Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta BONAUDI Presidente.
Dott. Natalia FIORELLO Giudice rel.
Dott. Chiara MARTELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1659/2024 promossa da:
, nata in [...]- Parte_1
GO il 11/09/1999, elettivamente domiciliata presso l'Avv. CANNATA MASSIMO che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente e
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 presso l'Avv. SUMMA ALBERTO che lo rappresenta e difende per procura in atti resistente
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo intervenuto ex lege
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale esponeva di aver avuto un fi- Parte_1
glio, in data 28.8.2015- dalla relazione more uxorio con , il Persona_1 CP_1
quale aveva riconosciuto il figlio, ma solo nel 2020, disinteressandosi del figlio che aveva sempre visto poco e raramente contribuendo al suo mantenimento;
chiedeva quindi l'affidamento esclusivo rafforzato del minore a sé, con collocazione presso di sé del bambino, ponendo a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento del figlio.
si costituiva in giudizio contestando le asserzioni della ricorrente;
invero si CP_1
era preso cura del figlio o direttamente quando era in Italia, essendo se mai la madre a ostaco-
1
eccepiva di aver sempre con- tribuito secondo le sue disponibilità ad occuparsi del figlio e offriva di continuare a contribui- re mediante il versamento di euro 250,00 al mese oltre al 50% delle spese processuali.
All'udienza di comparizione il giudice tentava la conciliazione delle parti che aveva esito po- sitivo, accettando le parti la proposta conciliativa del giudice che di seguito si trascrive
“Affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre. Diritto di visita del padre a week end alternati dal venerdì sera alla domenica entro le h 21.00; me- tà delle vacanze natalizie e pasquali e 15 gg nel periodo estivo, da concordare entro 31 maggio con la madre.
Onere del padre di versare alla madre entro il 10 di ogni mese euro 250,00 per contributo di man- tenimento del minore, importo rivalutabile secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordi- narie documentate, compresa la mensa;
la madre percepirà l'A.U, con il consenso di CP_1 si impegna ad autorizzare il trasferimento di residenza del minore da Fossano a Torino e a CP_1 contribuire al pagamento dell'importo di euro 250,00 per il costo arretrato della mensa del mino- re.”
La causa era quindi rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni indicate dal giudice sono state ac- cettate dalle parti.
Le spese processuali ben possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento e il mantenimento del figlio minore delle parti Persona_2
come da proposta conciliativa formulata dal giudice ed accettata dalle parti e sopra trascritta.
Spese compensate.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott. Natalia Fiorello
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