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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 27/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 603/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato
Dott.ssa Martina Badano nella causa promossa da
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] ed avente Studio Parte_1 C.F._1
Professionale in Imperia, Via della Repubblica 43, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
del Foro di Imperia ex art. 86 c.p.c.;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a[...];
RESISTENTE CONTUMACE
§§§§§§§§§§ avente ad oggetto: Ricorso ex art. 14 D. Lgs. 150/2011 per mancato pagamento di competenze professionali di difensore oggetto di cessione del credito.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
Precisate all'udienza odierna in presenza le seguenti conclusioni: per parte ricorrente, come da ricorso, ossia: “Voglia l'On. Tribunale, contrariis reiectis, previo ogni accertamento necessario, condannare il Signor c.f.: , nato Controparte_1 C.F._2
a Sanremo il 26.03.1999 e residente in [...] al pagamento in favore dell'Avv. della somma complessiva di € 2.451,80, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria, o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa”; nessuna conclusione per parte resistente contumace.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda va accolta nei termini seguenti.
Premesso in fatto che l'avv. - allegando di avere in data 25.1.2023 acquistato dall'avv. Parte_1
Loredana Modaffari il credito per competenze professionali svolte (nella fase di studio, introduttiva ed istruttoria) per la difesa d'ufficio dell'odierno resistente imputato per il reato di Controparte_1 cui all'art. 648 c.p. nel procedimento penale davanti al Tribunale di Imperia rubricato al n. 77/2019
RGNR, definito con il suo proscioglimento ex art. 131-bis c.p. - promuoveva il giudizio in oggetto per l'accertamento del credito e la condanna conseguente del al versamento di tale importo, CP_1
quantificato secondo gli scaglioni di cui al D.M. n. 55/2014, con il favore delle spese processuali.
Premesso sempre in fatto che il resistente, ritualmente notiziato della pendenza del giudizio, non si costituiva e ne era dichiarata la contumacia all'udienza del 15.4.2025, e posto che il giudizio, a seguito della mancata comparizione del resistente all'interrogatorio formale, veniva istruito mediante la disamina dei documenti a sostegno della domanda e dell'atto di cessione del credito prodotto (doc.
3).
Il quadro normativo applicabile alla presente vicenda concreta depone nel senso dell'accoglimento della domanda azionata.
Merita infatti osservare che, in base ai principi indiscussi sanciti in materia di onere della prova dell'adempimento della prestazione (Cass. S.U. 2001, n. 13533), “nei giudizi aventi ad oggetto
l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista medesimo” (Cass.
2013, n. 24568), con la rilevante precisazione che “il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso” (Cass. 2024, n. 7953; Cass. 2016, n. 16261).
Orbene, sotto tale angolo prospettivo, l'avv. ha dimostrato, con la produzione del contratto Parte_1 di cessione del credito (doc. 3), di avere acquistato il 25.1.2023 dall'avv. Loredana Modaffari il credito per competenze professionali dalla stessa svolte (nella fase di studio, introduttiva ed istruttoria) per la difesa d'ufficio del resistente - che era imputato per il reato di cui Controparte_1 all'art. 648 c.p. nel procedimento penale davanti al Tribunale di Imperia rubricato al n. 77/2019
RGNR (definito con il suo proscioglimento ex art. 131-bis c.p.c.) - attività a sua volta indubitabilmente prestata dall'avv. Modaffari, come attestato dai verbali delle udienze davanti al
Tribunale di Imperia prodotte (docc. 1 e 2), in cui l'avv. Modaffari risultava presente ovvero sostituita ex art. 103 c.p.p., verbali che integrano atti pubblici degni di pubblica fede fino a querela di falso (art. 2699 c.c.).
Nella fattispecie al concreto vaglio non è poi applicabile il divieto di cessione di crediti litigiosi stabilito dall'art 1261 c.c.
