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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
PERINI LORENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 590/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti - Via Giorgione 159 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI IRREG n. 0019846622601 REC.CREDITO.IMP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese
Resistente: dichiararsi la cessazione dellaq materia del contendere con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24/04/2024, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la comunicazione di irregolarità n. 0019846622601, deducendone l'illegittimità per omessa istruttoria e carenza di motivazione e, comunque, per insussistenza del presupposto impositivo, prospettando che la pretesa scaturisse da un disallineamento nell'imputazione temporale di compensazioni operate tramite modello F24 e dalla conseguente errata liquidazione automatizzata, pur a fronte della sostanziale spettanza dei crediti indicati. La ricorrente concludeva per l'annullamento dell'atto e per la condanna alle spese, formulando altresì istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, depositando controdeduzioni nelle quali rappresentava che, a seguito di interlocuzione tramite canale CIVIS e della successiva presentazione, in data 16/05/2024, di dichiarazione integrativa (Modello SC 2021, annualità 2020), l'Ufficio procedeva in data 20/06/2024 alla regolarizzazione della comunicazione di irregolarità impugnata, con conseguente azzeramento di ogni importo a debito;
l'Ufficio chiedeva pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese.
Dopo l'esame dell'istanza di sospensione, all'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che l'atto impugnato, al momento della proposizione del ricorso, esponeva una pretesa a carico della contribuente e che, quindi, la parte ricorrente era assistita da interesse ad agire;
risulta altresì che, nel corso del giudizio e comunque successivamente alla notifica del ricorso, l'Ufficio ha provveduto alla regolarizzazione della comunicazione di irregolarità, dando atto dell'assenza di importi dovuti a debito.
Tale sopravvenienza determina il venir meno dell'oggetto sostanziale della controversia, poiché la pretesa azionata con la comunicazione impugnata è stata eliminata dall'Amministrazione stessa mediante rielaborazione della posizione dichiarativa, con conseguente inutilità di una pronuncia sul merito delle censure articolate dalla contribuente.
Ne consegue che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in conformità a quanto previsto dall'art. 46 del D.Lgs. 546/1992.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene equo disporne la compensazione integrale, avuto riguardo alla natura sopravvenuta della definizione della pretesa e alla circostanza, rappresentata dall'Ufficio, che la regolarizzazione è intervenuta a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa depositata in data 16/05/2024, quindi dopo l'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia il 30.1.2026.
Il Presidente (estensore)
D.Chiaro
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
PERINI LORENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 590/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti - Via Giorgione 159 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI IRREG n. 0019846622601 REC.CREDITO.IMP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese
Resistente: dichiararsi la cessazione dellaq materia del contendere con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24/04/2024, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la comunicazione di irregolarità n. 0019846622601, deducendone l'illegittimità per omessa istruttoria e carenza di motivazione e, comunque, per insussistenza del presupposto impositivo, prospettando che la pretesa scaturisse da un disallineamento nell'imputazione temporale di compensazioni operate tramite modello F24 e dalla conseguente errata liquidazione automatizzata, pur a fronte della sostanziale spettanza dei crediti indicati. La ricorrente concludeva per l'annullamento dell'atto e per la condanna alle spese, formulando altresì istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, depositando controdeduzioni nelle quali rappresentava che, a seguito di interlocuzione tramite canale CIVIS e della successiva presentazione, in data 16/05/2024, di dichiarazione integrativa (Modello SC 2021, annualità 2020), l'Ufficio procedeva in data 20/06/2024 alla regolarizzazione della comunicazione di irregolarità impugnata, con conseguente azzeramento di ogni importo a debito;
l'Ufficio chiedeva pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese.
Dopo l'esame dell'istanza di sospensione, all'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che l'atto impugnato, al momento della proposizione del ricorso, esponeva una pretesa a carico della contribuente e che, quindi, la parte ricorrente era assistita da interesse ad agire;
risulta altresì che, nel corso del giudizio e comunque successivamente alla notifica del ricorso, l'Ufficio ha provveduto alla regolarizzazione della comunicazione di irregolarità, dando atto dell'assenza di importi dovuti a debito.
Tale sopravvenienza determina il venir meno dell'oggetto sostanziale della controversia, poiché la pretesa azionata con la comunicazione impugnata è stata eliminata dall'Amministrazione stessa mediante rielaborazione della posizione dichiarativa, con conseguente inutilità di una pronuncia sul merito delle censure articolate dalla contribuente.
Ne consegue che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in conformità a quanto previsto dall'art. 46 del D.Lgs. 546/1992.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene equo disporne la compensazione integrale, avuto riguardo alla natura sopravvenuta della definizione della pretesa e alla circostanza, rappresentata dall'Ufficio, che la regolarizzazione è intervenuta a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa depositata in data 16/05/2024, quindi dopo l'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia il 30.1.2026.
Il Presidente (estensore)
D.Chiaro