TRIB
Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/12/2024, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1267/2022
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
In data 11/12/2024, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, con l'assistenza del funzionario addetto all'ufficio per il processo
Giovanni Cipriano, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1267/2022 R.G., promossa da: nato a [...] il [...] (c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonietta Privitera
– OPPONENTE –
CONTRO
ià , con acronimo ", Controparte_1 Controparte_2 CP_3
quest'ultima incorporante della già con sede Controparte_4 Controparte_5
legale in Roma (RM) alla Via Benedetto Croce n.40, C.A.P. 00142, C.F. & P.I.N.
, REA di Roma N.1099486, giusto atto di fusione per incorporazione P.IVA_1
Rep.N.471, Racc. N.335, perfezionato il 04/10/2021, in virtù del quale è subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla incorporata e nella titolarità dei dati personali con le finalità e modalità di trattamento già oggetto della incorporata, con sede legale a Padova (PD), 35129, Via San Marco n. 11, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682, capitale sociale Euro 44.638.000,00 i.v. - C.F., partita IVA e n.
d'iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: , in persona del Procuratore P.IVA_2
Speciale e legale rapp.te p.t. Dott. rappresentata e difesa dall'avv.Roberto Parte_3
Rainone
– OPPOSTA –
pagina 1 di 6 OGGETTO: Opposizione avverso il D.I. n.236/2022 (R.G.N. 958/2022) emesso dal
Tribunale di Patti in data 27/06/2022, pubblicato in data 06/07/2022
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
Per parte opposta, l'Avv. Adele Pessolano, per delega del difensore costituito.
Per l'opponente nessuno è comparso fino alle ore 10:52
Il difensore presente precisa le conclusioni e si riporta a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa, chiedono che la causa venga decisa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO
e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 236/2022, con il quale il Tribunale di Patti ingiungeva loro di pagare alla la somma di euro 10.227,36, oltre gli interessi come da domanda e Controparte_1
le spese della procedura.
La parte opponente premetteva che, in data 30/04/2011, quale Parte_1
richiedente e quale coobbligato avevano stipulato, con la SS Parte_2
NC S.p.A., il contratto di credito al consumo n. 9506338 e deduceva: il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e la mancanza di prova sulla cessione del credito ingiunto;
che la documentazione prodotta dall'opposta era insufficiente a provare il credito e a garantire loro il diritto di difesa rispetto all'ammontare di esso e all'illegittima applicazione di interessi anatocistici e di commissioni non dovute;
che l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. non era sufficiente ai fini della prova del pagina 2 di 6 credito in sede di opposizione al d.i.; la violazione delle regole di buona fede e correttezza nell'applicazione, da parte della SS, delle norme sulla trasparenza bancaria, essendo stati illegittimamente applicati al rapporto un TAN e un TAEG più sfavorevoli di quelli previsti dal contratto di finanziamento, costi non dovuti e il sistema di ammortamento alla francese, applicato in assenza di piano di ammortamento;
l'usurarietà del tasso d'interesse applicato;
che gli interessi moratori, quantificati in misura pari al tasso dell'1%, erano manifestamente iniqui e andavano ridotti ex art. 1384
c.c..
Chiedevano, pertanto, per le ragioni esposte in citazione, la revoca del d.i. opposto e, in subordine, la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento n. 9506338 ex art. 117, co. 1, T.U.B., o la nullità, ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c., 117
e 118 TUB, delle clausole espressive degli interessi compensativi e moratori e degli accessori imputati al contratto di finanziamento n. 9506338, con condanna della società opposta al pagamento dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, la riduzione di essi ex art. 1384 c.c..
Chiedevano, altresì, la condanna della società opposta al risarcimento del danno per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, con vittoria di spese e di compensi di lite.
Si costituiva la la quale, per i motivi esposti in comparsa, chiedeva Controparte_1
il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e di compensi di lite.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e viene decisa, ex art. 281- sexies c.p.c., all'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c..
***
Il primo motivo di opposizione formulata da e è Parte_1 Parte_2
fondato.
La prova rigorosa dei contratti di cessione del credito e dell'inclusione del credito nell'ambito delle operazioni di cessioni in blocco grava sulla cessionaria che agisce in pagina 3 di 6 giudizio per il soddisfacimento del credito e risponde alla specifica esigenza di consentire al debitore, anche in conseguenza dell'adozione di una sentenza di condanna, di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito.
Nel caso di specie, la società opposta, pur essendone onerata, non ha dato prova, né in sede monitoria né nel presente giudizio di opposizione, della propria legittimazione a richiedere il decreto ingiuntivo opposto.