Come è in questo senso stato condivisibilmente sancito nella giurisprudenza di legittimità, “il dato testuale dell'art. 1261 c.c., che fa riferimento ad una controversia in atto, e la "ratio legis" diretta ad impedire speculazioni sulla lite da parte dei pubblici ufficiali e degli esercenti un servizio di pubblica necessità, le cui funzioni hanno attinenza con gli uffici giudiziari delle rispettive sedi, oltre ad evitare che il prestigio e la fiducia dell'autonomia possano rimanere pregiudicati da atti di dubbia moralità, comportano che il divieto non trovi applicazione in relazione ai crediti per i quali non sia ancora sorta una controversia giudiziaria” (Cass. 2003, n. 11144; conformi Cass. 1953, n. 788; Cass. 1984,
n. 1319), situazione che specularmente ricorre nella presente controversia, atteso che prima della cessione del credito (25.1.2023) nessun contezioso era stato introdotto dall'avv. Modaffari nei confronti dell'ex cliente per l'omesso pagamento delle competenze professionali Controparte_1
qui richieste dal cessionario avv. . Parte_1
La cessione del credito de qua agitur, poi, non enuclea alcun mandato (dell'avv., Modaffari cedente) all'incasso delle somme al cessionario del credito avv. , che la più recente giurisprudenza Parte_1
di legittimità sanziona con la nullità della cessione di credito per violazione proprio dell'art. 1261 c.c.
(si allude su tutte a Cass. 2018, n. 29834; Trib. Benevento sez. 1 2024, n. 1207, in De Jure).
Il diritto a percepire i compensi per l'opera prestata oggetto del contratto di cessione non è infine precluso dal fatto che il relativamente al procedimento penale n. 77/2019 RGNR, avesse CP_1
già beneficiato del Patrocinio a Spese dello Stato, in quanto i compensi al difensore che lo aveva assistito (lo stesso ricorrente avv. ) erano stati chiesti e poi liquidati a carico dell'Erario Parte_1 soltanto per la fase dell'esame dell'imputato e della discussione, non sovrapponendosi quindi ai crediti in oggi azionati, che attengono alla fase anteriore (ossia la fase di studio, la introduttiva e quella istruttoria) per la difesa d'ufficio svolta dall'avv. Modaffari e poi trasferiti all'avv. . Pt_1
Non è in ultima sede evocabile, sotto forma di eventuale ragione di nullità del contratto di cessione per elusione di una norma imperativa, rilevabile d'ufficio, il divieto, contenuto nell'art. 91 del DPR
n. 115/2002 (TUSG), ossia il divieto di nomina di due difensori per la parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, a sua volta reputato causa di revoca dello stesso (v. Cass. 2020, n. 1736), in quanto nella vicenda che ci occupa il ha nominato quale difensore di fiducia un solo avvocato, CP_1
l'avv. , a fronte della circostanza che il precedente difensore, l'avv. Modaffari, era mero Parte_1 difensore d'ufficio.
Le premesse prima svolte inducono, pertanto, all'accoglimento della domanda ed alla condanna del al pagamento dei compensi per le fasi svolte anteriormente al subentro dell'avv. CP_1 Parte_1 quale difensore di fiducia, oggetto dell'atto di cessione dei crediti sub doc. 3.
In ordine al quantum debeatur, considerata la pregevolezza dell'attività svolta e la durata del procedimento penale, e siccome che il ricorrente ha proposto lo stesso importo a suo tempo calcolato dall'avv. Modaffari nel prospetto allegato all'atto di cessione dei crediti professionali, ossia Euro
2.451,80 (doc. 3), il Tribunale ritiene che la somma congrua da liquidare sia proprio l'importo complessivo di Euro 2.451,80, oltre interessi legali ex art. 1284, comma I, decorrenti dalla domanda fino al saldo (tenendo a mente che, secondo le linee argomentative di Cass. S.U. 2024, n. 12499, ove non specificamente indicato nella domanda, si deve intendere che gli interessi siano quelli al saggio legale decorrenti dalla domanda fino al saldo al saggio di cui all'art. 1284, comma I c.c.), senza tuttavia la rivalutazione monetaria richiesta, trattandosi di debito di valuta (v. Cass. 2015, n. 22962).
Si tratta peraltro di importo non eccedente i parametri medi di cui al DM n. 55/2014, innovati dal DM
n. 147/2022, novella normativa applicabile ratione temporis alla cessione di credito del 25.1.2023.
