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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 07/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente DI MARIANTONIETTA, Relatore FASANO GAETANO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 577/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cornate D'Adda - Via Volta 29, 20872 20872 Cornate D'Adda MB
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
1 ed elettivamente domiciliato presso Via Volta 29, 20872 20872 Cornate D'Adda MB
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2761/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1204575 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2683/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento per IMU 2018 relativo ad un immobile concesso in locazione finanziaria alla società Società_1 spa in data 13.11.2008. La società locataria
è poi fallita il 13.06.2013 e il contratto è stato risolto in data 06.09.2013. In data 23.01.2014
Società_2 spa (cui è subentrata Ricorrente_1) ha presentato domanda tardiva di insinuazione al passivo e il curatore comunicava di non essere subentrato nel contratto di leasing.
L'ufficio pretende l'IMU 2018 da Ricorrente_1 perché in quell'anno il contratto di leasing finanziario non era più in essere (risolto sin dal 2013). A partire dalla data di risoluzione del contratto per inadempimento, il locatario non può più ritenersi soggetto passivo di imposta che, nella prospettazione dell'ufficio, torna ad essere il proprietario. Lo stesso principio vale in caso di procedura concorsuale e mancato subentro del curatore nel contratto.
La contribuente, che ha provveduto a pagare l'imposta richiesta, chiedeva unicamente l'annullamento parziale dell'avviso con riferimento alle sanzioni e agli interessi perché l'immobile in
2 questione non era stato ancora materialmente riconsegnato nel 2018, nonostante la avvenuta risoluzione del contratto. L'istanza era peraltro già stata respinta in via di autotutela.
La Corte in primo grado, ritenendo non sovrapponibile la prospettiva civilistica a quella tributaria, ha rigettato il ricorso. Spese a carico per € 2.000.
Propone appello la contribuente e insiste per l'annullamento delle sanzioni stante le obiettive condizioni di incertezza normativa.
Si è costituito il COMUNE per chiedere la conferma della sentenza, rilevando che non ci sono condizioni obiettive di incertezza normativa perché il testo delle norme è sempre stato chiaro e i presupposti per riconoscere l'esimente sono rigorosi. L'istituto della continuazione non è applicabile.
Con successiva memoria la parte ha ribadito le proprie tesi e ha precisato che è divenuta definitiva anche la sentenza di secondo grado sull'anno 2016 in senso favorevole alla parte quanto all'annullamento delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della parte privata è fondato e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente doverosa riforma della sentenza di primo grado.
In sintesi, la parte privata rappresenta l'illegittimità delle sanzioni per l'esistenza, nell'anno di interesse, di asserite condizioni obiettive di incertezza normativa nell'individuazione della soggettività passiva IMU nel caso in cui, pur a fronte della risoluzione anticipata del contratto di leasing immobiliare, non vi fosse stata effettivamente la riconsegna del bene da parte del locatario;
nonché, in subordine, l'illegittimità della quantificazione delle sanzioni per mancata applicazione dell'istituto della continuazione, dal momento che analoghe pretese erano state avanzate anche per il 2016 e per il 2017.
Il COMUNE ha insistito nel sostenere che la mancata riconsegna dell'immobile, da parte della locataria-utilizzatrice alla proprietà-locatrice, non rilevasse sulla soggettività passiva IMU, ritenendola sempre e comunque incombente sulla proprietà-locataria, ancorché questa non fosse tornata in possesso, per cause a lei non imputabili, degli immobili locati.
In effetti, la questione di diritto relativa alla individuazione del soggetto passivo IMU in caso di immobile concesso in locazione finanziaria (leasing), risoluzione del contratto ma mancata
3 restituzione del bene, è stata particolarmente dibattuta, tanto da rendere necessario l'intervento del legislatore.
Stante il disposto dell'art. 9 D. Lgs. 23/2011, con particolare riferimento alla ipotesi di concessine in leasing di un immobile, è precisato che la soggettività passiva d'imposta è riferita all'utilizzatore dell'immobile (in quanto effettivo dominus del bene) per tutta la durata del contratto. Era effettivamente sorto un dubbio interpretativo per il caso in cui il contratto fosse sciolto o risolto, senza però che l'immobile fosse materialmente riconsegnato al proprietario finanziatore.
