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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2024, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G.11139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08 ottobre 2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 09 giugno 1965 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 18 marzo 1971 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Agnone il giorno 30 ottobre 1993
(n. serie 2A, 43, anno 1993)
□ separati consensualmente con verbale in data 22 gennaio 2019 omologato con decreto del 14 febbraio 2019 con i seguenti figli: nato a [...] il giorno 14 maggio 1998, cittadino italiano, Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
, nata ad [...] il giorno 13 maggio Per_2
1994, cittadina italiana, autonoma.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08 ottobre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La già casa coniugale, è stata venduta e, pertanto, non vi è luogo per l'assegnazione della stessa.
2) Avuto riguardo al fatto che -26 anni- è autonomo e che -30 anni- è Per_1 Per_2
autonoma ma in cerca di nuova occupazione, i genitori convengono che non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per i figli, benchè resti bene inteso che, laddove uno o entrambi i figli dovessero necessitare di un supporto economico, entrambi essi genitori saranno tenuti a concordare direttamente con i figli il contributo necessario agli stessi.
3) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
4) Anche avuto riguardo agli obblighi di cui al verbale di separazione, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto (ad Agnone il 30 ottobre
1993) tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agnone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Carovilli dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 4.12.2024
. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08 ottobre 2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 09 giugno 1965 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 18 marzo 1971 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Agnone il giorno 30 ottobre 1993
(n. serie 2A, 43, anno 1993)
□ separati consensualmente con verbale in data 22 gennaio 2019 omologato con decreto del 14 febbraio 2019 con i seguenti figli: nato a [...] il giorno 14 maggio 1998, cittadino italiano, Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
, nata ad [...] il giorno 13 maggio Per_2
1994, cittadina italiana, autonoma.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08 ottobre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La già casa coniugale, è stata venduta e, pertanto, non vi è luogo per l'assegnazione della stessa.
2) Avuto riguardo al fatto che -26 anni- è autonomo e che -30 anni- è Per_1 Per_2
autonoma ma in cerca di nuova occupazione, i genitori convengono che non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per i figli, benchè resti bene inteso che, laddove uno o entrambi i figli dovessero necessitare di un supporto economico, entrambi essi genitori saranno tenuti a concordare direttamente con i figli il contributo necessario agli stessi.
3) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
4) Anche avuto riguardo agli obblighi di cui al verbale di separazione, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto (ad Agnone il 30 ottobre
1993) tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agnone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Carovilli dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 4.12.2024
. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG