CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 872/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FACCIOLLA EUGENIO, Presidente
BUCARELLI ENZO, LA
LEONARDO FILIPPO IU, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4903/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IVA-ALTRO 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 211/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio Ader.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava L' Intimazione di pagamento n.
09420249014908607000, notificata in data 09.05.2025, emessa dall'Agenzia delle entrate - Riscossione, ente di riscossione per la provincia di Reggio Calabria, per mezzo della quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 149.164,45 a causa del mancato pagamento di sei cartelle di pagamento relative ai crediti Tributari, per le quali la giurisdizione appartiene alla Corte di Giustizia Tributaria. IN
RELAZIONE ALLE cartelle di pagamento:
• Cartella di pagamento n. 09420060026860655000
• Cartella di pagamento n. 09420080004460759000
• Cartella di pagamento n. 09420090003913557000
• Cartella di pagamento n. 09420100017641148000
• Cartella di pagamento n. 09420120002878673000
• Cartella di pagamento n. 09420130029041677000
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi, nonché altri vizi di forma dell'atto riguardanti la violazione degli artt. 6 e 7 dello Statuto del Contribuente. Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
dopo la notifica delle cartelle venivano notificati intimazione nr.0942014900394783000 notificata a mani proprie dell'odierno ricorrente in data 12/07/2014
intimazione nr.09420169004257221000 notificata ex art.140 cpc in data 16.05.2016
intimazione nr.09420189003842704000 notificata ex art.140 cpc in data 08.10.2018
comunicazione ex art.28 ter nr.09428201400000093000 notificata ex art.138cpc in data 30.07.2014
intimazione di pagamento nr.09420229003759052000 notificata ex art. 143cpc in data 06.01.2023 come da copia della stessa e dell'intero procedimento notificatorio (ALL).-
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Infondate, inoltre, le ulteriori doglianze.
In particolare:
In relazione alle modalità di calcolo degli interessi la Cassazione, con la sentenza 21 marzo 2012, n. 4516, ha sul punto affermato che la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale, rende nulla la cartella esattoriale.
Nel dettaglio la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso dell'Agenzia spiegando che “i giudici d'appello, dopo aver rilevato che l'indicazione "degli atti presupposti" poteva esser considerata sufficiente, perché intelligibile per il contribuente, hanno considerato che "nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie, vale sottolinearlo, essendo l'accertamento riferito all'anno d'imposta 1983, sono più di 23 anni calcolati", ed hanno ritenuto, perciò, che l'operato dell'ufficio era ricostruibile "attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione" che non competevano al contribuente che vedeva, così, violato il suo diritto di difesa. Tale ratio decidendi, secondo cui il computo degli interessi è criptico e non comprensibile anche in ragione del lungo periodo considerato, non è incisa ne' dalle considerazioni svolte dalla ricorrente a proposito della non necessità della motivazione della cartella derivante da una sentenza passata in giudicato (principio, peraltro, affermato dalla
CTR, in riferimento ai "presupposti") ne' dal solo richiamo al DPR n. 602 del 1973, art. 20, venendo in rilievo non la spettanza degli interessi, ma, proprio, il modo con cui è stato calcolato il totale riportato nella cartella.
Il motivo, privo di specifica attinenza al decisum, va, quindi, dichiarato inammissibile, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi per i quali si richiede la cassazione devono presentare,
a pena, appunto, d'inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata
(Cass. n. 17125 del 2007, che fa riferimento al paradigma normativo di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4)”.
A questo proposito si rammenta che nel regime dell'iscrizione a ruolo (ancora applicabile, peraltro, in materia di registro ed agli atti di irrogazione di sanzioni, per limitarci ai casi di più frequente verificazione), l'alternanza fra interessi “da ritardata iscrizione a ruolo”, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 602/1973, ed interessi “moratori”, ex art. 30 del citato D.P.R., era segnato, appunto, dalla formazione del ruolo.
Gli interessi di cui al predetto art. 20 venivano calcolati dall'Ufficio fino alla data di formazione e di consegna del ruolo all'Agente della riscossione per cui la mora, ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 30, scattava solo in caso di mancata ottemperanza, nei 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, all'obbligo di pagamento delle somme iscritte nei ruoli.
Il pagamento nei 60 giorni costituiva, inoltre, la scriminante fra l'applicazione in capo al contribuente dell'aggio in misura ripartita (con il 4.65% a suo carico ovvero l'8% in via esclusiva).
Il nuovo sistema, dettato dagli atti cosiddetti “impoesattivi”, introdotti, com'è noto, dal legislatore tributario con l'art. 20, c. 1, lett. a), del D.L. Nominativo_2, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, è sul punto differente in quanto, venuta meno l'iscrizione a ruolo, quale momento scriminante fra interessi ex artt. 20 e
30 del citato D.P.R. 602/1973, si è individuata una nuova linea di confine.