§§§§§§§§§§§§
Si ritiene, quanto alle spese di lite, che non vi siano gravi ragioni per deflettere dal principio cardine della soccombenza (art. 91 c.p.c.), non pregiudicata neppure in via astratta dalla contumacia del resistente.
Come è infatti ormai opinione recepita nella giurisprudenza di legittimità, “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è
l'aver dato causa al giudizio”, sicché “la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace" (così, Cass. 2023, n. 5813; conformi 2018, n.
13498, Cass. 1988, n. 6722), essendo unicamente vietata al Giudice la condanna alle spese del contumace vittorioso, in quanto privo di oneri difensivi di partecipazione al giudizio.
Le spese, conformi ai parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche (DM 147/2022), sono liquidate in dispositivo, assumendo per gli onorari lo scaglione della causa dichiarata nella domanda, per le tre fasi effettivamente svolte, precisando di avere ridotto la fase istruttoria in quanto causa puramente documentale e poiché non è stato espletato l'interrogatorio formale ammesso dal
Giudice.
§§§§§§§§§§§§ Letto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
1) ACCERTA che l'avv. (C.F.: ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ha diritto alla corresponsione in suo favore, a titolo di compensi professionali, dell'importo complessivo di Euro 2.541,80, oltre interessi legali ex art. 1284, comma I c.c., decorrenti dalla domanda fino al saldo, nei confronti di (C.F.: ), nato Controparte_1 C.F._2
a Sanremo (IM) il 26.03.1999 e residente a[...];
2) CONDANNA per l'effetto (C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(IM) il 26.03.1999 e residente a[...], al pagamento in favore dell'avv. C.F.: ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 dell'importo complessivo di Euro 2.541,80, oltre interessi legali ex art. 1284, comma I c.c., decorrenti dalla domanda fino al saldo;
3) CONDANNA per l'effetto (C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(IM) il 26.03.1999 e residente a[...], alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, l'avv. (C.F.: ), nato Parte_1 C.F._1
ad Imperia il 18.01.1984, che liquida in Euro 2.501,00 per compensi, oltre Euro 76,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Si comunichi alle Parti costituite.
Imperia, 27.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Martina Badano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato
Dott.ssa Martina Badano nella causa promossa da
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] ed avente Studio Parte_1 C.F._1
Professionale in Imperia, Via della Repubblica 43, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
del Foro di Imperia ex art. 86 c.p.c.;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a[...];
RESISTENTE CONTUMACE
§§§§§§§§§§ avente ad oggetto: Ricorso ex art. 14 D. Lgs. 150/2011 per mancato pagamento di competenze professionali di difensore oggetto di cessione del credito.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
Precisate all'udienza odierna in presenza le seguenti conclusioni: per parte ricorrente, come da ricorso, ossia: “Voglia l'On. Tribunale, contrariis reiectis, previo ogni accertamento necessario, condannare il Signor c.f.: , nato Controparte_1 C.F._2
a Sanremo il 26.03.1999 e residente in [...] al pagamento in favore dell'Avv. della somma complessiva di € 2.451,80, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria, o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa”; nessuna conclusione per parte resistente contumace.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda va accolta nei termini seguenti.
Premesso in fatto che l'avv. - allegando di avere in data 25.1.2023 acquistato dall'avv. Parte_1
Loredana Modaffari il credito per competenze professionali svolte (nella fase di studio, introduttiva ed istruttoria) per la difesa d'ufficio dell'odierno resistente imputato per il reato di Controparte_1 cui all'art. 648 c.p. nel procedimento penale davanti al Tribunale di Imperia rubricato al n. 77/2019
RGNR, definito con il suo proscioglimento ex art. 131-bis c.p. - promuoveva il giudizio in oggetto per l'accertamento del credito e la condanna conseguente del al versamento di tale importo, CP_1
quantificato secondo gli scaglioni di cui al D.M. n. 55/2014, con il favore delle spese processuali.
Premesso sempre in fatto che il resistente, ritualmente notiziato della pendenza del giudizio, non si costituiva e ne era dichiarata la contumacia all'udienza del 15.4.2025, e posto che il giudizio, a seguito della mancata comparizione del resistente all'interrogatorio formale, veniva istruito mediante la disamina dei documenti a sostegno della domanda e dell'atto di cessione del credito prodotto (doc.
