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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/06/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa
Rossana Musumeci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n° 3093 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cangialosi Salvo;
appellante
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Puoti Carlo;
appellata
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20 gennaio 2025, comparse conclusionali e memorie di replica ritualmente depositate.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione notificato in data 29 luglio 2021,
[...] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Lercara Parte_1
Friddi (R.G. n. 67/2021), esponendo di avere stipulato con CP_1 quest'ultima, in data 30 giugno 2020, un contratto di durata annuale avente ad oggetto l'erogazione dei servizi NOW TV e sulla Per_1 propria linea telefonica portante il n. 091/8213040, al costo mensile di €
29,99, Iva inclusa.
1 Precisava che, nonostante avesse provveduto al regolare pagamento del corrispettivo per l'intera durata del rapporto contrattuale, CP_1 si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni, non avendo mai erogato i servizi pattuiti.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva che venisse accertato l'inadempimento contrattuale di e che quest'ultima venisse CP_1 condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 1.100,00.
Costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, CP_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, nonché la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per genericità del suo contenuto. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attrice e ne chiedeva il rigetto, rilevando che nessuna responsabilità fosse ad essa imputabile per la mancata fruizione dei servizi da parte di Parte_1
All'udienza del 13 dicembre 2021, il Giudice di Pace di Lercara Friddi, su richiesta dell'attrice, disponeva la sospensione del procedimento, assegnando alle parti termine di 30 giorni per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Con istanza del 28 dicembre 2021, avviava la Parte_1 procedura di conciliazione presso il Corecom Sicilia, che si concludeva con verbale di mancato accordo del 22 febbraio 2022, verbale che veniva depositato in giudizio alla successiva udienza del 14 marzo 2022.
Con sentenza n. 7/2022, depositata in data 9 maggio 2022, il Giudice di Pace di Lercara Friddi dichiarava l'improcedibilità della domanda attrice sul presupposto del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, disponendo, altresì, la compensazione delle spese processuali.
Avverso tale pronuncia, con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato, ha proposto appello dinanzi al Tribunale di
Termini Imerese.
2 A fondamento dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto che il
Giudice di prime cure avrebbe errato nel dichiarare improcedibile la domanda attrice, omettendo di pronunciarsi sul merito della controversia, atteso che nelle more del giudizio era stata esperita la procedura di conciliazione obbligatoria.
Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza per omessa pronuncia ai sensi degli artt. 112 e 161 c.p.c.; nel merito, di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società appellata e di condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 1.100,00; con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ha contestato la fondatezza dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto;
con vittoria delle spese.
Infine, all'udienza cartolare del 20 gennaio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sul merito dell'impugnazione.
Va, in primo luogo, esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., proposta dalla società appellata.
Tale eccezione appare priva di fondamento.
In merito all'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., va osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il requisito della specificità dei motivi di appello non deve essere inteso in modo formalistico ma in relazione alla finalità di consentire un'individuazione chiara e precisa dell'ambito del riesame richiesto al
Giudice di secondo grado (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2022,
n. 20123).
Ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità del gravame, l'appellante è tenuto ad individuare, senza formalismi, i capi della sentenza impugnati, i
3 passaggi argomentativi che la sorreggono e le ragioni di dissenso rispetto al ragionamento seguito dal Giudice di prime cure.
Tali caratteristiche sono riscontrabili nell'atto di appello proposto da dal quale si evincono le statuizioni oggetto di Parte_1 impugnazione e le modifiche richieste alla statuizione emessa dal Giudice di primo grado.
Parimenti, va ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., atteso che l'impugnazione non appare prima facie infondata.
Ciò premesso, l'appello proposto da merita di Parte_1 trovare accoglimento.
Dagli atti di causa è emerso, infatti, che il Giudice di prime cure, a seguito dell'eccezione di improcedibilità formulata dalla società convenuta e dell'istanza formulata dall'attrice di concessione di un termine per l'esperimento del tentativo di conciliazione, all'udienza del
13 dicembre 2021, disponeva la sospensione del procedimento, assegnando alle parti termine di 30 giorni per esperire il suddetto tentativo di conciliazione.
