CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AR TO NC, Presidente
PI RU, AT
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 288/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Genova - Sede Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 765/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 09/09/2024
Atti impositivi:
- RETTIFICA n. 38909RU DOGANE DAZI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 797/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: “CHIEDE a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio delle Dogane di Genova 2 e di tutte le domande ivi formulate, di riformare la sentenza impugnata, dichiarando per le motivazioni sopra riportate, con ogni conseguenziale pronuncia e statuizione, il ricorso inammissibile e/o infondato i fatto ed in diritto In ogni caso, dichiararsi legittima, fondata e provata la pretesa impositiva dell'Ufficio. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.” Resistente/Appellato: “Voglia in via principale, nel merito, dichiarare l'inammissibilità e comunque respingere l'appello avversario e confermare l'impugnata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova n. 765/2024 emessa il 09.07.2024 depositata il 09.09.2024; e/o comunque confermare e/o disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado;
in via subordinata, sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia Europea le questioni pregiudiziali di cui in narrativa.
Si chiede l'acquisizione del documento sopravvenuto che si allega sub III. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con dichiarazione doganale H123ITQ3E04KQ05103R0 del 31 luglio 2023, Resistente_1 S.r.l. ha importato 710 colli di tazze in ceramica con relativo sottopiatto e 42 colli di filtri per tè in acciaio inossidabile, classificando le tazze alla voce TARIC 69139098 (“Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica;
altri; altri”), esente da misure daziarie anti-dumping e prescrizioni sanitarie.
La bolletta è stata sottoposta a verifica in linea con controllo documentale ed esame fisico della merce, coinvolgendo il rappresentante doganale e la società stessa, quest'ultima sollecitata con nota prot. n. 38027/ RU del 3 agosto 2023 a integrare la documentazione allegata. Resistente_1 ha risposto tempestivamente il 4 agosto 2023 (prot. n. 38354/RU), tranne per la bolletta di esportazione dalla Cina.
Concluso il procedimento, l'Ufficio delle Dogane di Genova 2 ha rettificato la classificazione del singolo 1
(“CERAMIC CUP & SAUCER DISPLAY”) alla voce TARIC 6912002910 (“Vasellame, altri oggetti per uso domestico...; Oggetti per il servizio da tavola o da cucina...”), applicando il Regolamento di Esecuzione (UE)
2019/2131 sul dazio anti-dumping per importazioni di ceramica da tavola/cucina dalla Cina. L'atto di constatazione e notifica di proposta di rettifica (del 7 agosto 2023, notificato con prot. n. 38615/RU) ha rilevato una funzione prevalentemente contenitiva/utilitaria del prodotto (come contenitore per infusi, frutta o simili), con carattere ornamentale secondario, sulla base di schede tecniche, foto e Note esplicative del
Capitolo 6913 HS. Ne è derivata una differenza di diritti doganali di € 5.851,26 e sanzione ex art. 303, co.
3, lett. e), DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (da € 30.000 minimo a € 58.512,60 massimo). Resistente_1, con PEC dell'8 agosto 2023 (prot. n. 38767/RU), ha preannunciato accettazione della rettifica, lamentando un precedente controllo positivo dell'Ufficio di La Spezia e legittimo affidamento. Il 9 agosto
2023 (prot. n. 38893/RU), ha accettato formalmente la rettifica per svincolare la merce, pagando i maggiori diritti, la sanzione ridotta (1/5 del minimo, € 6.000) ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 a titolo di ravvedimento operoso, e assumendosi responsabilità sanitarie;
ha controfirmato la proposta senza riserve esplicite (prot.
n. 38909/RU). È seguita la rettifica della bolletta nel sistema gestionale, con allegato documento sanitario.
Resistente_1 ha successivamente impugnato l'atto con ricorso n. 754/2023 depositato il 5 ottobre 2023, deducendo: (i) errata classificazione TARIC;
(ii) sproporzione della sanzione;
(iii) in subordine, rinvio alla
CGUE. L'Agenzia si è costituita, eccependo inammissibilità (atto non impugnabile e acquiescenza per ravvedimento) e contestando il merito.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova (Sez. 2), con sentenza n. 765/2024 del 9 luglio
2024 (depositata il 9 settembre 2024), ha accolto il ricorso: rigettate le eccezioni preliminari (atto facoltativamente impugnabile ex art. 19 D.Lgs. 546/1992; ravvedimento non preclude impugnazione, Cass.