3).
Il quadro normativo applicabile alla presente vicenda concreta depone nel senso dell'accoglimento della domanda azionata.
Merita infatti osservare che, in base ai principi indiscussi sanciti in materia di onere della prova dell'adempimento della prestazione (Cass. S.U. 2001, n. 13533), “nei giudizi aventi ad oggetto
l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista medesimo” (Cass.
2013, n. 24568), con la rilevante precisazione che “il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso” (Cass. 2024, n. 7953; Cass. 2016, n. 16261).
Orbene, sotto tale angolo prospettivo, l'avv. ha dimostrato, con la produzione del contratto Parte_1 di cessione del credito (doc. 3), di avere acquistato il 25.1.2023 dall'avv. Loredana Modaffari il credito per competenze professionali dalla stessa svolte (nella fase di studio, introduttiva ed istruttoria) per la difesa d'ufficio del resistente - che era imputato per il reato di cui Controparte_1 all'art. 648 c.p. nel procedimento penale davanti al Tribunale di Imperia rubricato al n. 77/2019
RGNR (definito con il suo proscioglimento ex art. 131-bis c.p.c.) - attività a sua volta indubitabilmente prestata dall'avv. Modaffari, come attestato dai verbali delle udienze davanti al
Tribunale di Imperia prodotte (docc. 1 e 2), in cui l'avv. Modaffari risultava presente ovvero sostituita ex art. 103 c.p.p., verbali che integrano atti pubblici degni di pubblica fede fino a querela di falso (art. 2699 c.c.).
Nella fattispecie al concreto vaglio non è poi applicabile il divieto di cessione di crediti litigiosi stabilito dall'art 1261 c.c.
Come è in questo senso stato condivisibilmente sancito nella giurisprudenza di legittimità, “il dato testuale dell'art. 1261 c.c., che fa riferimento ad una controversia in atto, e la "ratio legis" diretta ad impedire speculazioni sulla lite da parte dei pubblici ufficiali e degli esercenti un servizio di pubblica necessità, le cui funzioni hanno attinenza con gli uffici giudiziari delle rispettive sedi, oltre ad evitare che il prestigio e la fiducia dell'autonomia possano rimanere pregiudicati da atti di dubbia moralità, comportano che il divieto non trovi applicazione in relazione ai crediti per i quali non sia ancora sorta una controversia giudiziaria” (Cass. 2003, n. 11144; conformi Cass. 1953, n. 788; Cass. 1984,
n. 1319), situazione che specularmente ricorre nella presente controversia, atteso che prima della cessione del credito (25.1.2023) nessun contezioso era stato introdotto dall'avv. Modaffari nei confronti dell'ex cliente per l'omesso pagamento delle competenze professionali Controparte_1
qui richieste dal cessionario avv. . Parte_1
La cessione del credito de qua agitur, poi, non enuclea alcun mandato (dell'avv., Modaffari cedente) all'incasso delle somme al cessionario del credito avv. , che la più recente giurisprudenza Parte_1
di legittimità sanziona con la nullità della cessione di credito per violazione proprio dell'art. 1261 c.c.
(si allude su tutte a Cass. 2018, n. 29834; Trib. Benevento sez. 1 2024, n. 1207, in De Jure).
Il diritto a percepire i compensi per l'opera prestata oggetto del contratto di cessione non è infine precluso dal fatto che il relativamente al procedimento penale n. 77/2019 RGNR, avesse CP_1
già beneficiato del Patrocinio a Spese dello Stato, in quanto i compensi al difensore che lo aveva assistito (lo stesso ricorrente avv. ) erano stati chiesti e poi liquidati a carico dell'Erario Parte_1 soltanto per la fase dell'esame dell'imputato e della discussione, non sovrapponendosi quindi ai crediti in oggi azionati, che attengono alla fase anteriore (ossia la fase di studio, la introduttiva e quella istruttoria) per la difesa d'ufficio svolta dall'avv. Modaffari e poi trasferiti all'avv. . Pt_1
Non è in ultima sede evocabile, sotto forma di eventuale ragione di nullità del contratto di cessione per elusione di una norma imperativa, rilevabile d'ufficio, il divieto, contenuto nell'art. 91 del DPR
n. 115/2002 (TUSG), ossia il divieto di nomina di due difensori per la parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, a sua volta reputato causa di revoca dello stesso (v. Cass. 2020, n. 1736), in quanto nella vicenda che ci occupa il ha nominato quale difensore di fiducia un solo avvocato, CP_1
l'avv. , a fronte della circostanza che il precedente difensore, l'avv. Modaffari, era mero Parte_1 difensore d'ufficio.
