Versione
29 aprile 2006
29 aprile 2006
>
Versione
16 settembre 2010
16 settembre 2010
Art. 251. (censimento ed anagrafe dei siti da bonificare) 1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ), predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:
a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonche' degli interventi realizzati nei siti medesimi;
b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.
2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonche' dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.
3. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonche' le modalita' della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).
a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonche' degli interventi realizzati nei siti medesimi;
b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.
2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonche' dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.
3. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonche' le modalita' della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).
Commentari • 6
- 1. Figli naturali non riconoscibilihttps://www.brocardi.it/ · 1
[Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall'articolo 279, non possono singolarmente ricevere per testamento piu della meta di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi. L'eccedenza e ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili. Questi non possono, in nessun caso, complessivamente ricevere piu del terzo dell'eredita. Se al testatore sopravvive il coniuge , i figli non riconoscibili non possono ricevere piu del terzo dell'eredita. L'eccedenza e attribuita al coniuge. I discendenti legittimi hanno facolta di pagare in …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 36
- 1. Trib. Bari, sentenza 30/04/2025, n. 1643Provvedimento: R.G. 99/2023. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E * * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice EL IN pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 99/2023 promossa da Parte_1 ( ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 da Avv.ti Ignazio Fulvio Mezzina e Cinzia Sgura, -parte attrice- contro ( e CP_1 C.F._1 CP_2 ( ), rappresentati e difesi da Avv. Luigi C.F._2 Campanale, -parti convenute- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto …Leggi di più...
- diritto di critica·
- diritto di cronaca·
- libertà di espressione·
- diffamazione·
- scriminanti·
- danno non patrimoniale·
- continenza delle espressioni·
- art. 132 c.p.c.·
- giudizio su opere pubbliche·
- verità della notizia·
- art. 118 disp. att. c.p.c.