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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/12/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3250/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3250/2019
Oggi 18 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Elena Scotti, sono comparsi:
per 'avv. TI GI MA;
Parte_1
per l'avv. PAFFONI MARCO, in Controparte_1
sostituzione dell'avv. FUSIGNANI MARCO per delega orale.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Bastetti si riporta integralmente agli atti di causa, ivi compresi gli scritti difensivi finali;
dichiara di condividere le conclusioni del c.t.u. e chiede la liquidazione del danno biologico e morale, nonché le spese come da relazione del c.t.u.; chiede la condanna della controparte alle spese di lite.
L'avv. Paffoni si richiama alle difese già illustrate;
si richiama agli oneri probatori ex art. 2051
c.c., che non sono stati assolti, posto che il danneggiato deve provare il fatto dannoso e il nesso di causa con il danno patito;
nel caso di specie tutto questo aspetto manca, la prova pagina 1 di 13 orale non offre conferma dell'accadimento, né può soccorrere il richiamo alle presunzioni,
non essendovi sufficienti elementi;
l'unico dato è il fatto che la signora sia stata rinvenuta riversa per terra, ma non vi è prova dell'imputabilità dell'evento al palchetto sopraelevato;
non vi è prova della dinamica del sinistro e manca dunque il primario presupposto di accoglimento della domanda. Dal punto di vista del quantum, il danno residuato deve essere eventualmente liquidato senza maggiorazioni, in difetto di prova dei presupposti per una personalizzazione. Sulle spese mediche, evidenzia che, sebbene il c.t.u. le abbia ritenute congrue, emerge dai documenti come la signora abbia acceduto a strutture private, Pt_1
invece che al SSN ove avrebbe pagato solo il ticket. Si richiama a tutte le difese e chiede respingersi le domande attoree.
L'avv. Bastetti, quanto alla lamentata carenza di prova, si riporta alla memoria conclusionale di replica, ove ha affrontato la questione richiamando le prove testimoniali. In ordine alla c.t.u., evidenzia che nessuno dei c.t.p. ha svolto osservazioni.
L'avv. Paffoni conferma che non sono state svolte osservazioni alla c.t.u., ma ciò che è stato dedotto nella presente udienza è una valutazione giuridica e non medico-legale.
Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, esonerando i procuratori dal ricomparire per la lettura della sentenza;
all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3250/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2 C.F._1
TI GI MA e GA IZ, elettivamente domiciliata presso i medesimi
PARTE ATTRICE
contro
(P.IVA: , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. FUSIGNANI MARCO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità da cose in custodia – art. 2051 c.c.
pagina 3 di 13
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) Per i motivi di cui alle premesse, rimettere la causa in istruttoria al fine di esperire CTU medico-
legale atta a valutare il danno subito dalla sig.ra Parte_1
2) Nel merito in via principale: voglia l'ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e
deduzione disattesa, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art.2051 c.c., o in Controparte_1
subordine ex art.2043 c.c., nel sinistro per cui è causa, conseguentemente e per l'effetto condannare
la convenuta al risarcimento, in favore dell'istante, della somma di €.16.259,86 o altra diversa
minor somma da accertare in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi legali dal fatto
al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge;
3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede la rimessione della causa in istruttoria al fine di esperire CTU medico-legale finalizzata
alla quantificazione del danno subito dalla sig.ra Parte_1
Con osservanza.”
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Novara adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione,
in via principale,
pagina 4 di 13 rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto ed, in ogni caso,
eccessive nel quantum.
In ogni caso,
condannare la sig.ra al rimborso delle spese di lite in favore del . Parte_1 CP_1
In via istruttoria,
nella denegata ipotesi di ammissione della CTU richiesta da parte attrice, si insiste affinchè il CTU
accerti e descriva la sussistenza di stati patologici pre-esistenti in capo alla sig.ra Pt_1
quantificando gli eventuali postumi permanenti in via differenziale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per sentirlo condannare al risarcimento, ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c., o in subordine dell'art. 2043 c.c., di tutti i danni patiti in conseguenza della caduta occorsa il 19.10.2018, quantificati in € 16.259,86.
