Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/06/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 129/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 129/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento dell'unione civile, su ricorso depositato in data
24.01.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
Brocchi di Paolone n. 123, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesca Vanni e dall'avv. Silvio Vanni entrambi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio sito in Pescia
(PT), Via S. D'Acquisto n. 13/1, giusta procura in atti;
e nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
residente in [...]
Brocchi di Paolone n. 123, rappresentata e difesa dall'avv. Gian
Luca Faliero Lomi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata
1
D'Assisi n. 28, giusta procura in atti e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 24.01.2025, Parte_1
e esponevano di essersi unite civilmente, ai sensi e Parte_2 per gli effetti della legge 76/2016, in data 07.07.2017 nel Comune di
Pistoia; che in data 21.04.2023, innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Pistoia, le parti rendevano la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 24 della L. 76/2016; che essendo trascorsi tre mesi dalla predetta dichiarazione, sussistono gli estremi per lo scioglimento dell'unione civile.
In particolare, l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni dello scioglimento dell'unione civile prevede quanto segue:
4. le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni dello scioglimento dell'unione civile e rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo economico, a titolo di concorso al loro mantenimento ed a qualsivoglia altro titolo, dichiarandosi ciascuna economicamente autosufficiente, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 7;
5. la casa coniugale congiuntamente acquistata in data 10/11/2015 con rogito notarile del dott. , sita in Pistoia, Via Sarripoli e Persona_1
Brocchi di Paolone, nr. 121/123, costituita da porzioni di un più ampio fabbricato per civile abitazione, del tipo terratetto, disposta su tre piani fuori terra, oltre piano sotto strada, e più precisamente: A) unità immobiliare composta, al piano terra, da ingresso, cucina, soggiorno, scala di accesso ai piani superiori e corte esclusiva (identificata al
Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia in Foglio 140, Particelle 3 subalterno 9, 6 e 419, Cat. A/7, Classe 2), al piano primo, da disimpegno, camera e due bagni, al piano secondo, da due camere e studio, al piano sotto strada, da due locali ad uso rimessa (Foglio 140,
Particella 7), corte esclusiva (foglio 140, particella 283) e vialetto di ingresso che diparte dalla suddetta via pubblica (foglio 140, particella 2 518), oltre piccolo annesso ubicato al piano terra insistente su terreno tergale distaccato al fabbricato principale ed avente accesso mediante passo carraio e pedonale attraverso l'area rappresentata al Catasto
Terreni del Comune di Pistoia distinta in Foglio di mappa 140, Particella
517, Sub. 2 (Foglio 140, Particella 517, Sub. 2, Cat. C/2, consistenza mq 7); il compendio immobiliare di cui sopra è assegnato alla IG.ra
, che continuerà ad abitarvi;
compendio immobiliare di Parte_2 cui sopra ad uso civile abitazione che, per quanto occorrer possa, si ricapitola come meglio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Pistoia, Foglio 140, Mappale 3 Subalterno 9 e Mappali 6, 7, 283, 419 e
518 – tra loro graffati e costituenti unica unità immobiliare ed in Foglio
140, Particella 517 Subalterno 2, per quanto concerne piccolo annesso ad uso rimessa C2;
6. e , con rogito notarile del 29/07/2019 Parte_2 Parte_1
a ministero del Notaio dott. Rep. 2316, Raccolta n. Persona_2
1589, Registrato a Pistoia il 02/08/2019 n. 5341 Serie 1T, trascritto a
Pistoia il 02/08/2019 all' RG n. 6874-RP n. 4723 acquistavano altresì n.
3 apprezzamenti di terreno agricolo boschivo della superficie catastale complessiva di mq 100, costituenti nell'insieme un unico lotto di forma geometrica irregolare siti in comune di Pistoia, loc. Sarripoli, lungo la Via di Sarripoli e Brocchi di Paolone, meglio rappresentati al Catasto Terreni del Comune di Pistoia foglio 140, mappali 277, qualità bosco ceduo classe terza mq 15, reddito dominicale € 0,01 e reddito agrario 0,01; mappale 404, qualità bosco ceduo, classe terza, superficie mq 20, reddito dominicale € 0,01, reddito agrario 0,01; particella 405, qualità bosco ceduo, classe terza, superficie mq 65, reddito dominicale € 0,03, reddito agrario 0,01.