Il MEF con DM 30.10.2012 aveva reso istruzione indicando come rilevante ai fini della presentazione della dichiarazione IMU da parte della società di leasing il momento della effettiva riconsegna dell'Immobile; per questo è ragionevole che Società_2 si fosse adeguato a quelle istruzioni e non avesse presentato dichiarazione IMU per il 2018. Peraltro, quella stessa posizione interpretativa era stata condivisa anche dalla Cassazione con sentenza n. 19166 del 2019. Era poi effettivamente sorto un contrasto interpretativo in sede di legittimità, che è stato risolto in senso opposto solo in data successiva al 2019. La parte privata ha dato ampiamente conto, senza che l'ufficio abbia smentito la circostanza: del contrasto giurisprudenziale;
delle numerose decisioni favorevoli alla tesi della riconsegna come momento determinante per lo spostamento della soggettività passiva di imposta;
del fatto che anche le prassi di molti enti locali si erano formate in tale direzione;
che di questo avviso era anche la più autorevole dottrina.
E' poi del tutto superfluo ricordare che, per valutare la situazione di obiettiva incertezza normativa, si deve fare riferimento al momento della condotta e non a date successive.
Da ultimo, per esigenze di completezza, deve anche sottolinearsi come, in relazione al medesimo immobile, è stata già riconosciuta la sussistenza di condizioni obiettive di incertezza normativa per l'anno 2017 in sede giudiziaria (CGT Milano n. 4229/15/2023); senza che la suddetta sentenza sia stata impugnata dall'ufficio.
La particolare natura della controversia e gli aspetti prettamente valutativi dirimenti a fini decisori giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti con riferimento al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
4 Accoglie l'appello della contribuente e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla le sanzioni di cui all'avviso impugnato. Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Milano, 17 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
TT ON AR UI IO
5
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente DI MARIANTONIETTA, Relatore FASANO GAETANO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 577/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cornate D'Adda - Via Volta 29, 20872 20872 Cornate D'Adda MB
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
1 ed elettivamente domiciliato presso Via Volta 29, 20872 20872 Cornate D'Adda MB
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2761/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1204575 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2683/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento per IMU 2018 relativo ad un immobile concesso in locazione finanziaria alla società Società_1 spa in data 13.11.2008. La società locataria
è poi fallita il 13.06.2013 e il contratto è stato risolto in data 06.09.2013. In data 23.01.2014
Società_2 spa (cui è subentrata Ricorrente_1) ha presentato domanda tardiva di insinuazione al passivo e il curatore comunicava di non essere subentrato nel contratto di leasing.
L'ufficio pretende l'IMU 2018 da Ricorrente_1 perché in quell'anno il contratto di leasing finanziario non era più in essere (risolto sin dal 2013). A partire dalla data di risoluzione del contratto per inadempimento, il locatario non può più ritenersi soggetto passivo di imposta che, nella prospettazione dell'ufficio, torna ad essere il proprietario. Lo stesso principio vale in caso di procedura concorsuale e mancato subentro del curatore nel contratto.
La contribuente, che ha provveduto a pagare l'imposta richiesta, chiedeva unicamente l'annullamento parziale dell'avviso con riferimento alle sanzioni e agli interessi perché l'immobile in
2 questione non era stato ancora materialmente riconsegnato nel 2018, nonostante la avvenuta risoluzione del contratto. L'istanza era peraltro già stata respinta in via di autotutela.
La Corte in primo grado, ritenendo non sovrapponibile la prospettiva civilistica a quella tributaria, ha rigettato il ricorso. Spese a carico per € 2.000.
Propone appello la contribuente e insiste per l'annullamento delle sanzioni stante le obiettive condizioni di incertezza normativa.
Si è costituito il COMUNE per chiedere la conferma della sentenza, rilevando che non ci sono condizioni obiettive di incertezza normativa perché il testo delle norme è sempre stato chiaro e i presupposti per riconoscere l'esimente sono rigorosi. L'istituto della continuazione non è applicabile.
Con successiva memoria la parte ha ribadito le proprie tesi e ha precisato che è divenuta definitiva anche la sentenza di secondo grado sull'anno 2016 in senso favorevole alla parte quanto all'annullamento delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della parte privata è fondato e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente doverosa riforma della sentenza di primo grado.
In sintesi, la parte privata rappresenta l'illegittimità delle sanzioni per l'esistenza, nell'anno di interesse, di asserite condizioni obiettive di incertezza normativa nell'individuazione della soggettività passiva IMU nel caso in cui, pur a fronte della risoluzione anticipata del contratto di leasing immobiliare, non vi fosse stata effettivamente la riconsegna del bene da parte del locatario;
nonché, in subordine, l'illegittimità della quantificazione delle sanzioni per mancata applicazione dell'istituto della continuazione, dal momento che analoghe pretese erano state avanzate anche per il 2016 e per il 2017.
Il COMUNE ha insistito nel sostenere che la mancata riconsegna dell'immobile, da parte della locataria-utilizzatrice alla proprietà-locatrice, non rilevasse sulla soggettività passiva IMU, ritenendola sempre e comunque incombente sulla proprietà-locataria, ancorché questa non fosse tornata in possesso, per cause a lei non imputabili, degli immobili locati.
In effetti, la questione di diritto relativa alla individuazione del soggetto passivo IMU in caso di immobile concesso in locazione finanziaria (leasing), risoluzione del contratto ma mancata
3 restituzione del bene, è stata particolarmente dibattuta, tanto da rendere necessario l'intervento del legislatore.
Stante il disposto dell'art. 9 D. Lgs. 23/2011, con particolare riferimento alla ipotesi di concessine in leasing di un immobile, è precisato che la soggettività passiva d'imposta è riferita all'utilizzatore dell'immobile (in quanto effettivo dominus del bene) per tutta la durata del contratto. Era effettivamente sorto un dubbio interpretativo per il caso in cui il contratto fosse sciolto o risolto, senza però che l'immobile fosse materialmente riconsegnato al proprietario finanziatore.
Il MEF con DM 30.10.2012 aveva reso istruzione indicando come rilevante ai fini della presentazione della dichiarazione IMU da parte della società di leasing il momento della effettiva riconsegna dell'Immobile; per questo è ragionevole che Società_2 si fosse adeguato a quelle istruzioni e non avesse presentato dichiarazione IMU per il 2018. Peraltro, quella stessa posizione interpretativa era stata condivisa anche dalla Cassazione con sentenza n. 19166 del 2019. Era poi effettivamente sorto un contrasto interpretativo in sede di legittimità, che è stato risolto in senso opposto solo in data successiva al 2019. La parte privata ha dato ampiamente conto, senza che l'ufficio abbia smentito la circostanza: del contrasto giurisprudenziale;
delle numerose decisioni favorevoli alla tesi della riconsegna come momento determinante per lo spostamento della soggettività passiva di imposta;
del fatto che anche le prassi di molti enti locali si erano formate in tale direzione;
che di questo avviso era anche la più autorevole dottrina.
E' poi del tutto superfluo ricordare che, per valutare la situazione di obiettiva incertezza normativa, si deve fare riferimento al momento della condotta e non a date successive.
Da ultimo, per esigenze di completezza, deve anche sottolinearsi come, in relazione al medesimo immobile, è stata già riconosciuta la sussistenza di condizioni obiettive di incertezza normativa per l'anno 2017 in sede giudiziaria (CGT Milano n. 4229/15/2023); senza che la suddetta sentenza sia stata impugnata dall'ufficio.
La particolare natura della controversia e gli aspetti prettamente valutativi dirimenti a fini decisori giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti con riferimento al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
4 Accoglie l'appello della contribuente e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla le sanzioni di cui all'avviso impugnato. Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Milano, 17 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
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