Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00184/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2024, proposto personalmente da
-OMISSIS-, con domicilio fisicamente eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in -OMISSIS- n. 2277/2278;
contro
Azienda ULSS n. 6 “-OMISSIS-”, rappresentata e difesa dagli avvocati Manuela Trivellin e Gessjca Pavasini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della decisione con la quale in data 12 aprile 2023 l’Azienda ULSS n. 6 “-OMISSIS-” ha rigettato l’istanza di rimborso delle cure effettuate all’estero presentata dal ricorrente in data 6 luglio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda ULSS n. 6 “-OMISSIS-”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. RE De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha proposto in data 20 settembre 2023 un ricorso straordinario davanti al Capo dello Stato avverso il provvedimento con cui il Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 6 “-OMISSIS-” (d’ora in poi, solo l’ “Azienda” ) ha disposto il rigetto dell’istanza di rimborso delle spese da lui sostenute per prestazioni sanitarie effettuate presso l’Hôpital -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS- negli anni 2021 e 2022.
2. Il diniego trae fondamento dalla qualificazione delle prestazioni come cure programmate e non urgenti, dall’assenza di preventiva autorizzazione ai sensi del D.M. 3 novembre 1989 e dall’inapplicabilità della disciplina sulle cure transfrontaliere di cui al d.lgs. n. 38/2014, atteso che le prestazioni erano state eseguite in Svizzera, Stato non appartenente all’Unione Europea.
3. Con atto notificato in data 20 novembre 2023 l’Azienda ha proposto opposizione al ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, chiedendo la trasposizione del giudizio nella presente sede giurisdizionale.
4. A seguito della suddetta opposizione, il ricorrente si è costituito in giudizio innanzi a questo Tribunale con atto depositato in data 11 gennaio 2024, senza il ministero di un difensore, insistendo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria, per il rigetto dell’istanza di trasposizione e, comunque, per l’ammissione alla difesa personale. In via subordinata, egli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 e dell’art. 48 c.p.a., nella parte in cui prevedono la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario (anche) quando l’autore dello stesso sia una persona fisica.
5. L’Azienda si è costituita in giudizio, eccependo: A) l’inammissibilità dell’atto di costituzione per difetto dello ius postulandi , ossia per violazione dell’art. 22, comma 1, c.p.a., perché nel processo amministrativo il patrocinio di un difensore abilitato costituisce regola generale ed inderogabile, fatta salva la tassativa previsione dell’art. 23 c.p.a.; B) che la presente controversia non rientra in alcuna delle ipotesi eccezionali nelle quali è consentita la difesa personale, posto che l’oggetto del giudizio è rappresentato esclusivamente dal diniego di rimborso di spese sanitarie; C) la tardività del ricorso straordinario, proposto oltre il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, con conseguente inammissibilità della successiva trasposizione in sede giurisdizionale; D) l’inammissibilità dell’atto di costituzione del ricorrente, privo dei requisiti minimi dell’atto di riassunzione del giudizio in quanto il ricorrente medesimo si è limitato a contrastare l’opposizione alla trasposizione, senza riproporre le domande formulate con il ricorso straordinario; E) la tardività ed irritualità della riassunzione; F) l’infondatezza della domanda nel merito.
6. Successivamente il ricorrente, con istanza depositata in data 5 dicembre 2025, ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’estinzione del giudizio, deducendo il venir meno delle «condizioni personali per la prosecuzione dell’azione», fermo restando che «nell’impossibilità di trattare la causa nel rispetto della legge sul TAR l’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, comma secondo», s’impone «la restituzione del fascicolo» affinché segua la via originaria prescelta con la presentazione del ricorso al Presidente della Repubblica.
7. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
8. Preliminarmente, va rilevato che l’istanza di estinzione del giudizio presentata dal ricorrente in data 5 dicembre 2025 non può trovare accoglimento, atteso che l’eccezione di inammissibilità dell’atto di costituzione per difetto dello ius postulandi - sollevata dall’Amministrazione resistente e comunque rilevabile d’ufficio - è fondata, ragion per cui risulta precluso l’esame di ogni ulteriore domanda.
9. Ai sensi dell’art. 22, comma 1, del c.p.a., nei giudizi innanzi ai Tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, salvo quanto previsto dall’art. 23 c.p.a.. Trattasi di una regola generale posta a presidio dell’effettività del diritto di difesa e del principio di eguaglianza delle parti nel processo.
