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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 47/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DI Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], C.F.
[...]
, residente in [...] C.F._1
* * * Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 31/1/2025 da , rappresentato dagli Avv.ti Gabriele Ferretti e Parte_2
Federica Invincibile, con l'ausilio dell'Avv. Antonella Maria Jolanda Centola, Gestrice della crisi nominata dall'OCC “Pianezza Città Solidale”; esaminati i documenti allegati al ricorso e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dalla Parte_3 ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 6/3/2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dalla Gestrice della crisi nominata dall'OCC “Pianezza Città Solidale”, la quale risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del
1 debitore;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato
- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- che il nucleo familiare del debitore è composto da lui medesimo e dalla compagna convivente;
- che il ricorrente percepisce un reddito mensile medio di € 2.062 che è attualmente
“gravato da ben due trattenute, ovvero la prima di euro 395,00 relativa ad un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio a favore di Banca GE e la seconda di circa 399,00 a favore della Rubicon SPV srl, a seguito di ordinanza di assegnazione […] emessa nella procedura esecutiva immobiliare presso terzi, avviata dalla creditrice procedente in spregio al debitore”, mentre la compagna del debitore, estranea alla procedura, “non lavora da quando ha chiuso la attività di panetteria a causa dei troppi debiti contratti” (cfr. pp.
3-4 della relazione dell'OCC);
- che nella relazione dell'OCC le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare del debitore sono quantificate in € 1.633;
- che tale quantificazione risulta inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (cfr. rilevazioni ISTAT 2023), ma in linea con le spese risultanti dagli estratti del conto corrente del debitore;
- che appare, pertanto, congruo determinare la quota di reddito del ricorrente necessario al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 1.633 mensili;
considerato che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, se i beni del debitore abbiano o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del Giudice delegato;
rilevato che nella relazione dell'OCC si attesta che “vi è […] attivo da poter destinare al soddisfacimento del ceto creditorio, attivo costituito dal surplus dello stipendio e dalla intera tredicesima” del debitore (cfr. pag. 8); ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare
2 discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata della professionista incaricata di svolgere le funzioni di OCC ritenuto, letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, di confermare come liquidatore l'Avv. Antonella Maria Jolanda Centola;
ritenuto che l'eventuale compenso dell'avvocato che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata deve essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge;
(l'art. 6, comma 1, lett. a) CCII riguarda infatti i crediti per spese e compensi del solo OCC;
la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata”); visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Parte_2
nato a [...] il [...], C.F. , residente in
[...] C.F._1
Collegno (TO), via Donizzetti 42; nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina liquidatore l'Avv. Antonella Maria Jolanda Centola;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che il debitore può trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite mensile di € 1.633; invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.); dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
3 - notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Torino, 11/3/2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)
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riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 47/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DI Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], C.F.
[...]
, residente in [...] C.F._1
* * * Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 31/1/2025 da , rappresentato dagli Avv.ti Gabriele Ferretti e Parte_2
Federica Invincibile, con l'ausilio dell'Avv. Antonella Maria Jolanda Centola, Gestrice della crisi nominata dall'OCC “Pianezza Città Solidale”; esaminati i documenti allegati al ricorso e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dalla Parte_3 ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 6/3/2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dalla Gestrice della crisi nominata dall'OCC “Pianezza Città Solidale”, la quale risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del
1 debitore;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato
- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- che il nucleo familiare del debitore è composto da lui medesimo e dalla compagna convivente;
- che il ricorrente percepisce un reddito mensile medio di € 2.062 che è attualmente
“gravato da ben due trattenute, ovvero la prima di euro 395,00 relativa ad un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio a favore di Banca GE e la seconda di circa 399,00 a favore della Rubicon SPV srl, a seguito di ordinanza di assegnazione […] emessa nella procedura esecutiva immobiliare presso terzi, avviata dalla creditrice procedente in spregio al debitore”, mentre la compagna del debitore, estranea alla procedura, “non lavora da quando ha chiuso la attività di panetteria a causa dei troppi debiti contratti” (cfr. pp.
3-4 della relazione dell'OCC);
- che nella relazione dell'OCC le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare del debitore sono quantificate in € 1.633;
- che tale quantificazione risulta inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (cfr. rilevazioni ISTAT 2023), ma in linea con le spese risultanti dagli estratti del conto corrente del debitore;
- che appare, pertanto, congruo determinare la quota di reddito del ricorrente necessario al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 1.633 mensili;
considerato che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, se i beni del debitore abbiano o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del Giudice delegato;
rilevato che nella relazione dell'OCC si attesta che “vi è […] attivo da poter destinare al soddisfacimento del ceto creditorio, attivo costituito dal surplus dello stipendio e dalla intera tredicesima” del debitore (cfr. pag. 8); ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare
2 discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata della professionista incaricata di svolgere le funzioni di OCC ritenuto, letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, di confermare come liquidatore l'Avv. Antonella Maria Jolanda Centola;
ritenuto che l'eventuale compenso dell'avvocato che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata deve essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge;
(l'art. 6, comma 1, lett. a) CCII riguarda infatti i crediti per spese e compensi del solo OCC;
la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata”); visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Parte_2
nato a [...] il [...], C.F. , residente in
[...] C.F._1
Collegno (TO), via Donizzetti 42; nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina liquidatore l'Avv. Antonella Maria Jolanda Centola;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che il debitore può trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite mensile di € 1.633; invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.); dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
3 - notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Torino, 11/3/2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)
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