I nuovi atti includono, infatti, gli interessi di cui al predetto art. 20 con decorrenza dall'originario termine per il pagamento delle imposte oggetto di contestazione e fino ad un dato riferimento temporale, che è fatto coincidere con la data di notifica di tali atti.
Al riguardo si precisa che le “avvertenze” contenute nei citati atti contemplano, altresì, la misura degli interessi giornalieri per cui il contribuente, che intenda saldare la pretesa erariale, è messo in grado di calcolare l'ammontare dovuto alla data del pagamento.
In caso di adempimento tempestivo, il destinatario del provvedimento aggiungerà alla somma intimata gli interessi giornalieri maturati fino alla data di effettivo versamento del terzo dovuto in pendenza di giudizio ovvero dell'intero in caso, invece, di acquiescenza, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 602/1973.
Al mancato pagamento delle somme nei termini intimati segue, invece, la sostituzione degli interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. 602/1973 agli interessi ex art. 20 dello stesso D.P.R., con la precisazione che tale sostituzione opera, per espressa previsione normativa, fin dalla data di notifica dell'atto, secondo quanto disposto dalla lett. f) del c. 1 dell'art. 29 del citato D.L. Nominativo_2: “a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lett. a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 502, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi”.
La questione è stata anche affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sentenza n. 22281 del 14-07-2022 che ha affermato che la cartella di pagamento (e ovviamente l'intimazione) allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990;
se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
Alla luce delle suddette statuizioni e motivazioni deve affermarsi come, nel caso di specie, il motivo di ricorso debba ritenersi infondato.
In particolare dirimente è la circostanza che la somma richiesta a titolo di interessi sia assolutamente esigua, sia dal punto di vista assoluto che da quello relativo – rispetto all'ammontare complessivo della richiesta.
E' pertanto evidente come nel caso in esame non possa ritenersi che il contribuente fosse impossibilitato a comprendere e ricostruire (se non con difficili e complicate indagini) come fosse stata calcolata e determinata la pretesa da parte dell'Ufficio.
In relazione alla asserite violazioni degli artt. 6 e 7 dello STATUTO CONTRIBUENTE deve rilevarsi che trattandosi di intimazione preceduta da numeorsi atti prodromici, la motivazione dell'atto è soddisfatta con il richiamo dei precedenti e nessun ulteriore contraddittorio preventivo doveva essere instaurato.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 1.877,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 260.000,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 1877,00 oltre a IVA, spese e CPA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FACCIOLLA EUGENIO, Presidente
BUCARELLI ENZO, LA
LEONARDO FILIPPO IU, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4903/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IVA-ALTRO 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014908607000 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 211/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio Ader.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava L' Intimazione di pagamento n.
09420249014908607000, notificata in data 09.05.2025, emessa dall'Agenzia delle entrate - Riscossione, ente di riscossione per la provincia di Reggio Calabria, per mezzo della quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 149.164,45 a causa del mancato pagamento di sei cartelle di pagamento relative ai crediti Tributari, per le quali la giurisdizione appartiene alla Corte di Giustizia Tributaria. IN
RELAZIONE ALLE cartelle di pagamento:
• Cartella di pagamento n. 09420060026860655000
• Cartella di pagamento n. 09420080004460759000
• Cartella di pagamento n. 09420090003913557000
• Cartella di pagamento n. 09420100017641148000
• Cartella di pagamento n. 09420120002878673000
• Cartella di pagamento n. 09420130029041677000
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi, nonché altri vizi di forma dell'atto riguardanti la violazione degli artt. 6 e 7 dello Statuto del Contribuente. Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
dopo la notifica delle cartelle venivano notificati intimazione nr.0942014900394783000 notificata a mani proprie dell'odierno ricorrente in data 12/07/2014
intimazione nr.09420169004257221000 notificata ex art.140 cpc in data 16.05.2016
intimazione nr.09420189003842704000 notificata ex art.140 cpc in data 08.10.2018
comunicazione ex art.28 ter nr.09428201400000093000 notificata ex art.138cpc in data 30.07.2014
intimazione di pagamento nr.09420229003759052000 notificata ex art. 143cpc in data 06.01.2023 come da copia della stessa e dell'intero procedimento notificatorio (ALL).-
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Infondate, inoltre, le ulteriori doglianze.
In particolare:
In relazione alle modalità di calcolo degli interessi la Cassazione, con la sentenza 21 marzo 2012, n. 4516, ha sul punto affermato che la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale, rende nulla la cartella esattoriale.
