di cui sopra avrebbe svolto funzioni di Parte_1
capogruppo e mandataria speciale collettiva, con poteri di stipula dei vari contratti di appalto e di effettuare e ricevere dai committenti ogni relativo pagamento;
- che, in ragione di quanto pattuito tra le società partecipanti alle associazioni temporanee, la convenuta avrebbe dovuto eseguire una percentuale dei lavori commissionati (“pari al 49% quanto all'A.T.I. del 3.03.2016, al 33% quanto alle A.T.I.
del 8.06.2017, 8.11.2017, e al 25% quanto all'A.T.I. del 6.06.2018”: citazione, pag. 5),
partecipando proporzionalmente alla ripartizione dei costi derivanti dalle commesse;
- che, diversamene dal pattuito, “non solo non eseguiva alcuna attività nei CP_1
cantieri, ma sosteneva solo inizialmente i relativi costi” (ibidem), costringendo a sopportare detti costi in misura superiore alle previsioni contrattuali, onde Parte_1
evitare l'interruzione delle lavorazioni;
- che in particolare, considerando i compensi originariamente corrisposti alla subappaltatrice (prima che costei entrasse a far parte dei raggruppamenti di CP_3
imprese), avrebbe ricevuto da la somma complessiva fatturata di € CP_1 Parte_1
1.355.356,91, con la quale avrebbe pagato la per € 786.012,34 oltre IVA e CP_3
altri fornitori per € 199.946,84 oltre IVA, omettendo di farsi carico degli ulteriori costi pagina 2 di 16 alla stessa spettanti e dunque trattenendo ingiustificatamente per sé la somma di €
145.547,23; diversamente, si sarebbe dovuta far carico di ulteriori oneri Parte_1
dovuti alla ed all'ulteriore società, intervenuta nell'esecuzione dei lavori, CP_3 [...]
di quantificazione in progressivo divenire;
CP_4
- che la predetta somma di € 145.547,23, frutto di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.,
dovrebbe essere restituita alla;
Parte_1
- che , non paga, avrebbe altresì preteso il pagamento di ulteriori € 285.942,00 di CP_1
cui alle fatture nn. 50/1 del 6.7.2017, 60/1 del 31.7.2017, 03/1 del 15.1.2018, 57/1 del
1.8.2018;
- che tale ultima somma non sarebbe comunque dovuta alla convenuta, perché “non ha eseguito alcuna parte delle lavorazioni previste nei cantieri indicati negli atti di costituzione delle A.T.I.; non ha di fatto sostenuto alcun costo derivante dalle commesse in questione, dal momento che la relativa provvista era ad essa fornita in anticipo dalla mandataria, trattenendo illegittimamente per sé Euro 145.547,22; da quanto è poi dato sapere, ha ceduto alle banche i crediti di cui alle fatture n.50/2017,
n.60/2017 e n.57/2018, con la conseguenza che neppure risulta legittimata a domandare il pagamento del relativo saldo” (citazione, pag. 9).
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito:
- per quanto dedotto in narrativa, accertare che non vanta alcun Controparte_1
credito nei confronti di e che pertanto nulla è dovuto alla convenuta a Parte_1
saldo delle fatture emesse n.50/1 del 6.07.2017, n.60/1 del 31.07.2017, n.03/1 del
15.01.2018, e n.57/1 dell'1.08.2018;
- accertati i fatti e le circostanze esposte in narrativa, condannare Controparte_1
codice fiscale e partita IVA con sede in Este (PD), Via Principe
[...] P.IVA_2
pagina 3 di 16 12/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_5
restituzione ex art.2033 c.c. in favore di codice fiscale e partita IVA Parte_1
, con sede in Pozzonovo (PD), Via L. Da Vinci n.20, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, delle somme indebitamente percepite pari ad Euro
145.547,23, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di
causa o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Salvis iuribus.
In ogni caso: condannare la convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi di causa,
oltre agli accessori di legge”.
Si è costituita in giudizio la convenuta, confermando di vantare nei confronti della il credito oggetto di causa, che scaturirebbe dalla ripartizione pro quota dei Parte_1
corrispettivi, relativi ai lavori eseguiti presso gli edifici dei committenti interessati dal terremoto, già incassati da , di cui ha pertanto chiesto in via riconvenzionale la Parte_1
condanna al relativo pagamento.
ha dedotto, in particolare, che la quasi totalità dei lavori presso i cantieri per i quali CP_1
le quattro A.T.I. sono state costituite sarebbe stata eseguita in via esclusiva da personale dipendente della nella prima (costituita il 3.3.2016) quale subappaltatrice, CP_3 CP_2
negli altri casi in quanto appaltatrice direttamente partecipante alle A.T.I. assieme ad e ad . Parte_1 CP_1
Né , né l'attrice avrebbero invero eseguito alcuna attività cantieristica, CP_1 Parte_1
dal momento che il loro ruolo si sarebbe limitato a sostenere la “copertura finanziaria”
degli appalti, ossia i costi del materiale e, per i lavori oggetto della prima A.T.I., anche i corrispettivi della subappaltatrice In particolare, ha negato il proprio obbligo di CP_3
“eseguire una percentuale dei lavori commissionati pari al 49% quanto all'A.T.I. del
3.03.2016, al 33% quanto alle A.T.I. del 8.06.2017, 8.11.2017, e al 25% quanto all'A.T.I.
pagina 4 di 16 del 6.06.2018”, che alcuno degli atti pubblici costitutivi delle singole A.T.I. avrebbe,
infatti, mai previsto.
Ha inoltre contestato le allegazioni attoree relative (i) ai pagamenti effettuati da CP_6
eccependo l'irrilevanza della documentazione depositata in quanto formata
[...]
unilateralmente dall'attrice; ha dedotto di aver complessivamente corrisposto a la CP_3
somma netta di € 998.689,21 nel periodo compreso tra aprile 2016 e novembre 2019; (ii) ai pagamenti disposti in favore di perché relativi ad un contratto di Parte_3
consulenza risalente al 2014 ed inconferente rispetto all'attività delle CP_2
Ha eccepito l'infondatezza della domanda di accertamento negativo e, in quanto assorbita dal rigetto della prima, di quella di ripetizione di indebito, ed ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento delle quattro fatture contestate dall'attrice, riconducendole all'adempimento degli obblighi assunti con le costituzioni delle e fondandole sulla CP_2
circostanza, ammessa dall'attrice, per cui quest'ultima avrebbe incassato dai committenti finali quasi l'intero ammontare del dovuto, dovendo quindi provvedere a ripartire gli incassi con le altre mandanti.
Ha contestato anche il dedotto difetto di legittimazione, asserendo che gli anticipi bancari in forza dei quali i crediti portati dalle fatture sarebbero stati ceduti agli istituti di credito sarebbero stati successivamente revocati, e le corrispondenti somme, anticipate,
nuovamente addebitate alla stessa , che non avrebbe eseguito i relativi pagamenti CP_1
alle scadenze stabilite.
Ha pertanto concluso chiedendo:
“nel merito in principalità,
- rigettarsi integralmente tutte le domande ed eccezioni proposte da Parte_1
nei confronti di in quanto infondate in fatto e
[...] Controparte_1
in diritto;
pagina 5 di 16 in via riconvenzionale,
- condannarsi a corrispondere ad Parte_1 [...]
la somma capitale di € 285.942,16 quale corrispettivo dovuto per le Controparte_1
causali indicate nelle fatture n.50 del 06/07/2017, n.60 del 01/08/2017, n.3 del 15/01/2018
e n.57 del 01/08/2018, maggiorate di interessi ex D.Lgs. n.231/2002 dalla scadenza
indicata in fattura o, in subordine, dal dovuto o ancora dall'1.1.2022 al saldo effettivo.