Nel costituirsi in giudizio, il ha chiesto il rigetto delle domande attoree, ritenute CP_1
infondate in fatto e in diritto e, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità, ha chiesto ridursi la quantificazione dei danni, tenuto conto della condotta imprudente dell'attrice e delle sue condizioni di salute pregresse.
La causa è stata istruita tramite l'escussione testimoniale e l'effettuazione di una c.t.u. medico-
legale e viene decisa con la presente sentenza, resa a seguito di discussione orale.
2. La responsabilità ex art. 2051 c.c.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che:
pagina 5 di 13 • in data 19.10.2018 si trovava presso il per assistere, dalla stanza adiacente al CP_1
campo coperto, alla lezione della nipote, seduta su una sedia appositamente posizionata dallo stesso Centro e collocata su di una pedana di legno;
• al termine della lezione, alle ore 20:40 circa, si alzava dalla sedia e, cercando di recuperare la giacchetta posta sullo schienale, cadeva a terra a causa della conformazione della pedana, di ridotta larghezza e con un'altezza di oltre 30 cm, sprovvista della necessaria protezione;
• ella veniva immediatamente soccorsa da due genitori che assistevano alla lezione;
successivamente, giungeva il personale del e veniva richiesto l'intervento CP_1
dell'ambulanza, che provvedeva al trasporto dell'attrice al Pronto Soccorso, ove, a seguito di accertamenti clinici, venivano riscontrati “avvallamenti somatici di L3 e D11”, per i quali veniva indicata la necessità di corsetto ortopedico semirigido con spallacci, con prognosi di inziali cinque giorni per “policontusioni da caduta accidentale, grave spondiloartrosi”; le problematiche di natura ortopedica venivano successivamente confermate in sede di visite specialistiche.
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che
provi il caso fortuito”.
Tale speciale forma di responsabilità è fondata sulla relazione diretta fra la cosa in custodia e l'evento dannoso e presuppone un rapporto di custodia del preteso responsabile rispetto al bene in esame e la sussistenza del nesso causale tra quest'ultimo e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, l'art. 2051 c.c. “non dispensa il danneggiato dall'onere di
provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come
pagina 6 di 13 conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre
resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua
responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera
di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”
(Cass. n. 15389/11 e Cass. n. 8005/10).
Laddove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte e “richieda che l'agire umano, ed in
particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale
occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa
la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non
segnalati, ecc.)...” (cfr. Cass. n. 6306/13).
Ne consegue che, in questi casi, occorrono “ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore
facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo ed ogni altra circostanza idonea a
stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare
l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ.
che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza
causale della situazione dei luoghi” (cfr. Cass. n. 2660/13 e Cass. n. 6306/13).
In ogni caso, assume rilievo il comportamento colposo del danneggiato. La Corte di
Cassazione, infatti, in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha costantemente affermato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità
del custode (v. Cass., n. 999/2014; 157797/2006).
Posto che nella presente controversia la qualità di custode in capo alla convenuta è CP_2
circostanza pacifica e non contestata, con riguardo al nesso di causalità tra il bene in custodia pagina 7 di 13 e l'evento lesivo può affermarsi che parte attrice abbia introdotto in giudizio elementi sufficienti per ritenere provata ai sensi dell'art. 2727 c.c. la caduta dalla pedana.
Come affermato dalla Suprema Corte, anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto, la causa di quest'ultimo ben può essere “individuata presuntivamente in
relazione al contesto. Così, ad esempio, se un'autovettura slitta in un punto della strada dov'è presente
del brecciolino, la causa dello slittamento ben potrà essere attribuita alla presenza di quel materiale
anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto. Lo stesso vale per le cadute
su pavimento bagnato, o lungo scale con gradini sconnessi e così via” (Cass. Civ. n. 9140/2013).