Le ipotesi in cui è consentito alle parti di stare in giudizio personalmente, tassativamente elencate dall’art. 23 c.p.a., hanno carattere eccezionale e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, «le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 22 c.p.a., ricognitive di una precedente regola generale preesistente all’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, davanti agli organi della giurisdizione amministrativa le parti devono valersi obbligatoriamente del ministero di avvocati e, davanti al Consiglio di Stato, di avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Il giudice delle leggi ha avuto modo di evidenziare che l’assistenza tecnica obbligatoria costituisce il riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa predicato dall’art. 24, comma 2, Cost.; rappresenta una regola generale cui la legge può derogare (salvo il limite dell’effettività della garanzia della difesa su un piano di uguaglianza); è irrinunciabile e non contrasta con l’art. 6 della CEDU nella parte in cui sancisce il diritto all’autodifesa, posto che esso non assume valenza assoluta (Corte cost., 22 dicembre 1980, n. 188; 3 ottobre 1979, n. 125; Cass. civ. (ord.), sez. II, 9 giugno 2011, n. 12570). Sono pertanto da considerare eccezioni alla regola sul patrocinio obbligatorio, i casi di difesa personale della parte previsti dall’art. 23 c.p.a. (in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea di circolare nel territorio degli Stati membri), che proprio in quanto tali non ammettono interpretazione estensiva o analogica» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2015, n. 4146).
Al riguardo va, inoltre, osservato come la Corte costituzionale abbia riconosciuto la discrezionalità del legislatore in tema di disciplina dei casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato ( ex multis ordinanze n. 460/2006, n. 193/2003, n. 481/2002 e n. 66/2006), sicché anche l’eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente risulta manifestamente infondata.
10. Nel caso di specie, la controversia non attiene a giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, né a procedimenti elettorali, né, infine, a controversie aventi ad oggetto il diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
La pretesa fatta valere dal ricorrente riguarda esclusivamente la legittimità del diniego di rimborso di spese sanitarie sostenute all’estero e si colloca integralmente nell’ambito della disciplina nazionale ed eurounitaria in materia di assistenza sanitaria indiretta e cure programmate, senza incidere in modo diretto e immediato sull’esercizio della libertà di circolazione (tra l’altro verso e da uno Stato, la Svizzera, non appartenente alla UE).
11. Ne consegue che, non sussistendo i presupposti normativi per ammettere la difesa personale, l’atto di costituzione in giudizio depositato dal ricorrente, a seguito dell’opposizione notificata dall’Azienda ex art. 10 comma 1 d.P.R. n. 1199/1971, dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di ius postulandi , con assorbimento delle ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione resistente.
12. Va altresì esclusa la restituzione del fascicolo ai fini della prosecuzione del procedimento già incardinato a seguito della proposizione del ricorso straordinario.
L’opposizione ex art. 10, comma 1, del citato d.P.R. costituisce, infatti, lo strumento mediante il quale ciascuna delle parti diverse dal ricorrente può optare per il rimedio giurisdizionale. Pertanto la trasposizione determina la definitiva devoluzione della controversia al giudice amministrativo, non essendo configurabile una regressione della controversia nella sede originaria (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere 18 dicembre 2015, n. 3496).
Ciò posto, non sussistono le condizioni per l’applicazione della norma sancita dall’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 1199 cit., secondo cui “Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l’istruzione dell’affare”. Difatti, l’irritualità dell’atto di costituzione in giudizio del ricorrente per difetto dello ius postulandi, incidendo esclusivamente sulle modalità di esercizio dell’azione in sede giurisdizionale, lo rende sì inammissibile, ma ciò non comporta la reviviscenza del ricorso straordinario.
Tale effetto è concepibile solo quando l’originario ricorso non sia ammissibile come ricorso giurisdizionale, pur potendo essere deciso in sede straordinaria. Si tratta, però, di una fattispecie diversa da quella in esame: infatti, la prima inammissibilità ha per oggetto l’atto di costituzione a seguito dell’istanza di trasposizione proposta dal controinteressato o dall’Amministrazione resistente, la seconda riguarda l’originario ricorso.
La norma in esame, pertanto, si riferisce al solo caso in cui «l’inammissibilità in sede giurisdizionale non sia imputabile al ricorrente [che nella fattispecie concreta si è consapevolmente privato della difesa tecnica] e, per converso, l’originario ricorso straordinario sia ammissibile; l’operatività della restituzione alla sede straordinaria è dunque ancorata a tale duplice, indefettibile, presupposto» ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 29 marzo 2011, n. 1926).
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto che, «se è vero che il ricorso straordinario al Capo dello Stato costituisce un rimedio molto più economico del ricorso giurisdizionale e, in particolare, non comportante per la parte istante il rischio di condanna alle spese, non perciò solo chi lo propone può pretendere di restare al riparo delle conseguenze della sua trasposizione in sede giurisdizionale, la quale a sua volta costituisce espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito alle parti intimate» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2016, n. 1014).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento, a favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO LI, Presidente
RE De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE De Col | LO LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.