Spese e onorari di causa rifusi”.
Disposto lo scambio di memorie ex art. 183 co. 6 cpc tra le parti, la causa, ritenuta sufficientemente istruita con i documenti prodotti, è stata trattenuta in decisione, senza ulteriore istruttoria costituenda, all'udienza del 4.12.2024, con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche.
***
L'oggetto del presente giudizio è costituito (i) da un lato, dal credito vantato dalla convenuta in relazione alle fatture nn. 50/1 del 6.7.2017, 60/1 del 31.7.2017, 03/1 del
15.1.2018, 57/1 del 1.8.2018, che a sua volta costituisce oggetto tanto della domanda di accertamento negativo svolta dall'attrice quanto della contrapporta domanda riconvenzionale di condanna svolta dalla convenuta, (ii) dall'altro, dalla domanda di ripetizione di indebito oggettivo svolta dall'attrice per la somma di € 145.547,23.
Con riferimento alle domande aventi ad oggetto il credito preteso da in forza delle CP_1
quattro fatture in questa sede azionate, ed al riparto dell'onere di allegazione e prova tra le parti, va ricordato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione il regime dell'onere probatorio non risulta modificato quando venga proposta una domanda di mero accertamento negativo del credito della controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga pagina 6 di 16 neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo: in tal caso ,la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Tuttavia, qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte,
ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass. ord.
20.9.2023 n. 26916; Cass. 15.2.2007 n. 3374).
Ebbene, sulla scorta della documentazione prodotta, può affermarsi che entrambe le odierne parti in causa si sono obbligate, costituendo le A.T.I. de quibus, a partecipare agli appalti non già svolgendo materialmente attività cantieristica, ma provvedendo a finanziare le opere da eseguire, sostenendo i costi dei materiali e i corrispettivi della subappaltatrice
(quanto alla prima A.T.I. del 3.3.2016). CP_3
Invero, la circostanza, tempestivamente e specificamente allegata dalla convenuta, non è
stata adeguatamente contestata dall'attrice, che significativamente non ha offerto di provare alcunchè di diverso, emergendo invece da quanto dalla stessa allegato e Parte_1
documentato che anch'ella ha partecipato alle A.T.I. non già svolgendo direttamente o indirettamente attività materiali di natura cantieristica, ma esclusivamente stipulando i relativi contratti, incassando i corrispettivi, anticipando la provvista necessaria a sostenere i costi e i corrispettivi della subappaltatrice. Ne consegue che nessuna delle parti in lite ha efficacemente dimostrato qualcosa di diverso dal fatto che ad eseguire materialmente le lavorazioni oggetto degli appalti fosse un soggetto diverso da CP_3
Ciò non può dirsi contrastato da quanto risulta dagli atti di costituzione delle A.T.I. di cui pagina 7 di 16 si tratta, ove è stato pattuito che “in ossequio agli artt. 34 e 37 d.lgs 163/2006, […]
l'attività relativa ai servizi indicati in premessa verrà eseguita dall'associazione temporanea di imprese nel suo complesso e […] le ripartizioni delle attività all'interno dell'associazione stessa risultano essere le seguenti […]” (art. 4 dell'A.T.I. del 3.3.2016 –
doc. 3 di parte attrice, e previsioni analoghe sono contenute nell'art. 4 dell'A.T.I. del
8.6.2017 – doc. 4 di parte attrice, nell'art. 4 dell' A.T.I. del 8.11.2017 – doc. 5 di parte attrice e nell'art. 4 dell' A.T.I. del del 6.6.2018 – doc. 6 di parte attrice).
