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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/11/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3366/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GE IN Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/7/2025 da
(C.F. Parte_1
), nato in [...] il [...], residente in [...]
Nazionale n. 1300/D, con il patrocinio dell'Avvocato LUCIA DEL PAPA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Corso Garibaldi n. 26, giusta procura in atti e
(C.F. ), nata in [...] Controparte_1 C.F._2
LANKA) il 22/9/1972, residente in [...], con il patrocinio dell'Avvocato ANNA BUONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale Carlo Del Prete, Trav. I, n. 87, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, a titolo di mantenimento.
3) I ricorrenti dichiarano altresì che le figlie, entrambe maggiorenni, sono economicamente autosufficienti e pertanto nessun mantenimento viene richiesto né viene versato in loro favore.
4) I ricorrenti danno atto, altresì, di aver già definito separatamente ogni loro rapporto economico (sia relativo ai beni comuni, sia relativo agli effetti personali), con reciproca soddisfazione e dichiarano di non aver definitivamente più nulla a pretendere l'uno dall'altra».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Colombo (SRI LANKA) il 22/4/1996, dal quale sono nate le due figlie
[...]
(nata il [...]) e (nata il [...]), entrambe maggiorenni Persona_1 Persona_2 ed economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e delle figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Colombo
[...] Controparte_1 [...]
) in data 22/4/1996, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del C.F._3
Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 331, Parte 2, Serie C, dell'Anno 2021; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore
GE IN
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GE IN Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/7/2025 da
(C.F. Parte_1
), nato in [...] il [...], residente in [...]
Nazionale n. 1300/D, con il patrocinio dell'Avvocato LUCIA DEL PAPA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Corso Garibaldi n. 26, giusta procura in atti e
(C.F. ), nata in [...] Controparte_1 C.F._2
LANKA) il 22/9/1972, residente in [...], con il patrocinio dell'Avvocato ANNA BUONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale Carlo Del Prete, Trav. I, n. 87, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, a titolo di mantenimento.
3) I ricorrenti dichiarano altresì che le figlie, entrambe maggiorenni, sono economicamente autosufficienti e pertanto nessun mantenimento viene richiesto né viene versato in loro favore.
4) I ricorrenti danno atto, altresì, di aver già definito separatamente ogni loro rapporto economico (sia relativo ai beni comuni, sia relativo agli effetti personali), con reciproca soddisfazione e dichiarano di non aver definitivamente più nulla a pretendere l'uno dall'altra».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Colombo (SRI LANKA) il 22/4/1996, dal quale sono nate le due figlie
[...]
(nata il [...]) e (nata il [...]), entrambe maggiorenni Persona_1 Persona_2 ed economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e delle figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Colombo
[...] Controparte_1 [...]
) in data 22/4/1996, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del C.F._3
Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 331, Parte 2, Serie C, dell'Anno 2021; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore
GE IN
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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