Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2035 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Senis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuliana Pau, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/11/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Ussana, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi , nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), e , nata a [...] il [...] (cod. C.F._1 Parte_2 fisc. ), vivranno separati, con l'obbligo del mutuo C.F._2 rispetto;
alla sig.ra verrà assegnato il primo piano della casa Parte_2 coniugale, sita in Samatzai nella via Pajetta n. 4, dove vivrà con i figli minori che avranno lì la collocazione e la residenza.
Essendo l'immobile ubicato nella via Pajetta costituito da due appartamenti indipendenti, il trasferirà invece la propria residenza presso il piano terra Pt_1 del medesimo immobile.
2. I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
i quali dovranno continuare a ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3. I coniugi adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli tra cui le scelte educative e scolastiche, cure mediche, partecipazione ad attività extrascolastiche, attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
Pag. 2 di 4 4. I genitori congiuntamente convengono di articolare il diritto di visita paterno prevedendo tempi e modalità in funzione dei bisogni dei di loro figli;
in particolare i genitori prevedono di stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche, sportive e ricreative dei minori.
Il diritto di visita così come sopra stabilito, dovrà essere modulato sempre rispetto alla volontà dei minori e nel rispetto del loro preminente interesse.
5. Durante le vacanze estive, da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, e potranno stare con ciascun genitore per 15 giorni Per_1 Per_2 anche non consecutivi (in caso di coincidenza del periodo feriale dei coniugi, si darà prevalenza agli interessi del genitore non collocatario), mentre in occasione delle festività pasquali per due giorni consecutivi e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze natalizie dal 24 al
31 dicembre, ovvero dal 1° al 6 gennaio alternativamente con ciascun genitore.
Tale diritto di visita così come sopra stabilito, dovrà essere modulato sempre rispetto alle volontà dei minori e nel rispetto del loro preminente interesse.
6. Venga determinato a carico del sig. , a titolo di contributo di Pt_1 mantenimento per i figli, un assegno mensile dell'importo di € 200,00 (euro duecento/00), € 100,00 per ciascun figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN intestato alla signora che verrà _2 comunicato;
disporre che il signor concorra nella misura del 50% Parte_1 al pagamento delle spese straordinarie, individuate secondo le linee guida previste dal CNF che si consegnano alle parti.
I coniugi si assumono l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé i minori.
7. Si conviene che l'assegno unico spettante per i figli e , che Per_1 Per_2 attualmente ammonta ad € 470,00 mensili, venga percepito al 100% da _2
.
[...]
8. I coniugi dichiarano che ciascuno provvederà al proprio mantenimento e nulla è richiesto e dovuto tra le parti.
9. I coniugi convengono che il primo piano della casa coniugale venga assegnato alla sig.ra , ove risiederà unitamente ai figli minori. _2
Il sig. occuperà il pian terreno della casa coniugale, essendo Pt_1 indipendente, e ivi trasferirà la propria residenza.
10. Le utenze per l'energia elettrica, il servizio idrico, la raccolta dei rifiuti e ulteriori oneri accessori saranno a carico di entrambe le parti a giusta metà.
11. Il sig. si impegna al pagamento integrale della rata mensile del mutuo Pt_1 bancario e delle rate mensili dei finanziamenti contratti per i bisogni della
Pag. 3 di 4 famiglia, come in premessa specificati e tutt'ora in essere, per un ammontare totale mensile pari ad € 1.800,00 circa.
Il sig. , si impegna a perfezionare, a proprio nome, un nuovo piano Pt_1 finanziario che convoglierà i medesimi in essere, al fine di essere onerato di un unico rateo mensile pari ad € 600,00 circa.
Tale stipula dovrà avvenire entro un mese dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
12. Il sig. trasferisce la proprietà dell'autoveicolo mod. Peugeot 2008 tg. Pt_1
FM990JW a lui intestata, in favore di , la quale si assumerà Parte_2
l'onere di provvedere all'eventuale costo del passaggio e ai relativi costi accessori derivanti dalla proprietà del mezzo.
13. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Si impegnano a comunicare reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza o di domicilio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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