Dunque, non può escludersi “la sussistenza di nesso causale solo perché non v'erano testi che
avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare
se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell'apprezzamento di fatti idonei ad
ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta)
da quello noto […] alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com'è noto una
regola di giudizio” (Cass. Civ. n. 9140/2013).
Il teste della cui credibilità e attendibilità non vi è motivo di dubitare, Testimone_1
essendo stato indicato quale teste da entrambe le parti e non essendo titolare di alcun interesse in causa, ha dichiarato che in data 19.10.2018 si trovava presso il Centro e che, alle ore 20:40 circa, avendo sentito delle grida di aiuto, si recava immediatamente nella stanza da cui si assiste alle lezioni, dove trovava riversa a terra con le gambe in direzione Parte_1
della pedana, di cui alle immagini depositate in atti.
Tali circostanze sono state sostanzialmente confermate nel corso dell'interrogatorio formale da , titolare del , sebbene quest'ultima abbia specificato di non CP_3 CP_1
ricordare la posizione di ispetto alla pedana. Parte_1
pagina 8 di 13 Successivamente, quest'ultima veniva trasferita al Pronto Soccorso per essere sottoposta ad accertamenti e visita ortopedica, all'esito della quale, come risulta dalla documentazione medica versata in atti, venivano ravvisate “policontusioni da caduta accidentale grave
spondilartrosi”.
Tenendo in considerazione la struttura della pedana e, in particolare, la sua esigua profondità
(cd. pedata) pari a 96,5 cm, ulteriormente ridotta per effetto della presenza sulla stessa di sedute fissate a terra, il dislivello di 30 cm rispetto al pavimento in cemento armato e l'età
dell'attrice al tempo degli avvenimenti (78 anni), è del tutto possibile ritenere che i danni da essa lamentati, e successivamente accertati dai sanitari, siano causalmente riconducibili alla caduta dalla pedana.
Tale dinamica, peraltro, è compatibile con quella riportata nel verbale di pronto soccorso, in cui si legge che sarebbe “caduta all'indietro da uno scalino”; pur trattandosi di Parte_1
una dichiarazione trascritta dai soccorritori in base al racconto dell'attrice, essa pare idonea fondare, unitamente alle altre circostanze, una presunzione semplice, in quanto è stata resa nell'immediatezza del sinistro e, di conseguenza, non può ritenersi che sia stata costruita appositamente ai fini processuali.
Alla luce dei fatti noti e delle circostanze appena sopra riportate, deve ritenersi più probabile che non che la caduta si sia verificata con le modalità dedotte da parte attrice, vale a dire cadendo dalla pedana nel tentativo di recuperare la giacchetta posta sullo schienale della sedia.
Ne consegue che può dirsi raggiunta, in applicazione dell'art. 2729 c.c., la prova del nesso di causalità tra il bene in custodia e i fatti dannosi.
Secondo i principi sopra richiamati in tema di responsabilità, occorre valutare anche la condotta tenuta dalla danneggiata. Stando alle stesse deduzioni di al Parte_1
pagina 9 di 13 contenuto della raccomandata trasmessa al ed al verbale di pronto soccorso, CP_1
ella ha affermato che, nell'alzarsi dalla sedia, nel tentativo di recuperare la giacchetta posta sullo schienale, si è spostata all'indietro, incontrando il vuoto e cadendo.
Ne consegue che la stessa ha tenuto una condotta certamente incauta, in considerazione delle ridotte dimensioni della pedana e dello scarso spazio di movimento, che peraltro aveva già
avuto modo di apprezzare nel momento in cui vi era salita.
