Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
CORTE di APPELLO di POTENZA
La Corte di Appello di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Lucia Gesummaria,
a scioglimento della riserva assunta a verbale nel procedimento iscritto al n.
255/2025 R.G.;
Premesso che il Questore della Provincia di Potenza, con decreto emesso in data 9.04.2025, notificato in pari data, ha disposto il trattenimento di Pt 1
[...] nato in [...] il [...] per un periodo di giorni 60 presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 142/2015, trasmettendo in data 10.04.2025, alle ore
08:16 la richiesta di convalida del predetto provvedimento;
Rilevato che, come emerge dalla richiesta di convalida e dalla documentazione allegata, che lo straniero è gravato da decreto di respingimento emesso dal
Questore di Siracusa il 10.3.25, esecutivo con provvedimento di emesso dal
Questore di Siracusa in data 11.3.25 e convalidato dal Giudice di Pace di
Melfi;
Rilevato, altresì, che lo straniero in data 9.4.2025 ha manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale e tanto ha indotto il Questore di
Potenza ad emettere il decreto di trattenimento oggetto della richiesta di convalida;
Ritenuto, pertanto, che la fattispecie vada correttamente inquadrata nell'ambito operativo dell'art. 6 comma 3 del D.L.vo n.142/2015, a tenore del
Osservato che:
- la fattispecie per cui è causa attiene ad una domanda di protezione internazionale presentata da una persona già sottoposta al trattenimento presso il CPR per effetto di provvedimento convalidato dal Giudice di Pace, con la conseguenza che l'unico motivo che può porsi a fondamento del trattenimento,
a seguito di domanda di protezione internazionale, è quello indicato dal comma 3 del citato art. 6, vale a dire la 'pretestuosità o strumentalità della domanda', in quanto formulata unicamente per impedire o ritardare un provvedimento di espulsione o di respingimento;
"strumentalità" della domanda e “infondatezza" della domanda sono due concetti del tutto distinti;
in particolare, la valutazione della fondatezza della domanda trova il proprio contesto procedurale nella disciplina del D.Lgs. n. 25/2008 e del D.Lgs. n.
251/2007 e, dunque, nell'impianto di valutazione delle dichiarazioni rese, in sede di audizione, dal trattenuto alla Commissione territoriale, prima, ed al giudice del procedimento ex art. 35 bis ss. D.Lgs. n. 25/2008, poi;
. Contr
- nell'ipotesi di domanda presentata da persona già trattenuta presso il il
,
legislatore usa la locuzione «fondati motivi per ritenere che la domanda è impedire stata presentata al solo scopo di ritardare l'esecuzione... dell'espulsione», che è locuzione ben diversa dal termine
“infondatezza" della domanda, la quale invece implica l'esame del merito della domanda di protezione internazionale, di tal ché la valutazione della sua fondatezza, anche nei termini di mera apparenza, appare del tutto estranea al contesto valutativo di cui all'art. 6, comma 3, del D.L.vo n.142/2015. - secondo la giurisprudenza di legittimità il carattere strumentale della domanda deve emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione internazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della
Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della Commissione (cfr.
Cass. sez. I, ordinanza 6 giugno 2022 n. 18128);
Considerato, pertanto, che nella fattispecie in esame, lo scrutinio del giudice debba considerarsi circoscritto alla valutazione di elementi oggettivi che valgano a sorreggere l'assunto del Questore della Provincia di Potenza a tenore del quale "l'attuale presentazione di una domanda di protezione internazionale, per le circostanze di tempo e di luogo, appare pretestuosa ed unicamente finalizzata a ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione"
(cfr. decreto di trattenimento);
-che, in particolare, la valutazione della strumentalità della domanda di protezione internazionale -ai fini e per gli effetti dell'art. 6 comma 3 D.L.vo n.142/2015- in linea generale deve basarsi, in mancanza di parametri tassativi, su criteri empirici quali :
a) la durata della permanenza sul territorio nazionale del richiedente senza aver mai presentato una domanda di protezione internazionale;
b) le occasioni di interlocuzione (sotto vari aspetti: controlli, notifiche di provvedimenti, precedenti provvedimenti di espulsione) con la P.A. (questo criterio è l'unico indicato dalla normativa Unione Europea che all'art. 8, par.
3., lettera d, consente di ritenere strumentale la domanda «...in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo...»);
c) la precedente titolarità di permessi di soggiorno risalenti nel tempo, scaduti, non più rinnovati e non seguiti da una domanda di protezione internazionale;
d) la sussistenza di una rete sociale parentale, familiare, ovvero a relazioni di convivenza e\o coabitazione, di talché poco plausibile appaia una mancanza di informazioni circa la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale;
e) la mancata manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale nel corso della udienza di convalida ex art. 14 TUI avanti al
Giudice di Pace o nei giorni immediatamente successivi.
Ritenuto, alla luce degli enunciati principi e criteri, che non sussistano i presupposti per la formulazione di un giudizio di “strumentalità” in riferimento alla presentazione in data 9.4.2025 di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero e, quindi, che non sussistano i presupposti per la convalida del decreto di trattenimento in esame.
Ribadito che il carattere strumentale della domanda di protezione internazionale deve emergere prima facie e ciò non è ravvisabile nel caso di specie alla stregua delle risultanze della documentazione prodotta e dei contenuti delle dichiarazioni rese dallo straniero in udienza;
Rilevato, in particolare, che
- dal "foglio notizie”, sottoscritto dal richiedente, risulta che quest'ultimo ha fatto ingresso in Italia il 10.3.25; che non ha mai presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale pur essendo stato informato di tale facoltà al suo arrivo in Italia;
che non ha in Italia parenti, ha degli amici comn i quali ha avuto solo contatti telefonici;
che non comprende la lingua italiana;
Ritenuto che il brevissimo intervallo di tempo, di circa un mese, trascorso dall'ingresso in Italia dell'interessato rispetto alla data di presentazione della domanda di protezione internazionale;
il fatto che egli non comprenda la lingua italiana;
l'assenza di parenti o legami stabili in Italia, siano elementi che complessivamente valutati non consentono di ritenere che la domanda di protezione internazionale in questione abbia carattere strumentale;
-che, in particolare, detti elementi rendano plausibile la conclusione che lo straniero non abbia potuto acquisire prima del 9.4.2025 piena consapevolezza delle modalità di presentazione della domanda di protezione internazionale, né di poter comprendere appieno la necessità ed urgenza di presentare la predetta domanda non potendo fruire neanche dell'assistenza di persone di sua fiducia in grado di fornire adeguate informazioni al riguardo;
Richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, secondo il quale la preesistenza di un provvedimento espulsivo «non permette di presumere, senza una valutazione caso per caso di tutte le circostanze pertinenti, che il richiedente abbia presentato tale domanda (cioè, la domanda di protezione internazionale, ndr) al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di allontanamento, e che sia oggettivamente necessario e proporzionato mantenere il provvedimento di trattenimento» e tali circostanze non possono essere note a priori (v. sentenza Arslan del 30 maggio 2013, causa C-534/11);
P.Q.M.
NON CONVALIDA il provvedimento di trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.L.vo n.142 del 18.8.2015, emesso dal Questore della Provincia di
Potenza in data 9.04.2025, nei confronti di Parte 1 nato in
Bangladesh il 3.07.1983 e, per l'effetto,
DICHIARA cessata la misura del trattenimento del predetto.
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Potenza.
Potenza, 10 aprile 2025
Il Consigliere dott.ssa Lucia Gesummaria