7. Quali condizioni funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e perciò anche agli effetti di cui all'art. 19 della Legge
74/1987, così come richiamata dalla Risoluzione n. 65/2015 dell'Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda la quota-parte dell'immobile di proprietà della IG.ra (pari ad 1/2 dell'immobile) le parti Parte_1 pattiziamente stabiliscono che essa sarà trasferita alla IG.ra
[...]
con separato atto notarile che dovrà essere sottoscritto entro e Pt_2 non oltre sei (6) mesi dal provvedimento di scioglimento dell'unione
3 civile. La IG.ra dichiara di accettare la quota di Parte_2 comproprietà dell'immobile in questione a titolo di erogazione una tantum dell'assegno di mantenimento, dichiarando di null'altro pretendere al riguardo. Le spese per l'atto notarile di detto trasferimento faranno carico della IG.ra la quale, sin d'ora Parte_2 rappresenta che chiederà che l'atto venga tassato in esenzione da ogni imposta e tassa, ai sensi della Legge 6 marzo 1987 n. 74, articolo 19, come stabilito anche dalla Sentenza della Corte Costituzionale numero
154 del 10 maggio 1999 ed in conformità alla Circolare della Agenzia delle Entrate numero 27/E/2012 del giorno 21 giugno 2012 e quindi anche dalla tassa dovuta all'Archivio Notarile, come da nota del
Ministero della Giustizia, Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del 12 aprile 2006, protocollo numero 249, posizione numero 1162.
E pertanto la IG.ra si obbliga a trasferire a titolo Parte_1 oneroso i propri diritti sui terreni di cui al precedente punto 6) e sull'immobile fino ad oggi adibito a casa coniugale, di cui al punto 5) alla SI , che allo stesso titolo accetta, impegnandosi Parte_2 entrambe a stipulare apposito atto traslativo entro il 28/02/2025 dinanzi al Notaio che sarà scelto dalla sig.ra con spese di rogito a carico di Pt_2 quest'ultima.
8. Le parti hanno pattuito quale corrispettivo per la vendita della quota dei beni immobili di cui sub n. 5 e 6, la complessiva somma di €
30.000/00 (trentamila/00), di cui € 29.500/00
(ventinovemilacinquecento/00) per i fabbricati ed € 500,00
(cinquecento/00) per i terreni.
9. corrisponderà alla sig.ra la somma di Parte_2 Parte_1
€ 30.000/00 (trentamila/00) con le seguenti modalità:
- quanto ad € 5.000/00 (cinquemila/00) sono già stati corrisposti dalla sig.ra in data 16/11/2024; Pt_2
- quanto alle restanti € 25.000/00 (venticinquemila/00) tramite n. 72 rate mensili dell'importo di € 347,22 ciascuna, con scadenza al 20 di ogni mese, a partire dal mese di novembre 2024 e le cui prima e seconda rata sono state regolarmente corrisposte e pagate dalla IG.ra mezzo b/b ed incassata dalla IG.ra in date 20/11/2024 Pt_2 Pt_1
e 20/12/2024.
4 - dichiarare lo scioglimento dell'unione civile contratta da Parte_1
e in data 07/07/2017 ed iscritta nel Registro delle
[...] Parte_2
Unioni Civili del Comune di Pistoia – anno 2017 – al n. 7, P. 1, in pari data;
- ordinare al Comune di Pistoia di annotare l'emenanda sentenza a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile;
- dichiarare compensate le spese legali.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 28.03.2025; preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ritiene il Collegio che le condizioni pattuite dal le parti siano condivisibili, oltre che conformi a legge. Esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento dell'unione civile.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento dell'unione civile contratta tra
[...]
nata a [...] il [...] e nata a [...]_2
Prato (PO) il 04.10.1987 in data 07.07.2017 nel Comune di Pistoia;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 7, P. 1, anno 2017);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 05.06.2025.
5 Il Presidente relatore
Stefano Billet
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