Pur mancando dispositivi di protezione come ringhiere e corrimano, la cui obbligatorietà,
peraltro, non è prevista da alcuna normativa, deve osservarsi che il piano di appoggio in prossimità del muretto e, soprattutto, le sedie avvitate al suolo potevano essere impiegati da come strumenti di ausilio nella discesa dalla pedana e, nel concitato momento Parte_1
della caduta, come punti di sostegno.
Le circostanze in cui si è verificato l'evento dannoso oggetto di lite inducono quindi, in applicazione dei principi sopra richiamati, a ritenere sussistente, insieme alla responsabilità
del custode per non aver posto in essere le minime attività atte ad evitare che la pedana costituisse fonte di danno, la partecipazione concausale della danneggiata nella produzione del sinistro e, perciò, del danno.
A ciò dovrà conseguire, in applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, la diminuzione del relativo risarcimento nella misura di un mezzo.
Invero, nel caso di specie, lo stato dei luoghi, costituente un evidente pericolo, induce a ritenere sussistente la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 comma 1 c.c. nella causazione del sinistro occorso all'attrice e, quindi, delle lesioni dalla stessa subite in conseguenza della caduta;
mentre la condotta dell'attrice, pur non sufficientemente prudente,
non assurge a causa esclusiva del fatto e può essere valutata quale avente efficacia causale nella misura del 50% nella produzione dell'evento.
pagina 10 di 13
3. I danni risarcibili
Compiuto l'accertamento in punto responsabilità, occorre procedere alla disamina dei danni risarcibili.
La c.t.u. espletata ha accertato un'invalidità temporanea di 20 giorni al 75%, di 20 giorni al
50% e di 20 giorni al 25%, nonché un'invalidità permanente del 6%.
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, ne risulta un danno biologico complessivamente risarcibile pari a € 12.286,00.
Tale liquidazione è idonea a ristorare integralmente il pregiudizio patito da in Parte_1
difetto dell'introduzione in giudizio di elementi che possano condurre ad una personalizzazione del danno, non essendo stata fornita prova che l'attrice abbia sperimentato conseguenze negative più intense rispetto a quelle normalmente connesse alla tipologia ed all'entità del danno biologico riconosciuto. Il risarcimento secondo le tabelle milanesi ristora anche la sofferenza soggettiva, già ricompresa nel valore di ciascun punto di invalidità.
La predetta somma è espressione di un debito di valore;
pertanto, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, deve essere devalutata alla data del sinistro quanto al danno biologico temporaneo ed alla data della cessazione dell'invalidità temporanea quanto al danno biologico permanente e poi incrementata per effetto della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, nonché degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno, dalla data dell'evento fino alla data della presente sentenza. Decorrono poi gli ulteriori interessi dalla sentenza al saldo.
Quanto al danno patrimoniale, vanno riconosciuti gli importi delle spese mediche documentate e giudicate congrue dal c.t.u., pari a € 1.840,00, oltre a € 366,00 per spese pagina 11 di 13 documentate di consulenza tecnica di parte, trattandosi di esborso funzionale alla difesa in giudizio.
Anche tali somme sono espressione di un debito di valore e sono soggette ad interessi e rivalutazione secondo il meccanismo sopra descritto, con devalutazione alla data degli esborsi.
Su tutte le somme liquidate a titolo risarcitorio deve essere applicata una decurtazione del
50%, pari alla percentuale di concorso di colpa riconosciuto in capo alla danneggiata.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto, ai sensi dell'art. 5 del predetto d.m., dell'importo della condanna. Parimenti seguono la soccombenza le spese di c.t.u., già
liquidate con separato provvedimento nella sola misura dell'acconto accordato al consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la concorrente responsabilità di parte attrice e di parte convenuta nella causazione del sinistro occorso il 19/10/2018, nella misura del 50% ciascuna;
2) per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare a parte attrice € 6.143,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e € 1.103,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre accessori come da motivazione ed oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
pagina 12 di 13 3) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in €
5.077,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge e oltre ad esborsi documentati;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento nella sola misura dell'acconto accordato al consulente.