Le premesse prima svolte inducono, pertanto, all'accoglimento della domanda ed alla condanna del al pagamento dei compensi per le fasi svolte anteriormente al subentro dell'avv. CP_1 Parte_1 quale difensore di fiducia, oggetto dell'atto di cessione dei crediti sub doc. 3.
In ordine al quantum debeatur, considerata la pregevolezza dell'attività svolta e la durata del procedimento penale, e siccome che il ricorrente ha proposto lo stesso importo a suo tempo calcolato dall'avv. Modaffari nel prospetto allegato all'atto di cessione dei crediti professionali, ossia Euro
2.451,80 (doc. 3), il Tribunale ritiene che la somma congrua da liquidare sia proprio l'importo complessivo di Euro 2.451,80, oltre interessi legali ex art. 1284, comma I, decorrenti dalla domanda fino al saldo (tenendo a mente che, secondo le linee argomentative di Cass. S.U. 2024, n. 12499, ove non specificamente indicato nella domanda, si deve intendere che gli interessi siano quelli al saggio legale decorrenti dalla domanda fino al saldo al saggio di cui all'art. 1284, comma I c.c.), senza tuttavia la rivalutazione monetaria richiesta, trattandosi di debito di valuta (v. Cass. 2015, n. 22962).
Si tratta peraltro di importo non eccedente i parametri medi di cui al DM n. 55/2014, innovati dal DM
n. 147/2022, novella normativa applicabile ratione temporis alla cessione di credito del 25.1.2023.
§§§§§§§§§§§§
Si ritiene, quanto alle spese di lite, che non vi siano gravi ragioni per deflettere dal principio cardine della soccombenza (art. 91 c.p.c.), non pregiudicata neppure in via astratta dalla contumacia del resistente.
Come è infatti ormai opinione recepita nella giurisprudenza di legittimità, “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è
l'aver dato causa al giudizio”, sicché “la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace" (così, Cass. 2023, n. 5813; conformi 2018, n.
13498, Cass. 1988, n. 6722), essendo unicamente vietata al Giudice la condanna alle spese del contumace vittorioso, in quanto privo di oneri difensivi di partecipazione al giudizio.
Le spese, conformi ai parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche (DM 147/2022), sono liquidate in dispositivo, assumendo per gli onorari lo scaglione della causa dichiarata nella domanda, per le tre fasi effettivamente svolte, precisando di avere ridotto la fase istruttoria in quanto causa puramente documentale e poiché non è stato espletato l'interrogatorio formale ammesso dal
Giudice.
§§§§§§§§§§§§ Letto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
1) ACCERTA che l'avv. (C.F.: ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ha diritto alla corresponsione in suo favore, a titolo di compensi professionali, dell'importo complessivo di Euro 2.541,80, oltre interessi legali ex art. 1284, comma I c.c., decorrenti dalla domanda fino al saldo, nei confronti di (C.F.: ), nato Controparte_1 C.F._2
a Sanremo (IM) il 26.03.1999 e residente a[...];
2) CONDANNA per l'effetto (C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(IM) il 26.03.1999 e residente a[...], al pagamento in favore dell'avv. C.F.: ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 dell'importo complessivo di Euro 2.541,80, oltre interessi legali ex art. 1284, comma I c.c., decorrenti dalla domanda fino al saldo;
3) CONDANNA per l'effetto (C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(IM) il 26.03.1999 e residente a[...], alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, l'avv. (C.F.: ), nato Parte_1 C.F._1
ad Imperia il 18.01.1984, che liquida in Euro 2.501,00 per compensi, oltre Euro 76,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Si comunichi alle Parti costituite.
Imperia, 27.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Martina Badano