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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3184 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15377/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 15377/2023, promossa da:
nata in [...], in data [...] Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Eduardo DROMI
RICORRENTE/I
contro
Controparte_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente, con regolare procura, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del sig. Persona_1
cittadino italiano nato a [...], il [...], il quale emigrava in Argentina
e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere all'odierna ricorrente che ha allegato al proprio ricorso il certificato di nascita del proprio capostipite italiano nonché i rispettivi certificati di nascita e matrimonio a riprova della sua discendenza dall'antenato italiano.
La ricorrente, più in particolare, ha dedotto:
“…il IG. , cittadino italiano, nasceva a Bobbio (PC), in data Persona_1
31.7.1846, come dall'atto di nascita che si allega (All.1). - In data 24.5.1880 a Zarate
(Buenos Aires – Argentina) il IG. contraeva matrimonio con la Persona_1
IG.ra , come dall'atto di matrimonio che si allega (All.2). - Il IG. Parte_2
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di Persona_1
quella argentina. Infatti, lo stesso non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato del 19.1.2023 (All.3). - Dal matrimonio del
IG. con la IG.ra nasceva a Buenos Aires Persona_1 Parte_2
(Argentina), in data 24.5.1885, come dall'atto di nascita che Persona_2
si allega (All.4). - In data 20.1.1934 a Buenos Aires (Argentina) il IG. Persona_2
contraeva matrimonio con la IG.ra , come
[...] Persona_3
dall'atto di matrimonio che si allega (All.5) e da questo matrimonio nasceva a Buenos
Aires (Argentina), in data 6.2.1935, , come dall'atto di nascita Persona_4
che si allega (All.6). - In data 19.5.1955 a Buenos Aires (Argentina) la IG.ra
[...]
contraeva matrimonio con il IG. , come Persona_4 Persona_5
dall'atto di matrimonio che si allega (All.7) e da questo matrimonio nasceva a Buenos
Aires (Argentina), in data 12.11.1959, , odierna ricorrente, Parte_1
come dall'atto di nascita che si allega (All.8)…” La ricorrente ha documentato l'ormai nota impossibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires (doc. 9).
Con provvedimento del 13 febbraio 2025 veniva fissata udienza di trattazione al 22 aprile 2025 sostituita con il deposito di note scritte.
Con successivo decreto del 31 marzo 2025 la causa veniva rinviata, ex art. 127 ter cpc, alla nuova udienza dell'8 luglio 2025 che, con ulteriore decreto del 30 giugno 2025, veniva differita al 25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, la tratteneva in riserva per la decisione.
Parte ricorrente ha depositato, in data 24 novembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo da recepirsi anche alla stregua di conclusioni all'udienza di trattazione.
Il resistente non si è costituito, pertanto, stante la regolarità delle notifiche è CP_1
dichiarato contumace.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
*****
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma
4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come la ricorrente risieda all'estero, in Argentina, e come il Comune di nascita del proprio avo, cittadino italiano, sia quello di Bobbio in provincia di
Piacenza. E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib.
Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017;
Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Il diritto di cui la ricorrente chiede l'accertamento, ovvero la cittadinanza italiana jure sanguinis ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità in quanto si tratta di una qualità della persona pacificamente acquisita al momento della nascita. Sul punto si deve preliminarmente osservare come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle
Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della ricorrente da cittadino italiano. Altresì non emerge Persona_1
che i diversi discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Deve, pertanto, essere accolta la domanda della ricorrente che deve essere dichiarata cittadina italiana, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
ACCERTA la cittadinanza di:
nata in [...], in data [...] Parte_1
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 26 novembre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 15377/2023, promossa da:
nata in [...], in data [...] Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Eduardo DROMI
RICORRENTE/I
contro
Controparte_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente, con regolare procura, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del sig. Persona_1
cittadino italiano nato a [...], il [...], il quale emigrava in Argentina
e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere all'odierna ricorrente che ha allegato al proprio ricorso il certificato di nascita del proprio capostipite italiano nonché i rispettivi certificati di nascita e matrimonio a riprova della sua discendenza dall'antenato italiano.
La ricorrente, più in particolare, ha dedotto:
“…il IG. , cittadino italiano, nasceva a Bobbio (PC), in data Persona_1
31.7.1846, come dall'atto di nascita che si allega (All.1). - In data 24.5.1880 a Zarate
(Buenos Aires – Argentina) il IG. contraeva matrimonio con la Persona_1
IG.ra , come dall'atto di matrimonio che si allega (All.2). - Il IG. Parte_2
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di Persona_1
quella argentina. Infatti, lo stesso non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato del 19.1.2023 (All.3). - Dal matrimonio del
IG. con la IG.ra nasceva a Buenos Aires Persona_1 Parte_2
(Argentina), in data 24.5.1885, come dall'atto di nascita che Persona_2
si allega (All.4). - In data 20.1.1934 a Buenos Aires (Argentina) il IG. Persona_2
contraeva matrimonio con la IG.ra , come
[...] Persona_3
dall'atto di matrimonio che si allega (All.5) e da questo matrimonio nasceva a Buenos
Aires (Argentina), in data 6.2.1935, , come dall'atto di nascita Persona_4
che si allega (All.6). - In data 19.5.1955 a Buenos Aires (Argentina) la IG.ra
[...]
contraeva matrimonio con il IG. , come Persona_4 Persona_5
dall'atto di matrimonio che si allega (All.7) e da questo matrimonio nasceva a Buenos
Aires (Argentina), in data 12.11.1959, , odierna ricorrente, Parte_1
come dall'atto di nascita che si allega (All.8)…” La ricorrente ha documentato l'ormai nota impossibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires (doc. 9).
Con provvedimento del 13 febbraio 2025 veniva fissata udienza di trattazione al 22 aprile 2025 sostituita con il deposito di note scritte.
Con successivo decreto del 31 marzo 2025 la causa veniva rinviata, ex art. 127 ter cpc, alla nuova udienza dell'8 luglio 2025 che, con ulteriore decreto del 30 giugno 2025, veniva differita al 25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, la tratteneva in riserva per la decisione.
Parte ricorrente ha depositato, in data 24 novembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo da recepirsi anche alla stregua di conclusioni all'udienza di trattazione.
Il resistente non si è costituito, pertanto, stante la regolarità delle notifiche è CP_1
dichiarato contumace.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
*****
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma
4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come la ricorrente risieda all'estero, in Argentina, e come il Comune di nascita del proprio avo, cittadino italiano, sia quello di Bobbio in provincia di
Piacenza. E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib.
Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017;
Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Il diritto di cui la ricorrente chiede l'accertamento, ovvero la cittadinanza italiana jure sanguinis ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità in quanto si tratta di una qualità della persona pacificamente acquisita al momento della nascita. Sul punto si deve preliminarmente osservare come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle
Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della ricorrente da cittadino italiano. Altresì non emerge Persona_1
che i diversi discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Deve, pertanto, essere accolta la domanda della ricorrente che deve essere dichiarata cittadina italiana, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
ACCERTA la cittadinanza di:
nata in [...], in data [...] Parte_1
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 26 novembre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore