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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 973/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Piazza RI alla via Monsignor Catarella n. 23 presso lo studio dell'Avv. Filippo Antonio Arena (C.F.: , che lo rappresenta e difende, giusta C.F._2 procura in atti
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Piazza RI alla piazza G. B. Giuliano n. C.F._3
26 presso lo studio dell'Avv. V. Massimiliano La Malfa (C.F.: ), che lo C.F._4 rappresenta e difende, giusta procura in atti
1 -RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con Ordinanza del 10.01.2025, resa all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 07.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato il 15.05.2024, i coniugi e Parte_1 Controparte_1
, premesso che dal loro matrimonio sono nate le figlie , nata a [...]
[...] Persona_1
RI il 14.04.1999, e nata ad [...] il [...], hanno chiesto di dichiarare la Per_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Piazza RI in data 25.09.1999, in regime di separazione dei beni;
atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 103, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1999.
Premesso, altresì, che il Tribunale di Enna, con Decreto cronol. n. 5894/2023 del 24.07.2023, reso all'esito del procedimento iscritto al n. 1256/2022 R.G., ha omologato la separazione personale dei coniugi e che dalla data di separazione non si è ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i medesimi, le parti hanno chiesto volersi pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di seguito riportate: “
1. La casa coniugale sita in Piazza RI, Via Domenico
Tempio, n. 1, sarà assegnata al sig. , tenuto [conto] che la sig.ra ha lasciato Parte_1 CP_1
l'immobile nell'aprile 2022. 2. Le figlie entrambe maggiorenni continueranno a vivere con la madre, la primogenita , gode di redditi propri ed è economicamente autosufficiente, mentre Persona_1
alla figlia , non economicamente autosufficiente, il padre corrisponderà entro il quinto Per_2
giorno di ogni mese, la somma di euro 200,00, da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT, fermo restando l'obbligo di contribuire nella misura del 50% per le eventuali spese straordinarie”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
2 Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
04.09.1981 (C.F.: ), dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio C.F._3
concordatario dagli stessi contratto in Piazza RI in data 25.09.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 103, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1999, alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 973/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Piazza RI alla via Monsignor Catarella n. 23 presso lo studio dell'Avv. Filippo Antonio Arena (C.F.: , che lo rappresenta e difende, giusta C.F._2 procura in atti
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Piazza RI alla piazza G. B. Giuliano n. C.F._3
26 presso lo studio dell'Avv. V. Massimiliano La Malfa (C.F.: ), che lo C.F._4 rappresenta e difende, giusta procura in atti
1 -RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con Ordinanza del 10.01.2025, resa all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 07.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato il 15.05.2024, i coniugi e Parte_1 Controparte_1
, premesso che dal loro matrimonio sono nate le figlie , nata a [...]
[...] Persona_1
RI il 14.04.1999, e nata ad [...] il [...], hanno chiesto di dichiarare la Per_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Piazza RI in data 25.09.1999, in regime di separazione dei beni;
atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 103, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1999.
Premesso, altresì, che il Tribunale di Enna, con Decreto cronol. n. 5894/2023 del 24.07.2023, reso all'esito del procedimento iscritto al n. 1256/2022 R.G., ha omologato la separazione personale dei coniugi e che dalla data di separazione non si è ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i medesimi, le parti hanno chiesto volersi pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di seguito riportate: “
1. La casa coniugale sita in Piazza RI, Via Domenico
Tempio, n. 1, sarà assegnata al sig. , tenuto [conto] che la sig.ra ha lasciato Parte_1 CP_1
l'immobile nell'aprile 2022. 2. Le figlie entrambe maggiorenni continueranno a vivere con la madre, la primogenita , gode di redditi propri ed è economicamente autosufficiente, mentre Persona_1
alla figlia , non economicamente autosufficiente, il padre corrisponderà entro il quinto Per_2
giorno di ogni mese, la somma di euro 200,00, da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT, fermo restando l'obbligo di contribuire nella misura del 50% per le eventuali spese straordinarie”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
2 Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
04.09.1981 (C.F.: ), dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio C.F._3
concordatario dagli stessi contratto in Piazza RI in data 25.09.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 103, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1999, alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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