In ottemperanza alla suddetta statuizione, con Parte_1 istanza del 28 dicembre 2021, avviava la procedura di conciliazione dinanzi al Corecom Sicilia, la quale si concludeva con verbale di mancato accordo del 22 febbraio 2022, verbale che veniva regolarmente depositato in giudizio alla successiva udienza del 14 marzo 2022.
Nondimeno, il Giudice di prime cure, con sentenza n. 7/2022 del 9 maggio 2022 dichiarava improcedibile la domanda attrice sul presupposto del mancato esperimento della procedura di conciliazione obbligatoria prevista dall'art. 1 della Legge n. 249/1997.
Ora, va rilevato che il Giudice di prime cure, pur avendo correttamente individuato l'orientamento giurisprudenziale applicabile al caso in ispecie, richiamando, a tal fine, la pronuncia resa dalle Sezioni
Unite della Cassazione n. 8241/2020, ha, tuttavia, interpretato
4 erroneamente l'iter logico-giuridico posto a fondamento della suddetta decisione.
Ed invero, con la predetta pronuncia, le Sezioni Unite della
Cassazione hanno chiarito che, in tema di telecomunicazioni, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della Legge n. 249/1997, determina l'improcedibilità della domanda giudiziale, precisando che, nell'ipotesi di mancato assolvimento di tale obbligo, il Giudice deve disporre la sospensione del procedimento e fissare un termine per consentire alle parti di dare luogo al tentativo di conciliazione, il quale, ove regolarmente espletato, consente di proseguire il giudizio, con salvezza di tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
L'impugnata sentenza merita, quindi, di essere censurata, dal momento che, il Giudice di prime cure, a fronte del regolare e tempestivo espletamento della procedura di conciliazione obbligatoria, avrebbe dovuto proseguire il giudizio e pronunciarsi sul merito della controversia.
Posto, dunque, che il Giudice di prime cure è incorso in errore nel dichiarare improcedibile la domanda attrice, occorre tuttavia rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza impugnata non risulta affetta da nullità per omessa pronuncia ai sensi degli artt. 112
e 161 c.p.c.
Ed invero, ai fini della configurabilità del vizio di omessa pronuncia, non è sufficiente la mancanza di una statuizione espressa su una domanda o un'eccezione, essendo necessario che il Giudice abbia completamente omesso il provvedimento indispensabile alla definizione della controversia.
Tale vizio, peraltro, non sussiste allorquando la domanda non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia adottata e dunque implicitamente rigettata
(Cass. n. 20311/2011).
5 Nel caso in ispecie, la circostanza che il Giudice di prime cure abbia erroneamente dichiarato improcedibile la domanda attrice non è, dunque, idonea ad integrare il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
La declaratoria di improcedibilità, infatti, costituisce una statuizione esplicita su un profilo processuale della domanda e, in quanto tale, non è assimilabile ad un'omessa pronuncia, dovendo piuttosto essere qualificata come rigetto implicito della domanda per ragioni di rito.
Accertata, dunque, l'erroneità dell'impugnata sentenza, occorre procedere all'esame del merito della controversia.
A questo proposito, giova ricordare che in tema di inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, è tenuto a provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, essendo onere del debitore fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ora, nella controversia in esame, non è stato oggetto di contestazione tra le parti che abbia stipulato in data 30 giugno 2020 Parte_1 un contratto di durata annuale avente ad oggetto l'erogazione dei servizi
Now Tv e sulla propria linea telefonica portante il n. 091/8213040. Per_1
Tale circostanza, peraltro, trova riscontro nella documentazione versata in atti dall'appellante (docc. n.ri 1, 3, 4, 5, 6 – fasc. di primo grado).
Quest'ultima ha, inoltre, allegato l'inadempimento della società appellata, rappresentando che, nonostante il regolare pagamento del corrispettivo per l'intera durata del rapporto contrattuale, non CP_1 avrebbe mai erogato i servizi pattuiti.
