Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
10 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8056 / 2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Vittorio Antonio Anselmi come da Parte_1
procura come in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Marina Marinelli come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23/08/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di avere inoltrato in data 28.06.2022 alla Commissione Medica dell'ASL Catania domanda per l'accertamento degli stati di invalidità civile onde essere sottoposta a visita medica collegiale per il riconoscimento del proprio grado di invalidità civile e di portatrice di handicap in situazione di gravità;
34% al 73% (Art 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) percentuale 40%” e “Portatore di handicap (comma 1 art. 3)”;
- di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G. 12515/23 ;
- che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva che la ricorrente fosse soggetto con grado di invalidità civile pari al 52%;
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente e in particolare dovevano ritenersi viziate per avere il CTU, omesso di tenere in considerazioni alcune delle patologie documentate in atti;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, statuire che la sig.ra è Parte_1
affetta da patologie gravi e permanenti tali da riconoscere che la stessa ha diritto a percepire il beneficio della pensione di invalidità civile o dell'assegno mensile di assistenza previsto dalla vigente normativa con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore il quale rende all'uopo la dichiarazione di cui all'art.93 C.P.C”
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 10 aprile 2025 , sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
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Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, o in subordine, all'assegno mensile di invalidità civile.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che la ricorrente “ sia in atto affetta da “esiti di pregressa lobectomia a dx e di intervento per adenoma macrofollicolare lobo polmonare sx, in soggetto con artrosi polidistrettuale a lieve incidenza funzionale e sindrome ansioso-depressiva di grado lieve”. Tale situazione clinica, dotata di modica pregnanza medico-legale, in atto, riduce la capacità lavorativa del soggetto, arrecando allo stesso un grado di invalidità pari al 55%. In tal senso, pertanto, nel caso di specie non è possibile riconoscere i requisiti medico legali per la corresponsione dei benefici economici previsti dalla legge 118/71. Nel caso di specie, infine, si conferma lo status medico legale di soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
accerta e dichiara che è soggetto invalido al 55% nonché portatore di handicap in Parte_1
situazione di non gravità con decorrenza dalla domanda amministrativa;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico di le spese di CTU liquidate come da separati decreti CP_1
Catania, 10/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso