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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 05/02/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2025
CRON. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel.
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 9 gennaio 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 73 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024
TRA
1
rappresentata e difesa, in virtù di procura prodotta nel fascicolo di primo grado,
dall'Avv.to Luca Cirillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Avigliano, al viale Sandro Pertini, n.41;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla Controparte_1
memoria di costituzione di secondo grado, dall'avv.to Antonella pasqua
Gravina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Policoro, alla vi
G. di Vittorio, n.27.
APPELLATA
OGGETTO: Rimborso spese legali - Appello avverso la sentenza n. 306/2024
del 23 aprile 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l' appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'infondatezza della domanda azionata con il ricorso di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado”;
2 Per l'appellata:
“Voglia al Corte adita respingere l'avverso appello, con vittoria delle spese del doppio grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27 aprile 2022, dipendente Controparte_1
dell'istituto bancario resistente, Direttrice della Filiale di Stigliano dal 2006 al
2017, esponeva di essere stata, in tale veste, sottoposta a procedimento penale da cui era stata assolta con sentenza definitiva e, pertanto, chiedeva al giudice adito condannarsi il datore di lavoro al rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito del descritto procedimento penale, pari ad euro 19.599,00, ai sensi dell'art.42 del CCNL di settore.
Si costituiva la società datrice di lavoro che eccepiva l'infondatezza della domanda azionata.
All'udienza di discussione del 23 aprile 2024, il giudice adito accoglieva il ricorso e condannava la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 19.599, oltre accessori e al pagamento delle spese del giudizio che liquidava in complessivi euro 2.109,00, oltre IVA, CPA
e RF come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza il giudice di prime cure riteneva sussistente, in capo alla ricorrente, il diritto al rimborso delle spese legali relative al procedimento penale in cui era stata assolta, ai sensi dell'art.42 del
3 CCNL di settore, stante l'assenza di dolo nella condotta posta in essere dalla ricorrente, come risultante dalla motivazione della sentenza penale.
Avverso tale sentenza in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., proponeva appello con ricorso depositato il 23 maggio
2024, censurando la pronuncia di primo grado perché ingiusta ed errata,
insistendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione del 9 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto in atti, ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, alla parte appellata, questa si costituiva in giudizio, a sua volta concludendo come in atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava,
come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Il primo giudice è giunto all'accoglimento della domanda azionata dalla sulla base del rilievo che la sua assoluzione in sede penale ex art.530 CP_1
c.p.p., passata in giudicato, era stata pronunciata per assenza di dolo specifico dell'imputata, valorizzando, altresì, l'ulteriore circostanza che nei confronti della stessa lavoratrice il datore di lavoro avesse applicato una sanzione conservativa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 10 e non
4 una sanzione espulsiva, a conferma della non gravità della condotta posta in essere, in termini di violazione di doveri prescritti dal regolamento e dalle direttive interne.
Alla luce di tali considerazioni, come illustrate, accoglieva la domanda di rimborso delle spese legali, come azionata, ai sensi dell'artt. 42 del CCNL di settore.
L'assunto del primo giudice non è condiviso dal Collegio.
L'art.42 del CCNL 2015 stabilisce ai primi due commi che “Qualora nei confronti del lavoratore/lavoratrice venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le eventuali sanzioni pecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a carico dell'impresa, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.
2. La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore sia in conflitto con l'azienda stessa”.
Dalla lettura della sentenza penale n.487/2020 del 18 novembre 2020, per effetto della quale la è stata assolta a titolo di concorso nel reato di cui CP_1
agli artt.81-110 c.p., 2 D.Lgs.n.74/2000 perché il fatto non costituisce reato, si evince che il Tribunale di Matera ha ritenuto, sulla base della palese
5 contraddittorietà delle emergenze processuali, di escludere che la condotta della fosse connotata dal dolo specifico di consentire a terzi di evadere le CP_1
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi nelle dichiarazioni fiscali di fatture per operazioni inesistenti.
Nella stessa sentenza alla pagina 7) di legge che la effettuava Per_1
l'annotazione con l'indicazione “promemoria attività clientela” ma non la trasmetteva all'autorità competente.
Dalla relazione ispettiva agli atti risulta che la , nella sua qualità di CP_1
Direttrice della Filiale di Stigliano, “pur non potendo stabilire l'esistenza o meno di reali rapporti commerciali tra i soggetti coinvolti tollerava,
autorizzava, ed in molti casi direttamente poneva in essere operatività
connotata da evidenti segnali di sospetto, in quanto ……una movimentazione di contanti di così rilevante portata avrebbe dovuto determinare approfondimenti adeguati e correlati interventi in punto di
Antiriciclaggio….vieppiù a fronte degli inattesi Gianos/profilature di rischio nel tempo proposti in procedura, gestiti, invece, senza alcun seguito”.
In sostanza, la aveva consentito l'operatività irregolare, per la quale ha CP_1
subito il processo penale, senza assumere alcuna iniziativa o aveva autorizzato tale operatività senza apporre alcuna annotazione tale da giustificare il mancato inoltro alla struttura deputata in materia di antiriciclaggio e ciò anche in presenza di attività segnalate come potenzialmente anomale dalla procedura elettronica Gianos 3D, in vigore dal 2009, e, quindi, nonostante le direttive
6 impartite dalla banca, con particolare riferimento alla necessità di inserire nel relativo campo NOTE e NOTE ESTESE le ragioni a giustificazione della scelta effettuata in merito alla non segnalazione, come si evince dalla documentazione in atti, con particolare riferimento alla Giuda Operativa per la Revisione del profilo del rischio ai fini antiriciclaggio.
La condotta ascritta, risultante dalla relazione ispettiva e alla luce anche del contenuto della sentenza penale, come riportato, consente di ritenere applicabile nel caso in esame il secondo comma dell'art.42 del CCNL di settore che prevede l'esclusione della tutela di cui al comma 1 in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore sia in conflitto con l'azienda stessa.
Gli inattesi evasi dalla nel periodo 2008/2012 come da non segnalare CP_1
e con l'inserimento di valutazioni a supporto non esaustive o inconferenti configurano attività in violazione delle disposizioni aziendali e come tali in conflitto con l'azienda stessa.
Per tutte le considerazioni espresse, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va respinta la domanda azionata in primo grado e finalizzata ad ottenere il rimborso delle spese legali relative al processo penale definito con la sentenza di assoluzione n.487/2020 del Tribunale di Matera.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n.55/2014, aggiornato per effetto
7 del D.M. n.147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022 – valore da euro
5.2001,00 ad euro 26.000,00 parametro medio epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 73 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., nei confronti di avverso la Controparte_1
sentenza n. 306/2024 del 23 aprile 2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale
di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
respinge l'azionata domanda;
2) Condanna parte appellata al pagamento, in favore della società appellante,
delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado,
in complessivi euro 3.216,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi euro 3.966,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Potenza, 9 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Aida Sabbato dr. Roberto Spagnuolo
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