Invero, l'art. 37 del d.lgs. 163/2006 è stato abrogato dal d.lgs. 50/2016 in data 18.4.2016,
talchè il tralatizio richiamo a tale disposizione contenuta nelle A.T.I. successive alla prima appare frutto di un refuso. La norma, comunque vigente al tempo della stipula della prima
A.T.I. del 3.3.2016, prevedeva comunque che “
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento
temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale
uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente;
per lavori scorporabili si intendono
lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara,
assumibili da uno dei mandanti;
per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una
riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. […] 3. Nel
caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono
ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori
consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento. […] 5. L'offerta dei concorrenti
raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della
stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli
assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di
prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”, il che rende sufficientemente chiaro come non fosse esclusa - quanto agli appalti aventi ad pagina 8 di 16 oggetto, come nel caso di specie, lavori - la stipula di contratti di subappalto (come nel caso di specie è avvenuto con la società , e dunque consentita una forma di CP_3
partecipazione delle imprese costituite in associazione anche solo “finanziaria”, volta cioè
alla stipula dei contratti con fornitori e subappaltatori ed alla fornitura delle relative provviste, senza dubbio ricompresa nell'ampio riferimento, nel testo contrattuale, alla
“attività relativa ai servizi indicati in premessa”, ossia “interventi di riparazione danni e miglioramento sismico di edifici danneggiati”.
In forza di quanto sopra, è risultata superflua la prova per testi richiesta dalla convenuta sui capp.
1-22 della propria memoria istruttoria.
Così chiarita l'entità della partecipazione delle odierne parti in causa alle associazioni temporanee di imprese, dev'essere accolta, ma solo parzialmente, la domanda riconvenzionale della convenuta, avente ad oggetto il pagamento del credito portato dalle 4
fatture azionate.
In primo luogo, va detto che la convenuta ha adeguatamente contrastato l'eccezione dell'attrice di difetto di titolarità attuale del credito, ammesso esistente, portato dalle fatture nn. 50/1 del 6.7.2017, 60/1 del 31.7.2017, 57/1 del 1.8.2018.
È pacifico, perché riconosciuto dalla stessa convenuta, che i crediti portati dalle predette fatture siano stati originariamente ceduti ad un istituto di credito secondo il meccanismo dell'anticipazione bancaria.
La documentazione prodotta da , però, prova con sufficiente chiarezza che gli CP_1
anticipi pattuiti con BancoBPM relativamente alle predette fatture sono stati successivamente revocati, addebitando sul conto della convenuta le somme volta per volta anticipate dalla banca, allo scadere dei termini pattuiti e pure in parte prorogati, in difetto di adempimento del debitore . Parte_1
Ciò emerge dai docc. 17-24 prodotti dalla convenuta, che consistono in corrispondenza pagina 9 di 16 intercorsa tra essa e la banca, ma anche tra la stessa e la banca, e che confermano Parte_1
che (i) relativamente alla fattura n. 50/2017 era stata anticipata la somma di € 62.500 sul maggiore importo fatturato, successivamente riaddebitato alla scadenza del 8.1.2018 (docc.
17-19); (ii) relativamente alla fattura n. 57/2018, è stata documentata l'espressa richiesta di scarico della fattura, avvenuta in data 11.4.2019 (doc. 23-24); (ii) relativamente alla fattura n. 60/2017, è agli atti l'espresso riconoscimento del debito da parte della , Parte_1
contenuta in missive inoltrate all'istituto di credito in data 12.10.2017 e 31.3.2018 (doc. 21
convenuta), nonché la contabilizzazione dell'anticipo di € 90.000 in data 31.7.2017 (doc.
