Trib. Milano, sentenza 12/12/2024, n. 2255
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Sentenza 12 dicembre 2024

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, presieduto dalla Dott.ssa Susanna Terni, riguarda la pronuncia di divorzio di una coppia di coniugi che ha presentato congiuntamente una richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti hanno chiesto di omologare le condizioni concordate, evidenziando che la casa coniugale era stata venduta e che non vi era luogo per l'assegnazione della stessa. Inoltre, hanno dichiarato di non voler versare assegni di mantenimento per i figli, entrambi maggiorenni e autonomi, e di non avere pretese economiche reciproche.

Il giudice ha accolto le richieste, ritenendo che le condizioni proposte fossero conformi agli interessi della prole e non in contrasto con i loro diritti. Ha sottolineato che l'ascolto dei figli non era necessario, dato il contenuto dell'accordo. La decisione si fonda sull'articolo 3 della legge sul divorzio, che consente la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando non vi sono più le condizioni per mantenere la comunione materiale. Il Tribunale ha quindi omologato le condizioni di divorzio, dichiarando la cessazione del matrimonio e stabilendo che non vi sarebbero state spese legali a carico delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 12/12/2024, n. 2255
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 2255
    Data del deposito : 12 dicembre 2024

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