n. 33055/2019); nel merito, fondato sulla Informativa Tariffaria Vincolante (ITV) successiva ma persuasiva, che conferma la classificazione originaria come ornamentale. Spese compensate.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Genova 2 ha appellato con atto notificato il 6 marzo 2025 chiedendone la riforma integrale per inammissibilità/infondatezza del ricorso di primo grado e errata valutazione della classificazione (funzione utilitaria prevalente, ITV non vincolante). La società si è costituita con controdeduzioni contestando inammissibilità dell'appello (privo di critica specifica alla ratio decidendi), infondatezza (precedenti classificazione favorevoli, inclusa ITV e atti successivi dello stesso Ufficio di Genova nell'agosto 2024, doc. III), e confermando la natura ornamentale/espositiva del prodotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in relazione all'eccezione proposta dall'appellante Dogana riguardo all'accettazione da parte della società della proposta di rettifica senza riserve e al ravvedimento operoso sulla sanzione, ritiene il Collegio di dover decidere se l'adesione totale alla rettifica impedisca il ricorso, precludendo l'impugnazione.
Il documento in esame è l'Atto di constatazione e notifica di proposta di rettifica della dichiarazione doganale
(prot. n. 38615/RU del 7 agosto 2023, notificato in pari data), relativo alla classificazione TARIC delle "tazze in ceramica" (da 6913909890 a 6912002910, con applicazione dazio anti-dumping ex Reg. UE 2131/2019.
In calce, è presente la controfirma di accettazione da parte del rappresentante doganale della società, datata
9 agosto 2023, priva di riserve esplicite.
Viene indicato l'esperimento del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) per la sanzione ridotta, con pagamento bonifico istantaneo, e si allega il documento sanitario per lo svincolo della merce.
L'Agenzia, nell'appello, interpreta ciò come adesione totale e spontanea, che avrebbe "concluso il procedimento con l'adesione del contribuente", impedendo l'emissione di atti impositivi/sanzionatori e, di conseguenza, l'impugnazione (eccezione di inammissibilità per "acquiescenza" e "estinzione del rapporto tributario").
Sul punto evidenzia il Collegio:
- che la proposta di rettifica ex arts.
8-9 D.Lgs. 374/1990 (attuazione Codice Doganale Comunitario) è un atto di accertamento con adesione (c.d. "avviso bonario doganale"), che cristallizza la pretesa erariale
(maggiori diritti e sanzioni) e produce effetti lesivi immediati (blocco svincolo merce).
- che è facoltativamente impugnabile ex art. 19 D.Lgs. 546/1992 (non elencato tassativamente, ma lesivo e definitivo), con termine di 60 giorni dalla notifica.
- che il ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/1997) riduce la sanzione (qui al 1/5 del minimo) ma non estingue il rapporto sostanziale se l'atto sottostante è impugnabile e i termini non sono scaduti. Esso è uno strumento deflattivo, ma non implica acquiescenza automatica, specialmente se motivato da necessità urgenti (es. svincolo merce per evitare danni economici).
- che nel caso specifico l'accettazione del 9 agosto 2023 risulta motivata da urgenza pratica (svincolo merce, pagamento diritti/sanzione ridotta), non da acquiescenza sostanziale. La società ha espressamente
“riservato l'impugnazione” in comunicazioni pregresse (PEC 8 agosto 2023, prot. n. 38767/RU) e ha depositato ricorso entro 60 gg.
- che la sentenza di primo grado ha già rigettato l'eccezione di inammissibilità (p. 3-4), estendendo il principio
Cass. 33055/2019: "L'ossequio ad un atto impositivo immediatamente efficace [...] non può essere ricondotto ad una manifestazione di volontà acquiescente, difettando la libertà della determinazione del contribuente".
Questo è confermato dalle controdeduzioni (doc. III: precedenti classificazione favorevoli, inclusa ITV postuma ma persuasiva, e atto agosto 2024 dello stesso Ufficio Genova che acquiesce implicitamente).
Nel merito la sentenza di primo grado merita conferma, per la presenza di una ITV (rilasciata post-atto ma vincolante persuasivamente) e per l'atto sopravvenuto 2024 dello stesso Ufficio (bolletta doganale del
07.08.2024 che ha riconosciuto la classificazione 6913 “Oggetto di ornamento di maiolica o terraglia” alla maxi tazza espositore), atti che rendono l'appello infondato.
Le spese di entrambi i gradi possono essere compensate stante la particolare controveritibiltà della questione trattata.
P.Q.M.
