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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 9501/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti dall'avv. Gabrieli Parte_1
Tommasi Massimo
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F. Florio CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 30.08.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'artt.12 della legge n.118/71 -negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento CP_1 delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta una nuova CTU medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché
1 secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è fondato.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge cit. secondo cui al comma 1 «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del
Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio dott. , nominato per il rinnovo Persona_1 delle operazioni peritali, ha riconosciuto in capo al ricorrente la sussistenza di uno stato di totale inabilità lavorativa tale da dar diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 L. cit. Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 12.07.2021, ma solo da luglio 2023
(cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 14.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario per godere della pensione di inabilità di cui all'art.12 della legge n.118/71 con decorrenza dal 01.07.2023.
Le spese si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico dell' in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che presenta una Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% e, pertanto, è in possesso del
2 requisito sanitario per ottenere la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71 con decorrenza dal
01.07.2023;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato CP_1 decreto in atti.
Lecce li, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 9501/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti dall'avv. Gabrieli Parte_1
Tommasi Massimo
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F. Florio CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 30.08.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'artt.12 della legge n.118/71 -negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento CP_1 delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta una nuova CTU medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché
1 secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è fondato.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge cit. secondo cui al comma 1 «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del
Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio dott. , nominato per il rinnovo Persona_1 delle operazioni peritali, ha riconosciuto in capo al ricorrente la sussistenza di uno stato di totale inabilità lavorativa tale da dar diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 L. cit. Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 12.07.2021, ma solo da luglio 2023
(cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 14.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario per godere della pensione di inabilità di cui all'art.12 della legge n.118/71 con decorrenza dal 01.07.2023.
Le spese si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico dell' in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che presenta una Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% e, pertanto, è in possesso del
2 requisito sanitario per ottenere la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71 con decorrenza dal
01.07.2023;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato CP_1 decreto in atti.
Lecce li, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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