Essa ha allegato che SS NC S.p.A. ha ceduto pro soluto il proprio credito verso gli opponenti alla società la quale l'ha ceduto alla Controparte_6 [...]
la quale è divenuta a seguito di fusione per CP_4 Controparte_1
incorporazione di Controparte_2
In tema di prova della cessione in blocco, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione
– un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (v. Cass., Sez. 3,
05/09/2019, n. 22151).
Recentemente, la Suprema Corte ha affermato che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano
d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ., Sez. 3,
20.11.2024, n. 29872).
Nel caso in esame, come può evincersi dalla documentazione contrattuale in atti, manca la prova della cessione del credito della SS NC S.p.A., atteso che nell'avviso pagina 4 di 6 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale depositato in atti non è possibile evincere elementi di comunanza idonei a provare, senza incertezza, che il credito ingiunto rientri tra i rapporti oggetto di cessione (doc. n. 7 all.to al fasciolo di parte opposta);
Difetta, inoltre, la prova della cessione intervenuta tra la società Controparte_6
e la società atteso che il documento allegato dall'opposta come
[...] Controparte_4
allegato n. 10 al fascicolo di parte, contiene solo una tabella riepilogativa nella quale sono riportati alcuni indici (ReferenceNumber; clientReferenceNumber;
GenericName
CODICE_FISCALE; Saldo Residuo 19.12.2019), tra cui l'indicazione dei nominativi delle odierne parti opponenti ma, per il resto, risulta privo di data, firma e altri segni distintivi rispetto all'istituto e al funzionario che lo ha formato e/o estrapolato dai sistemi interni, ed ancora privo di elementi che possano ricondurlo, con certezza, all'operazione di cessione dei crediti in blocco documentata nelle pagine precedenti del medesimo documento allegato (doc. n. 10 all.to al fasciolo di parte opposta).
Invero, i nominativi risultano inseriti in un foglio separato, che non è parte integrante del contratto di cessione né risulta sottoscritto, diversamente dal resto della documentazione del file in cui è inserito.
L'opposizione è, dunque, fondata e va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Tutte le altre questioni vengono assorbite.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività espletata e delle oscillazioni giurisprudenziali succedutesi sulla questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 5 di 6 - condanna la parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali, che liquida in euro 172,50 per esborsi e in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso telematicamente l'11/12/2024.
Il Giudice
Dr.ssa Concetta Alacqua
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
In data 11/12/2024, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, con l'assistenza del funzionario addetto all'ufficio per il processo
Giovanni Cipriano, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1267/2022 R.G., promossa da: nato a [...] il [...] (c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonietta Privitera
– OPPONENTE –
CONTRO
ià , con acronimo ", Controparte_1 Controparte_2 CP_3
quest'ultima incorporante della già con sede Controparte_4 Controparte_5
legale in Roma (RM) alla Via Benedetto Croce n.40, C.A.P. 00142, C.F. & P.I.N.
, REA di Roma N.1099486, giusto atto di fusione per incorporazione P.IVA_1
Rep.N.471, Racc. N.335, perfezionato il 04/10/2021, in virtù del quale è subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla incorporata e nella titolarità dei dati personali con le finalità e modalità di trattamento già oggetto della incorporata, con sede legale a Padova (PD), 35129, Via San Marco n. 11, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682, capitale sociale Euro 44.638.000,00 i.v. - C.F., partita IVA e n.
d'iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: , in persona del Procuratore P.IVA_2
Speciale e legale rapp.te p.t. Dott. rappresentata e difesa dall'avv.Roberto Parte_3
Rainone
– OPPOSTA –
pagina 1 di 6 OGGETTO: Opposizione avverso il D.I. n.236/2022 (R.G.N. 958/2022) emesso dal
Tribunale di Patti in data 27/06/2022, pubblicato in data 06/07/2022
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
Per parte opposta, l'Avv. Adele Pessolano, per delega del difensore costituito.
Per l'opponente nessuno è comparso fino alle ore 10:52
Il difensore presente precisa le conclusioni e si riporta a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa, chiedono che la causa venga decisa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO
e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 236/2022, con il quale il Tribunale di Patti ingiungeva loro di pagare alla la somma di euro 10.227,36, oltre gli interessi come da domanda e Controparte_1
le spese della procedura.