Novara, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3250/2019
Oggi 18 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Elena Scotti, sono comparsi:
per 'avv. TI GI MA;
Parte_1
per l'avv. PAFFONI MARCO, in Controparte_1
sostituzione dell'avv. FUSIGNANI MARCO per delega orale.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Bastetti si riporta integralmente agli atti di causa, ivi compresi gli scritti difensivi finali;
dichiara di condividere le conclusioni del c.t.u. e chiede la liquidazione del danno biologico e morale, nonché le spese come da relazione del c.t.u.; chiede la condanna della controparte alle spese di lite.
L'avv. Paffoni si richiama alle difese già illustrate;
si richiama agli oneri probatori ex art. 2051
c.c., che non sono stati assolti, posto che il danneggiato deve provare il fatto dannoso e il nesso di causa con il danno patito;
nel caso di specie tutto questo aspetto manca, la prova pagina 1 di 13 orale non offre conferma dell'accadimento, né può soccorrere il richiamo alle presunzioni,
non essendovi sufficienti elementi;
l'unico dato è il fatto che la signora sia stata rinvenuta riversa per terra, ma non vi è prova dell'imputabilità dell'evento al palchetto sopraelevato;
non vi è prova della dinamica del sinistro e manca dunque il primario presupposto di accoglimento della domanda. Dal punto di vista del quantum, il danno residuato deve essere eventualmente liquidato senza maggiorazioni, in difetto di prova dei presupposti per una personalizzazione. Sulle spese mediche, evidenzia che, sebbene il c.t.u. le abbia ritenute congrue, emerge dai documenti come la signora abbia acceduto a strutture private, Pt_1
invece che al SSN ove avrebbe pagato solo il ticket. Si richiama a tutte le difese e chiede respingersi le domande attoree.
L'avv. Bastetti, quanto alla lamentata carenza di prova, si riporta alla memoria conclusionale di replica, ove ha affrontato la questione richiamando le prove testimoniali. In ordine alla c.t.u., evidenzia che nessuno dei c.t.p. ha svolto osservazioni.
L'avv. Paffoni conferma che non sono state svolte osservazioni alla c.t.u., ma ciò che è stato dedotto nella presente udienza è una valutazione giuridica e non medico-legale.
Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, esonerando i procuratori dal ricomparire per la lettura della sentenza;
all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3250/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2 C.F._1
TI GI MA e GA IZ, elettivamente domiciliata presso i medesimi
PARTE ATTRICE
contro
(P.IVA: , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. FUSIGNANI MARCO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità da cose in custodia – art. 2051 c.c.
pagina 3 di 13
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) Per i motivi di cui alle premesse, rimettere la causa in istruttoria al fine di esperire CTU medico-
legale atta a valutare il danno subito dalla sig.ra Parte_1
2) Nel merito in via principale: voglia l'ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e
deduzione disattesa, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art.2051 c.c., o in Controparte_1
subordine ex art.2043 c.c., nel sinistro per cui è causa, conseguentemente e per l'effetto condannare
la convenuta al risarcimento, in favore dell'istante, della somma di €.16.259,86 o altra diversa
minor somma da accertare in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi legali dal fatto
al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge;
3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede la rimessione della causa in istruttoria al fine di esperire CTU medico-legale finalizzata
alla quantificazione del danno subito dalla sig.ra Parte_1
Con osservanza.”
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Novara adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione,
in via principale,
pagina 4 di 13 rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto ed, in ogni caso,
eccessive nel quantum.
In ogni caso,
condannare la sig.ra al rimborso delle spese di lite in favore del . Parte_1 CP_1
In via istruttoria,
nella denegata ipotesi di ammissione della CTU richiesta da parte attrice, si insiste affinchè il CTU
accerti e descriva la sussistenza di stati patologici pre-esistenti in capo alla sig.ra Pt_1
quantificando gli eventuali postumi permanenti in via differenziale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per sentirlo condannare al risarcimento, ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c., o in subordine dell'art. 2043 c.c., di tutti i danni patiti in conseguenza della caduta occorsa il 19.10.2018, quantificati in € 16.259,86.
