TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4137/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianfranco Pignataro Presidente dott.ssa Claudia Turco Giudice Relatore dott.ssa Rachele Monfredi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c. iscritto al n. r.g. 4137/2025 promosso da:
rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. Parte_1 reclamante contro
P.VA ), col patrocinio dell'Avv. Fabiola Ferrara Controparte_1 P.VA_1
resistente
e nei confronti di
Controparte_2
[...]
Con ricorso depositato il 31.3.2025 l'avv. ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. Parte_1 avverso l'ordinanza emessa il 21.3.2025 (comunicata il 24.3.2025) con la quale il G.E. del Tribunale di
Palermo ha dichiarato inefficace il pignoramento notificato ad istanza del predetto nei confronti della debitrice e presso i terzi e . CP_1 Controparte_2 Controparte_2
Detta inefficacia è stata pronunziata in ragione del tardivo deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento previsto ai sensi dell'art. 543 comma V c.p.c.
pagina 1 di 5 Sostiene il reclamante l'erroneità dell'ordinanza impugnata alla luce di una diversa interpretazione della norma predetta, tale da valorizzare la funzione dell'adempimento, tempestivamente assolta, tenuto conto che il deposito dell'avviso con la prova dell'avvenuta notifica al debitore ed al terzo era stato effettuato, comunque, prima dell'udienza effettivamente celebrata per l'assegnazione del credito pignorato, in esito ad un differimento d'ufficio rispetto all'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
Sulla scorta di tale argomento, chiede pertanto la revoca dell'ordinanza impugnata, con l'adozione dei provvedimenti utili alla prosecuzione dell'esecuzione.
Decorso il termine di trenta giorni, assegnato con decreto del relatore in data 10.4.2025, debitamente notificato unitamente al reclamo alle altre parti a cura della Cancelleria, risulta depositata memoria difensiva da parte della debitrice che ha chiesto il rigetto del reclamo, sostenendone la Controparte_1 palese infondatezza anche con riferimento all'abuso del processo, con la condanna del reclamante alla refusione delle spese ed anche ai sensi dell'art. 96 c.c.
Ciò premesso, osserva il Collegio che il reclamo è infondato e va respinto.
Ed infatti, a norma dell'art. 543, comma V, cpc, come riformato dall'art. 1 comma 32 della L. 26 novembre 2021 n. 206, modificata con effetti retroattivi con il decreto correttivo di cui al d. lgs.
164/2024, “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso
o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.”
La sanzione dell'inefficacia del pignoramento, dunque, è prescritta sia ove manchi la tempestiva notifica dell'avviso che ove manchi il tempestivo deposito della stessa entro la data di udienza indicata nel pignoramento, restando ininfluente l'eventuale successivo slittamento dell'udienza per esigenze d'ufficio.
pagina 2 di 5 Va rilevato, peraltro, che il collegamento di effetti decadenziali alla data di udienza indicata in citazione, senza che rilevi lo slittamento dell'udienza ad altra data, è scelta normativa adottata dal legislatore anche in altri ambiti del processo, per dare alle parti certezza in ordine al prodursi di effetti decadenziali, mentre la diversa disciplina di cui agli artt. 171 bis ultimo comma cpc conferma che la rilevanza dello slittamento dell'udienza al fine del decorso dei termini necessita di specifica previsione normativa, a fronte dell'orientamento giurisprudenziale di segno opposto consolidatosi riguardo al rito contenzioso ordinario anteriore alla riforma Cartabia circa l'indifferenza del differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 168 bis, commi IV e V c.p.c. rispetto alle decadenze processuali per gli adempimenti a carico del convenuto (cfr. Cass. civ. n. 2853/2018; più di recente confermata da Cass.
2394/2020).