La parte opponente premetteva che, in data 30/04/2011, quale Parte_1
richiedente e quale coobbligato avevano stipulato, con la SS Parte_2
NC S.p.A., il contratto di credito al consumo n. 9506338 e deduceva: il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e la mancanza di prova sulla cessione del credito ingiunto;
che la documentazione prodotta dall'opposta era insufficiente a provare il credito e a garantire loro il diritto di difesa rispetto all'ammontare di esso e all'illegittima applicazione di interessi anatocistici e di commissioni non dovute;
che l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. non era sufficiente ai fini della prova del pagina 2 di 6 credito in sede di opposizione al d.i.; la violazione delle regole di buona fede e correttezza nell'applicazione, da parte della SS, delle norme sulla trasparenza bancaria, essendo stati illegittimamente applicati al rapporto un TAN e un TAEG più sfavorevoli di quelli previsti dal contratto di finanziamento, costi non dovuti e il sistema di ammortamento alla francese, applicato in assenza di piano di ammortamento;
l'usurarietà del tasso d'interesse applicato;
che gli interessi moratori, quantificati in misura pari al tasso dell'1%, erano manifestamente iniqui e andavano ridotti ex art. 1384
c.c..
Chiedevano, pertanto, per le ragioni esposte in citazione, la revoca del d.i. opposto e, in subordine, la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento n. 9506338 ex art. 117, co. 1, T.U.B., o la nullità, ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c., 117
e 118 TUB, delle clausole espressive degli interessi compensativi e moratori e degli accessori imputati al contratto di finanziamento n. 9506338, con condanna della società opposta al pagamento dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, la riduzione di essi ex art. 1384 c.c..
Chiedevano, altresì, la condanna della società opposta al risarcimento del danno per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, con vittoria di spese e di compensi di lite.
Si costituiva la la quale, per i motivi esposti in comparsa, chiedeva Controparte_1
il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e di compensi di lite.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e viene decisa, ex art. 281- sexies c.p.c., all'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c..
***
Il primo motivo di opposizione formulata da e è Parte_1 Parte_2
fondato.
La prova rigorosa dei contratti di cessione del credito e dell'inclusione del credito nell'ambito delle operazioni di cessioni in blocco grava sulla cessionaria che agisce in pagina 3 di 6 giudizio per il soddisfacimento del credito e risponde alla specifica esigenza di consentire al debitore, anche in conseguenza dell'adozione di una sentenza di condanna, di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito.
Nel caso di specie, la società opposta, pur essendone onerata, non ha dato prova, né in sede monitoria né nel presente giudizio di opposizione, della propria legittimazione a richiedere il decreto ingiuntivo opposto.
Essa ha allegato che SS NC S.p.A. ha ceduto pro soluto il proprio credito verso gli opponenti alla società la quale l'ha ceduto alla Controparte_6 [...]
la quale è divenuta a seguito di fusione per CP_4 Controparte_1
incorporazione di Controparte_2
In tema di prova della cessione in blocco, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione
– un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (v. Cass., Sez. 3,
05/09/2019, n. 22151).
Recentemente, la Suprema Corte ha affermato che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano
d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ., Sez. 3,
20.11.2024, n. 29872).
Nel caso in esame, come può evincersi dalla documentazione contrattuale in atti, manca la prova della cessione del credito della SS NC S.p.A., atteso che nell'avviso pagina 4 di 6 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale depositato in atti non è possibile evincere elementi di comunanza idonei a provare, senza incertezza, che il credito ingiunto rientri tra i rapporti oggetto di cessione (doc. n. 7 all.to al fasciolo di parte opposta);
Difetta, inoltre, la prova della cessione intervenuta tra la società Controparte_6
e la società atteso che il documento allegato dall'opposta come
[...] Controparte_4
allegato n. 10 al fascicolo di parte, contiene solo una tabella riepilogativa nella quale sono riportati alcuni indici (ReferenceNumber; clientReferenceNumber;
GenericName
CODICE_FISCALE; Saldo Residuo 19.12.2019), tra cui l'indicazione dei nominativi delle odierne parti opponenti ma, per il resto, risulta privo di data, firma e altri segni distintivi rispetto all'istituto e al funzionario che lo ha formato e/o estrapolato dai sistemi interni, ed ancora privo di elementi che possano ricondurlo, con certezza, all'operazione di cessione dei crediti in blocco documentata nelle pagine precedenti del medesimo documento allegato (doc. n. 10 all.to al fasciolo di parte opposta).
Invero, i nominativi risultano inseriti in un foglio separato, che non è parte integrante del contratto di cessione né risulta sottoscritto, diversamente dal resto della documentazione del file in cui è inserito.
L'opposizione è, dunque, fondata e va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Tutte le altre questioni vengono assorbite.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività espletata e delle oscillazioni giurisprudenziali succedutesi sulla questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 5 di 6 - condanna la parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali, che liquida in euro 172,50 per esborsi e in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso telematicamente l'11/12/2024.
Il Giudice
Dr.ssa Concetta Alacqua
pagina 6 di 6