Nel costituirsi in giudizio, il ha chiesto il rigetto delle domande attoree, ritenute CP_1
infondate in fatto e in diritto e, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità, ha chiesto ridursi la quantificazione dei danni, tenuto conto della condotta imprudente dell'attrice e delle sue condizioni di salute pregresse.
La causa è stata istruita tramite l'escussione testimoniale e l'effettuazione di una c.t.u. medico-
legale e viene decisa con la presente sentenza, resa a seguito di discussione orale.
2. La responsabilità ex art. 2051 c.c.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che:
pagina 5 di 13 • in data 19.10.2018 si trovava presso il per assistere, dalla stanza adiacente al CP_1
campo coperto, alla lezione della nipote, seduta su una sedia appositamente posizionata dallo stesso Centro e collocata su di una pedana di legno;
• al termine della lezione, alle ore 20:40 circa, si alzava dalla sedia e, cercando di recuperare la giacchetta posta sullo schienale, cadeva a terra a causa della conformazione della pedana, di ridotta larghezza e con un'altezza di oltre 30 cm, sprovvista della necessaria protezione;
• ella veniva immediatamente soccorsa da due genitori che assistevano alla lezione;
successivamente, giungeva il personale del e veniva richiesto l'intervento CP_1
dell'ambulanza, che provvedeva al trasporto dell'attrice al Pronto Soccorso, ove, a seguito di accertamenti clinici, venivano riscontrati “avvallamenti somatici di L3 e D11”, per i quali veniva indicata la necessità di corsetto ortopedico semirigido con spallacci, con prognosi di inziali cinque giorni per “policontusioni da caduta accidentale, grave spondiloartrosi”; le problematiche di natura ortopedica venivano successivamente confermate in sede di visite specialistiche.
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che
provi il caso fortuito”.
Tale speciale forma di responsabilità è fondata sulla relazione diretta fra la cosa in custodia e l'evento dannoso e presuppone un rapporto di custodia del preteso responsabile rispetto al bene in esame e la sussistenza del nesso causale tra quest'ultimo e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, l'art. 2051 c.c. “non dispensa il danneggiato dall'onere di
provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come
pagina 6 di 13 conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre
resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua
responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera
di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”
(Cass. n. 15389/11 e Cass. n. 8005/10).
Laddove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte e “richieda che l'agire umano, ed in
particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale
occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa
la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non
segnalati, ecc.)...” (cfr. Cass. n. 6306/13).
Ne consegue che, in questi casi, occorrono “ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore
facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo ed ogni altra circostanza idonea a
stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare
l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ.
che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza
causale della situazione dei luoghi” (cfr. Cass. n. 2660/13 e Cass. n. 6306/13).
In ogni caso, assume rilievo il comportamento colposo del danneggiato. La Corte di
Cassazione, infatti, in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha costantemente affermato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità
del custode (v. Cass., n. 999/2014; 157797/2006).
Posto che nella presente controversia la qualità di custode in capo alla convenuta è CP_2
circostanza pacifica e non contestata, con riguardo al nesso di causalità tra il bene in custodia pagina 7 di 13 e l'evento lesivo può affermarsi che parte attrice abbia introdotto in giudizio elementi sufficienti per ritenere provata ai sensi dell'art. 2727 c.c. la caduta dalla pedana.
Come affermato dalla Suprema Corte, anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto, la causa di quest'ultimo ben può essere “individuata presuntivamente in
relazione al contesto. Così, ad esempio, se un'autovettura slitta in un punto della strada dov'è presente
del brecciolino, la causa dello slittamento ben potrà essere attribuita alla presenza di quel materiale
anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto. Lo stesso vale per le cadute
su pavimento bagnato, o lungo scale con gradini sconnessi e così via” (Cass. Civ. n. 9140/2013).