Non può non evidenziarsi, poi, che con il decreto correttivo, innanzi richiamato, applicabile a tutti i procedimenti intrapresi dopo il 28.2.2023 ed ancora pendenti - come stabilito dall'art. 7 comma 1 decreto cit. - il legislatore ha stralciato l'onere di notifica al debitore dell'avviso di iscrizione a ruolo, ma ha confermato tale onere per il terzo e nella medesima formulazione pregressa, malgrado la norma avesse già suscitato perplessità applicative.
Il tempestivo deposito richiesto dalla norma, invero, deve intendersi riferito alla prova degli adempimenti a cura del notificante e non al perfezionamento della notifica stessa, che può verificarsi in tempo successivo per fattori indipendenti dalla solerzia del notificante.
La verifica in questione, come espressamente previsto, non richiede eccezione di parte e va compiuta d'ufficio, al fine di accertare la ricorrenza dei presupposti per la chiesta assegnazione.
La ratio della norma, invero, è quella di porre i terzi in condizioni di verificare il corso e l'esito del procedimento, mediante la comunicazione della sua iscrizione e del numero di ruolo, così da addivenire alla più celere liberazione dei crediti pignorati, in caso di mancata iscrizione o estinzione della procedura, oppure ad una più precisa dichiarazione di quantità, ove si tenga conto anche delle eventuali procedure preesistenti.
Nel caso di specie, lo stesso reclamante afferma di aver depositato gli avvisi in questione, con la prova delle relative notifiche, dopo la data di udienza indicata nell'atto di pignoramento, sebbene prima dell'udienza poi effettivamente tenuta, a seguito del differimento disposto d'ufficio.
pagina 3 di 5 Orbene, tra i criteri di interpretazione della norma previsti dall'art. 12 preleggi, va riconosciuto il primato del criterio letterale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Ove
l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della "mens legis", il quale solo nel caso in cui, nonostante l'impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell'ipotesi, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa” (cfr. Cass. n. 24165/2018); primato dell'interpretazione letterale elevato a principio generale e ribadito, peraltro, anche con riguardo alle norme processuali (cfr. Cass. SSUU n.
8091/2020), alle norme tributarie (cfr. Cass. SSUU n. 23051/2022) ed agli atti amministrativi (cfr.
Cass. SSUU n. 20181/2019).
Ritiene, pertanto, il Collegio che, stante il tenore letterale della norma richiamata, insuscettibile di diversa interpretazione, non può farsi ricorso ad altro criterio interpretativo sicchè, sussistendo i presupposti per la declaratoria di inefficacia del pignoramento, l'ordinanza impugnata non merita censure.
Quanto all'abuso del processo, censurato dal resistente, osserva il Collegio che tale abuso non ricorre, stante la legittimità dell'impugnazione dell'ordinanza ritenuta errata e la pari legittimità della nuova iniziativa esecutiva, fino alla satisfazione del credito.
L'effetto in concreto prodotto dal contemporaneo utilizzo delle predette facoltà, come lamentato dal resistente, ossia l'apposizione duplicata del vincolo pignoratizio, sembra invero riconducibile al mantenimento del pignoramento, pur se dichiarato inefficace, durante la pendenza del termine di impugnazione di tale provvedimento e nella pendenza del procedimento di reclamo oggi in esame. Tale differimento dell'efficacia del provvedimento che di fatto estingue l'esecuzione ex art. 543 comma V cpc, tuttavia, non è previsto dalla legge e non può ascriversi alle scelte processuali delle parti, non potendo, conseguentemente, dar luogo ad alcun abuso.
Stante la natura controversa della questione concernente gli adempimenti ex art. 543 comma V c.p.c., assai dibattuta nella giurisprudenza di merito, e non ancora vagliata dalla Suprema Corte, ricorrono gli estremi per compensare interamente le spese del procedimento. pagina 4 di 5 Infine, segue al rigetto del reclamo la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
RIGETTA il reclamo proposto da , avverso l'ordinanza resa dal G.E. in data 21.3.2025. Parte_1
Compensa tra le parti le spese del procedimento.