A fronte di tale allegazione, costituiva quindi onere dell'appellata dimostrare di avere adempiuto le proprie obbligazioni ovvero che l'inadempimento della prestazione non fosse ad essa imputabile.
Dall'esame degli atti di causa non emerge, tuttavia, che CP_1
6 abbia ottemperato all'onere probatorio su di essa incombente.
Ed invero, a seguito della “diffida e messa in mora” a firma dell'avv.
Salvo Cangialosi (doc. n. 5 – fasc. primo grado), la società appellata, con nota del 5 febbraio 2021, comunicava a di avere Parte_1 riscontrato la presenza di un guasto, che la stessa avrebbe provveduto a risolvere, confermando, in tal modo, di essere responsabile dell'inadempimento.
D'altra parte, nessuna rilevanza può attribuirsi all'asserzione dell'appellata secondo cui la mancata fruizione del servizio DAZN da parte di sarebbe “imputabile prevalentemente alla nominata Parte_1 piattaforma che ha acquisito i diritti di trasmissione, tra gli altri della serie A di calcio, nonché, in minor misura, allo stesso utente, laddove sia in possesso di una connessione lenta ovvero di un WI -FI intasato” (pag. 2 della comparsa di risposta), non avendo la stessa fornito alcun elemento probatorio a sostegno di tale affermazione.
Ed invero, a norma dell'art. 1218 c.c., “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
La citata norma pone una presunzione di colpa a carico del debitore inadempiente, presunzione che può essere superata soltanto attraverso la prova dello specifico impedimento che ha reso impossibile la prestazione o, comunque, mediante la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non sia imputabile al debitore.
Peraltro, affinché l'impossibilità della prestazione possa valere come esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire di non aver potuto eseguire la prestazione per fatto del terzo, ma è necessario che il debitore dimostri di avere tentato di rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. II, 25 ottobre 2024, n.
27702).
Ora, nel caso in ispecie, non essendo stata fornita alcuna prova del
7 fatto impeditivo o estintivo della pretesa creditoria avanzata da
[...]
va ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. Parte_1 CP_1
La società appellata deve, pertanto, essere condannata al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da in conseguenza della Parte_1 mancata erogazione dei servizi, che si liquidano in misura pari all'importo che quest'ultima ha corrisposto a seguito della stipula del contratto, ovvero ad € 359,88 (€ 29,99 x 12 mensilità), oltre interessi legali decorrenti dalla data dei pagamenti.
Nulla spetta all'appellante a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, non avendo la stessa fornito alcuna prova al riguardo.
Ed invero, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di inadempimento contrattuale, l'eventuale danno non patrimoniale richiesto dalla parte adempiente non può essere riconosciuto automaticamente, ma deve essere adeguatamente allegato e provato dimostrando le sofferenze ed i disagi subiti dal danneggiato a causa dell'inadempimento” (Cass. Civ., Sez. III, 27 giugno 2024,
n. 17757).
Sulla scorta delle ragioni sopra esposte e assorbita ogni altra questione, l'appello proposta da merita di trovare Parte_1 accoglimento.
3. Le spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e delle attività difensive svolte.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di grado d'appello in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 7/2022 resa dal Giudice di Pace di Lercara Friddi il 9 maggio 2022, depositata il 23 maggio 2022, nella causa iscritta al n. 67/2021 R.G., e, per l'effetto, condanna in persona del suo legale CP_1
8 rappresentante pro-tempore al risarcimento del danno patrimoniale in favore di che liquida nella complessiva somma di € Parte_1
359,88, oltre interessi legali, con decorrenza dalla data in cui la stessa ha effettuato i pagamenti;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a pagare in favore di le spese di lite, liquidate Parte_1 in complessivi € 423,50 di cui € 90,50 per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge per il presente grado di appello;
e in € 389,00, di cui € 43,00 per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge per il giudizio di primo grado, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Termini Imerese, 6 giugno 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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