Dunque, non può escludersi “la sussistenza di nesso causale solo perché non v'erano testi che
avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare
se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell'apprezzamento di fatti idonei ad
ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta)
da quello noto […] alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com'è noto una
regola di giudizio” (Cass. Civ. n. 9140/2013).
Il teste della cui credibilità e attendibilità non vi è motivo di dubitare, Testimone_1
essendo stato indicato quale teste da entrambe le parti e non essendo titolare di alcun interesse in causa, ha dichiarato che in data 19.10.2018 si trovava presso il Centro e che, alle ore 20:40 circa, avendo sentito delle grida di aiuto, si recava immediatamente nella stanza da cui si assiste alle lezioni, dove trovava riversa a terra con le gambe in direzione Parte_1
della pedana, di cui alle immagini depositate in atti.
Tali circostanze sono state sostanzialmente confermate nel corso dell'interrogatorio formale da , titolare del , sebbene quest'ultima abbia specificato di non CP_3 CP_1
ricordare la posizione di ispetto alla pedana. Parte_1
pagina 8 di 13 Successivamente, quest'ultima veniva trasferita al Pronto Soccorso per essere sottoposta ad accertamenti e visita ortopedica, all'esito della quale, come risulta dalla documentazione medica versata in atti, venivano ravvisate “policontusioni da caduta accidentale grave
spondilartrosi”.
Tenendo in considerazione la struttura della pedana e, in particolare, la sua esigua profondità
(cd. pedata) pari a 96,5 cm, ulteriormente ridotta per effetto della presenza sulla stessa di sedute fissate a terra, il dislivello di 30 cm rispetto al pavimento in cemento armato e l'età
dell'attrice al tempo degli avvenimenti (78 anni), è del tutto possibile ritenere che i danni da essa lamentati, e successivamente accertati dai sanitari, siano causalmente riconducibili alla caduta dalla pedana.
Tale dinamica, peraltro, è compatibile con quella riportata nel verbale di pronto soccorso, in cui si legge che sarebbe “caduta all'indietro da uno scalino”; pur trattandosi di Parte_1
una dichiarazione trascritta dai soccorritori in base al racconto dell'attrice, essa pare idonea fondare, unitamente alle altre circostanze, una presunzione semplice, in quanto è stata resa nell'immediatezza del sinistro e, di conseguenza, non può ritenersi che sia stata costruita appositamente ai fini processuali.
Alla luce dei fatti noti e delle circostanze appena sopra riportate, deve ritenersi più probabile che non che la caduta si sia verificata con le modalità dedotte da parte attrice, vale a dire cadendo dalla pedana nel tentativo di recuperare la giacchetta posta sullo schienale della sedia.
Ne consegue che può dirsi raggiunta, in applicazione dell'art. 2729 c.c., la prova del nesso di causalità tra il bene in custodia e i fatti dannosi.
Secondo i principi sopra richiamati in tema di responsabilità, occorre valutare anche la condotta tenuta dalla danneggiata. Stando alle stesse deduzioni di al Parte_1
pagina 9 di 13 contenuto della raccomandata trasmessa al ed al verbale di pronto soccorso, CP_1
ella ha affermato che, nell'alzarsi dalla sedia, nel tentativo di recuperare la giacchetta posta sullo schienale, si è spostata all'indietro, incontrando il vuoto e cadendo.
Ne consegue che la stessa ha tenuto una condotta certamente incauta, in considerazione delle ridotte dimensioni della pedana e dello scarso spazio di movimento, che peraltro aveva già
avuto modo di apprezzare nel momento in cui vi era salita.