Nel dettaglio la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso dell'Agenzia spiegando che “i giudici d'appello, dopo aver rilevato che l'indicazione "degli atti presupposti" poteva esser considerata sufficiente, perché intelligibile per il contribuente, hanno considerato che "nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie, vale sottolinearlo, essendo l'accertamento riferito all'anno d'imposta 1983, sono più di 23 anni calcolati", ed hanno ritenuto, perciò, che l'operato dell'ufficio era ricostruibile "attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione" che non competevano al contribuente che vedeva, così, violato il suo diritto di difesa. Tale ratio decidendi, secondo cui il computo degli interessi è criptico e non comprensibile anche in ragione del lungo periodo considerato, non è incisa ne' dalle considerazioni svolte dalla ricorrente a proposito della non necessità della motivazione della cartella derivante da una sentenza passata in giudicato (principio, peraltro, affermato dalla
CTR, in riferimento ai "presupposti") ne' dal solo richiamo al DPR n. 602 del 1973, art. 20, venendo in rilievo non la spettanza degli interessi, ma, proprio, il modo con cui è stato calcolato il totale riportato nella cartella.
Il motivo, privo di specifica attinenza al decisum, va, quindi, dichiarato inammissibile, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi per i quali si richiede la cassazione devono presentare,
a pena, appunto, d'inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata
(Cass. n. 17125 del 2007, che fa riferimento al paradigma normativo di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4)”.
A questo proposito si rammenta che nel regime dell'iscrizione a ruolo (ancora applicabile, peraltro, in materia di registro ed agli atti di irrogazione di sanzioni, per limitarci ai casi di più frequente verificazione), l'alternanza fra interessi “da ritardata iscrizione a ruolo”, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 602/1973, ed interessi “moratori”, ex art. 30 del citato D.P.R., era segnato, appunto, dalla formazione del ruolo.
Gli interessi di cui al predetto art. 20 venivano calcolati dall'Ufficio fino alla data di formazione e di consegna del ruolo all'Agente della riscossione per cui la mora, ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 30, scattava solo in caso di mancata ottemperanza, nei 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, all'obbligo di pagamento delle somme iscritte nei ruoli.
Il pagamento nei 60 giorni costituiva, inoltre, la scriminante fra l'applicazione in capo al contribuente dell'aggio in misura ripartita (con il 4.65% a suo carico ovvero l'8% in via esclusiva).
Il nuovo sistema, dettato dagli atti cosiddetti “impoesattivi”, introdotti, com'è noto, dal legislatore tributario con l'art. 20, c. 1, lett. a), del D.L. Nominativo_2, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, è sul punto differente in quanto, venuta meno l'iscrizione a ruolo, quale momento scriminante fra interessi ex artt. 20 e
30 del citato D.P.R. 602/1973, si è individuata una nuova linea di confine.
I nuovi atti includono, infatti, gli interessi di cui al predetto art. 20 con decorrenza dall'originario termine per il pagamento delle imposte oggetto di contestazione e fino ad un dato riferimento temporale, che è fatto coincidere con la data di notifica di tali atti.
Al riguardo si precisa che le “avvertenze” contenute nei citati atti contemplano, altresì, la misura degli interessi giornalieri per cui il contribuente, che intenda saldare la pretesa erariale, è messo in grado di calcolare l'ammontare dovuto alla data del pagamento.
In caso di adempimento tempestivo, il destinatario del provvedimento aggiungerà alla somma intimata gli interessi giornalieri maturati fino alla data di effettivo versamento del terzo dovuto in pendenza di giudizio ovvero dell'intero in caso, invece, di acquiescenza, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 602/1973.
Al mancato pagamento delle somme nei termini intimati segue, invece, la sostituzione degli interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. 602/1973 agli interessi ex art. 20 dello stesso D.P.R., con la precisazione che tale sostituzione opera, per espressa previsione normativa, fin dalla data di notifica dell'atto, secondo quanto disposto dalla lett. f) del c. 1 dell'art. 29 del citato D.L. Nominativo_2: “a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lett. a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 502, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi”.
La questione è stata anche affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sentenza n. 22281 del 14-07-2022 che ha affermato che la cartella di pagamento (e ovviamente l'intimazione) allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990;
se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
Alla luce delle suddette statuizioni e motivazioni deve affermarsi come, nel caso di specie, il motivo di ricorso debba ritenersi infondato.
In particolare dirimente è la circostanza che la somma richiesta a titolo di interessi sia assolutamente esigua, sia dal punto di vista assoluto che da quello relativo – rispetto all'ammontare complessivo della richiesta.
E' pertanto evidente come nel caso in esame non possa ritenersi che il contribuente fosse impossibilitato a comprendere e ricostruire (se non con difficili e complicate indagini) come fosse stata calcolata e determinata la pretesa da parte dell'Ufficio.
In relazione alla asserite violazioni degli artt. 6 e 7 dello STATUTO CONTRIBUENTE deve rilevarsi che trattandosi di intimazione preceduta da numeorsi atti prodromici, la motivazione dell'atto è soddisfatta con il richiamo dei precedenti e nessun ulteriore contraddittorio preventivo doveva essere instaurato.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 1.877,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 260.000,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 1877,00 oltre a IVA, spese e CPA