20); è vero che la documentazione contabile di cui al doc. 22 di parte convenuta dimostra l'addebito da parte della banca della minore somma di € 60.000 su anticipo fatture, e dunque di somma diversa da quella oggetto di anticipo (90.000), ma la convenuta ha allegato che ciò sarebbe stato dovuto al pagamento parziale nel frattempo eseguito dalla
; poiché , limitandosi ad eccepire il difetto di prova dei riaccrediti in Parte_1 Parte_1
ragione della diversità tra le somme portate dai vari documenti prodotti, non ha tempestivamente né specificamente contestato la circostanza da ultimo richiamata del pagamento parziale, e considerando quanto dai documenti comunque emerge in relazione alle ulteriori fatture, pur tutte accumunate dallo stesso titolo (il credito derivante dall'A.T.I.), ciò basta a ritenere provata la titolarità del credito anche in relazione alla fattura da ultimo richiamata, il che ha reso superflua anche l'ulteriore prova per testi richiesta sul punto dalla convenuta.
Passando al merito della pretesa, è pacifico in causa che tutte le quattro fatture di cui trattasi siano state emesse da per il pagamento della quota di corrispettivo spettante CP_1
per la partecipazione alle CP_2
la domanda di accertamento negativo sulla allegazione, che già si è supra Controparte_7
giudicata infondata, per cui l'odierna convenuta si sarebbe obbligata ad eseguire una quota pagina 10 di 16 di lavorazioni cantieristiche negli appalti stipulati nel contesto delle A.T.I. costituite, in relazione ai quali obblighi sarebbe poi risultata inadempiente.
Tale fatto, che è l'unico fatto costitutivo dedotto dall'attrice a sostegno della domanda di accertamento negativo, è smentito, come si è già detto, dalle risultanze dell'istruttoria documentale.
In via ulteriore, va però detto che è agli atti anche l'espresso riconoscimento, da parte di
, del proprio debito in relazione tanto alla fattura n. 57/2018 (doc. 12 di parte Parte_1
convenuta, che è missiva del 1.3.2019 rivolta alla banca cessionaria e ad , nella CP_1
quale confessa che “il credito in questione si riferisce alla quota dei lavori Parte_1
eseguiti dalla società cedente […] affidati da più soggetti privati all […] il CP_2
pagamento […] del complessivo credito ceduto […] è pertanto condizionato: (i)
all'effettiva erogazione del contributo pubblico;
(ii) alla ripartizione tra le imprese
partecipanti all'A.T.I. dei ricavi realizzati, con assegnazione dei corrispettivi
corrispondenti alle fatture emesse da ciascuna. Il credito in questione è pertanto
riconosciuto da alle condizioni e nei limiti sopra precisati”), quanto alla Parte_1
fattura n. 60/2017 (doc. 21 di parte convenuta, che è missiva del 12.10.2017 rivolta ad e alla banca cessionaria, nella quale dichiara che “in riferimento al CP_1 Parte_1
vostro credito relativo alle fatture in oggetto, siamo a comunicarvi che le stesse verranno
saldate ad approvazione erogazione contributo regionale, presumiamo entro la data del
31.1.2018”).
Ebbene, la debitrice non ha, in questa sede, allegato né ha provato alcunchè in Parte_1
relazione alla dedotta erogazione del contributo regionale, ovvero al fatto che l'ipotetica mancata erogazione del contributo abbia impedito l'esatto adempimento dell'obbligazione nei confronti della convenuta . CP_1
Al contrario, ha ammesso sin dalla citazione di aver incassato la quasi totalità dei pagina 11 di 16 corrispettivi pattuiti con i committenti privati.
A fronte del riconoscimento espresso della debitrice, che produce l'effetto di esonero dalla prova disciplinato dall'art. 1988 c.c., e del difetto di prova di impedimenti all'esatto adempimento del debito riconosciuto, va pertanto accolta la domanda riconvenzionale, e rigettata la principale di accertamento negativo, relativamente alle fatture n. 60/2017 e
57/2018, e condannata l'attrice a pagare alla convenuta la somma complessiva, data dalla somma degli importi delle due fatture, detratti gli acconti che la convenuta ha ammesso di aver ricevuto dall'attrice in relazione a dette fatture (che sono pari ad €
16.800+32.000+15.000=63.800 come emerge dalla scheda contabile formata unilateralmente dalla convenuta e prodotta come, proprio doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione), di € 178.000,00, oltre agli interessi moratori dalla costituzione in mora al saldo.