Pur mancando dispositivi di protezione come ringhiere e corrimano, la cui obbligatorietà,
peraltro, non è prevista da alcuna normativa, deve osservarsi che il piano di appoggio in prossimità del muretto e, soprattutto, le sedie avvitate al suolo potevano essere impiegati da come strumenti di ausilio nella discesa dalla pedana e, nel concitato momento Parte_1
della caduta, come punti di sostegno.
Le circostanze in cui si è verificato l'evento dannoso oggetto di lite inducono quindi, in applicazione dei principi sopra richiamati, a ritenere sussistente, insieme alla responsabilità
del custode per non aver posto in essere le minime attività atte ad evitare che la pedana costituisse fonte di danno, la partecipazione concausale della danneggiata nella produzione del sinistro e, perciò, del danno.
A ciò dovrà conseguire, in applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, la diminuzione del relativo risarcimento nella misura di un mezzo.
Invero, nel caso di specie, lo stato dei luoghi, costituente un evidente pericolo, induce a ritenere sussistente la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 comma 1 c.c. nella causazione del sinistro occorso all'attrice e, quindi, delle lesioni dalla stessa subite in conseguenza della caduta;
mentre la condotta dell'attrice, pur non sufficientemente prudente,
non assurge a causa esclusiva del fatto e può essere valutata quale avente efficacia causale nella misura del 50% nella produzione dell'evento.
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3. I danni risarcibili
Compiuto l'accertamento in punto responsabilità, occorre procedere alla disamina dei danni risarcibili.
La c.t.u. espletata ha accertato un'invalidità temporanea di 20 giorni al 75%, di 20 giorni al
50% e di 20 giorni al 25%, nonché un'invalidità permanente del 6%.
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, ne risulta un danno biologico complessivamente risarcibile pari a € 12.286,00.
Tale liquidazione è idonea a ristorare integralmente il pregiudizio patito da in Parte_1
difetto dell'introduzione in giudizio di elementi che possano condurre ad una personalizzazione del danno, non essendo stata fornita prova che l'attrice abbia sperimentato conseguenze negative più intense rispetto a quelle normalmente connesse alla tipologia ed all'entità del danno biologico riconosciuto. Il risarcimento secondo le tabelle milanesi ristora anche la sofferenza soggettiva, già ricompresa nel valore di ciascun punto di invalidità.
La predetta somma è espressione di un debito di valore;
pertanto, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, deve essere devalutata alla data del sinistro quanto al danno biologico temporaneo ed alla data della cessazione dell'invalidità temporanea quanto al danno biologico permanente e poi incrementata per effetto della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, nonché degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno, dalla data dell'evento fino alla data della presente sentenza. Decorrono poi gli ulteriori interessi dalla sentenza al saldo.
Quanto al danno patrimoniale, vanno riconosciuti gli importi delle spese mediche documentate e giudicate congrue dal c.t.u., pari a € 1.840,00, oltre a € 366,00 per spese pagina 11 di 13 documentate di consulenza tecnica di parte, trattandosi di esborso funzionale alla difesa in giudizio.
Anche tali somme sono espressione di un debito di valore e sono soggette ad interessi e rivalutazione secondo il meccanismo sopra descritto, con devalutazione alla data degli esborsi.
Su tutte le somme liquidate a titolo risarcitorio deve essere applicata una decurtazione del
50%, pari alla percentuale di concorso di colpa riconosciuto in capo alla danneggiata.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto, ai sensi dell'art. 5 del predetto d.m., dell'importo della condanna. Parimenti seguono la soccombenza le spese di c.t.u., già
liquidate con separato provvedimento nella sola misura dell'acconto accordato al consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la concorrente responsabilità di parte attrice e di parte convenuta nella causazione del sinistro occorso il 19/10/2018, nella misura del 50% ciascuna;
2) per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare a parte attrice € 6.143,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e € 1.103,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre accessori come da motivazione ed oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
pagina 12 di 13 3) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in €
5.077,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge e oltre ad esborsi documentati;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento nella sola misura dell'acconto accordato al consulente.
Novara, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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