Respinge l'appello Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AR TO NC, Presidente
PI RU, AT
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 288/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Genova - Sede Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 765/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 09/09/2024
Atti impositivi:
- RETTIFICA n. 38909RU DOGANE DAZI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 797/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: “CHIEDE a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio delle Dogane di Genova 2 e di tutte le domande ivi formulate, di riformare la sentenza impugnata, dichiarando per le motivazioni sopra riportate, con ogni conseguenziale pronuncia e statuizione, il ricorso inammissibile e/o infondato i fatto ed in diritto In ogni caso, dichiararsi legittima, fondata e provata la pretesa impositiva dell'Ufficio. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.” Resistente/Appellato: “Voglia in via principale, nel merito, dichiarare l'inammissibilità e comunque respingere l'appello avversario e confermare l'impugnata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova n. 765/2024 emessa il 09.07.2024 depositata il 09.09.2024; e/o comunque confermare e/o disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado;
in via subordinata, sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia Europea le questioni pregiudiziali di cui in narrativa.
Si chiede l'acquisizione del documento sopravvenuto che si allega sub III. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con dichiarazione doganale H123ITQ3E04KQ05103R0 del 31 luglio 2023, Resistente_1 S.r.l. ha importato 710 colli di tazze in ceramica con relativo sottopiatto e 42 colli di filtri per tè in acciaio inossidabile, classificando le tazze alla voce TARIC 69139098 (“Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica;
altri; altri”), esente da misure daziarie anti-dumping e prescrizioni sanitarie.
La bolletta è stata sottoposta a verifica in linea con controllo documentale ed esame fisico della merce, coinvolgendo il rappresentante doganale e la società stessa, quest'ultima sollecitata con nota prot. n. 38027/ RU del 3 agosto 2023 a integrare la documentazione allegata. Resistente_1 ha risposto tempestivamente il 4 agosto 2023 (prot. n. 38354/RU), tranne per la bolletta di esportazione dalla Cina.
Concluso il procedimento, l'Ufficio delle Dogane di Genova 2 ha rettificato la classificazione del singolo 1
(“CERAMIC CUP & SAUCER DISPLAY”) alla voce TARIC 6912002910 (“Vasellame, altri oggetti per uso domestico...; Oggetti per il servizio da tavola o da cucina...”), applicando il Regolamento di Esecuzione (UE)
2019/2131 sul dazio anti-dumping per importazioni di ceramica da tavola/cucina dalla Cina. L'atto di constatazione e notifica di proposta di rettifica (del 7 agosto 2023, notificato con prot. n. 38615/RU) ha rilevato una funzione prevalentemente contenitiva/utilitaria del prodotto (come contenitore per infusi, frutta o simili), con carattere ornamentale secondario, sulla base di schede tecniche, foto e Note esplicative del
Capitolo 6913 HS. Ne è derivata una differenza di diritti doganali di € 5.851,26 e sanzione ex art. 303, co.
3, lett. e), DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (da € 30.000 minimo a € 58.512,60 massimo). Resistente_1, con PEC dell'8 agosto 2023 (prot. n. 38767/RU), ha preannunciato accettazione della rettifica, lamentando un precedente controllo positivo dell'Ufficio di La Spezia e legittimo affidamento. Il 9 agosto
2023 (prot. n. 38893/RU), ha accettato formalmente la rettifica per svincolare la merce, pagando i maggiori diritti, la sanzione ridotta (1/5 del minimo, € 6.000) ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 a titolo di ravvedimento operoso, e assumendosi responsabilità sanitarie;
ha controfirmato la proposta senza riserve esplicite (prot.
n. 38909/RU). È seguita la rettifica della bolletta nel sistema gestionale, con allegato documento sanitario.
Resistente_1 ha successivamente impugnato l'atto con ricorso n. 754/2023 depositato il 5 ottobre 2023, deducendo: (i) errata classificazione TARIC;
(ii) sproporzione della sanzione;
(iii) in subordine, rinvio alla
CGUE. L'Agenzia si è costituita, eccependo inammissibilità (atto non impugnabile e acquiescenza per ravvedimento) e contestando il merito.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova (Sez. 2), con sentenza n. 765/2024 del 9 luglio
2024 (depositata il 9 settembre 2024), ha accolto il ricorso: rigettate le eccezioni preliminari (atto facoltativamente impugnabile ex art. 19 D.Lgs. 546/1992; ravvedimento non preclude impugnazione, Cass.