Attesta la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Claudia Turco dott. Gianfranco Pignataro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianfranco Pignataro Presidente dott.ssa Claudia Turco Giudice Relatore dott.ssa Rachele Monfredi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c. iscritto al n. r.g. 4137/2025 promosso da:
rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. Parte_1 reclamante contro
P.VA ), col patrocinio dell'Avv. Fabiola Ferrara Controparte_1 P.VA_1
resistente
e nei confronti di
Controparte_2
[...]
Con ricorso depositato il 31.3.2025 l'avv. ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. Parte_1 avverso l'ordinanza emessa il 21.3.2025 (comunicata il 24.3.2025) con la quale il G.E. del Tribunale di
Palermo ha dichiarato inefficace il pignoramento notificato ad istanza del predetto nei confronti della debitrice e presso i terzi e . CP_1 Controparte_2 Controparte_2
Detta inefficacia è stata pronunziata in ragione del tardivo deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento previsto ai sensi dell'art. 543 comma V c.p.c.
pagina 1 di 5 Sostiene il reclamante l'erroneità dell'ordinanza impugnata alla luce di una diversa interpretazione della norma predetta, tale da valorizzare la funzione dell'adempimento, tempestivamente assolta, tenuto conto che il deposito dell'avviso con la prova dell'avvenuta notifica al debitore ed al terzo era stato effettuato, comunque, prima dell'udienza effettivamente celebrata per l'assegnazione del credito pignorato, in esito ad un differimento d'ufficio rispetto all'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
Sulla scorta di tale argomento, chiede pertanto la revoca dell'ordinanza impugnata, con l'adozione dei provvedimenti utili alla prosecuzione dell'esecuzione.
Decorso il termine di trenta giorni, assegnato con decreto del relatore in data 10.4.2025, debitamente notificato unitamente al reclamo alle altre parti a cura della Cancelleria, risulta depositata memoria difensiva da parte della debitrice che ha chiesto il rigetto del reclamo, sostenendone la Controparte_1 palese infondatezza anche con riferimento all'abuso del processo, con la condanna del reclamante alla refusione delle spese ed anche ai sensi dell'art. 96 c.c.
Ciò premesso, osserva il Collegio che il reclamo è infondato e va respinto.
Ed infatti, a norma dell'art. 543, comma V, cpc, come riformato dall'art. 1 comma 32 della L. 26 novembre 2021 n. 206, modificata con effetti retroattivi con il decreto correttivo di cui al d. lgs.
164/2024, “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso
o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.”
La sanzione dell'inefficacia del pignoramento, dunque, è prescritta sia ove manchi la tempestiva notifica dell'avviso che ove manchi il tempestivo deposito della stessa entro la data di udienza indicata nel pignoramento, restando ininfluente l'eventuale successivo slittamento dell'udienza per esigenze d'ufficio.
pagina 2 di 5 Va rilevato, peraltro, che il collegamento di effetti decadenziali alla data di udienza indicata in citazione, senza che rilevi lo slittamento dell'udienza ad altra data, è scelta normativa adottata dal legislatore anche in altri ambiti del processo, per dare alle parti certezza in ordine al prodursi di effetti decadenziali, mentre la diversa disciplina di cui agli artt. 171 bis ultimo comma cpc conferma che la rilevanza dello slittamento dell'udienza al fine del decorso dei termini necessita di specifica previsione normativa, a fronte dell'orientamento giurisprudenziale di segno opposto consolidatosi riguardo al rito contenzioso ordinario anteriore alla riforma Cartabia circa l'indifferenza del differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 168 bis, commi IV e V c.p.c. rispetto alle decadenze processuali per gli adempimenti a carico del convenuto (cfr. Cass. civ. n. 2853/2018; più di recente confermata da Cass.
2394/2020).
