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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/02/2026, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 685/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3299/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Piazza Municipio 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 15815 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società a responsabilità limitata Ricorrente_1 proponeva ricorso dinanzi a questa Corte impugnando l'avviso di pagamento numero 15815, relativo alla TARI asseritamente dovuta per l'annualità 2025.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impositivo, sostenendo che le superfici aziendali fossero destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, gestiti autonomamente tramite ditta specializzata, con conseguente diritto alla detassazione.
Deduceva l'efficacia del giudicato esterno formatosi in relazione a precedenti pronunce, relative agli anni
2020 e 2022, che avevano già limitato la tassazione a soli mq. 900 adibiti ad uffici.
Il Comune di Marcianise si costituiva in giudizio resistendo al ricorso, sostenendo l'infondatezza delle eccezioni addotte dalla società ed affermando la piena legittimità del tributo applicato all'intera superficie censita.
Nelle memorie di replica, la parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione dell'Ente, con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni in senso stretto e di richiedere mezzi istruttori, evidenziando l'invarianza dei presupposti di fatto rispetto ai giudicati precedenti.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, si deve dar atto della vigenza del principio del giudicato esterno.
Le sentenze numero 460 e numero 2195 del 2022 di questa Corte hanno già accertato, con efficacia vincolante tra le parti, che le planimetrie aziendali ed il ciclo produttivo della società a responsabilità limitata Ricorrente_1 giustificano una differenziazione delle aree impositive, circoscrivendo la potenzialità di produzione di rifiuti urbani alla sola superficie di mq. 900 adibita ad uffici.
In assenza di prova contraria da parte del Comune circa mutamenti strutturali intervenuti nel 2025 tale accertamento deve ritenersi consolidato.
Ciò posto, nel merito, la residua questione da esaminare verte sulla corretta applicazione delle esclusioni tariffarie per le aree produttive.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha consolidato un'interpretazione secondo cui l'esclusione prevista dal comma 649 dell'articolo 1 della legge numero 147 del 2013 riguarda solo le superfici dove si producono rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, ma esclude unicamente la quota variabile della TARI.
La quota fissa rimane dovuta per coprire i costi generali e indivisibili del servizio, quali investimenti, spazzamento delle strade e gestione amministrativa, resi a beneficio dell'intera collettività ed indipendentemente dall'effettiva produzione di rifiuti urbani da parte del singolo utente. Applicando tale principio al caso di specie, ne consegue che:
1. per l'area destinata ad uffici e servizi (mq. 900) il tributo è dovuto integralmente (quota fissa e variabile);
2. per le restanti aree industriali, comprovata la produzione di rifiuti speciali avviati al recupero, opera l'esenzione dalla quota variabile della tariffa.
Tuttavia, coerentemente con il richiamato orientamento di legittimità, su tali superfici permane l'obbligo di corresponsione della quota fissa, in quanto espressione della partecipazione ai costi indivisibili del servizio comunale di cui l'azienda comunque beneficia.
La parziale soccombenza consiglia la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di pagamento impugnato limitatamente alla quota variabile calcolata sulle aree industriali eccedenti i mq. 900. Dichiara che per l'annualità 2025 la società è tenuta al pagamento della TARI integrale (quota fissa e quota variabile) sulla superficie di mq. 900 mentre per la restante area è dovuta la sola quota fissa del tributo. Spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3299/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Piazza Municipio 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 15815 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società a responsabilità limitata Ricorrente_1 proponeva ricorso dinanzi a questa Corte impugnando l'avviso di pagamento numero 15815, relativo alla TARI asseritamente dovuta per l'annualità 2025.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impositivo, sostenendo che le superfici aziendali fossero destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, gestiti autonomamente tramite ditta specializzata, con conseguente diritto alla detassazione.
Deduceva l'efficacia del giudicato esterno formatosi in relazione a precedenti pronunce, relative agli anni
2020 e 2022, che avevano già limitato la tassazione a soli mq. 900 adibiti ad uffici.
Il Comune di Marcianise si costituiva in giudizio resistendo al ricorso, sostenendo l'infondatezza delle eccezioni addotte dalla società ed affermando la piena legittimità del tributo applicato all'intera superficie censita.
Nelle memorie di replica, la parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione dell'Ente, con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni in senso stretto e di richiedere mezzi istruttori, evidenziando l'invarianza dei presupposti di fatto rispetto ai giudicati precedenti.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, si deve dar atto della vigenza del principio del giudicato esterno.
Le sentenze numero 460 e numero 2195 del 2022 di questa Corte hanno già accertato, con efficacia vincolante tra le parti, che le planimetrie aziendali ed il ciclo produttivo della società a responsabilità limitata Ricorrente_1 giustificano una differenziazione delle aree impositive, circoscrivendo la potenzialità di produzione di rifiuti urbani alla sola superficie di mq. 900 adibita ad uffici.
In assenza di prova contraria da parte del Comune circa mutamenti strutturali intervenuti nel 2025 tale accertamento deve ritenersi consolidato.
Ciò posto, nel merito, la residua questione da esaminare verte sulla corretta applicazione delle esclusioni tariffarie per le aree produttive.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha consolidato un'interpretazione secondo cui l'esclusione prevista dal comma 649 dell'articolo 1 della legge numero 147 del 2013 riguarda solo le superfici dove si producono rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, ma esclude unicamente la quota variabile della TARI.
La quota fissa rimane dovuta per coprire i costi generali e indivisibili del servizio, quali investimenti, spazzamento delle strade e gestione amministrativa, resi a beneficio dell'intera collettività ed indipendentemente dall'effettiva produzione di rifiuti urbani da parte del singolo utente. Applicando tale principio al caso di specie, ne consegue che:
1. per l'area destinata ad uffici e servizi (mq. 900) il tributo è dovuto integralmente (quota fissa e variabile);
2. per le restanti aree industriali, comprovata la produzione di rifiuti speciali avviati al recupero, opera l'esenzione dalla quota variabile della tariffa.
Tuttavia, coerentemente con il richiamato orientamento di legittimità, su tali superfici permane l'obbligo di corresponsione della quota fissa, in quanto espressione della partecipazione ai costi indivisibili del servizio comunale di cui l'azienda comunque beneficia.
La parziale soccombenza consiglia la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di pagamento impugnato limitatamente alla quota variabile calcolata sulle aree industriali eccedenti i mq. 900. Dichiara che per l'annualità 2025 la società è tenuta al pagamento della TARI integrale (quota fissa e quota variabile) sulla superficie di mq. 900 mentre per la restante area è dovuta la sola quota fissa del tributo. Spese compensate.