Con riferimento ai crediti portati dalle due residue fatture, n. 50/2017 per € 109.800 e n.
3/2018 per € 88.000, in assenza di riconoscimenti da parte della debitrice non può che riespandersi l'originario ed ordinario onere della prova, che pone a carico della convenuta l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamnto della propria pretesa. CP_1
Dato per provato, pertanto, che il rapporto contrattuale esistito tra le parti fosse quello per cui contribuiva, per la sua quota, a “finanziare” l laddove , da CP_1 CP_2 Parte_1
parte sua, forniva del pari, per la sua quota, la provvista necessaria al funzionamento dell'associazione e stipulava i relativi contratti di appalto incassando dai clienti i corrispettivi che avrebbero poi dovuto essere distribuiti tra le parti, deve ritenersi che fosse pieno onere della convenuta, attrice in via riconvenzionale, quello di allegare e dimostrare di aver integralmente sostenuto la propria quota dei costi (cioè, di aver per parte sua adempiuto alla propria obbligazione) relativi alle A.T.I. del 3.3.2016 e del 8.11.2017 (cioè
le due A.T.I. cui si riferiscono le residue fatture di cui si tratta: docc. 14 e 16 di parte pagina 12 di 16 attrice), ciò che avrebbe fondato il proprio diritto di ottenere, pro quota e nella misura fatturata, parte dei compensi incassati dalla mandataria.
Un siffatto onere probatorio, però, non è stato adeguatamente adempiuto dalla convenuta,
che ha contestato, nella comparsa di costituzione, i conteggi sui quali è fondata la domanda di accertamento negativo di parte attrice (suoi docc. 8 e 9), lamentando che si tratterebbe di meri prospetti di formazione unilaterale privi di efficacia probante;
si è però limitata a produrre, da par suo, due distinti documenti (docc. 10 e 11) di identica natura, e cioè due schede contabili di formazione unilaterale, come tale parimenti privi di qualsiasi efficacia probante, e analogamente contestate dall'attrice nella prima memoria ex art. 18 co. 6 cpc.
La convenuta ha poi tempestivamente dedotto, a fondamento del proprio credito, di aver sostenuto costi complessivi, “sommando i pagamenti diretti fatti a agli altri CP_3
pagamenti per acquisti da terzi”, per € “998.689,21 netti (= € 770.678,22 + € 228.010,99)”
(comparsa, pagg. 10 e 11), cioè per cifre che si discostano da quelle allegate dalla ricorrente (“786.012,34 I.V.A. esclusa, nonché quelle dei fornitori per totali Euro
199.946,84 oltre I.V.A.”: citazione, pag. 6) in misura talmente modesta, nell'economia complessiva del rapporto, da non giustificare affatto la pretesa di pagamento della
(importante) cifra corrispondente alle due residue fatture n. 50/2017 per € 109.800 e n.
3/2018 per € 88.000.
Invero, non ha allegato quali altri e diversi costi essa avrebbe sostenuto, in relazione alle due A.T.I. del 3.3.2016 e 8.11.2017, in misura tale da legittimare la pretesa di cui alle fatture 50/2017 e 3/2018; quantomeno, non lo ha tempestivamente fatto, con la pretesa specificità, entro il termine che la legge processuale impone per l'allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (vale a dire la prima memoria ex art. 183 co. 6
cpc, che la convenuta non ha depositato).
Solo con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc, peraltro senza alcuna allegazione in tal pagina 13 di 16 senso, ha prodotto (docc. 36-43) una serie di documenti, parte dei quali scontano la medesima natura di prospetti contabili di formazione unilaterale di parte privi di rilevanza istruttoria, in altra parte consistenti in fatture e DDT emessi nei propri confronti da terzi indicati come fornitori. In disparte il fatto che alcuno di essi comprova l'effettuazione di un qualsiasi pagamento da parte della convenuta, nella misura in cui per il tramite di siffatti documenti si intenda introdurre nel giudizio l'allegazione (ovvero anche solo la precisazione) di fatti costitutivi diversi da quelli dedotti tempestivamente, la relativa allegazione e la correlata documentazione sono come tali inammissibili.