Non può non evidenziarsi, poi, che con il decreto correttivo, innanzi richiamato, applicabile a tutti i procedimenti intrapresi dopo il 28.2.2023 ed ancora pendenti - come stabilito dall'art. 7 comma 1 decreto cit. - il legislatore ha stralciato l'onere di notifica al debitore dell'avviso di iscrizione a ruolo, ma ha confermato tale onere per il terzo e nella medesima formulazione pregressa, malgrado la norma avesse già suscitato perplessità applicative.
Il tempestivo deposito richiesto dalla norma, invero, deve intendersi riferito alla prova degli adempimenti a cura del notificante e non al perfezionamento della notifica stessa, che può verificarsi in tempo successivo per fattori indipendenti dalla solerzia del notificante.
La verifica in questione, come espressamente previsto, non richiede eccezione di parte e va compiuta d'ufficio, al fine di accertare la ricorrenza dei presupposti per la chiesta assegnazione.
La ratio della norma, invero, è quella di porre i terzi in condizioni di verificare il corso e l'esito del procedimento, mediante la comunicazione della sua iscrizione e del numero di ruolo, così da addivenire alla più celere liberazione dei crediti pignorati, in caso di mancata iscrizione o estinzione della procedura, oppure ad una più precisa dichiarazione di quantità, ove si tenga conto anche delle eventuali procedure preesistenti.
Nel caso di specie, lo stesso reclamante afferma di aver depositato gli avvisi in questione, con la prova delle relative notifiche, dopo la data di udienza indicata nell'atto di pignoramento, sebbene prima dell'udienza poi effettivamente tenuta, a seguito del differimento disposto d'ufficio.
pagina 3 di 5 Orbene, tra i criteri di interpretazione della norma previsti dall'art. 12 preleggi, va riconosciuto il primato del criterio letterale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Ove
l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della "mens legis", il quale solo nel caso in cui, nonostante l'impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell'ipotesi, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa” (cfr. Cass. n. 24165/2018); primato dell'interpretazione letterale elevato a principio generale e ribadito, peraltro, anche con riguardo alle norme processuali (cfr. Cass. SSUU n.
8091/2020), alle norme tributarie (cfr. Cass. SSUU n. 23051/2022) ed agli atti amministrativi (cfr.
Cass. SSUU n. 20181/2019).
Ritiene, pertanto, il Collegio che, stante il tenore letterale della norma richiamata, insuscettibile di diversa interpretazione, non può farsi ricorso ad altro criterio interpretativo sicchè, sussistendo i presupposti per la declaratoria di inefficacia del pignoramento, l'ordinanza impugnata non merita censure.
Quanto all'abuso del processo, censurato dal resistente, osserva il Collegio che tale abuso non ricorre, stante la legittimità dell'impugnazione dell'ordinanza ritenuta errata e la pari legittimità della nuova iniziativa esecutiva, fino alla satisfazione del credito.
L'effetto in concreto prodotto dal contemporaneo utilizzo delle predette facoltà, come lamentato dal resistente, ossia l'apposizione duplicata del vincolo pignoratizio, sembra invero riconducibile al mantenimento del pignoramento, pur se dichiarato inefficace, durante la pendenza del termine di impugnazione di tale provvedimento e nella pendenza del procedimento di reclamo oggi in esame. Tale differimento dell'efficacia del provvedimento che di fatto estingue l'esecuzione ex art. 543 comma V cpc, tuttavia, non è previsto dalla legge e non può ascriversi alle scelte processuali delle parti, non potendo, conseguentemente, dar luogo ad alcun abuso.
Stante la natura controversa della questione concernente gli adempimenti ex art. 543 comma V c.p.c., assai dibattuta nella giurisprudenza di merito, e non ancora vagliata dalla Suprema Corte, ricorrono gli estremi per compensare interamente le spese del procedimento. pagina 4 di 5 Infine, segue al rigetto del reclamo la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
RIGETTA il reclamo proposto da , avverso l'ordinanza resa dal G.E. in data 21.3.2025. Parte_1
Compensa tra le parti le spese del procedimento.
Attesta la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Claudia Turco dott. Gianfranco Pignataro
pagina 5 di 5