TAR Venezia, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 184
TAR
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto di ius postulandi

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione, poiché il ricorrente non ha adempiuto all'obbligo di difesa tecnica, non rientrando la controversia tra quelle previste dall'art. 23 c.p.a. per la difesa personale. Pertanto, l'atto di costituzione è stato dichiarato inammissibile.

  • Rigettato
    Richiesta di restituzione del fascicolo per prosecuzione in sede straordinaria

    La Corte ha escluso la restituzione del fascicolo, poiché l'opposizione alla trasposizione determina la definitiva devoluzione della controversia al giudice amministrativo. L'inammissibilità dell'atto di costituzione del ricorrente per difetto dello ius postulandi, imputabile al ricorrente stesso, non comporta la reviviscenza del ricorso straordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 184
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 184
    Data del deposito : 23 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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