Nessuno degli ulteriori capitoli di prova per testi di parte convenuta, poi, è valso a superare la lacuna documentale di cui si è detto.
Quindi, relativamente alle fatture n. 50/2017 per € 109.800 e n. 3/2018 per € 88.000, la riconvenzionale di parte convenuta va rigettata, e la principale di accertamento negativo di parte attrice accolta.
Rimane da considerare la domanda di ripetizione di indebito svolta dall'attrice Parte_1
con riferimento alla somma di € “145.547,23, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo”.
Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare il pagamento, l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, e dunque l'eccedenza del pagamento (Cass. n. 34427/2022;
Cass. n. 7501/2012; Cass. 9604/2000).
L'attrice non ha minimamente adempiuto all'onere su di sé gravante, se non producendo i docc. 9 e 11 allegati alla citazione, dai quali dovrebbe trarsi conferma documentale di quanto allegato a sostegno della domanda di ripetizione dell'indebito, e cioè che “In
pagina 14 di 16 sintesi, quindi, emetteva nei confronti di fatture Controparte_1 Parte_1
per totali Euro 1.374.835,31 oltre I.V.A., e così per complessivi Euro 1.641.299,07, di cui
incassava Euro 1.131.506,40 oltre I.V.A., pari a Euro 1.355.356,91 (doc. n.10: prospetto
fatture emesse da nei confronti di ). Con questa provvista fornita dalla CP_1 Parte_1
Società Attrice, la convenuta pagava successivamente le fatture emesse da per CP_3
complessivi Euro 786.012,34 I.V.A. esclusa, nonché quelle dei fornitori per totali Euro
199.946,84 oltre I.V.A., trattenendo per sé Euro 145.547,23 (doc. n.11: elenco materiali
acquistati da;
cfr. conteggio finale in calce al prospetto sub doc. n.9)” (citazione, CP_1
pag. 6).
Ancora una volta, la parte onerata ha prodotto a fondamento della propria domanda meri elenchi di cifre unilateralmente formati (tali sono sia il doc. 9 che il doc. 11), che come tali non provano alcunchè. Le istanze di prova per testi formulate, non attinendo alla domanda di ripetizione, non sono state ammesse perché superflue.
La domanda di ripetizione va pertanto rigettata.
In conclusione, va accolta la riconvenzionale della convenuta per il pagamento della somma di € 178.000,00, oltre agli interessi moratori dalla costituzione in mora al saldo di cui alle fatture emesse da nei confronti di Ediltecno nn. 60/2017 e 57/2018; va CP_1
accolta la domanda di accertamento negativo del credito portato dalle restanti fatture n.
50/2017 per € 109.800 e n. 3/2018 per € 88.000 emesse da nei confronti di CP_1
; va rigettata la domanda attorea di ripetizione di indebito. Parte_1
La parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. in parziale accoglimento della domanda principale di parte attrice
[...]
accerta e dichiara che la convenuta Parte_2 Controparte_1
pagina 15 di 16 Co non può vantare alcun credito nei confronti dell'attrice in relazione alle Parte_1
fatture n. 50/2017 per € 109.800,00 e n. 3/2018 per € 88.000,00;
2. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta
[...]
condanna parte attrice in Controparte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla convenuta
[...]
la somma di € 178.000,00, oltre agli interessi moratori dalla Controparte_1
costituzione in mora al saldo, a saldo delle fatture emesse da nei confronti di CP_1
nn. 60/2017 e 57/2018; Parte_1
3. rigetta la domanda di ripetizione di indebito formulata da parte attrice;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Rovigo, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 16 di 16