n. 33055/2019); nel merito, fondato sulla Informativa Tariffaria Vincolante (ITV) successiva ma persuasiva, che conferma la classificazione originaria come ornamentale. Spese compensate.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Genova 2 ha appellato con atto notificato il 6 marzo 2025 chiedendone la riforma integrale per inammissibilità/infondatezza del ricorso di primo grado e errata valutazione della classificazione (funzione utilitaria prevalente, ITV non vincolante). La società si è costituita con controdeduzioni contestando inammissibilità dell'appello (privo di critica specifica alla ratio decidendi), infondatezza (precedenti classificazione favorevoli, inclusa ITV e atti successivi dello stesso Ufficio di Genova nell'agosto 2024, doc. III), e confermando la natura ornamentale/espositiva del prodotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in relazione all'eccezione proposta dall'appellante Dogana riguardo all'accettazione da parte della società della proposta di rettifica senza riserve e al ravvedimento operoso sulla sanzione, ritiene il Collegio di dover decidere se l'adesione totale alla rettifica impedisca il ricorso, precludendo l'impugnazione.
Il documento in esame è l'Atto di constatazione e notifica di proposta di rettifica della dichiarazione doganale
(prot. n. 38615/RU del 7 agosto 2023, notificato in pari data), relativo alla classificazione TARIC delle "tazze in ceramica" (da 6913909890 a 6912002910, con applicazione dazio anti-dumping ex Reg. UE 2131/2019.
In calce, è presente la controfirma di accettazione da parte del rappresentante doganale della società, datata
9 agosto 2023, priva di riserve esplicite.
Viene indicato l'esperimento del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) per la sanzione ridotta, con pagamento bonifico istantaneo, e si allega il documento sanitario per lo svincolo della merce.
L'Agenzia, nell'appello, interpreta ciò come adesione totale e spontanea, che avrebbe "concluso il procedimento con l'adesione del contribuente", impedendo l'emissione di atti impositivi/sanzionatori e, di conseguenza, l'impugnazione (eccezione di inammissibilità per "acquiescenza" e "estinzione del rapporto tributario").
Sul punto evidenzia il Collegio:
- che la proposta di rettifica ex arts.
8-9 D.Lgs. 374/1990 (attuazione Codice Doganale Comunitario) è un atto di accertamento con adesione (c.d. "avviso bonario doganale"), che cristallizza la pretesa erariale
(maggiori diritti e sanzioni) e produce effetti lesivi immediati (blocco svincolo merce).
- che è facoltativamente impugnabile ex art. 19 D.Lgs. 546/1992 (non elencato tassativamente, ma lesivo e definitivo), con termine di 60 giorni dalla notifica.
- che il ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/1997) riduce la sanzione (qui al 1/5 del minimo) ma non estingue il rapporto sostanziale se l'atto sottostante è impugnabile e i termini non sono scaduti. Esso è uno strumento deflattivo, ma non implica acquiescenza automatica, specialmente se motivato da necessità urgenti (es. svincolo merce per evitare danni economici).
- che nel caso specifico l'accettazione del 9 agosto 2023 risulta motivata da urgenza pratica (svincolo merce, pagamento diritti/sanzione ridotta), non da acquiescenza sostanziale. La società ha espressamente
“riservato l'impugnazione” in comunicazioni pregresse (PEC 8 agosto 2023, prot. n. 38767/RU) e ha depositato ricorso entro 60 gg.
- che la sentenza di primo grado ha già rigettato l'eccezione di inammissibilità (p. 3-4), estendendo il principio
Cass. 33055/2019: "L'ossequio ad un atto impositivo immediatamente efficace [...] non può essere ricondotto ad una manifestazione di volontà acquiescente, difettando la libertà della determinazione del contribuente".
Questo è confermato dalle controdeduzioni (doc. III: precedenti classificazione favorevoli, inclusa ITV postuma ma persuasiva, e atto agosto 2024 dello stesso Ufficio Genova che acquiesce implicitamente).
Nel merito la sentenza di primo grado merita conferma, per la presenza di una ITV (rilasciata post-atto ma vincolante persuasivamente) e per l'atto sopravvenuto 2024 dello stesso Ufficio (bolletta doganale del
07.08.2024 che ha riconosciuto la classificazione 6913 “Oggetto di ornamento di maiolica o terraglia” alla maxi tazza espositore), atti che rendono l'appello infondato.
Le spese di entrambi i gradi possono essere compensate stante la particolare controveritibiltà della questione trattata.
P.Q.M.
Respinge l'appello Spese compensate.